Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 13115/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.VOLPE FRANCESCO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.10.2024, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento già negato amministrativa;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio.
Le critiche mosse, si risolvono in una diversa valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu esclusivamente in relazione ad un'asserita valutazione globale del
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU attraverso un accurato esame clinico, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte ricorrente già confutate in sede di osservazioni nella fase dell'atp. E difatti il ctu sulla base dell'esame obiettivo, della anamnesi e della documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto in modo esente da errori e con valutazione condivisibile che la ricorrente fosse un soggetto in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti della vita quotidiana.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp anche in relazione all'esclusione dello status di persona con disabilità con necessità di sostegno molto elevato (art 3 comma 3 l.n.104/92).
Spese irripetibili;
le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto RI , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp
2. Spese irripetibili.
Bari,11/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi