Articolo 12 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 maggio 1982
Art. 12. (Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali)

La commissione tecnica provinciale e' presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante.
Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.
Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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