Sentenza 24 gennaio 2025
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1. Il fatto. Il Tribunale di Palermo il 24.01.2025 ha emesso la sentenza n.354 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari -con azione riconvenzionale da parte della Banca convenuta- in cui veniva eccepita la nullità delle fideiussioni rese e contestata l'illegittima applicazione del parametro EURIBOR nella indicizzazione del tasso di interessi, in quanto si assumeva che non fosse determinato e/o determinabile e nullo ai sensi della legge n. 287/90. Pertanto, veniva richiesto il ricalcolo del saldo dei rapporti succitati ex art. 117 TUB e il risarcimento dei danni. 2. Va provata la nullità dell'intesa anticoncorrenziale ai fini della nullità delle fideiussioni post maggio 2005. …
Leggi di più… - 3. fideiussioni post 2005 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 29 maggio 2025
Nota a Trib. Palermo, Sez. V, 24 gennaio 2025, n. 354. di Silvana Mascellaro Studio Mascellaro Fanelli 1. Il fatto. Il Tribunale di Palermo il 24.01.2025 ha emesso la sentenza n.354 in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari -con azione riconvenzionale da parte della Banca convenuta- in cui veniva eccepita la nullità delle fideiussioni […]
Leggi di più… - 4. fideiussioni - Diritto del RisparmioDi Virginia Troianelli · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 13 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/01/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Quinta Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte al n° 8320/2021 e al n° 12096/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili vertenti tra
N. 8320/2021 Pt_1 [...] in persona dell'Amministratore Unico, , Parte_2 Parte_3 [...]
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimiliano Napoli e Parte_4 Parte_5
Enrico Napoli;
ATTORI
e in persona del Controparte_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bertolino;
CONVENUTA
GIUDIZIO N. 12096/2023 R.G. in persona dell'Amministratore Unico, , Parte_2 Parte_3 [...]
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Turchio e Marco Parte_4 Parte_5
Rimi;
OPPONENTI
e
(già ), in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Di Vitale;
mandataria e gestore, Parte_6
in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Federico Fedele;
OPPOSTE nonché
1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bertolino;
TERZA CHIAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio (giudizio n. 8320/2021 R.G.) la premesso Parte_2
che aveva acceso presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società
Cooperativa (in seguito anche ) il conto corrente ordinario n. 09/803043 ed il conto Controparte_1
anticipi num. 09/803044 nonché il finanziamento chirografario n. M01/00031250, garantiti dai fideiussori , e , ha dedotto di non ricordare di avere mai Parte_3 Parte_4 Parte_5
sottoscritto né il contratto di conto corrente ordinario né i contratti inerenti le linee di credito concesse, con conseguente illegittima applicazione da parte dell'istituto convenuto di interessi ultralegali, anatocistici, valute fittizie, spese e commissioni non pattuite. Ha, altresì, dedotto in merito al mutuo chirografario n. M01/00031250 l'illegittima applicazione del parametro EURIBOR nella indicizzazione del tasso di interessi, in quanto non risulta determinato e/o determinabile e nullo ai sensi della legge n. 287/90. Pertanto, ha chiesto il ricalcolo del saldo dei rapporti succitati ex art. 117
TUB e il risarcimento dei danni.
Si è costituita , chiedendo il rigetto delle avverse pretese in ragione della loro Controparte_1
ritenuta infondatezza. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna degli attori al pagamento del saldo dei rapporti di conto corrente con apertura di credito n.09/803043, di Conto anticipi fatture n.
09/803044, di Conto anticipi fatture n. 09/803047, di Mutuo n.31250 e di Persona_1 [...]
n.33459. CP_4
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in seguito alla costituzione in giudizio di parte convenuta e all'esame dei documenti prodotti, gli attori hanno dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287/90.
Nelle more del giudizio, con atto di citazione notificato il 27/09/2023, gli attori hanno proposto opposizione ex art. 615 c.p.c (giudizio n. 12096/2023 R.G.). avverso la cartella di pagamento n. 296
2023 0036 1945 76000 (nonché di quelle nei confronti dei coobbligati , e Parte_3 Pt_5
aventi verosimilmente numero seriale n. 296 2023 0036 1945 76 001, n. 296 2023 0036
[...]
1945 76 002) emessa da Agente della riscossione - prov. di Controparte_2
Palermo, con la quale è stato intimato agli opponenti, in via solidale, il pagamento del complessivo importo di € 92.985,57, derivante dai ruoli n. n. 2023/000513 e n. n. 2023/000640 emessi dalla a seguito di “Revoca di contributo” concesso da Parte_6
Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società Cooperativa.
2 Gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza di un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo del credito portato dalla cartella esattoriale;
ha rilevato poi la nullità del ruolo esattoriale per mancanza della necessaria sottoscrizione da parte del funzionario incaricato nonché l'invalidità dell'iscrizione a ruolo per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo pendente un giudizio di accertamento negativo del credito avente ad oggetto i medesimi rapporti per i quali è stata escussa la garanzia del CP_5
costituitasi, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
Si è costituita in giudizio la rilevando Parte_6
l'infondatezza dell'avversa opposizione e chiamando in causa - previa autorizzazione del Tribunale –
. Controparte_1
Si è infine costituita , chiedendo il rigetto delle avverse pretese in ragione della Controparte_1
loro ritenuta infondatezza.
Con la memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c., gli attori hanno dedotto la nullità delle fideiussioni per violazione della legge n. 287/90.
Con ordinanza del 04/06/2024 i due procedimenti sono stati riuniti.
*****
GIUDIZIO N. 8320/2021 R.G.
1) Relativamente ai rapporti di c/c oggetto delle pretese della parte attrice, va osservato che nel contratto di conto corrente l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto
– se precludono, ex art. 1832 comma 1, c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) – non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn.
2871/2007 e 11749/2006).
Ciò premesso, deve, anzitutto, essere rigettata la domanda di nullità per difetto di forma scritta dei contratti bancari, atteso che la banca convenuta ha prodotto copia del contratto di apertura del c/c n. 9803043 e del contratto di affidamento in c/c del 09.10.2018, copia del contratto di c/ant. n.
9803044, copia del contratto di c/c n. 9803047 e del contratto di apertura di credito sul c/ant., debitamente sottoscritti dal correntista, nei quali risultano dettagliatamente indicate le condizioni
3 economiche applicate (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto).
I suddetti rapporti vano ricostruiti avuto riguardo ai criteri indicati nell'ordinanza istruttoria del
30/10/2023.
Ebbene, il c.t.u. in merito al rapporto di conto corrente n. 9803043, applicando tutte le condizioni contrattuali, le modifiche unilaterali e le condizioni concordate, ha rideterminato il saldo in € 55.516,70 (a fronte del saldo banca di € 55.873,25).
In merito ai rapporti di conto anticipi n. 9803047 e n. 9803044, ha accertato che la ha CP_1
rispettato le condizioni contrattuali, avendo applicato le condizioni economiche pattuite e, pertanto, non si è reso necessario alcun ricalcolo del saldo dei suddetti rapporti.
Deve, ora, essere esaminata la censura relativa all'applicazione degli interessi usurari.
Il c.t.u. ha anzitutto accertato che i tassi debitori pattuiti sono inferiori al tasso soglia vigente al momento della pattuizione, sicché deve escludersi l'usurarietà originaria dei rapporti in esame.
Circa poi l'asserito sforamento dei tassi soglia usura ex L. n. 108/96 rilevato dal CTU solo per alcuni trimestri, pare opportuno ricordare in merito alla c.d. usura sopravvenuta che, come riconosciuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24675 del
19.10.2017, allorché il tasso degli interessi concordato, superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso di interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
Alla luce di tale impostazione, che si condivide e alla quale si aderisce, assumono fondamentale importanza ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi, i tassi di interesse pattuiti al momento della stipula dei contratti (con l'ovvia precisazione che nei contratti di conto corrente, ogni qualvolta la banca eserciti lo ius variandi ciò equivale a nuova pattuizione ai fini dell'usura).
Ebbene, nel caso in esame il c.t.u. ha accertato che i tassi debitori pattuiti sono inferiori al tasso soglia del III° trimestre 2018. Conseguentemente, avendo il c.t.u. riscontrato il rispetto del tasso soglia al momento della pattuizione, nessun ricalcolo deve essere operato.
2) In merito al finanziamento chirografario n. M01/00031250, l'attrice ha dedotto l'illegittima applicazione del parametro EURIBOR nella indicizzazione del tasso di interessi, in quanto non
4 risulta determinato e/o determinabile e nullo ai sensi della legge n. 287/90. Pertanto, ha chiesto il ricalcolo del saldo dei rapporti succitati ex art. 117 TUB e il risarcimento dei danni.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Il contratto prevede il rimborso mediante il pagamento di 48 rate mensili, regolate ad un tasso debitore variabile, pari alla media del mese precedente del parametro Euribor 3 mesi 365, arrotondato al decimale superiore e maggiorato di 6,25 punti percentuali.
Ebbene, deve ritenersi pienamente valido un contratto di mutuo che individui il tasso corrispettivo non attraverso l'indicazione di una specifica cifra, bensì mediante il rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un'operazione algebrica che abbia come base tale dato. Il tasso Euribor costituisce un idoneo parametro in tal senso, atteso che il tasso viene individuato mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei ed è sempre facilmente conoscibile dagli interessati poiché regolarmente pubblicato.
Invero, attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ad un parametro di riferimento certo, senza alcun profilo Parte_7
di indeterminatezza.
Per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato.
Tale assunto è stato confermato dal Supremo Collegio, secondo cui “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale;
dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria).” (Cass. n. 3968/2014).
L'attrice ha ulteriormente contestato l'utilizzo dell'indice Euribor come base di riferimento per la determinazione del tasso d'interesse, in quanto contrasterebbe con la normativa antitrust dettata dalla legge n. 287/1990, con conseguente nullità del contratto stesso.
Tale doglianza è parimenti priva di pregio.
L'Euribor è un tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione
Bancaria Europea (European Banking Federation) come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari, cedono i depositi in prestito a breve termine, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici
5 mesi, in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque sulla scorta di dati che si assumono effettivi ed imparziali.
La comunicazione quotidiana dei valori praticati dalle principali banche non è in alcun modo qualificabile come un accordo di cartello, di modo che il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento, tale da soddisfare anche il parametro della determinabilità.
La Commissione Europea, con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, ha stabilito che tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 alcune banche avevano partecipato a un'infrazione unica e continuata all'art. 101 TFUE avente a oggetto la restrizione e/o la distorsione della concorrenza nel settore dei derivati sui tassi di interesse in Euro collegati all'Euribor (Euro Interbank
Offered Rate) e/o all'EONIA (Euro Over-Night Index Average) (di seguito "EIRD").
Premesso che è dibattuto in giurisprudenza se l'accertamento dell'intesa restrittiva della concorrenza determini sempre la nullità dei contratti "a valle" (la questione è stata rimessa alle Sezioni
Unite), appare dirimente nel caso di specie la circostanza che il contratto di mutuo sia stato stipulato in data 09/10/2018, collocandosi in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento, rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta.
Pertanto, non essendovi prova che l'Euribor sia stato manipolato nel periodo considerato, la domanda non può che essere rigettata.
3) Quanto all'eccepita nullità della fideiussione per violazione della L. 287/1990, deve premettersi che, in ordine alla sorte dei contratti stipulati “a valle”, il cui contenuto riproduca le clausole del modello di fideiussione omnibus oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato, in applicazione del principio di conservazione del contratto, che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e
101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., n. 41994/2021).
La riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI non determina la nullità totale del contratto di garanzia, ma la nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità» ex art. 1419, primo comma, c.c..
6 Ciò posto, emerge che i contratti di fideiussione contengono condizioni coincidenti con le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Nondimeno l'eccezione non può essere accolta.
Invero, le suddette fideiussioni, stipulate il 09/10/2018, si collocano in un periodo successivo a quello (ottobre 2002–maggio 2005) oggetto di accertamento da parte della Banca d'Italia col provvedimento n.55 del 2 maggio 2005, rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza.
Secondo la prevalente giurisprudenza, che si condivide, l'accertamento della Banca d'Italia non può estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002- 2005), gravando sull'attore l'onere della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle clausole contrattuali censurate.
Invero, il provvedimento numero 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della banca medesima, mentre diversa conclusione deve essere tratta per le fideiussioni stipulate in epoca successiva. In questo ultimo caso, infatti, il garante dovrà dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino alla sottoscrizione del proprio contratto, per mezzo di una prova, specifica e puntuale, dell'utilizzo seriale, sull'intero territorio nazionale, del modello ABI da parte di diversi istituti bancari.
In altri termini, dovrebbe essere il garante a comprovare che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussione.
Secondo questa impostazione, nessun indizio di una intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella singola fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole già sanzionate dalla Banca d'Italia nel 2005, tanto più considerando che dette clausole non sono contrarie a norme imperative, ma la nullità deriva unicamente dalla violazione dell'art. 2 L. n. 297/1990.
La Suprema Corte ha ribadito la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, chiarendo che “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. n.30818/2018). Per cui “compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. n.
13846/2019).
In conclusione, “la mera produzione del contratto di fideiussione contenente clausole analoghe a quelle dello schema ABI censurato, non consente di ritenere provato né che l'intesa anticoncorrenziale accertata da 7 Banca d'Italia nel 2005 fosse perdurante al momento della stipulazione della fideiussione contestata (e ciò tanto più la stipulazione della fideiussione si allontani nel tempo rispetto all'anno 2005, potendosi viceversa presumere che in prossimità di quell'anno i modelli contrattuali fossero ancora frutto della intesa sanzionata, ma successivamente sempre in misura minore o nulla), né che l'utilizzo di tali clausole sia l'effetto di quella specifica intesa accertata da Banca d'Italia all'epoca piuttosto che espressione della convenienza dell'utilizzo di clausole di analogo tenore – di per sé non contrario a norme imperative – per la parte predisponente le condizioni generali di contratto” (Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario decisione n. 16511/2022).
Nel caso di specie, l'onere probatorio a carico dei fideiussori in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nell'anno 2018 non è stato assolto.
Stante il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, la domanda di nullità della fideiussione non può essere accolta.
4) Deve, infine, essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta dell'istituto di credito, atteso che la differenza tra saldo banca e saldo ricalcolato non è significativa e,
d'altra parte, gli attori nulla hanno allegato né provato circa l'esistenza, la tipologia e l'entità dei danni richiesti né la sussistenza del nesso causale tra la condotta della banca e i danni asseritamente subiti.
5) L'istituto di credito convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del saldo al 14/03/2022 dei rapporti di conto corrente con apertura di credito n.09/803043 (€ 32.029,68), di Conto anticipi fatture n. 09/803044 (€ 9.656,37), di Conto anticipi fatture n. 09/803047 (€ 14.289,21), di n.31250 (€ 19.096,96) e di Controparte_4 [...]
n.33459 (€ 809,72), al netto dell'escussione di garanzia MCC. CP_4
La banca ha dato piena prova del credito azionato in via riconvenzionale, producendo non solo i contratti e i saldaconto certificati ex art. 50 TUB ma anche gli estratti conto e gli estratti scalari dei rapporti.
Inoltre, il CTU nominato nel presente giudizio, ha accertato che la banca ha applicato le condizioni economiche pattuite, riscontrando una lieve differenza tra saldo banca (€ 55.873,25) e il saldo ricalcolato (€ 55.516,70).
Deve precisarsi, inoltre che le competenze dei conti anticipi (c/anticipi n. 983043-77 -già
9803044- e c/anticipi n. 9803047), sono stati addebitati sul c/c n. 9803043, sicché il saldo di quest'ultimo abbraccia anche le competenze maturate nei primi.
In conclusione, in accoglimento della domanda riconvenzionale, gli attori devono essere condannati al pagamento in favore della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia
Occidentale Società Cooperativa della somma di complessiva di € 75.423,38 (€
55.516,70+809,72+19.096,96), oltre interessi convenzionali di mora sulla sorte capitale dal
15/03/2022 fino al soddisfo. 8 GIUDIZIO N. 12096/2023 R.G.
6) Deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione sollevata da Controparte_6
di difetto di legittimazione passiva.
[...]
Invero, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di Controparte_2
atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, nelle cause di opposizione alla riscossione
[...]
coattiva di crediti (ad eccezione dell'ipotesi di riscossione dei crediti previdenziali ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999) è sempre legittimato passivo l'agente della riscossione, in quanto la contestazione dell'opponente si rivolge in via immediata contro un suo atto (nel caso di specie la cartella di pagamento), fatta salva la facoltà dell'opponente stesso di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla contestazione dell'atto esattoriale in sé considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente creditore.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che, in assenza di disposizioni specifiche, “è proprio
l'applicazione dell'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999 a prospettarsi, secondo questa Corte, come soluzione più ragionevole. Tanto si ricava dalla portata generale di tale ultima norma processuale e dalla natura speciale delle altre discipline processuali appena richiamate, nonché dalla maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione (che, nella specie, è appunto l'agente della riscossione), lasciando a quest'ultimo l'onere di estendere o meno il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore a seconda del contenuto delle contestazioni, ma pure all'opponente quello di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla contestazione dell'atto esattoriale in sé considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente creditore e rendendo solo così anche a questo opponibile l'esito del giudizio, alla stessa ontologica spettanza del credito azionato” (Cass. Ordinanza n. 30777/2023).
7) Il primo motivo di opposizione è infondato.
Deve evidenziarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 100 L. n. 662/1996 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), il Fondo di Garanzia costituito presso il
[...] ha lo scopo di "assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di Parte_6 credito a favore delle piccole e medie imprese", e che la concessione di credito agevolato mediante prestazione di garanzia da parte dell'apposito Fondo ex L. n. 662/1996 costituisce una mera specie del più ampio genere delle sovvenzioni previste dal D.lgs. n. 123/1998.
L'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998, commi 4 e 5, disciplina una speciale procedura di recupero delle sovvenzioni concesse in favore delle piccole e medie imprese, stabilendo che non si proceda per le vie ordinarie ma mediante iscrizione a ruolo delle somme oggetto di restituzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società
9 beneficiaria del finanziamento, potrà recuperare il credito rivalendosi sulle imprese inadempienti, secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, cui fa rinvio l'art. 2 del D.M.
n. 18456 del 20/6/2005, ai sensi del quale "Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Infine, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia con l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, prevedendo espressamente che: “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 -bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, e successive modificazioni”.
Tale norma ha, da un lato, superato ogni eventuale problematica interpretativa inerente l'applicabilità alla fattispecie in esame della procedura di riscossione forzata mediante iscrizione a ruolo, e, dall'altro, espressamente previsto che il diritto di surroga acquisito ex lege dall'Ente Gestore del Fondo che ha liquidato la perdita subita dal creditore principale possa essere esercitato non solo nei confronti dell'impresa beneficiaria (debitrice principale) ma anche dei terzi prestatori di garanzie.
Quanto poi alla efficacia nel tempo dell'art. 8 bis comma 3 del D.L. n. 3/2015, è opportuno richiamare anche in tal caso il costante orientamento della Suprema Corte (Cass., n. 14915/2019) la quale ha avuto modo di precisare che la norma non va considerata né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa», trattandosi, in effetti, di disposizione solo ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione del predetto garante nella posizione del Parte_6
garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (Cass. n. 1005/2023).
Si è in presenza, infatti, non di un credito di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica, connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (Cass. n.
10 6508/2020), sicché non opera il disposto dell'art. 21 d. lgs. n.46/99, secondo il quale, salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo solo quando risultino da titolo avente efficacia esecutiva.
8) Il secondo motivo di opposizione, relativo alla mancata sottoscrizione del ruolo, è infondato.
La Suprema Corte ha chiarito che (Cass. n. 1545/2018), fatta eccezione per alcuni limitati e specifici atti fiscali, come ad esempio l'avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che «è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato» (Cass. n. 18758/2014), vige il principio che «l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso» (Cass. n. 11458/2012).
Quindi il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio - al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana - non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo e delle ulteriori entrate patrimoniali riscuotibili mediante procedura esattoriale, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente
(Cass. n. 19671/2016 che richiama Cass. n. 26053/15, n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost.
n. 117/2000, secondo cui sostituisce “diritto vivente” il principio in base al quale «l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l'autorità da cui l'atto proviene»).
9) Gli attori hanno eccepito l'invalidità dell'iscrizione a ruolo per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo pendente un giudizio di accertamento negativo del credito avente ad oggetto i medesimi rapporti per i quali è stata escussa la garanzia del Fondo.
Anche tale motivo di contestazione appare infondato.
Dalla documentazione in atti emerge che in data 23/04/2021 la ha Controparte_1
comunicato alla società attrice la revoca anticipata dai contratti di finanziamento garantiti dal Fondo
PMI ed in data 19/07/2021 ha chiesto l'attivazione del fondo (v. doc. 6, 5, 15, 21, produzione
MCC). Quindi il Consiglio di Gestione del Fondo, nella riunione del 29/10/2021, ha deliberato la liquidazione della perdita per gli importi di € 20.219,13, di € 56.000,00 e di € 16.000,00 (v. doc. 16,
22 e 7, produzione MCC).
11 Il gestore del Fondo di garanzia, avendo subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore, potrà recuperare il credito rivalendosi sulla impresa inadempiente e sui terzi fideiussori.
La circostanza che pende un giudizio di accertamento negativo dei crediti derivanti dai medesimi rapporti non mina la certezza e liquidità del credito, atteso che, come la Suprema Corte ha chiarito
(Cass. 9657/2024), in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di Parte_6
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese. Trattasi, dunque, di credito di natura pubblicistica, connesso, come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 123/98, alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive. L'azione spettante all'ente concedente, pur mirando al medesimo risultato economico di quella di surrogazione o di regresso, ovverosia alla neutralizzazione della diminuzione patrimoniale conseguente all'esborso effettuato, si distingue dalle stesse, non costituendo esercizio del diritto precedentemente spettante al creditore garantito nel quale l'ente concedente subentra a seguito dell'escussione della garanzia, né di un nuovo diritto derivante dal pagamento effettuato in favore del creditore garantito, ma trova fondamento nell'atto di concessione della misura di sostegno o della relativa convenzione, che costituiscono il presupposto della garanzia, e postula la revoca del beneficio che comporta, non diversamente da quanto accade in caso di finanziamento diretto, il venir meno della causa giustificatrice dell'erogazione, nei rapporti con il debitore beneficiario, e quindi l'insorgenza del diritto alla restituzione del relativo importo
(Cass. n. 1453/2022).
Ne deriva che, nella presente sede, sono irrilevanti le contestazioni sollevate dagli opponenti in ordine al rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria (relative alla quantificazione del credito) in quanto estranee al titolo portato in esecuzione costituito dalla surroga ex lege, per il recupero del fondo di garanzia erogato, e inopponibili al fondo di garanzia gestito dalla Controparte_7
10) Quanto all'eccepita nullità della fideiussione per violazione della L. 287/1990, è sufficiente richiamare quanto già espresso al punto n. 3) della presente sentenza.
11) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 e succ. modifiche, applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e i parametri minimi per la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività effettivamente svolte da ciascuna parte.
12 Le spese di c.t.u. già liquidate, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: con riferimento al giudizio n. 8320/2021 r.g. rigetta le domande proposte da , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
;
[...]
condanna , e , in solido, al Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
pagamento in favore di Credito Cooperativo Controparte_1 Controparte_1
della somma di € 75.423,38, oltre interessi convenzionali di mora sulla sorte capitale dal 15/03/2022 fino al soddisfo;
condanna , e , in solido, alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rifusione in favore di Controparte_1
delle spese del giudizio che liquida in € 11.268,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori in solido;
con riferimento al giudizio n. 12096/2023 r.g. rigetta l'opposizione proposta da , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
avverso le cartelle di pagamento n. 296 2023 0036 1945 76000, n. 296 2023 0036 1945 76
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001, n. 296 2023 0036 1945 76 002; condanna , e , in solido, alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rifusione in favore di mandataria e gestore, in Parte_6
RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96 e di
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delle spese del giudizio, che liquida Controparte_1
in € 11.268,00, per ciascuna parte, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna , e , in solido, alla Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 rifusione in favore di delle spese del giudizio, che liquida in € Controparte_2
8.433,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Palermo, 24 gennaio 2025 Il Giudice
Cinzia Ferreri
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