Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9368 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBL09 368 /02 ee 67916 IN NOME DEL OLOTTALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA ACCERTAMENTO DI VALORE mosta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2675/00 Presidente Bruno SACCUCCI Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Cron.25222 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Ud. 28/03/02 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A ONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: 67916 IMMOBIL RESIDENCE SRL, in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GALLO, che lo difende unitamente all'avvocato ADRIANO ROSSI, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DIE elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
1375 controricorrente nonchè
contro
UFF ENTRATE POTENZA;
- intimato avversO la sentenza n. 215/98 della Commissione tributaria regionale di POTENZA, depositata il 03/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROSSI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La Immobil Residence srl, rappresentata e di- fesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero si è costituito con controricorso, la ricor- rente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. e note scritte ai sensi dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c.
1.2. In fatto, la società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento con il quale il competente Uf- 2 ficio del Registro ha rettificato il valore imponibile di un terreno acquistato della società stessa, elevan- dolo dal valore dichiarato di £ 1.000.000.000 а £ 1.334.500.000 (fermo restando il valore iniziale e le spese incrementative). A sostegno del ricorso origina- rio è stata addotta la carenza di motivazione e la con- gruità del valore dichiarato. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso della società, mentre, invece, La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio. A sostegno dell'odierno ricorso, la società 1.3. eccepisce la violazione degli artt. 51 e 52 DPR a) 131/1986, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto l'avviso di accertamento non sarebbe stato ade- guatamente motivato e, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe a sua volta carente%;B b) la violazione degli artt.2697 C.C., 51 e 52 DPR 131/1986, in relazione agli artt. 115 e 360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., in quanto l'amministrazione finanziaria non avrebbe offerto la prova del proprio assunto ed i giu- dici di merito avrebbero indebitamente riversato sul contribuente l'onere di provare la insussistenza della pretesa fiscale.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 3 2.1. Il ricorso appare infondato.
2.2. Il primo motivo in parte attiene al merito ed in parte è del tutto generico. Infatti, la valutazione della congruità della motivazione dell'avviso di accer- tamento è di competenza dei giudici di merito. Per quanto attiene alla dedotta carenza di motivazione del- la sentenza impugnata, i giudici di appello hanno evi- denziato che "Nell'avviso di accertamento vi è stata una puntuale descrizione del terreno, della misurazione dei valori di superficie e di volumetria dello stesso, dell'indicazione della destinazione urbanistica, dell'indice di edificabilità e della notevole richiesta di mercato. Il tutto suffragato da una relazione tecni- ca redatta dall'U.T.E. ed allegata allo stesso atto in contestazione". La ricorrente sostiene che tale motiva- zione sarebbe insufficiente. La censura, però, è infon- data perché non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "in tema di imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di ac- certamento di maggior valore mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa ed a consentire al contri- buente l'esercizio del diritto di difesa" (n. 12774/2001; conf. 6958/1997, 10824/1996, 8173/1995, SS.UU. 8/1993). Nella specie, i giudici di appello han- 4 no specificamente indicato i parametri di valutazione utilizzati dall'Ufficio nella determinazione del valore dell'immobile in questione, suffragati da una relazione tecnica dell'UTE (prassi ritenuta legittima da questa Corte: V. sent. n. 2527/2002; conf. 10969/1996). Per- tanto, la società è stata messa in grado di contestare punto per punto i parametri utilizzati. Non risulta pe- rò che l'abbia fatto. Ovvero, se lo avesse fatto avreb- be dovuto riproporre in questa sede le contestazioni al solo fine di evidenziare l'eventuale carenza di motiva- zione della sentenza impugnata. Come è noto, "il ricor- so per cassazione, in virtù del principio di autosuffi- cienza, deve contenere in sé tutti gli elementi neces- sari a costituire le ragioni per cui si chiede la cas- sazione della sentenza di merito ed altresì a permette- re la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere, ...! a fon- ti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio" (Cass. 14728/2001%; conff., tra le altre, 7852/2001, 7909/2001, 15124/2001, 13413/2001, 13963/2001, 10484/2001 , 9554/2001, SS.UU. 265/1997).
2.3. Anche la seconda censura appare priva di fon- damento. La società eccepisce che i giudici di merito affermando che "La contribuente non ha fornito nessun documento idoneo a provare una valutazione diversa da quella effettuata dall'Ufficio" avrebbe invertito l'onere della prova. In realtà, la proposizione "incriminata" segue la elencazione degli elementi che l'Ufficio ha utilizzato per la rettifica, secondo la regola "onus probandi incumbit ei qui dicit". Il rilie- VO contestato è solo rafforzativo di una conclusione già raggiunta secondo il disposto dell'art. 2697, comma 1, C.C., nel senso che la società non ha provato fatti modificativi o estintivi dei fatti sui quali regge la pretesa tributaria (secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 2697 c.c.). Infine, la società lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.C. e la carenza di motivazione riferite alla mancata valutazione di una relazione tecnica di parte. La censura, però, è prospettata in maniera del tutto generica ed il Collegio non è in grado di valutare la "decisività". Anche questo profilo del ricorso non sod- disfa il criterio della autosufficienza. La ricorrente assume che la relazione di parte conteneva elementi sulla base dei quali risultava provata la congruità del valore dichiarato, ma non specifica quali sarebbero questi elementi.
2.3. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato e le spese, liquidate come da dispositivo, se- 9 guono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi 600,00 (euro seicento/00), di cui 500,00 (euro cinquecento) per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 28 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente пиша СC verwer (dr. Bruno Sacqucci) (dr. Merone) IL CANCELLIERE Oggi 27 GIU, 2002 AL CA . N A T 3 A 1 . 1 N - L B B L . . 5 S L A D S N . E 4 2 I D I E 6 R 6 P / . / . 9 1 8 7