Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/03/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.
Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4827/2023 R.G. avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” e vertente:
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. Federica Filoni, giusta mandato Parte_1 Parte_2 in atti.
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Lecce.
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 19.03.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.06.2023 e , figli ed eredi Parte_1 Parte_2 di , convenivano in giudizio il al fine di accertare il diritto, Persona_1 Controparte_1 iure proprio e iure hereditatis, di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dal proprio congiunto, vittima di crimini di guerra commessi dalla Germania nazista, mediante l'accesso al “Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945”, istituito ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022 presso il CP_1 convenuto.
A tal fine, deducevano che , cittadino italiano nato a [...] il [...] e ivi deceduto il Persona_1
19.01.1985, era stato arruolato come Ufficiale italiano nel 74 Rgt. e, mentre era a Karlovac sul fronte CP_2 croato, era stato catturato dalle truppe tedesche e deportato nei lager, dove aveva subito trattamenti disumani, dal 09.09.1943 fino alla liberazione, avvenuta il 01.10.1945; che, per tali fatti, il proprio dante causa rappresentava una vittima di crimini di guerra e contro l'umanità, legittimato ad accedere al Fondo istituito presso il ai sensi dell'art. 43 del D.L. n. 36/2022. Controparte_1
Conseguentemente chiedevano di essere risarciti in qualità di eredi, per il danno patrimoniale subito da Per_1
per la mancata percezione della retribuzione a fronte del lavoro prestato nei campi di
[...] concentramento, da quantificarsi in via equitativa, nonché, iure proprio e iure hereditatis, per i danni non patrimoniali sofferti dal proprio padre a seguito della cattura, deportazione, internamento e sottoposizione ai lavori forzati, da liquidarsi complessivamente nella somma di € 200.000,00.
Costituitosi in giudizio, il convenuto, nel riconoscere la propria legittimazione passiva, eccepiva, in CP_1 via preliminare, la prescrizione dell'azione risarcitoria formulata dagli attori e il difetto di legittimazione attiva per mancata prova della qualità di eredi in capo ai medesimi;
nel merito, contestava in fatto ed in diritto le pretese attoree, proponendo, in via gradata, eccezione di compensatio lucri cum damno, con necessità di decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato le somme già percepite per il medesimo titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono. a. Panorama normativo e giurisprudenziale
Come è noto, sin dall'immediato dopoguerra, con l'emergere degli orrori perpetrati dal nazionalsocialismo, è stata avvertita la peculiare e speciale esigenza di apprestare un ristoro alle vittime dei crimini di guerra nazisti.
A tal fine, la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania hanno attuato un'iniziativa comune che si è concretizzata nella esecuzione e ratifica di due Accordi, conclusi a Bonn il 2 giugno 1961, concernenti l'uno il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, e l'altro, gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. In esecuzione del detto accordo, la Repubblica Federale Tedesca ha versato la somma di 40 milioni di marchi allo Stato italiano volti ad indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Tale accordo prevedeva, altresì, una clausola liberatoria sulla scorta della quale tutte le questioni oggetto del medesimo accordo si ritenevano regolate in modo definitivo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti. Solamente nel 2004, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di insussistenza dell'immunità dello Stato Estero per gli atti iure imperii commessi in violazione dei diritti umani. Al riguardo,
è stato affermato che “Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla “sovrana uguaglianza” degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali” (Cass. sez. un. n. 5044/2004). Si riteneva, in sostanza, che l'operatività dell'immunità per gli acta imperii fosse da intendersi preclusa per i delicta imperii, cioè per quei crimini compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, tra cui le attività poste in essere dagli organi e dai rappresentanti del Terzo Reich tedesco, fra il 1943 e il 1945, lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità. Tale mutato orientamento giurisprudenziale ha aperto la strada a numerose sentenze di condanna, emesse nei confronti della Germania, per il risarcimento delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità in relazione ai danni subiti tra il 1939 ed il 1945. Per tali pronunce, emesse nel solco della sentenza “Ferrini” del
2004, la Corte Internazionale di Giustizia, adita dalla Repubblica Tedesca, ha dichiarato che l'Italia avesse violato, attraverso l'azione dei suoi giudici, l'immunità della giurisdizione civile riconosciuta alla Repubblica
Federale di Germania dal diritto internazionale e la sollecitava ad adottare tutte le misure necessarie affinché le sentenze pronunciate dai giudici italiani nei confronti dello stato tedesco cessassero di avere effetto.
Da qui, si è posta l'esigenza per il Governo italiano di risolvere l'annoso contenzioso insorto con lo Stato tedesco in merito al risarcimento dei danni causati dai crimini di guerra, cercando comunque di bilanciare due contrapposte finalità, ossia garantire un equo ristoro alle vittime e rispettare la sovranità della Germania, onde evitare ulteriori condanne in sede internazionale. In tale contesto, è stato introdotto l'art. 43 del d.l. 36/2022, “disposizione speciale e radicale” diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 e che introduce criteri specifici al fine di comporre eventuali futuri contrasti di carattere internazionale. La norma in rassegna istituisce il “Fondo per il ristoro delle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945” e, al contempo, preclude l'esecuzione forzata sui beni di proprietà della
Repubblica Federale Tedesca presenti sul territorio italiano. Ed invero, sotto il profilo esecutivo, l'art. 43 ha assicurato una totale protezione dell'immunità della Germania dalla giurisdizione esecutiva, con ciò dando luogo a “una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe proponibile una nuova” (vds., C. Cost., sent.
n. 159/23). Il Fondo è destinato al ristoro dei danni cagionati da crimini di guerra e contro l'umanità e le azioni da intraprendersi si focalizzano sul “danno” anziché sull'illecito, sul presupposto che il fatto illecito che dà diritto al risarcimento del danno (crimine di guerra per lesione di diritti inviolabili della persona compiuto dalle forze del III Reich) sia già stato qualificato come tale dal legislatore e costituisca condizione di accesso al fondo. Ne consegue che se l'azione è introdotta ai sensi dell'art. 43 del d.l. 36/2022, come nel caso di specie, il giudice del merito sarà chiamato, in primo luogo, ad accertare se la persona cui il danno si riferisce sia stata o meno vittima di crimini di guerra;
ove tale accertamento avvenga, il giudice dovrà poi procedere alla liquidazione del danno, riconoscendo alla vittima il diritto all'accesso al Fondo. Fatta questa doverosa premessa, occorre ora valutare le eccezioni preliminari sollevate dal
[...]
, il quale è soggetto legittimato, in virtù dell'espromissione ex lege con effetto Controparte_1 liberatorio operata con l'art. 43, a proporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, con il solo limite delle eccezioni personali. b. Sulla eccezione di prescrizione
In via preliminare, deve rigettarsi, in quanto infondata, l'eccezione di prescrizione sollevata dal CP_1 convenuto.
Costituisce, ormai, jus receptum il principio di imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, sviluppatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità e di merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciatesi incidenter tantum, hanno affermato che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che “si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità … dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario… Per questo ne è stata sancita l'imprescrittibilità (Convenzione ONU del 26 novembre 1968; Convenzione del Consiglio d'Europa del
25 gennaio 1974) e si è riconosciuto che ogni Stato può reprimerli, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale” (Cass. sez. un. n. 5044/2004).
L'imprescrittibilità dei crimini di guerra è, tra l'altro, principio fondamentale riconosciuto dalla Costituzione e dalla normativa europea. L'imprescrittibilità, infatti, trova la sua fonte normativa nella consuetudine internazionale, alla quale l'Italia presta ossequio per il dettato di cui all'art. 10 Cost. La norma consuetudinaria internazionale che dispone la non prescrittibilità dei crimini di guerra deve reputarsi retroattiva, proprio in ragione della finalità per la quale fu introdotta, ossia per garantire che non rimanessero impuniti i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale ed è proprio, quindi, la sua ratio che ne svela il carattere retroattivo. A tanto aggiungasi che nelle materie diverse da quella penale, ove opera il limite dell'art. 25 Cost., il principio di irretroattività è previsto da una norma di legge di rango ordinario, l'art. 11 delle preleggi del c.c., ed è quindi derogabile da altra norma di pari rango, purché nel rispetto degli altri valori e interessi costituzionalmente protetti. Prive di rilievo risultano, pertanto, le argomentazioni addotte dal convenuto, il quale, muovendo CP_1 dalla premessa che ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile” e assimilando i crimini di guerra al reato di riduzione in schiavitù ex art. 600 c.p., per il quale è previsto un termine prescrizionale di
15 anni, conclude ritenendo che alla data di proposizione della domanda giudiziale il predetto termine era già ampiamente decorso anche ai fini della responsabilità civile. Ebbene, per quanto innanzi ampiamente esposto, tale equiparazione risulterebbe non solo in contrasto con i principi costituzionali ed internazionali, ma comporterebbe altresì una illegittima limitazione in ambito nazionale dell'esercizio di un diritto che, a livello europeo ed internazionale, è pacificamente riconosciuto come imprescrittibile.
c. Sull'applicabilità del Fondo agli IMI.
Il convenuto asseriva l'inammissibilità dell'azione proposta nei confronti del Fondo, ritenendo che CP_1 non sussistessero i presupposti per l'accesso allo stesso, attesa la qualità di Internato Militare Italiano (IMI) di
. A tal fine ha affermato che i prigionieri di guerra non possono essere equiparati alle vittime di Persona_1 crimini di guerra o contro l'umanità per le quali è stato istituito il Fondo. Sul punto, giova ribadire che la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che “sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale” (vds. Cass. n. 5044/2004, Cass. n. 20442/2020).
Del resto, deve considerarsi fatto storico noto ed acclarato che, immediatamente dopo l'armistizio dell'8.09.1943, i militari italiani, poiché considerati traditori, vennero privati dello status di prigionieri di guerra (e quindi della protezione assicurata delle convenzioni internazionali) e venne loro attribuito lo status di “internati” ed impiegati come forza lavoro in condizioni disumane nei lager nazisti. Ne consegue che anche gli internati militari italiani rientrano tra le vittime di crimini di guerra e, per tale ragione, devono essere ritenuti meritevoli di ristoro per il danno ingiusto patito, mediante accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L. n.
36/2022. d. Sulla legittimazione attiva
Priva di rilievo è ancora l'eccezione, sollevata dal convenuto, secondo cui gli attori non avrebbe CP_1 provato la propria qualità di eredi di . Sul punto, si rammenta che secondo la giurisprudenza di Persona_1 legittimità “nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che
l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (vds. Cass. civ. 16814/2018). Ebbene, nel caso di specie, risulta depositato il certificato storico di famiglia, dal quale emerge il rapporto di filiazione tra il de cuius e gli attori;
a tanto aggiungasi che e hanno Parte_1 Parte_2 agito in qualità di figli ed eredi, ritenendosi con ciò raggiunto l'onere probatorio sugli stessi incombente.
Non essendo stata fornita dall'Avvocatura alcuna prova contraria, l'eccezione va rigettata.
e. Profili risarcitori e.1) Sul danno patrimoniale
Con riguardo alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale dedotto dagli attori e relativo agli importi spettanti a titolo di retribuzione o altro corrispettivo per l'attività lavorativa espletata nei campi di prigionia, si rileva che, come correttamente eccepito dal convenuto, il Fondo non copre tale tipologia di CP_1 danno. Tale richiesta risarcitoria deve essere dunque rigettata.
e.2) Sul danno non patrimoniale
Preliminarmente va rilevato che gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno anche iure proprio, formulando la domanda in modo nullo, poiché non accompagnata da alcuna allegazione, neppure generica o sommaria, del tipo di danno invocato. La stessa è dunque rigettata.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patito dal proprio padre per il trattamento disumano cui è stato sottoposto nei mesi di prigionia, si rileva che lo status di internato militare italiano deportato nei campi di lavoro tedeschi risulta dalla consultazione della banca dati on-line LeBi degli Internati Militari Italiani catturati nei lager nazisti tra il 1943 ed il 1945, presente sul sito internet https://www.lessicobiograficoimi.it// da cui gli attori hanno estratto e depositato in atti copia della scheda relativa al proprio congiunto.
Ebbene, tale documentazione costituisce piena prova dei fatti per come dedotti in citazione: essa infatti proviene dai registri dell' , dall'Internamento, dalla Controparte_3
Guerra di Liberazione e loro familiari, con sede centrale in Via Labicana n.15/A, 00184 Roma, la quale è stata riconosciuta , con Decreto del Presidente della Repubblica, il 30 maggio 1949 (Gazzetta Ufficiale Parte_3
n. 181 del 9 agosto 1949) e successivamente, per l'attività svolta a favore dei reduci e dei loro familiari,
[...]
con D.M. del 10 settembre 1962; L'Associazione è, altresì accreditata dal Controparte_4
(Prot. N. 12938/12-2008) quale Ente di formazione Controparte_5 per docenti, nonché membro del Comitato costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la concessione della Medaglia d'Onore ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti, di cui all'art.1, comma 1271-1276, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le dure condizioni di vita nei campi di prigionia in cui erano ristretti i militari internati costituiscono fatto notorio, tanto che si può ragionevolmente presumere, in assenza di prova contraria fornita del Ministero convenuto, che il detto trattamento sia stato riservato anche al padre degli attori.
Pertanto, risulta fondata la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale iure hereditatis avanzata da
[...]
e e tale voce di danno deve essere calcolata in via equitativa, in Parte_1 Parte_2 applicazione della presunzione semplice secondo cui la deportazione, lo sradicamento dal paese di origine e il trasferimento forzato in uno stato straniero, la permanenza forzata presso campi di lavoro senza diritti e in condizioni umilianti rappresentano, in base all'id quod plerumque accidit, un turbamento ed una sofferenza fisica e morale in grado di compromettere l'equilibrio psico-fisico di un uomo.
In conformità ai precedenti di codesto tribunale, appare congruo quantificare il danno morale sofferto da utilizzando quale parametro di riferimento quello della diaria riconosciuta dalle Tabelle del Persona_1
Tribunale di Milano per un giorno di inabilità temporanea assoluta (€ 115,00). Si tratta infatti di un criterio, ormai pacificamente applicabile su scala nazionale, introdotto per la liquidazione di danni non patrimoniali di natura temporanea, calcolato con moneta attuale e per una condizione di perdita della autonomia della persona. Poiché la prova documentale offerta attesta che fu internato per 753 giorni (dal Persona_1
09.09.1943 al 01.10.1945) il danno è calcolato in € 86.595,00 liquidato all'attualità, da dividersi tra gli eredi pro quota.
Sulla somma come liquidata sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
f) Sulla compensatio lucri cum damno
In via gradata, il convenuto ha chiesto procedersi alla compensatio lucri cum damno con gli CP_1 indennizzi eventualmente percepiti da , quale vittima del III Reich. Orbene, non avendo il Persona_1
, gravato del relativo onere probatorio, dimostrato la circostanza che il avesse beneficiato di CP_1 Per_1 indennizzi, sussidi o altri emolumenti, la domanda deve essere rigettata.
g) Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A.
Silvestrini, sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 27.06.2023, da Parte_1
e nei confronti del , così provvede: Parte_2 Controparte_1
- Accerta e dichiara il diritto di e , in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
a ottenere il risarcimento del danno patito da quest'ultimo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, per il periodo di 753 giorni (dal 09.09.1943 al 01.10.1945) durante i quali lo stesso è stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato;
- Per l'effetto, condanna il al pagamento in favore degli attori della Controparte_1 somma complessiva di € 86.595,00, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo;
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in € 6.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Federica Filoni.
Così deciso in Lecce 21.03.2025
Il giudice unico
Dott. Alessandro Silvestrini
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.