Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Qualora il giudice di primo grado non abbia preso in esame la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali proposta da una delle parti e sul punto non sia stato proposto gravame, il giudice di appello, ai sensi dell'art 345 cod. proc. civ., non può emanare alcuna pronunzia in ordine a tali interessi e neppure in ordine a quelli maturati dopo la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha disatteso il ricorso diretto al riconoscimento di interessi consequenziali al riconoscimento al lavoratore della "posizione economica differenziata" maturata durante il servizio presso Poste Italiane s.p.a., non domandati in primo grado, né oggetto di appello incidentale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2009, n. 20263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20263 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo studio dell?avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TA VI;
- intimato -
E sul ricorso n. 30980/2006 proposto da:
TA VI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell?avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato TOMASETTI CHIARA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 298/2005 della CORTE D?APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/09/2005 R.G.N. 488/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 23/06/2009 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;
udito l?Avvocato AFELTRA ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale - giudice del lavoro di Crema VI TA conveniva in giudizio la s.p.a. POSTE ITALIANE - alle cui dipendenze prestava lavoro nella categoria "area di base od area operativa" -chiedendo il riconoscimento, ex art. 4 del c.c.n.l. 1996/97 e direttiva 30, della PED (acronimo per
"posizione economica differenziata") costituente una integrazione salariale permanente di spettanza al personale della cennata categoria in possesso del requisito dell?anzianita? di servizio che non avesse superato nel periodo considerato l?8% di assenze per malattia brevi.
Si costituiva in giudizio la s.p.a. POSTE ITALIANE che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L?adito Giudice del lavoro - con sentenza in data 8 settembre 2004 - accoglieva il ricorso e, a seguito di impugnativa di parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello di Brescia - con sentenza del 29 settembre 2005 - respingeva l?appello condannando l?appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. POSTE ITALIANE propone ricorso affidato a due motivi.
Resiste con controricorso VI TA che propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Deve essere disposta la riunione dei cennati ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2 - Con il primo motivo di ricorso la societa? ricorrente - denunciando ?violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. sotto un primo profilo relativo all?art. 40 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e dell?art. 4 dell?accordo integrativo a detto c.c.n.l.), sotto un secondo profilo (relativo alla L. n. 104 del 1992, artt. 33 e 4), sotto un terzo profilo (relativo l?art. 2110 c.c0.) e sotto un quarto profilo (concernente vizi di motivazione)? - rileva che ?il punto nodale della controversia sta nella legittimita? della qualifica di malattia comune attribuita dalla datrice ai trentacinque permessi mensili L. n. 104 del 1992, ex art. 33, comma 3 (erroneamente) accordati al TA in assenza di preventiva dichiarazione di handicap? ed addebito, alla Corte territoriale di non avere considerato che ?i permessi mensili ex art. 33 cit... con conseguente sopravvenuta impossibilita? della prestazione sono riconducibili al genus della cause di sospensione del rapporto di lavoro per (totale o parziale) inabilita? fisica alla prestazione ex art. 2110 c.c., per cui era legittima la determinazione di POSTE ITALIANE di ricondurre le assenze effettuate dal TA a detto titolo, alla generica causa della malattia non professionale di cui alla L. n. 33 del 1980, art. 2 trattandosi di analoghi casi di giustificata impossibilita?
della prestazione per motivi di salute".
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente - denunciando "violazione dell?art. 1363 c.c, in riferimento all?art. 40 del c.c.n.l. cit. e all?art. 4 dell?accordo integrativo, nonche? vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata sul punto che ?l?operativita? dell?istituto contrattuale della PED, e? legata inscindibilmente ad un?attivita? valutativa del datore di lavoro di carattere infunqibile, nei confronti della quale non puo? essere ammesso un intervento surrogatorio che si esplichi a livello giudiziale, sicche?, l?attribuzione giudiziale di somme a titolo di PED costituisce un vulnus de potere valutativo del datore di lavoro, atteso che l?istituto delle PED si caratterizza per volonta? delle parti contrattuali per 1 a presenza di un iter procedimentale che ne costituisce una condizione ineliminabile di operativita??. Con l?unico motivo del ricorso incidentale VI CA - denunciando "violazione degli artt. 1223 e 1224 c.c. e 112 e 345 c.p.c." addebita alla Corte di appello di Brescia di avere erroneamente rigettato "la domanda di interessi sia perche? non richiesta in primo grado sia perche? non formulata con appello incidentale" in quanto ?la richiesta degli interessi non riveste una domanda nuova in appello ne? una richiesta ultrapetita?.
3 - I due motivi del ricorso principale - da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - non sono meritevoli di accoglimento.
3/a - Al riguardo le censure che investono l?interpretazione dei contratti collettivi di lavoro - che connotano sostanzialmente entrambi i motivi di ricorso - attengono (almeno allo stato della normativa applicabile nel presente giudizio) - alla specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e il punto ed il modo in cui i giudice del merito si sia da essi di scostato:
sicche? la critica della ricostruzione della volonta? negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, percio?, inammissibili in sede di legittimita?.
Pervero, l?interpretazione dei contratti e? riservata all?esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione (prima, peraltro, della nuova formulazione dell?art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si e? realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorieta? del ragionamento di giudice di merito) non potendo - come e?, invece, avvenuto per l?impugnativa proposta nella specie dalla ricorrente - le censure risolversi, in contrasto con l?interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000). In particolare, sul punto censurato dal ricorrente, la Corte di appello di Brescia ha motivatamente statuito che ?l?impugnativa concernente l?interpretazione dell?art. 4 del c.c.n.l. e della direttiva n. 30 non puo? essere accolta, perche? non pertinente, tendendo a far rientrare nel concetto di demerito, come elaborato nell?accordo collettivo a proposito della PED, sia le assenze per malattia fatte in eccedenza rispetto alla soglia minima, sia quelle, del tutto diverse, fatte ingiustificatamente: le prime, infatti, benche? entrino in gioco, ai fini del calcolo per la PED, escludendola, sono pur sempre da considerare, in virtu? del principio generale di cui all?art. 2110 c.c., come giornate lavorative a tutti gli effetti, mentre altrettanto non e? per le seconde, che, ingiustificate e prive di titolo, non configurano giornate lavorative?: per cui la cennata interpretazione della norma collettiva si appalesa incensurabile in sede di legittimita?
risolvendosi le censure formulate dalla ricorrente nella mera contrapposizione di una diversa interpretazione non suffragata dalla specifica indicazione dei canoni ermeneutici che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale.
3/b - In merito, poi, agli asseriti vizi di motivazione - che, secondo la ricorrente, connoterebbero la sentenza impugnata - vale rimarcare che:
- il difetto di motivazione, nel senso d?insufficienza di essa, puo?
riscontrarsi soltanto quando dall?esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l?obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia?, invece, - come per le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente quando vi sia difformita? rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significalo attribuiti dal giudico di merito agli elementi delibati;
- il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l?iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l?esame di punti decisivi della controversia - irregolarita? queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -;
- per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e? necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e? sufficiente che il giudice indichi - come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Brescia - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 3/c - A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui alle sentenze di Cass. n. 5149/2001 e, piu? di recente, di Cass. Sez. Unite n. 14297/2007 in virtu? del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiche? diventano inanimissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.
4 - Passando ora all?esame del motivo del ricorso incidentale anch?esso deve essere respinto. Infatti, del tutto correttamente la Corte di appello di Brescia non ha accolto la richiesta del TA intesa ad ottenere gli interessi ?non potendo riconoscersi all?appellato pure gli interessi sulla somma liquidata, sia perche? non domandati in prime cure, sia perche?, in ogni caso, non e? stato proposto appello incidentale?. Statuizione questa che si conforma alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui ?qualora il giudice di primo grado non abbia preso in esame 1 a domanda di condanna al pagamento degli interessi legali, proposta da una delle parti e, sul punto non sia stato proposto gravame, il giudice di appello, ai sensi dell?art. 345 c.p.c., non puo? emanare alcuna pronunzia in ordine a tali interessi e neppure a quelli maturati dopo la sentenza impugnata?. (Cass. n. 3023/197 3, Cass. n. 3563/2004);
anche perche?, nella specie, non si trattava di interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito che hanno fondamento e titolo diverso da quelli moratori ex art. 1224 c.c., per cui soltanto sui primi vale la conseguenza indicata da
Cass. n. 19636/2005 richiamata dal TA in modo sicuramente improprio perche? non pertinente al fine dell?accoglimento del motivo di ricorso incidentale: del quale, pertanto, si conferma l?infondatezza.
5 - in definitiva alla stregua delle considerazioni svolte, entrambi i ricorsi debbono essere respinti.
Ricorrono giusti motivi (id est: reciproca soccombenza) per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita?.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Cosi? deciso, in Roma, il 23 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009