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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 957/2024 promossa da
( ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa disgiuntamente dall'avv. Celeste LISO (C.F. e dall'avv. Sabino SERNIA (C.F. C.F._2
), presso il cui studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio C.F._3 Jannuzzi n. 21,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_2
(c.f. ), in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di C.F._4 Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTI
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 4 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il e Controparte_1 contro l' per chiedere l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto Controparte_1 in favore della ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (253 giorni per il 2020/2021), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Le parti resistenti hanno invece così concluso:
“in via preliminare,
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2 nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato;
- in subordine, riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire la RPD, accogliere i conteggi effettuati da parte resistente (€ 1.454,16) o disporre l'effettuazione di conteggi concordati tra le parti;
- in ogni caso escludendo il richiesto cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
In via pregiudiziale di rito occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, essendo il Controparte_2 Controparte_1 l'unico contraddittore in questi contenziosi.
Nel merito, questo Giudice evidenzia che la questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata già affrontata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 25/2023 pubbl. il 18/01/2023 RG n. 580/2022, cui integralmente si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Tanto premesso, occorre considerare che la Retribuzione Professionale Docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ed è disciplinata come segue:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Pag. 2 a 4
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Occorre inoltre evidenziare che il CCNL Scuola 2022, valido per il triennio 2019-2021 e, quindi, per tutti gli anni per cui è controversia, fissa l'importo della RPD in € 184,50. In applicazione della normativa di cui al CCNI 1999, in caso di rapporto a tempo parziale, l'importo dell'indennità deve essere riparametrato in ragione delle ore effettivamente svolte e, in caso di rapporti contrattuali di durata inferiore al mese, l'indennità viene corrisposta nella misura di 1/30 per ogni giorno di rapporto.
Inoltre, poiché la base per il calcolo è l'anno di 360 giorni e il mese di 30 giorni, i giorni effettuati dalla ricorrente (dal 19.10.2020 al 28.6.2021) sono 250 e l'importo della RPD eventualmente da corrispondere è quantificabile in euro 1.454,16, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente cui questo Giudice aderisce in quanto redatti in conformità rispetto ai parametri esterni di logicità, di coerenza, di completezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2
;
[...] 2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare in favore di parte ricorrente l'importo di euro 1.454,16, quale residuo dovuto a titolo retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2020/2021, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
Pag. 3 a 4 3) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato;
con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 25.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 957/2024 promossa da
( ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa disgiuntamente dall'avv. Celeste LISO (C.F. e dall'avv. Sabino SERNIA (C.F. C.F._2
), presso il cui studio sito in Andria, alla via Senatore Onofrio C.F._3 Jannuzzi n. 21,
RICORRENTE
Contro
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, e l' Controparte_2
(c.f. ), in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. dalla funzionaria dott.ssa Elisabetta SELLERI (c.f. ) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di C.F._4 Cuneo, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio in Cuneo, Via Massimo d'Azeglio n. 4,
RESISTENTI
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 4 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il e Controparte_1 contro l' per chiedere l'accoglimento delle Controparte_2 seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
- per l'effetto, condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto Controparte_1 in favore della ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (253 giorni per il 2020/2021), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
- con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
Le parti resistenti hanno invece così concluso:
“in via preliminare,
- accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2 nel merito, respingere il ricorso avversario perché infondato;
- in subordine, riconoscendo il diritto della ricorrente a percepire la RPD, accogliere i conteggi effettuati da parte resistente (€ 1.454,16) o disporre l'effettuazione di conteggi concordati tra le parti;
- in ogni caso escludendo il richiesto cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, Disp. Att. c.p.c.”.
RITENUTO CHE
In via pregiudiziale di rito occorre dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell
[...]
, essendo il Controparte_2 Controparte_1 l'unico contraddittore in questi contenziosi.
Nel merito, questo Giudice evidenzia che la questione giuridica oggetto del presente giudizio è stata già affrontata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 25/2023 pubbl. il 18/01/2023 RG n. 580/2022, cui integralmente si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Tanto premesso, occorre considerare che la Retribuzione Professionale Docenti è stata istituita dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ed è disciplinata come segue:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
Pag. 2 a 4
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, citato nel terzo comma dell'art. 7, riguarda il compenso individuale accessorio e prevede, tra l'altro, l'erogazione di detto compenso ai docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, escludendo quindi il personale docente che svolge supplenze brevi e saltuarie.
Occorre inoltre evidenziare che il CCNL Scuola 2022, valido per il triennio 2019-2021 e, quindi, per tutti gli anni per cui è controversia, fissa l'importo della RPD in € 184,50. In applicazione della normativa di cui al CCNI 1999, in caso di rapporto a tempo parziale, l'importo dell'indennità deve essere riparametrato in ragione delle ore effettivamente svolte e, in caso di rapporti contrattuali di durata inferiore al mese, l'indennità viene corrisposta nella misura di 1/30 per ogni giorno di rapporto.
Inoltre, poiché la base per il calcolo è l'anno di 360 giorni e il mese di 30 giorni, i giorni effettuati dalla ricorrente (dal 19.10.2020 al 28.6.2021) sono 250 e l'importo della RPD eventualmente da corrispondere è quantificabile in euro 1.454,16, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte resistente cui questo Giudice aderisce in quanto redatti in conformità rispetto ai parametri esterni di logicità, di coerenza, di completezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva prestata, con riferimento ai valori minimi in ragione della ripetitività delle questioni trattate, con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così dispone:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva dell Controparte_2
;
[...] 2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
a pagare in favore di parte ricorrente l'importo di euro 1.454,16, quale residuo dovuto a titolo retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2020/2021, oltre interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
Pag. 3 a 4 3) condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 che liquida in euro 1.314,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, oltre contributo unificato se versato;
con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 25.2.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4