Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza)
All'udienza del giorno 22 maggio 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Giampaolo Costantino in sostituzione dell'avv. Giuliano Migliorati per parte appellante e l'avv. Ginevra Chiara Bologna per parte appellata.
L'Avv. Costantino, per la parte appellante, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Bologna, per la parte appellata, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia in grado di appello, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 72 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
(P. IVA ), elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio dell'avv. Giuliano Migliorati sito in Viterbo via G. Sagarat n. 22, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. .IVA Controparte_1 P.IVA_2 esso lo s vra P.IVA_3 sito in via Roma n. 12, che lo rappresenta e Controparte_1 lo difende in virtù di p APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il al ere la riforma Controparte_1 parziale della sentenza n. 1521/2023 pubblicata in data 19.06.2023, con la quale il Giudice di Pace di Civitavecchia, che aveva rigettato la domanda di di annullamento del verbale n. V/266/2022 del 28.04.2022. Parte_1
, in particolare: -che con il verbale di violazione il
[...]
– Comando Polizia Locale aveva contestato la violazione Controparte_1
C.d.S. poiché “il giorno 28.04.2022 alle ore 14:14 in S.S. AURELIA altezza KM114+900 direz. NORD il conducente del veicolo AUTOVETTURA MERCEDES-BENZ 204 R35HP1 CZAA0404 targa FK604RC ha violato l'art. 142/9 C.d.S. poiché: circolava alla velocità effettiva indicata dalla risultanza fotografica di Km7h 155 e contestata in Km7h 147,25, superando di Km7h 57,25 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 90) […]”; -che la violazione non veniva immediatamente contestata in quanto “non necessaria ai sensi dell'art. 201 c.
1-bis lett. e C.d.S. accertamento avvenuto con apparecchio che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento”; -che con il verbale di violazione veniva disposta la decurtazione di n. 6 punti sulla patente di guida ai sensi dell'art. 126 C.d.S. e la irrogazione della sanzione pecuniaria relativa alla sospensione della patente di guida in caso di comunicazione di chi fosse alla guida;
-che, non essendo individuabile la persona del “trasgressore” alla guida del veicolo al momento dell'infrazione contestata, in data 27.06.2022 aveva comunicato al Parte_1
Comando Polizia Locale di l'impossibilità di comunicare Controparte_1
l'effettivo conducente del v Deduceva, ancora: -che con il ricorso aveva impugnato il verbale di violazione sui seguenti motivi: “- nullità del verbale di violazione al C.d.S. per mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio che autorizza postazione di rilevamento mediante autovelox;
- impossibilità di individuare il conducente alla guida del veicolo al momento dell'infrazione contestata”. La sentenza era erronea e andava riformata almeno in relazione alla mancata indicazione sullo stesso del decreto prefettizio di autorizzazione dell'autovelox sito sulla S.S. Aurelia Km. 114+900, per evidente violazione di legge, ovvero al più per mancanza dei requisiti relativi alla necessaria segnaletica di preavviso;
inoltre, stante l'impossibilità di indicare con certezza chi fosse alla guida del veicolo al momento dell'infrazione, non poteva scattare automaticamente la sanzione collegata alla mancata comunicazione dei dati.
2.Si costituiva in giudizio il chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza e il to in fatto ed in diritto.
3.Considerata la natura documentale del gravame, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale.
4.Il verbale di violazione ha sanzionato la seguente condotta “il giorno 28.04.2022 alle ore 14:14 in S.S. AURELIA altezza KM114+900 direz. NORD il conducente del veicolo AUTOVETTURA MERCEDES-BENZ 204 R35HP1 CZAA0404 targa FK604RC ha violato l'art. 142/9 C.d.S. poiché: circolava alla velocità effettiva indicata dalla risultanza fotografica di Km7h 155 e contestata in Km7h 147,25, superando di Km7h 57,25 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 90”. Sempre secondo il verbale redatto dai pubblici ufficiali la velocità è stata determinata, ai sensi dell'art.345/2c. D.P.R. 16/12/92 N.495, così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 N.610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 Km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura Autovelox 106 matricola 946438/947090 approvata dal Ministero con decreto n. 3758 del 5.08.2014, come da Controparte_2 dichiarazione 13.07.2021, omologazione del 13.07.2021 Parte_2 taratura del 1 rfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso dagli agenti accertatori, tale strumentazione è gestita direttamente dagli agenti accertatori, ed è di proprietà del Comando. Il misuratore di velocità è assistito da certificato di taratura n. . La rilevazione NumeroDiP_1 della velocità è stata effettuata in “postaz reventivamente segnalata con cartello fisso apposto dall'Ente proprietario della strada e mobile posizionato dagli agenti accertatori”. Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione in quanto l'accertamento avvenuto con apparecchio che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento. Quindi, è acclarato dal verbale, coperto da fede privilegiata, che il rilevamento dell'eccesso di velocità è avvenuto con postazione di autovelox mobile e non fissa, previa segnalazione con cartello fisso e mobile posizionato dagli agenti accertatori. Ciò premesso, vale ricordare che l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento di cui all'art. 2, secondo comma, lett. c) e d), codice della strada, l'utilizzo del sistema "autovelox" è soggetto al preventivo decreto autorizzativo del prefetto solo per le postazioni fisse e non anche per quelle mobili, valendo per queste ultime la regola della contestazione immediata salve le eccezioni previste dall'art. 201, comma 1-bis, codice della strada” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2023, n. 22627). Dunque, trattandosi, lo si è detto, di postazione mobile non vi era l'obbligo di autorizzazione prefettizia e quindi il verbale non è nullo in mancanza dell'indicazione di tale decreto. Il primo motivo di appello, quindi, è infondato.
5.Il secondo motivo di appello, ossia relativo alla mancanza di segnaletica circa la presenza del rilevatore di velocità, è inammissibile in quanto del tutto nuovo e mai dedotto e contestato con il ricorso introduttivo. Correttamente, dunque, il giudice di primo grado non si è pronunciato sul richiamato profilo.
6.Con riguardo al terzo motivo di appello, relativo all'impossibilità di indicare con certezza chi fosse alla guida del veicolo al momento dell'infrazione e quindi di far scattare automaticamente la sanzione collegata alla mancata comunicazione dei dati, deve osservarsi che la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenza del primo giudice che l'ha respinta in quanto “la mancata identificazione del conducente del veicolo dovrà essere eccepita avverso l'eventuale verbale che accerterà il mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 126 bis Cds di comunicare le generalità del conducente del veicolo”, motivazione che, invece, non è stata attinta dal richiamato motivo di appello. Motivazione che appare del resto pure condivisibile laddove evidenzia che l'appellante contesta l'applicazione automatica della sanzione, quando invece il verbale impugnato non contiene siffatta sanzione.
7.In conclusione, l'appello è infondato e va respinto con conferma della sentenza di primo grado.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
9.Va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
-RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza di primo grado n. 1521/2023 emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
d lite del giudizio di appello
[...] di euro 600.00 quale compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-DA' atto della presenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art . 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani