Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2001, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
1279 1• SA APR 60249ее да E 01466/01 N O I Z 5 8 6 9 / 1 4 9 / A . R N T EPUBBLICA - S I R G , E L R L A A D R A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T Oggetto T N 3 E 1 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria S . E Contenzioso M Revocafiour 2° grado Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Michele CANTILLO R.G.N. 9624/98 Cron. 3167 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rep. Consigliere Dott. Mario CICALA Ud. 27/09/00 Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 2 4 8 OS LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, presso lo studio dell'avvocato GNOCCHI MARISA, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente . N
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMO UFF. II DD ROMA, in persona del Ministro pro UFFICIO COPIE Richiesta copia studio tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI dal Sig. IL SOLE 24 ORE PORTOGHESI 12, per diritti L. 3000 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 6 FEB. 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
IL CANCELLIERE 2000
- controricorrente -
E VARIE DCV 1533 avverso la sentenza n. 97110121/97 della Commissione -1- O tributaria regionale di ROMA, depositata il 29/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Imposte Dirette di Roma ha accertato a carico di EL LO, per gli anni 1981, 1982 e 1983 redditi di partecipazione alla Società Costruzioni Alfa, nei cui confronti l'Ufficio II DD. Di Latina aveva effettuato recuperi a tassazione per costi non documentati o inesistenti. La Commissione Tributaria di II° grado di Roma, con decisione 22 aprile 1993 ha disatteso le doglianze del LO, relativamente all'anno 1982, mentre le impugnazioni del contribuente sono state accolte, in relazione al 1983, dalla Commissione Tributaria Centrale con sentenza 22 aprile 1996, e con decisione definitiva della I I° grado per l'anno Commissione Tributaria di 1991. Il LO ha dunque proposto, in data 23 maggio 1994, ricorso per revocazione, a' sensi dell'art. 395 n. 5 c.p.c., della decisione della I I ° grado 22.4.1993, Commissione Tributaria di notificatagli il 12.8.1993 a cura della Segreteria della Commissione, relativa all'anno d'imposta 1982, per essere la stessa contraria alle pronunce definitive relative agli altri due anni d'imposta accertati. 3 La Commissione Tributaria regionale di Roma, sentenza 28 maggio 1997, ha rigettato il con ricorso, ritenendolo inammissibile, sia perché tardivo, essendo decorso il termine di trenta giorni per la proposizione dello stesso rispetto a secondo grado notificatasentenza di al contribuente, sia perché rivolto nei confronti di pronuncia di cui non era stato provato il passaggio in giudicato, intervenuta comunque dopo la sentenza revocanda, e comunque non riferibile alla stessa vicenda, perché rapportata ad un diverso anno ḍ'imposta. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso EL SI sulla base di due motivi. si è costituito Il Ministero delle Finanze tardivamente. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 327 c.p.c., il ricorrente afferma che il ricorso per revocazione avverso la decisione della Commissione di secondo grado, notificata il 12 maggio 1993, è stato tempestivamente proposto, a' sensi dell'art. 327 1° c.c.p.c., nel termine di una anno dal deposito della revocanda sentenza, termine che andava a scadere il 25 giugno 1994. Col secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 395 c.p.c., sostenendo che il passaggio in giudicato della decisione contrastante emessa dalla Commissione Centrale, non è presupposto processuale, ma deve sussistere, come nella specie, al momento della decisione;
mentre le tre vicende giudiziarie, riportate dalle pronunce relative agli anni 1981, 1982 e 1983, seppure afferenti tre diversi anni d'imposta, sono soggettivamente ed oggettivamente identiche, perché derivate dallo stesso rapporto tributario. Il primo motivo di ricorso è infondato. Infatti il termine per proporre ricorso per revocazione, ove la decisione dei giudici tributari sia stata notificata (come rilevato dalla CTR) non è il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., ma dall'art. 325 c.p.c. quello più breve previsto (Cass. 1519/74; 1322/93). Dunque esattamente la Commissione Regionale ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, perché la revocazione è stata comunque richiesta, a prescindere dalla identità delle controversie cui le contrastanti pronunce si 5 riferiscono, sulla base del contrasto della revocanda sentenza, con una decisione non ancora definitiva, Il ricorso per revocazione risale infatti al 23 maggio 1994, mentre la sentenza della Commissione Tributaria Centrale posta a base della revocazione è stata pronunciata il 22 aprile 1996, sicchè la revocazione stessa è stata richiesta quando la controversia cui la decisione della centrale si riferisce non era ancora definita, risultando emessa la sola sentenza non definitiva di secondo grado (20 maggio 1993). Consegue l'integrale rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Le Previdende та Roma 27.9.2000 Мири fe Relatne г IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista INDEPOSIT 2 200FRIA Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista