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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.02.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5697/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dalle avv.te Scarnecchia Velia e Cammarino Maria Parte_1
Michela RICORRENTE
E
e l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, la ricorrente, premessa la propria qualità di collaboratrice scolastica temporanea, in quanto ha sottoscritto con il per gli a.s. 2020/2021 e Controparte_2
2021/2022 diversi contratti di lavoro a tempo determinato, ha riferito di aver percepito uno stipendio inferiore per la mancata corresponsione del Compenso Individuale Accessorio pertanto, ha Pt_2 adito l'Intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente a percepire il Compenso
Individuale accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che in relazione al numero di giorni
(499) e alle ore per le quali hanno lavorato (36 settimanali) in relazione ai vari contratti, ammonta ad
€. 1.143,17, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle single scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b)
pagina 1 di 5 per l'effetto, condannare il , in persona del p.t., al Controparte_2 CP_4 pagamento dell'importo lordo di €. 1.143,17, calcolato a titolo di compenso individuale accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore per le quali hanno lavorato, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Con memoria del 13.02.2025 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_1
sottolineando come “si rileva, dalla lettura della documentazione che si allega (all. 3 e 4), che per
l'a.s 2021/2022, nel calcolo delle somme richieste, controparte non considera le assenze suscettibili di detrazione economica relative al periodo di servizio va dal 26/05/2022 al 9/06/2022” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “ - dichiarare che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato con esclusione di periodi di lavoro non retribuiti;
- compensare le spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 18.02.2025, la ricorrente in seguito alla contestazione del , ha ricalcolato la somma azionata detraendo dall'importo precedentemente richiesto le CP_2
assenze suscettibili di detrazione economica relative al periodo di servizio dal 26/05/2022 al
9/06/2022, per un importo di €.36,30, così chiedendo un minor importo di €.1.106,87.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
È pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente sia stata collaboratrice scolastica temporanea negli a.s. 2020/2021 (dal 5.10.2020 all'11.06.2021) e 2021/2022 (dal 4.10.2021 al
30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 9.06.2022) e che, durante detti periodi, non abbia percepito il compenso individuale accessorio.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci pagina 2 di 5 mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez.
Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le pagina 3 di 5 indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma,
e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e il deve essere condannato alla CP_2 corresponsione di €.1.106,87, oltre accessori, a titolo di compenso individuale accessorio, essendo il calcolo elaborato in ricorso (con le rettifiche di cui alle note di trattazione scritta) conforme ai parametri indicati nei CCNL in atti ed immune da vizi logici e giuridici e non specificatamente contestato dal resistente. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, CP_1
applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di lavoro svolti negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il CP_2 resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di €.1.106,87, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L. 1994/724 e 16 co. 6 L. 1991/412;
pagina 4 di 5 - condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €.1.445,40, oltre IVA e CPA, spese generali, come per legge, con distrazione in favore delle avv.te Scarnecchia Velia e Cammarino Maria Michela.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.02.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5697/2024 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dalle avv.te Scarnecchia Velia e Cammarino Maria Parte_1
Michela RICORRENTE
E
e l' CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore,
[...]
rappresentati e difesi dal dott. Vito Alfonso
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2024, la ricorrente, premessa la propria qualità di collaboratrice scolastica temporanea, in quanto ha sottoscritto con il per gli a.s. 2020/2021 e Controparte_2
2021/2022 diversi contratti di lavoro a tempo determinato, ha riferito di aver percepito uno stipendio inferiore per la mancata corresponsione del Compenso Individuale Accessorio pertanto, ha Pt_2 adito l'Intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto di parte ricorrente a percepire il Compenso
Individuale accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che in relazione al numero di giorni
(499) e alle ore per le quali hanno lavorato (36 settimanali) in relazione ai vari contratti, ammonta ad
€. 1.143,17, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle single scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b)
pagina 1 di 5 per l'effetto, condannare il , in persona del p.t., al Controparte_2 CP_4 pagamento dell'importo lordo di €. 1.143,17, calcolato a titolo di compenso individuale accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore per le quali hanno lavorato, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Con memoria del 13.02.2025 si è costituito il non opponendosi alle richieste della ricorrente, CP_1
sottolineando come “si rileva, dalla lettura della documentazione che si allega (all. 3 e 4), che per
l'a.s 2021/2022, nel calcolo delle somme richieste, controparte non considera le assenze suscettibili di detrazione economica relative al periodo di servizio va dal 26/05/2022 al 9/06/2022” e, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “ - dichiarare che il C.I.A. venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato con esclusione di periodi di lavoro non retribuiti;
- compensare le spese ai sensi dell'art. 92, 2°comma c.p.c.”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 18.02.2025, la ricorrente in seguito alla contestazione del , ha ricalcolato la somma azionata detraendo dall'importo precedentemente richiesto le CP_2
assenze suscettibili di detrazione economica relative al periodo di servizio dal 26/05/2022 al
9/06/2022, per un importo di €.36,30, così chiedendo un minor importo di €.1.106,87.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito precisati.
È pacifico e documentalmente provato che parte ricorrente sia stata collaboratrice scolastica temporanea negli a.s. 2020/2021 (dal 5.10.2020 all'11.06.2021) e 2021/2022 (dal 4.10.2021 al
30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 9.06.2022) e che, durante detti periodi, non abbia percepito il compenso individuale accessorio.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci pagina 2 di 5 mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme, Cass., Sez.
Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82
CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le pagina 3 di 5 indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma,
e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e il deve essere condannato alla CP_2 corresponsione di €.1.106,87, oltre accessori, a titolo di compenso individuale accessorio, essendo il calcolo elaborato in ricorso (con le rettifiche di cui alle note di trattazione scritta) conforme ai parametri indicati nei CCNL in atti ed immune da vizi logici e giuridici e non specificatamente contestato dal resistente. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, CP_1
applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., stante l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione ai periodi di lavoro svolti negli a.s. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il CP_2 resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di €.1.106,87, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui agli artt. 22 co. 36 L. 1994/724 e 16 co. 6 L. 1991/412;
pagina 4 di 5 - condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi €.1.445,40, oltre IVA e CPA, spese generali, come per legge, con distrazione in favore delle avv.te Scarnecchia Velia e Cammarino Maria Michela.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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