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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024 /9630
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 17.01.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/9630
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9630 /2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Lista (C.F. ), e presso il suo Studio elettivamente domiciliato, in Milano Via C.F._2
Vincenzo Monti n. 8.
RICORRENTE/I
Contro
Controparte_1
RESISTENTE/I – CONTUMACE/I
E con l'intervento di
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore e direttore generale , con il patrocinio dall'avv. Raffaele Pini (C.F. Controparte_3
) del Foro di Sondrio, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo C.F._3 in Milano, Corso Europa 10
PARTE/I - INTERVENUTA/E
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni per violazioni del Codice delle Strada.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di Controparte_1 pagamento, prot. n. 2024.04704.00000064.002, di €. 21.755,30, notificata in data 9.02.2024 dalla nella sua qualità di affidataria del Servizio di Riscossione Coattiva delle Parte_2
Sanzioni per infrazioni al Codice della Strada per il Comune di . Controparte_1
Con l'unico motivo d'opposizione parte ricorrente ha dedotto che il mezzo, targato EY716SF, con il quale nell'anno 2021 sono state commesse le infrazioni al Codice della Strada contestate ed oggetto delle sanzioni, pur essendo di proprietà del ricorrente era oggetto di un precedente fermo amministrativo e si trovava in custodia presso il box di persona di fiducia e non nella disponibilità del proprietario, non responsabile pertanto delle violazioni contestate.
Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e nel merito di annullare l'ordinanza impugnata nei confronti del ricorrente (proprietario coobbligato in solido).
Con decreto del 10.04.2024 il Giudice fissava la prima udienza al 3.07.2024, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso introduttivo e il relativo decreto al , Controparte_1 unico evocato in giudizio dall' Nonostante la regolarità della notifica il Parte_1 [...]
non si costituiva;
si è costituita, invece, intervenendo nel giudizio, mediante Controparte_1 deposito telematico di comparsa di costituzione in data 8.06.2024 la in qualità di Controparte_2 concessionaria del del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni Controparte_1 per violazione del Codice della Strada, deducendo la definitività dei verbali di accertamento fondanti la sanzione irrogata, in quanto non impugnati nei termini, oltre alla negligenza integrante la custodia incauta del veicolo di proprietà. La difesa di ha, pertanto, concluso chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione.
Nel corso della prima udienza del 3.07.2024, questo giudice dichiarava la contumacia del
[...]
, non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento Controparte_1 opposto, non ricorrendone i presupposti e ritenuta la causa di natura documentale assegnava alle parti termine fino al 4.12.2024 per il deposito di eventuali memorie conclusive e nota spese e rinviava ex art. 127 ter c.p.c. per la decisione assegnando il termine perentorio del 16.01.2025 per il “deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice ha pronunciato ordinanza e contestuale sentenza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che coglie nel segno quanto dedotto dalla parte intervenuta CP_2 con riferimento alla definitività del verbale di accertamento e contestazione della violazione, non impugnato nei termini di legge da parte ricorrente e come tale divenuto definitivo e intangibile. Non essendo stata dedotta la mancata regolare notificazione del verbale di contestazione nei confronti dell'odierno opponente, nella sua qualità di responsabile solidale perché proprietario del veicolo, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione è divenuto definitivo ed è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. L quindi, avrebbe dovuto impugnare il verbale di contestazione notificatogli nei termini Parte_1 di legge e in quella sede fare valere le proprie doglianze circa la circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volontà.
Nonostante la tardività del motivo addotto, questo giudice osserva che l'art. 196 del C.d.S., sulla scorta del principio generale di cui all'art. 6 della L. n. 689/1981, pone a carico del proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento della sanzione pecuniaria elevata per l'illecito commesso, attraverso quel veicolo, dall'autore della violazione. Il citato articolo concede al proprietario del veicolo, per esonerarsi da tale presunzione di responsabilità, di dar la prova che la circolazione del mezzo ha avuto luogo contro la propria volontà.
Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è ormai costante nel richiedere che il proprietario del veicolo, per non rispondere in via solidale alle infrazioni commesse dal conducente, deve dar prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà, non semplicemente in assenza del suo consenso.
La Corte richiama il proprio orientamento sul punto, riferibile all'art. 2054 c.c., ma estensibile anche agli illeciti disciplinati dal C.d.S.: "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell' art. 2054, non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto
a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011).
Ancor più di recente la Cassazione nella sentenza n. 20072/2016 ha ribadito che: “…secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, «salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto”.
Nella fattispecie de quo, non si ritiene che sussistano indizi fondati e rilevanti, attestanti la “volontà contraria alla circolazione del veicolo”. Si osserva, infatti, che sia dalla narrazione fornita da parte ricorrente, che dai due capitoli di prova articolati, ma non ammessi, emerge chiaramente che l' Pt_1 non ha posto in essere alcun comportamento volto ad impedire che il veicolo, sottoposto a
[...] fermo amministrativo ed asseritamente custodito presso il box di tale sig. Persona_1 circolasse;
il ricorrente si è limitato ad addurre la circostanza dello stazionamento del veicolo nel box indicato e del fatto che il abbia consentito la circolazione, al netto di qualsiasi Per_1 comportamento positivo o impeditivo.
Il ricorso proposto dall' è, in conclusione, del tutto infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte intervenuta (In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, Controparte_2 in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019) e a carico della parte ricorrente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori minimi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente il ricorso proposto da avverso l'ordinanza di pagamento, Parte_3 prot. n. 2024.04704.00000064.002, notificata in data 9.02.2024, confermandola;
Con
- condanna il ricorrente opponente al pagamento, in favore della delle spese di lite, CP_2 che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla sulle spese al , non costituitosi. Controparte_1
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Marta Bianca de' Costanzo,
a scioglimento della riserva assunta in data 17.01.2025 esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia sentenza depositata contestualmente alla presente ordinanza.
Si comunichi alle parti costituite.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo
N. R.G. 2024/9630
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Bianca de' Costanzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9630 /2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
Lista (C.F. ), e presso il suo Studio elettivamente domiciliato, in Milano Via C.F._2
Vincenzo Monti n. 8.
RICORRENTE/I
Contro
Controparte_1
RESISTENTE/I – CONTUMACE/I
E con l'intervento di
C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore e direttore generale , con il patrocinio dall'avv. Raffaele Pini (C.F. Controparte_3
) del Foro di Sondrio, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo C.F._3 in Milano, Corso Europa 10
PARTE/I - INTERVENUTA/E
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni per violazioni del Codice delle Strada.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, ha convenuto in giudizio il Parte_1
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di Controparte_1 pagamento, prot. n. 2024.04704.00000064.002, di €. 21.755,30, notificata in data 9.02.2024 dalla nella sua qualità di affidataria del Servizio di Riscossione Coattiva delle Parte_2
Sanzioni per infrazioni al Codice della Strada per il Comune di . Controparte_1
Con l'unico motivo d'opposizione parte ricorrente ha dedotto che il mezzo, targato EY716SF, con il quale nell'anno 2021 sono state commesse le infrazioni al Codice della Strada contestate ed oggetto delle sanzioni, pur essendo di proprietà del ricorrente era oggetto di un precedente fermo amministrativo e si trovava in custodia presso il box di persona di fiducia e non nella disponibilità del proprietario, non responsabile pertanto delle violazioni contestate.
Concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato e nel merito di annullare l'ordinanza impugnata nei confronti del ricorrente (proprietario coobbligato in solido).
Con decreto del 10.04.2024 il Giudice fissava la prima udienza al 3.07.2024, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso introduttivo e il relativo decreto al , Controparte_1 unico evocato in giudizio dall' Nonostante la regolarità della notifica il Parte_1 [...]
non si costituiva;
si è costituita, invece, intervenendo nel giudizio, mediante Controparte_1 deposito telematico di comparsa di costituzione in data 8.06.2024 la in qualità di Controparte_2 concessionaria del del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni Controparte_1 per violazione del Codice della Strada, deducendo la definitività dei verbali di accertamento fondanti la sanzione irrogata, in quanto non impugnati nei termini, oltre alla negligenza integrante la custodia incauta del veicolo di proprietà. La difesa di ha, pertanto, concluso chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione.
Nel corso della prima udienza del 3.07.2024, questo giudice dichiarava la contumacia del
[...]
, non accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento Controparte_1 opposto, non ricorrendone i presupposti e ritenuta la causa di natura documentale assegnava alle parti termine fino al 4.12.2024 per il deposito di eventuali memorie conclusive e nota spese e rinviava ex art. 127 ter c.p.c. per la decisione assegnando il termine perentorio del 16.01.2025 per il “deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni”. A scioglimento della riserva assunta, il Giudice ha pronunciato ordinanza e contestuale sentenza.
Le doglianze addotte dalla parte attrice opponente non sono fondate e non possono trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente si osserva che coglie nel segno quanto dedotto dalla parte intervenuta CP_2 con riferimento alla definitività del verbale di accertamento e contestazione della violazione, non impugnato nei termini di legge da parte ricorrente e come tale divenuto definitivo e intangibile. Non essendo stata dedotta la mancata regolare notificazione del verbale di contestazione nei confronti dell'odierno opponente, nella sua qualità di responsabile solidale perché proprietario del veicolo, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione è divenuto definitivo ed è preclusa la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi/impeditivi della pretesa sanzionatoria. L quindi, avrebbe dovuto impugnare il verbale di contestazione notificatogli nei termini Parte_1 di legge e in quella sede fare valere le proprie doglianze circa la circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volontà.
Nonostante la tardività del motivo addotto, questo giudice osserva che l'art. 196 del C.d.S., sulla scorta del principio generale di cui all'art. 6 della L. n. 689/1981, pone a carico del proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento della sanzione pecuniaria elevata per l'illecito commesso, attraverso quel veicolo, dall'autore della violazione. Il citato articolo concede al proprietario del veicolo, per esonerarsi da tale presunzione di responsabilità, di dar la prova che la circolazione del mezzo ha avuto luogo contro la propria volontà.
Sul punto l'orientamento della Corte di Cassazione è ormai costante nel richiedere che il proprietario del veicolo, per non rispondere in via solidale alle infrazioni commesse dal conducente, deve dar prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà, non semplicemente in assenza del suo consenso.
La Corte richiama il proprio orientamento sul punto, riferibile all'art. 2054 c.c., ma estensibile anche agli illeciti disciplinati dal C.d.S.: "Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dal terzo comma dell' art. 2054, non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo "contro la sua volontà" (prohibente domino), il che postula che la volontà contraria si sia manifestata in un concreto e idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto
a vietare la circolazione ed estrinsecatosi in atti e fatti rilevatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate” (Cass. 15521/2006; Cass. 15478/2011).
Ancor più di recente la Cassazione nella sentenza n. 20072/2016 ha ribadito che: “…secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992 prevede per il proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, «salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto”.
Nella fattispecie de quo, non si ritiene che sussistano indizi fondati e rilevanti, attestanti la “volontà contraria alla circolazione del veicolo”. Si osserva, infatti, che sia dalla narrazione fornita da parte ricorrente, che dai due capitoli di prova articolati, ma non ammessi, emerge chiaramente che l' Pt_1 non ha posto in essere alcun comportamento volto ad impedire che il veicolo, sottoposto a
[...] fermo amministrativo ed asseritamente custodito presso il box di tale sig. Persona_1 circolasse;
il ricorrente si è limitato ad addurre la circostanza dello stazionamento del veicolo nel box indicato e del fatto che il abbia consentito la circolazione, al netto di qualsiasi Per_1 comportamento positivo o impeditivo.
Il ricorso proposto dall' è, in conclusione, del tutto infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate in favore della parte intervenuta (In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, Controparte_2 in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019) e a carico della parte ricorrente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori minimi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta integralmente il ricorso proposto da avverso l'ordinanza di pagamento, Parte_3 prot. n. 2024.04704.00000064.002, notificata in data 9.02.2024, confermandola;
Con
- condanna il ricorrente opponente al pagamento, in favore della delle spese di lite, CP_2 che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla sulle spese al , non costituitosi. Controparte_1
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
Marta Bianca de' Costanzo