Decreto cautelare 14 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2022
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Maria Scavolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Valleriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ordine medici e Odontoiatri di IN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) della nota della ASL di IN prot. -OMISSIS-, notificata il successivo giorno 17, con la quale, ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. 1° aprile 2021 n. 44, conv. nella l. 28 maggio 2021 n. 76, è stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il SARS-COV-2 da parte della ricorrente;
2) della nota dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di IN prot. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la sospensione della ricorrente dall’albo sino al 31 dicembre 2021;
3) della comunicazione dell’Ordine dei medici e odontoiatri di IN del 31 dicembre 2021, con cui è stata disposta la proroga dell’efficacia della sospensione dall’albo sino al 15 giugno 2022;
4) di ogni altro atto preordinato, connesso o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Asl IN;
Vista la nota del 14 novembre 2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori Scavolini e Valleriani;
Considerato che con nota depositata in atti il 14 novembre 2022, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del presente giudizio, non avendo più interesse alla coltivazione del ricorso in conseguenza alla sua reintegrazione in servizio in virtù del decreto CDM, con decorrenza 1° novembre 2022;
Ritenuto, sulla base del principio di diritto affermato dall’Ad. Pl. n. 25/2012, che al predetto atto di rinuncia debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non potendo invece pronunciarsi l’estinzione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., in mancanza della rituale notifica dell’atto di rinuncia alle altre parti del giudizio, ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.;
Ritenuto, infine, sussistere giustificate ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di IN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.