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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/11/2024, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3213/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MORANDI MASSIMO che la rappresenta e difende come da procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
CHIEDE all'On.le Tribunale adito – previo ogni incombente di rito – di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili ex art. 3 n. 2) lett. b) legge 01.12.1970 n. 898 del matrimonio concordatario tra Parte_1
e contratto in data 12.07.2014, in Burago di Molgora (MB), trascritto nei
[...] Controparte_1 registri degli atti di matrimonio di tale Comune come segue: atto 1, parte II, Serie A, anno 2014, nonché di volere accogliere le seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 6 Nel merito
-Accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato o super esclusivo dei minori, c.f. c.f. Persona_1 C.F._3 Persona_2
, e c.f. , nati a Monza, il C.F._4 Persona_3 C.F._5
18.05.2010, alla madre, sig.ra Parte_1
-Per l'effetto, disporre l'affido esclusivo dei figli alla madre e che la medesima possa assumere, in via autonoma ed esclusiva, anche tutte le decisioni di maggiore rilevanza ed interesse per loro, ivi comprese quelle concernenti: (i) la salute;
(ii) l'educazione; (iii) l'istruzione scolastica;
(iv) la fissazione della residenza abituale;
(v) il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
(vi) le eventuali attività sportive e ricreative.
-Disporre che i figli minori rimangano collocati presso la madre, attualmente con residenza in Aicurzio
(MB), Via A.M. Confalonieri, 1.
-Disporre che il padre possa incontrare i figli quando vorrà, previo consenso degli stessi figli.
-Condannare a versare ad entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, l'importo mensile di €. 525,15 (Euro cinquecentoventicinque/15), per dodici mensilità, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
-Disporre che, in caso di inadempienza, il predetto contributo al mantenimento dei figli venga erogato direttamente dal datore di lavoro di in favore di ai sensi Controparte_1 Parte_1 dell'art. 473 bis.37 c.p.c.
-Condannare a concorrere al pagamento delle spese extra per i figli, in ragione Controparte_1 del 50%, secondo quanto previsto nelle linee guida adottate dal Tribunale di Monza d'intesa con l'Ordine degli Avvocati del Foro di Monza in data 7.05.2018, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso.
In via istruttoria
-Ammettersi prova testimoniale ex artt. 253 e ss. c.p.c. e prova per interrogatorio formale di
[...] ex art. 250 c.p.c., sui seguenti capitoli di prova: CP_1
1.“Vero che dal mese di dicembre 2019 sino al mese di settembre 2022, era Controparte_1 solito incontrare i figli qualche ora la domenica pomeriggio, presso l'abitazione della sig.ra Parte_1
o nel parco limitrofo, alla presenza della stessa”?
[...]
2.“Vero che dal mese di dicembre 2019 sino al mese di settembre 2022, circa Controparte_1 tre volte, ha tenuto i figli con sé durante il fine settimana, dal venerdì sera, sino alla domenica sera”?
3.“Vero che, nei mesi di agosto dell'anno 2019 e dell'anno 2020, ha portato con Controparte_1 sé i figli una settimana al mare, ma talvolta li lasciava a casa da soli ed usciva con la compagna o con l'amico ”? Persona_4
4.“Vero che, dai mesi di ottobre-novembre del 2022 sino ad oggi, si è Controparte_1 progressivamente sottratto agli incontri con i figli, rinunciando a mantenere una qualsivoglia relazione genitoriale con loro”?
pagina 2 di 6 5.“Vero che, dai mesi di ottobre-novembre del 2022 sino ad oggi, ha incontrato Controparte_1 i figli otto volte circa, presso l'abitazione di ed ha avuto con loro quattro Parte_1 videotelefonate circa”?
Si indicano a testi:
, res. a Sulbiate (MB), Via E. Fermi, 29; Testimone_1
, res. a Roncello (MB), Via G. D'Annunzio, 10. Tes_2
-Si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova orale articolati da ed eventualmente ammessi dall'Ill.mo Giudicante;
si indicano gli stessi testi già Controparte_1 indicati a prova diretta con riserva di indicane altri.
-Ordinare ex art. 210 c.p.c., ad e/o all'Agenzia delle Entrate di esibire in Controparte_1 giudizio la seguente documentazione: le dichiarazioni dei redditi compiute dallo stesso, le certificazioni uniche ricevute dallo stesso, gli estratti di tutti i rapporti di conto corrente e di tutti gli investimenti assicurativi e finanziari effettuati dallo stesso con decorrenza novembre 2019 Controparte_1 sino alla data odierna.
-Ordinare ex art. 210 c.p.c., ad di esibire in giudizio quanto segue: il contratto di Controparte_1 lavoro stipulato dallo stesso e tutti i cedolini paga ricevuti dallo stesso, con decorrenza novembre 2019 sino alla data odierna.
In ogni caso.
-Condannare alla refusione di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario, Controparte_1
c.p.a. e i.v.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2686/2019 passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le pagina 3 di 6 ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010). Nel caso in esame, la ricorrente chiede l'affido cd. rafforzato dei figli minori Per_1 Per_ e nati il 18.5.2010, in quanto il padre dal mese di ottobre/novembre 2022, Per_3 quando ha interrotto la relazione sentimentale con la donna per la quale ha cessato la convivenza coniugale, ha iniziato una nuova relazione con l'attuale compagna, ha diradato la frequentazione dei figli, nell'ultimo anno e mezzo li ha visti otto o nove volte, si disinteressa di ogni questione relativa ai figli, non contribuisce al loro mantenimento. Da ultimo, si è trasferito a vivere in altra abitazione, senza comunicare alla moglie l'attuale indirizzo e non è comparso all'udienza avanti il giudice delegato. Il totale disinteresse del padre ad ogni questione relativa ai figli, compreso il loro mantenimento, legittima l'affido esclusivo alla madre, con collocamento presso di lei, che appare dotata di adeguata capacità genitoriale. Al fine di evitare che il disinteresse del padre pregiudichi il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, va data facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, istruzione, educazione e residenza, di provvedere a tutte le pratiche amministrative, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio dei minori. Le visite tra padre e figli sono previste nel dispositivo. III. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori. La ricorrente chiede la conferma del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli che le parti hanno concordato in sede di separazione, ad oggi rivalutato e pari ad euro 527,85 e l'istanza appare meritevole di accoglimento, in assenza di contestazioni da parte del resistente, di cui non sono noti i redditi e tenuto conto dell'esiguo ammontare (175,95 per figlio).
IV. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 12.7.2014 in BURAGO DI MOLGORA
[...] Controparte_1
(trascritto al nr. 1 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune); II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato, a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di BURAGO DI
MOLGORA per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898;
III. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, con collocamento presso di lei, con facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, istruzione, educazione e pagina 4 di 6 residenza, di provvedere a tutte le pratiche amministrative, compresi il rilascio/rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio dei minori. IV. Pone a carico di l'importo di euro 527,85 (euro 175,95 per Controparte_1 figlio) da versarsi con decorrenza dal mese di novembre 2024 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore pagina 5 di 6 (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
V. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 7.11.2024
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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