Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00306/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM GN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2022, proposto da
-OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Manfroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento interdittiva antimafia emesso da U.T.G. – Prefettura di Rimini, in data 01.02.2022, con cui la società odierna ricorrente è stata ritenuta operatore economico per il quale esiste il pericolo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso depositata il 27 maggio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
Premesso:
- che l’istanza cautelare, volta alla sospensione dell’efficacia dell’impugnata interdittiva antimafia, è stata rigettata attesa la completa carenza del “ periculum in mora ”, dal momento che la stessa ricorrente ha sospeso a tempo indefinito la propria attività economica per la demolizione in corso dei locali aziendali;
- che, in tale occasione, è stata ravvisata anche la carenza di sufficienti profili di fondatezza della pretesa azionata attesa la sussistenza di significativi legami familiari in grado di determinare il pericolo del tentativo di infiltrazione mafiosa a supporto della misura interdittiva gravata;
Considerato che solo in data 27 maggio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di intendere rinunciare al ricorso, con la conseguenza che, data l’irritualità della rinuncia stessa, non può che essere dato atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto che le spese del giudizio relative alla presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti in causa, atteso che l’Amministrazione non ha dispiegato altra difesa in vista della pubblica udienza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM GN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone la compensazione delle spese della presente fase del giudizio, ferma restando l’imputazione alla parte ricorrente di quelle relative alla fase cautelare, come disposto con l’ordinanza di questo Tribunale -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO