Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2009, n. 20263
CASS
Sentenza 18 settembre 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Qualora il giudice di primo grado non abbia preso in esame la domanda di condanna al pagamento degli interessi legali proposta da una delle parti e sul punto non sia stato proposto gravame, il giudice di appello, ai sensi dell'art 345 cod. proc. civ., non può emanare alcuna pronunzia in ordine a tali interessi e neppure in ordine a quelli maturati dopo la sentenza impugnata. (In applicazione del principio, la S.C. ha disatteso il ricorso diretto al riconoscimento di interessi consequenziali al riconoscimento al lavoratore della "posizione economica differenziata" maturata durante il servizio presso Poste Italiane s.p.a., non domandati in primo grado, né oggetto di appello incidentale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2009, n. 20263
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20263
    Data del deposito : 18 settembre 2009

    Testo completo