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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/09/2025, n. 4108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4108 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4368/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il 21/02/2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa in virtù di procura in atti dagli avvocati Francesco Scognamiglio (c.f.
[...]
) e Massimo De Feo, nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 [...]
) presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Greci n. C.F._3
48
RGn°4368/2022-Sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLANTE
CONTRO
CONDOMINIO IN NAPOLI ALLA VIA ANIELLO FALCONE 428, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Librino (c.f. ), presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Monte di Dio, n. 25;
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato il Parte_1 [...]
, in quanto proprietaria di immobili ubicati nella parte nord Controparte_1 dell'edificio, impugnando la delibera del 10 settembre 2018, con la quale era stato modificato il criterio di ripartizione della spesa di € 10.800,00 (definito con delibera del 3 marzo 2016 ed avente ad oggetto il pagamento di spese per la guardiania del fabbricato durante i lavori condominiali) dividendola tra tutti i condomini e non tra i soli condomini che nell'assunto attoreo erano interessati alla guardiania;
ha al riguardo denunciato la nullità di tale delibera assumendo trattarsi di spesa non condominiale, in difetto di qualsiasi suo interesse alla predetta sorveglianza, e quindi di obbligo di partecipazione alle relative spese e deducendo che il consesso condominiale non avrebbe potuto modificare la delibera del 3 marzo 2016, ai sensi dell'art. 2377 cc, poiché tale delibera non presentava vizi e in ogni caso non era stata mai impugnata.
Con sentenza n. 7390/2022, pubblicata in data 25 luglio 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande attoree e per l'effetto
RGn°4368/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condannato al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_2
, della somma di € 4.135,00 a titolo di spese processuali.
[...]
Il giudice di prime cure ha in primo luogo qualificato l'iniziativa giudiziaria intrapresa in termini di azione di annullamento e non di nullità, aderendo all'orientamento giurisprudenziale, espresso anche di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SU n.9839/2021) che normalmente riconosce il vizio di annullabilità ex art. 1137 cc in caso di delibere assembleari illegittime, relegando il vizio di nullità ad ipotesi residuali, quali il caso di illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, integrate dall'art. 1138,
IV comma, c.c., e dall'art. 72 dis. Att. c.c. Ha inoltre rilevato che il condominio aveva legittimamente dedotto che l'importo oggetto di contestazione, di € 10.400,00 a titolo di spese di vigilanza, era stato già oggetto di approvazione e ricompreso tra le spese di spettanza del condominio con le deliberazioni del 12.5.2010 e del 10.5.2012, che erano state adottate con la maggioranza ex art. 1336, commi 1 e 2, cc richiesta per le spese straordinarie e, in quanto non impugnate, erano da ritenersi validamente assunte.
Inoltre, se era vero che il servizio in questione era stato espletato durante la prima fase dei lavori, allorquando i ponteggi erano installati su di una sola delle due verticali del fabbricato, tale situazione non era tale da determinare una situazione di condominio parziale, avendo il servizio di guardiania avvantaggiato tutti i condomini, impedendo che terzi malintenzionati usassero i ponteggi come via di accesso al fabbricato o al suo lastrico.
Il tribunale, infine, reputava infondato anche l'ultimo motivo di opposizione, osservando come nulla osti a che l'assemblea dei condomini possa adottare una nuova deliberazione in sostituzione di una precedente, anche se non impugnata, decidendo sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno della precedente, con effetto sostitutivo;
a ritenere diversamente, del resto, l'assemblea condominiale del 3.3.2016 non avrebbe potuto porre a carico dei soli condomini sulla cui verticale era stata installata l'impalcatura le spese di guardiania, posto che nel corso della precedente assemblea, del 12.5.2010, si era deliberato di ripartire le spese per lavori straordinari, ivi comprese quelle di guardiania, “in base ai millesimi previsti dalla tabella diritti di proprietà, salvo conguaglio”, ovvero tra tutti i condomini, secondo tabella generale.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 12 ottobre 2022, ha spiegato appello
, deducendo a sostegno quattro motivi. Parte_1
RGn°4368/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 23 gennaio
2023, si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite.
3. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 12 ottobre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 25 luglio 2022.
4. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Per evidenti ragioni di connessione, si reputa opportuna una disamina congiunta dei primi tre motivi di appello, che questa Corte reputa non merita meritevoli di accoglimento.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha dedotto che la delibera del
3 marzo 2016, che aveva stabilito di ripartire la spesa di € 10.400,00, per il servizio di guardiania notturna, tra i soli condomini della facciata sud del fabbricato, era immune da vizi e non era mai stata impugnata;
pertanto, non avrebbe potuto essere sostituita dalla delibera del 10 settembre 2018, che aveva modificato il criterio di ripartizione addebitando la spesa a tutti i condomini. A dire dell'impugnante, pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 2377 c.c., dovendo il potere sostitutivo del deliberato assembleare ritenersi operante solo per le delibere affette da vizi, da cui era invece immune la delibera del 3 marzo 2016.
5. Con il secondo motivo di impugnazione è stata impugnata la sentenza di primo grado assumendo che il primo Giudice avesse interpretato erroneamente la delibera del 12 maggio
2010, sostenendo che essa prevedeva la ripartizione della spesa di €10.400,00 tra tutti i condomini, in quanto la delibera non specificava il criterio di ripartizione della spesa, correttamente individuato nella delibera del 3 marzo 2016, che aveva addebitato il relativo importo ai soli condomini interessati della facciata sud.
6. Con il terzo motivo di gravame, è stata censurata la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la mancata impugnazione delle delibere del 12 maggio 2010 e del 10 maggio
2012, che avevano approvato la spesa di € 10.400,00 come condominiale, rendesse infondati i motivi d'appello. Parte appellante ha al riguardo dedotto che l'interesse a impugnare era sorto solo con la delibera del 10 settembre 2018, che aveva modificato il criterio di ripartizione più corretto, adottato con la delibera del 3 giugno 2016.
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nell'assunto dell'appellante, inoltre, ricorrerebbe una carenza di legittimazione a deliberare da parte dell'assemblea condominiale, non vertendosi in tema di spese condominiali – con conseguente “difetto assoluto di attribuzioni”- in quanto il servizio di guardiania notturna svolto dal portiere in aggiunta ai suoi compiti ordinari, era di natura privata ed era Per_1 stato espletato su incarico dei condomini proprietari delle unità immobiliari di cui alla facciata sud, per la tutela dei loro beni esclusivi, in aggiunta rispetto a quello previsto nel contratto di appalto stipulato con l'impresa , a carico dell'appaltatrice. CP_3
Inoltre, sostenendo che il servizio di guardiania notturna del avrebbe comportato Per_1
un vantaggio indiretto per tutti i condomini, mentre il servizio era destinato esclusivamente ai condomini della facciata sud, che avevano privatamente concordato l'incarico, e ritenendo che la non aveva offerto prova dell'impossibilità di raggiungere tramite Parte_1
i ponteggi anche le unità immobiliari poste a monte del fabbricato, il primo Giudice aveva di fatto operato un'inversione dell'onere probatorio.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure nell'escludere la denunciata illegittimità della deliberazione impugnata.
Appare in primo luogo corretta la premessa da cui ha preso le mosse il Tribunale, nel ritenere che ben possa il consesso assembleare rivalutare il merito delle sue deliberazioni, potendo una deliberazione assembleare, anche se non impugnata e non più impugnabile, essere sostituita da altra presa in conformità della legge.
Se è vero, infatti, che l'art. 2377 c.c., norma dettata in ambito societario e ritenuta applicabile alla materia condominiale, espressamente prevede che “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto”, è nondimeno indubitabile che un tale potere di sostituzione non implichi necessariamente l'impugnazione o l'accertata illegittimità della precedente impugnazione.
Ben può infatti l'organo assembleare, deputato all'adozione delle determinazioni che implichino delle spese condominiali, melius re perpensa, modificare, con il rispetto delle prescritte maggioranze, il criterio di riparto adottato in una precedente delibera;
ciò che
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compete verificare, invero, non è la “violazione” della precedente delibera, che l'odierno impugnante reputa invece irretrattabile, ma che la successiva delibera sostitutiva sia adottata in conformità della legge, e cioè non sia violativa dei criteri di ripartizione delle spese di cui agli artt. 1123 e seguenti c.c. , ovvero legittimamente stabiliti in sede regolamentare.
Non può pertanto ritenersi che la deliberazione impugnata sia illegittima per il solo fatto di aver modificato il criterio di ripartizione delle spese oggetto di causa, previsto dalla precedente deliberazione del 3 marzo 2016, con cui le spese di guardiania erano state poste a carico dei soli condomini sulla cui verticale era stata installata l'impalcatura.
Come correttamente osservato dal primo Giudice, infatti, a ritenere diversamente, del resto,
l'assemblea condominiale del 3.3.2016 non avrebbe potuto porre a carico dei soli condomini sulla cui verticale era stata installata l'impalcatura le spese di guardiania, posto che nel corso della precedente assemblea, del 12.5.2010 si era deliberato di ripartire le spese per lavori straordinari, ivi comprese quelle di guardiania, “in base ai millesimi previsti dalla tabella diritti di proprietà, salvo conguaglio”, ovvero tra tutti i condomini, secondo tabella generale.
Neppure coglie nel segno, poi, la difesa dell'impugnante nel protestare che non sia provato che la spesa in questione abbia natura condominiale, in quanto idonea a soddisfare l'interesse della collettività dei condomini, e non dei soli condomini di cui alla verticale in cui, all'epoca della prestazione del servizio aggiuntivo ad opera del portiere, erano collocate le impalcature.
Depone anzi in senso contrario la circostanza, allegata dal condominio fin dal giudizio di primo grado e risultante dal documentale in atti, secondo cui le spese del servizio di guardiania prestato da , nel corso dei lavori di ripristino delle facciate Parte_2 condominiali del fabbricato con il contributo del cd. progetto SIRENA, furono espressamente riportate nel conto consuntivo dei lavori del predetto progetto SIRENA, presentato ed esaminato dall'assemblea del condominio in data 12 maggio 2010 e ratificato nella successiva assemblea del 10 maggio 2012.
Peraltro, neppure risulta dimostrato l'assunto dell'impugnante secondo cui un tale incarico sia stato conferito esclusivamente dai singoli condomini della verticale interessata dall'impalcatura in questione, a tutela delle loro proprietà esclusive, emergendo solo dagli atti il dato pacifico dell'esercizio della guardiania nel periodo in cui vi era tale impalcatura,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ma non la prova del conferimento dell'incarico – indubitabilmente vantaggioso per l'intero condominio, in difetto di prova di una limitazione dell'ambito oggettivo della sorveglianza - ad opera di singoli condomini interessati. (cfr., per una fattispecie analoga, in materia di spese di vigilanza Cass. sez. 2, sentenza n. 12298 del 21/08/2003, secondo cui “in tema di condominio negli edifici, l'attività di custodia e di vigilanza è dal portiere svolta anche nell'interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso, e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini”).
Del resto, che la spesa in questione, in quanto sostenuta nell'interesse della collettività condominiale, sia stata ratificata dall'assemblea a ciò deputata, emerge, come pure osservato dal Tribunale, dal tenore testuale della deliberazione del 10 maggio 2012, laddove, a fronte dei chiarimenti offerti al riguardo dall'amministratore del condominio, che precisava che il conto consuntivo relativo al progetto EN era già stato presentato, esaminato ed approvato nell'assemblea del 12 maggio 2010, come risultava dal verbale trasmesso a tutti i condomini, e che esso comprendeva “anche la spesa di € 10.400,00, relativa all'effettuato servizio di guardiania, quindi già esaminata ed approvata”, il consesso assembleare, “con voto unanime”, riconfermava “quanto affermato dall'amministratore precisando che, effettivamente, il conto consuntivo relativo al Progetto
EN ..”, era “..stato già presentato, esaminato e approvato nell'assemblea del 12 maggio
2010..” espressamente ratificando, pertanto, l'operato fino ad allora svolto dall'amministratore nell'interesse del condominio.
A fronte di tali evidenze, ed in difetto di vizi di legittimità del deliberato assembleare, appaiono pertanto irrilevanti e non meritevoli di apposito esame le ulteriori argomentazioni svolte dall'impugnante, in ordine alla prospettata improprietà del riferimento all'istituto del condominio parziale;
in ordine alla circostanza, evidenziata dal primo giudice, a rimarcare l'infondatezza della domanda, relativa alla mancata produzione di grafici o fotografie che dimostrassero l'impossibilità di raggiungere gli appartamenti della facciata nord tramite i ponteggi;
come pure in ordine al dedotto conferimento di un incarico di vigilanza anche alla società appaltatrice dei lavori, come da contratto d'appalto, a dire dell'impugnante idoneo a soddisfare le esigenze di sicurezza correlate alla presenza del cantiere.
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7. Parimenti infondato, infine, è il quarto ed ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la quantificazione delle spese legali contenuta nella sentenza impugnata, assumendo che sarebbe stato erroneamente applicato lo scaglione previsto per le cause di valore fino ad € 26.000,00, mentre il valore della controversia avrebbe dovuto essere rapportato alla quota millesimale della (117/1000), che avrebbe comportato a Parte_1
carico della condomina, all'esito del riparto della spesa in contestazione, un esborso pari a €
1.216,80; doveva pertanto ritenersi corretta l'applicazione dello scaglione previsto per le cause compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00.
La censura non può essere condivisa.
Invero - oltre ad evidenziare che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la medesima parte che ha spiegato impugnazione aveva quantificato il valore della controversia, sia pure ai fini della determinazione del contributo unificato, nell'importo di €
10.400,00 – corre mente osservare che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 19250 del 07/07/2021; Cass. sez. 2, n. 9068 del
21/03/2022).
Si reputa pertanto corretta, tenuto conto della complessiva entità della spesa in contestazione (€ 10.400,00), l'applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00.
Consegue da quanto precede il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
9.La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore dell'appellato, avv.
Alessandro Librino, dichiaratosi anticipatario.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n° 7390/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato Alessandro Librino dichiaratosi antistatario;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4368/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata il 21/02/2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa in virtù di procura in atti dagli avvocati Francesco Scognamiglio (c.f.
[...]
) e Massimo De Feo, nato a [...] il [...] (c.f. C.F._2 [...]
) presso i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via dei Greci n. C.F._3
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- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLANTE
CONTRO
CONDOMINIO IN NAPOLI ALLA VIA ANIELLO FALCONE 428, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Librino (c.f. ), presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Monte di Dio, n. 25;
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato il Parte_1 [...]
, in quanto proprietaria di immobili ubicati nella parte nord Controparte_1 dell'edificio, impugnando la delibera del 10 settembre 2018, con la quale era stato modificato il criterio di ripartizione della spesa di € 10.800,00 (definito con delibera del 3 marzo 2016 ed avente ad oggetto il pagamento di spese per la guardiania del fabbricato durante i lavori condominiali) dividendola tra tutti i condomini e non tra i soli condomini che nell'assunto attoreo erano interessati alla guardiania;
ha al riguardo denunciato la nullità di tale delibera assumendo trattarsi di spesa non condominiale, in difetto di qualsiasi suo interesse alla predetta sorveglianza, e quindi di obbligo di partecipazione alle relative spese e deducendo che il consesso condominiale non avrebbe potuto modificare la delibera del 3 marzo 2016, ai sensi dell'art. 2377 cc, poiché tale delibera non presentava vizi e in ogni caso non era stata mai impugnata.
Con sentenza n. 7390/2022, pubblicata in data 25 luglio 2022, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Napoli ha rigettato le domande attoree e per l'effetto
RGn°4368/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda condannato al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_2
, della somma di € 4.135,00 a titolo di spese processuali.
[...]
Il giudice di prime cure ha in primo luogo qualificato l'iniziativa giudiziaria intrapresa in termini di azione di annullamento e non di nullità, aderendo all'orientamento giurisprudenziale, espresso anche di recente dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass.
SU n.9839/2021) che normalmente riconosce il vizio di annullabilità ex art. 1137 cc in caso di delibere assembleari illegittime, relegando il vizio di nullità ad ipotesi residuali, quali il caso di illiceità della delibera per violazione di norme inderogabili, integrate dall'art. 1138,
IV comma, c.c., e dall'art. 72 dis. Att. c.c. Ha inoltre rilevato che il condominio aveva legittimamente dedotto che l'importo oggetto di contestazione, di € 10.400,00 a titolo di spese di vigilanza, era stato già oggetto di approvazione e ricompreso tra le spese di spettanza del condominio con le deliberazioni del 12.5.2010 e del 10.5.2012, che erano state adottate con la maggioranza ex art. 1336, commi 1 e 2, cc richiesta per le spese straordinarie e, in quanto non impugnate, erano da ritenersi validamente assunte.
Inoltre, se era vero che il servizio in questione era stato espletato durante la prima fase dei lavori, allorquando i ponteggi erano installati su di una sola delle due verticali del fabbricato, tale situazione non era tale da determinare una situazione di condominio parziale, avendo il servizio di guardiania avvantaggiato tutti i condomini, impedendo che terzi malintenzionati usassero i ponteggi come via di accesso al fabbricato o al suo lastrico.
Il tribunale, infine, reputava infondato anche l'ultimo motivo di opposizione, osservando come nulla osti a che l'assemblea dei condomini possa adottare una nuova deliberazione in sostituzione di una precedente, anche se non impugnata, decidendo sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno della precedente, con effetto sostitutivo;
a ritenere diversamente, del resto, l'assemblea condominiale del 3.3.2016 non avrebbe potuto porre a carico dei soli condomini sulla cui verticale era stata installata l'impalcatura le spese di guardiania, posto che nel corso della precedente assemblea, del 12.5.2010, si era deliberato di ripartire le spese per lavori straordinari, ivi comprese quelle di guardiania, “in base ai millesimi previsti dalla tabella diritti di proprietà, salvo conguaglio”, ovvero tra tutti i condomini, secondo tabella generale.
Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 12 ottobre 2022, ha spiegato appello
, deducendo a sostegno quattro motivi. Parte_1
RGn°4368/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, in data 23 gennaio
2023, si è costituito in giudizio il , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite.
3. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 12 ottobre 2022, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 25 luglio 2022.
4. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Per evidenti ragioni di connessione, si reputa opportuna una disamina congiunta dei primi tre motivi di appello, che questa Corte reputa non merita meritevoli di accoglimento.
Segnatamente, con il primo motivo di gravame, l'impugnante ha dedotto che la delibera del
3 marzo 2016, che aveva stabilito di ripartire la spesa di € 10.400,00, per il servizio di guardiania notturna, tra i soli condomini della facciata sud del fabbricato, era immune da vizi e non era mai stata impugnata;
pertanto, non avrebbe potuto essere sostituita dalla delibera del 10 settembre 2018, che aveva modificato il criterio di ripartizione addebitando la spesa a tutti i condomini. A dire dell'impugnante, pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 2377 c.c., dovendo il potere sostitutivo del deliberato assembleare ritenersi operante solo per le delibere affette da vizi, da cui era invece immune la delibera del 3 marzo 2016.
5. Con il secondo motivo di impugnazione è stata impugnata la sentenza di primo grado assumendo che il primo Giudice avesse interpretato erroneamente la delibera del 12 maggio
2010, sostenendo che essa prevedeva la ripartizione della spesa di €10.400,00 tra tutti i condomini, in quanto la delibera non specificava il criterio di ripartizione della spesa, correttamente individuato nella delibera del 3 marzo 2016, che aveva addebitato il relativo importo ai soli condomini interessati della facciata sud.
6. Con il terzo motivo di gravame, è stata censurata la sentenza di primo grado per aver ritenuto che la mancata impugnazione delle delibere del 12 maggio 2010 e del 10 maggio
2012, che avevano approvato la spesa di € 10.400,00 come condominiale, rendesse infondati i motivi d'appello. Parte appellante ha al riguardo dedotto che l'interesse a impugnare era sorto solo con la delibera del 10 settembre 2018, che aveva modificato il criterio di ripartizione più corretto, adottato con la delibera del 3 giugno 2016.
RGn°4368/2022-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nell'assunto dell'appellante, inoltre, ricorrerebbe una carenza di legittimazione a deliberare da parte dell'assemblea condominiale, non vertendosi in tema di spese condominiali – con conseguente “difetto assoluto di attribuzioni”- in quanto il servizio di guardiania notturna svolto dal portiere in aggiunta ai suoi compiti ordinari, era di natura privata ed era Per_1 stato espletato su incarico dei condomini proprietari delle unità immobiliari di cui alla facciata sud, per la tutela dei loro beni esclusivi, in aggiunta rispetto a quello previsto nel contratto di appalto stipulato con l'impresa , a carico dell'appaltatrice. CP_3
Inoltre, sostenendo che il servizio di guardiania notturna del avrebbe comportato Per_1
un vantaggio indiretto per tutti i condomini, mentre il servizio era destinato esclusivamente ai condomini della facciata sud, che avevano privatamente concordato l'incarico, e ritenendo che la non aveva offerto prova dell'impossibilità di raggiungere tramite Parte_1
i ponteggi anche le unità immobiliari poste a monte del fabbricato, il primo Giudice aveva di fatto operato un'inversione dell'onere probatorio.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella valutazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico- giuridico seguito dal Giudice di prime cure nell'escludere la denunciata illegittimità della deliberazione impugnata.
Appare in primo luogo corretta la premessa da cui ha preso le mosse il Tribunale, nel ritenere che ben possa il consesso assembleare rivalutare il merito delle sue deliberazioni, potendo una deliberazione assembleare, anche se non impugnata e non più impugnabile, essere sostituita da altra presa in conformità della legge.
Se è vero, infatti, che l'art. 2377 c.c., norma dettata in ambito societario e ritenuta applicabile alla materia condominiale, espressamente prevede che “l'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dello statuto”, è nondimeno indubitabile che un tale potere di sostituzione non implichi necessariamente l'impugnazione o l'accertata illegittimità della precedente impugnazione.
Ben può infatti l'organo assembleare, deputato all'adozione delle determinazioni che implichino delle spese condominiali, melius re perpensa, modificare, con il rispetto delle prescritte maggioranze, il criterio di riparto adottato in una precedente delibera;
ciò che
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compete verificare, invero, non è la “violazione” della precedente delibera, che l'odierno impugnante reputa invece irretrattabile, ma che la successiva delibera sostitutiva sia adottata in conformità della legge, e cioè non sia violativa dei criteri di ripartizione delle spese di cui agli artt. 1123 e seguenti c.c. , ovvero legittimamente stabiliti in sede regolamentare.
Non può pertanto ritenersi che la deliberazione impugnata sia illegittima per il solo fatto di aver modificato il criterio di ripartizione delle spese oggetto di causa, previsto dalla precedente deliberazione del 3 marzo 2016, con cui le spese di guardiania erano state poste a carico dei soli condomini sulla cui verticale era stata installata l'impalcatura.
Come correttamente osservato dal primo Giudice, infatti, a ritenere diversamente, del resto,
l'assemblea condominiale del 3.3.2016 non avrebbe potuto porre a carico dei soli condomini sulla cui verticale era stata installata l'impalcatura le spese di guardiania, posto che nel corso della precedente assemblea, del 12.5.2010 si era deliberato di ripartire le spese per lavori straordinari, ivi comprese quelle di guardiania, “in base ai millesimi previsti dalla tabella diritti di proprietà, salvo conguaglio”, ovvero tra tutti i condomini, secondo tabella generale.
Neppure coglie nel segno, poi, la difesa dell'impugnante nel protestare che non sia provato che la spesa in questione abbia natura condominiale, in quanto idonea a soddisfare l'interesse della collettività dei condomini, e non dei soli condomini di cui alla verticale in cui, all'epoca della prestazione del servizio aggiuntivo ad opera del portiere, erano collocate le impalcature.
Depone anzi in senso contrario la circostanza, allegata dal condominio fin dal giudizio di primo grado e risultante dal documentale in atti, secondo cui le spese del servizio di guardiania prestato da , nel corso dei lavori di ripristino delle facciate Parte_2 condominiali del fabbricato con il contributo del cd. progetto SIRENA, furono espressamente riportate nel conto consuntivo dei lavori del predetto progetto SIRENA, presentato ed esaminato dall'assemblea del condominio in data 12 maggio 2010 e ratificato nella successiva assemblea del 10 maggio 2012.
Peraltro, neppure risulta dimostrato l'assunto dell'impugnante secondo cui un tale incarico sia stato conferito esclusivamente dai singoli condomini della verticale interessata dall'impalcatura in questione, a tutela delle loro proprietà esclusive, emergendo solo dagli atti il dato pacifico dell'esercizio della guardiania nel periodo in cui vi era tale impalcatura,
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda ma non la prova del conferimento dell'incarico – indubitabilmente vantaggioso per l'intero condominio, in difetto di prova di una limitazione dell'ambito oggettivo della sorveglianza - ad opera di singoli condomini interessati. (cfr., per una fattispecie analoga, in materia di spese di vigilanza Cass. sez. 2, sentenza n. 12298 del 21/08/2003, secondo cui “in tema di condominio negli edifici, l'attività di custodia e di vigilanza è dal portiere svolta anche nell'interesse dei proprietari delle unità immobiliari accessibili direttamente dalla strada mediante autonomo ingresso, e le spese del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi dell'art. 1123 cod. civ. in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno dei condomini”).
Del resto, che la spesa in questione, in quanto sostenuta nell'interesse della collettività condominiale, sia stata ratificata dall'assemblea a ciò deputata, emerge, come pure osservato dal Tribunale, dal tenore testuale della deliberazione del 10 maggio 2012, laddove, a fronte dei chiarimenti offerti al riguardo dall'amministratore del condominio, che precisava che il conto consuntivo relativo al progetto EN era già stato presentato, esaminato ed approvato nell'assemblea del 12 maggio 2010, come risultava dal verbale trasmesso a tutti i condomini, e che esso comprendeva “anche la spesa di € 10.400,00, relativa all'effettuato servizio di guardiania, quindi già esaminata ed approvata”, il consesso assembleare, “con voto unanime”, riconfermava “quanto affermato dall'amministratore precisando che, effettivamente, il conto consuntivo relativo al Progetto
EN ..”, era “..stato già presentato, esaminato e approvato nell'assemblea del 12 maggio
2010..” espressamente ratificando, pertanto, l'operato fino ad allora svolto dall'amministratore nell'interesse del condominio.
A fronte di tali evidenze, ed in difetto di vizi di legittimità del deliberato assembleare, appaiono pertanto irrilevanti e non meritevoli di apposito esame le ulteriori argomentazioni svolte dall'impugnante, in ordine alla prospettata improprietà del riferimento all'istituto del condominio parziale;
in ordine alla circostanza, evidenziata dal primo giudice, a rimarcare l'infondatezza della domanda, relativa alla mancata produzione di grafici o fotografie che dimostrassero l'impossibilità di raggiungere gli appartamenti della facciata nord tramite i ponteggi;
come pure in ordine al dedotto conferimento di un incarico di vigilanza anche alla società appaltatrice dei lavori, come da contratto d'appalto, a dire dell'impugnante idoneo a soddisfare le esigenze di sicurezza correlate alla presenza del cantiere.
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7. Parimenti infondato, infine, è il quarto ed ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la quantificazione delle spese legali contenuta nella sentenza impugnata, assumendo che sarebbe stato erroneamente applicato lo scaglione previsto per le cause di valore fino ad € 26.000,00, mentre il valore della controversia avrebbe dovuto essere rapportato alla quota millesimale della (117/1000), che avrebbe comportato a Parte_1
carico della condomina, all'esito del riparto della spesa in contestazione, un esborso pari a €
1.216,80; doveva pertanto ritenersi corretta l'applicazione dello scaglione previsto per le cause compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00.
La censura non può essere condivisa.
Invero - oltre ad evidenziare che, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la medesima parte che ha spiegato impugnazione aveva quantificato il valore della controversia, sia pure ai fini della determinazione del contributo unificato, nell'importo di €
10.400,00 – corre mente osservare che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro. (cfr. Cass. sez. 2, ordinanza n. 19250 del 07/07/2021; Cass. sez. 2, n. 9068 del
21/03/2022).
Si reputa pertanto corretta, tenuto conto della complessiva entità della spesa in contestazione (€ 10.400,00), l'applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore da
€ 5.201,00 ad € 26.000,00.
Consegue da quanto precede il rigetto del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
9.La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda liquidano come da dispositivo che segue, con attribuzione al procuratore dell'appellato, avv.
Alessandro Librino, dichiaratosi anticipatario.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n° 7390/2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato Alessandro Librino dichiaratosi antistatario;
3) dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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