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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2725/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PERACINO CAPPUCCIO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Torino, v. Luigi Giuseppe Cibario n. 37, presso il difensore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2 non assistito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: petizione ereditaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 16.5.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c., di restituzione di nr. 20 sterline d'oro, già appartenute alla defunta CP_2 ed oggi in possesso del resistente , rimasto contumace, proposta da
[...] CP_1
pagina 1 di 3 nella dichiarata qualità di erede testamentario della detta deceduta in Parte_1 CP_2
TI (MC) in data 09.12.2014.
2 – Lamenta in particolare il ricorrente che il rifiuto del resistente alla restituzione all'asse ereditario delle dette sterline d'oro sarebbe stato motivato (doc. 8 allegato al ricorso) dal mancato riconoscimento in capo all'esponente della qualità di erede;
qualità al contrario derivatagli dall'essere lo stesso stato istituito (seppure formalmente a titolo di legato) erede su tutti i beni immobili della defunta, nessuno escluso, con onere di far fronte al mutuo ipotecario gravante sull'immobile “ereditato” di via Peyron nr. 52 in Torino (TO).
3 – Come noto, la designazione di erede testamentario può anche derivare dall'institutio ex re certa, ove risulti incontrovertibile la volontà del testatore di far subentrare l'istituito nel proprio patrimonio, anche pro-quota (Cass. Civ. nr. 6125 del 05.03.2020 e Cass. Civ. nr. 22144 del
14.10.2020). Come può ben desumersi dal tenore del testamento per cui è causa, è evidente l'intenzione della di disporre in favore del ricorrente di tutto il proprio patrimonio CP_2 immobiliare (la testatrice faceva espresso riferimento anche alle pertinenze degli immobili, dichiarandole come sottintese alla istituzione) e quindi istituirlo per quota;
ne deriva che il ricorrente va considerato erede e quindi ha titolo sull'intero patrimonio, inclusi i beni mobili, quali le monete per cui è causa.
3.1 – Va inoltre rilevato che la testatrice fa un uso improprio e generalizzato del predicato verbale “lego”, utilizzando lo stesso anche per la designazione dell'esecutore testamentario, per cui è ragionevole supporre che lo stesso termine non vada inteso in senso letterale, ma più verosimilmente come volontà di attribuzione di beni o di incarichi.
4 - Va quindi riconosciuta la qualità di erede in capo al ricorrente, con condanna di CP_1
alla restituzione delle nr. 20 sterline d'oro facenti parte dell'asse ereditario: monete delle
[...] quali il resistente non nega l'esistenza nè il suo possesso, come da comunicazione e-mail del
9.12.24 al procuratore dell'attore, non disconosciuta nonostante l'allegazione (doc. 8) in ricorso notificato al resistente.
5 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in contumacia di , CP_1 condanna quest'ultimo alla restituzione in favore di di nr. 20 sterline d'oro già Parte_1 facenti parte del patrimonio della defunta Controparte_2
pagina 2 di 3 Condanna al pagamento delle spese di lite, e liquida quelle in favore di CP_1
in complessivi euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali Parte_1
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 17 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2725/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PERACINO CAPPUCCIO ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Torino, v. Luigi Giuseppe Cibario n. 37, presso il difensore nei confronti di
, C.F. CP_1 C.F._2 non assistito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: petizione ereditaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 16.5.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta nelle forme di cui all'art. 281 decies c.p.c., di restituzione di nr. 20 sterline d'oro, già appartenute alla defunta CP_2 ed oggi in possesso del resistente , rimasto contumace, proposta da
[...] CP_1
pagina 1 di 3 nella dichiarata qualità di erede testamentario della detta deceduta in Parte_1 CP_2
TI (MC) in data 09.12.2014.
2 – Lamenta in particolare il ricorrente che il rifiuto del resistente alla restituzione all'asse ereditario delle dette sterline d'oro sarebbe stato motivato (doc. 8 allegato al ricorso) dal mancato riconoscimento in capo all'esponente della qualità di erede;
qualità al contrario derivatagli dall'essere lo stesso stato istituito (seppure formalmente a titolo di legato) erede su tutti i beni immobili della defunta, nessuno escluso, con onere di far fronte al mutuo ipotecario gravante sull'immobile “ereditato” di via Peyron nr. 52 in Torino (TO).
3 – Come noto, la designazione di erede testamentario può anche derivare dall'institutio ex re certa, ove risulti incontrovertibile la volontà del testatore di far subentrare l'istituito nel proprio patrimonio, anche pro-quota (Cass. Civ. nr. 6125 del 05.03.2020 e Cass. Civ. nr. 22144 del
14.10.2020). Come può ben desumersi dal tenore del testamento per cui è causa, è evidente l'intenzione della di disporre in favore del ricorrente di tutto il proprio patrimonio CP_2 immobiliare (la testatrice faceva espresso riferimento anche alle pertinenze degli immobili, dichiarandole come sottintese alla istituzione) e quindi istituirlo per quota;
ne deriva che il ricorrente va considerato erede e quindi ha titolo sull'intero patrimonio, inclusi i beni mobili, quali le monete per cui è causa.
3.1 – Va inoltre rilevato che la testatrice fa un uso improprio e generalizzato del predicato verbale “lego”, utilizzando lo stesso anche per la designazione dell'esecutore testamentario, per cui è ragionevole supporre che lo stesso termine non vada inteso in senso letterale, ma più verosimilmente come volontà di attribuzione di beni o di incarichi.
4 - Va quindi riconosciuta la qualità di erede in capo al ricorrente, con condanna di CP_1
alla restituzione delle nr. 20 sterline d'oro facenti parte dell'asse ereditario: monete delle
[...] quali il resistente non nega l'esistenza nè il suo possesso, come da comunicazione e-mail del
9.12.24 al procuratore dell'attore, non disconosciuta nonostante l'allegazione (doc. 8) in ricorso notificato al resistente.
5 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in contumacia di , CP_1 condanna quest'ultimo alla restituzione in favore di di nr. 20 sterline d'oro già Parte_1 facenti parte del patrimonio della defunta Controparte_2
pagina 2 di 3 Condanna al pagamento delle spese di lite, e liquida quelle in favore di CP_1
in complessivi euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali Parte_1
15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 17 giugno 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3