Art. 12. (Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali)
La commissione tecnica provinciale e' presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante.
Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
La commissione tecnica provinciale e' presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante.
Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.