Sentenza 8 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2001, n. 7776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7776 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RLA CORTE SUPREMA NECORTE SIZE 71 7 6 5/AZON 1 Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO PRESTA PROFESSIONAu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ZIONI Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 2929/99 Cron.17881 Dott. RE MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 2859 - Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA CIOFFI - Consigliere Ud. 09/03/01 Dott. Carlo BUCCIANTE Consigliere Dott. Ettore ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: t EC NO, elettivamente domiciliato in u CORAZZIERI 92, presso lo studio ROMA VIA DEI A UBALDI PATRIZIA, che lo difende dell'avvocato unitamente all'avvocato DALMONTE MASSIMO, giusta CONTE QUE delega in atti;
B Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000
contro
-8 GIU. 2001 il- OLIVOTTO ENZO, IL CANCELLIERS elettivamente domiciliato in ROMA, VLE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato SERRA VARIE DEV IGNAZIO, che lo difende unitamente all'avvocato 2001 RAVAGNI FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente .431 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 168/98 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE BOLOGNA, depositata il 18/02/98; Richiesta copia esecutiva dal Sig. FRRA udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. 28000+8 udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. RE IL CANCELLIERE MENSITIERI;
udito l'Avvocato SERRA Ignazio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. $000 CANCELLERIA CANCELLERIA DE559947 3000 CANCELLERIA CANCELLERIA DE559948 LIRE 2000 €1,55 13000 CANCELLER CANCELLERIA DE55992 155 13000 CANCELLERIA BB481374 DE559949 LIRE 2000 1,35 13000 CANCELLERIA CANCELLERIA DES59924 €155 13000 NCELLERIA BB481975 -2 DE559950 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4 agosto 1989 il geometra ZO IV conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ravenna, l'architetto AN Cassavecchia, esponendo che quest'ultimo gli aveva intimato il pagamento di L. 61.153.671 quale importo delle prestazioni professionali elencate in quattro parcelle opinate dall'Ordine degli Architetti di Ravenna, nonostante che in realtà egli non dovesse somma alcuna al predetto professionista pur dichiarandosi disposto a corrispondergli la somma di L.
2.000.000 a titolo di rimborso spese. Deduceva che il principio d'accordo tra loro concluso nel 1986 (di cui era stato partecipe anche architetto Gianfranco SA di Venezia), relativo ad un'ipotesi di collaborazione professionale nel quadro di incarichi che avrebbero dovuto essergli conferiti nel Bellunese, non aveva avuto alcuna esecuzione in quanto le opere, contrariamente a quanto si sperava, non erano state mai commissionate. Chiedeva pertanto l'attore che venisse accertata l'insussistenza dell'avversa pretesa. Si costituiva il HI eccependo di aver 3 adempiuto correttamente all'incarico conferitogli dall'IV, consistente nella realizzazione di quattro progetti di massima e di aver pertanto diritto al compenso secondo le tariffe vigenti. Chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria riconvenzionale, affinchéed instava, in via l'attore fosse condannato а corrispondergli la oltre le spese disomma di L. 61.153.671, opinamento delle particelle, gli interessi legali ed il risarcimento dei danni. Prodotta documentazione ed espletate prove per interrogatorio e per testi il Tribunale, con sentenza 20-29.3.95, accoglieva la domanda attorea, rigettava le riconvenzionali, ordinava all'IV di pagare al convenuto il rimborso spese di L.
2.000.000 offerto nel corso del processo condannava il HI alle spese di lite. Proposto gravame dal soccombente la Corte 23.1-18.2.98, d'appello di Bologna, con sentenza rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione AN HI sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso ZO IV. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia 2229, violazione e falsa applicazione degli artt. 2232 e123032303 cc. Osserva il ricorrente che non risultando dagli atti di causa che il rapporto associativo atipico tra l'IV, il SA ed il HI fosse assistito dai rigorosi requisiti sostanziali e 1815 per formali postulati dalla legge 23.11.39 n. la sua liceità, con conseguente nullità dello stesso, la gravata sentenza era certamente errata in diritto nella parte in cui affermava l'esistenza e validità di un tale rapporto, traendone conseguenze negative per esso HI. Con il secondo mezzo si deduce violazione 0 falsa applicazione degli artt. 2333 e 2337 CC, dell'art. 116 cpc, dell'articolo unico della legge 5.5.1976 n. 340 nonché omessa ○ insufficiente motivazione. Rileva il ricorrente come un'interpretazione dell'art. 2333 CC che, con riferimento alla determinazione pattizia del compenso spettante al professionista ausiliario, consenta di ancorare la stessa ai risultati positivi dell'impresa economica (cui il professionista associato estraneo), 5 escludendo il compenso in mancanza di utili, si ponga in contrasto con la "ratio" della norma, la cui interpretazione non può essere disgiunta dal rispetto del principio normativo introdotto dall'art. unico della L.
5.5.76 n. 340 che, in tema di compensi per ingegneri ed architetti statuisce il principio della inderogabilità dei minimi tariffari. Osserva in proposito il HI che, se è ben vero che al professionista è consentita anche la prestazione gratuita della sua attività professionale, per i motivi più vari, che possono consistere nella "affectio", nella "benevolentia", come anche in considerazioni di ordine sociale o di convenienza con riguardo ad un personale ed indiretto vantaggio, è anche vero che, al di fuori di questa ipotesi, nella specie concretamente escludibile alla stregua delle risultanze istruttorie che fanno evidente riferimento ad una convenzione di onerosità della prestazione, sono nulli i patti in deroga ai minimi della tariffa professionale. Tal che la censurata interpretazione della norma sostenuta dalla Corte bolognese, potrebbe avere legittimità soltanto nell'ipotesi, come sopra 6 disconosciuta, della configurabilità di un rapporto societario tra professionisti. Né a difformi conclusioni potrebbe pervenirsi, a giudizio del ricorrente, ipotizzando un accordo il HI pur nell'ambito di contrattuale con pura di opera professionale che una prestazione condizionasse il riconoscimento del compenso al conseguimento del risultato economico perseguito da esso IV, tesi questa neppure accreditata nella peraltro assolutamente censurabile deposizione testimoniale dell'architetto SA, indubbiamente portatore di un interesse personale alla causa, il quale si era limitato a riferire A della determinazione pattizia о percentuale al valore dell'opera convenuta tra le parti e della circostanza che il compenso così determinato sarebbe venuto а maturazione solo al momento dell'approvazione del progetto da parte dei committenti, ma non anche condizionatamente a detta approvazione. Il ricorso è infondato per le ragioni che qui di seguito vanno ad esporsi. La sentenza impugnata ha accertato, sulla base del raccolto testimoniale, che tra l'architetto SA, l'architetto HI ed il geometra 7 IV fu concluso un accordo di collaborazione professionale alle seguenti condizioni: L'IV, al quale era stata proposta l'esecuzione di opere edili nel Bellunese, avrebbe dovuto ottenere l'incarico, redigere progetti esecutivi e presentarli alle competenti autorità per ottenere le necessarie autorizzazioni, assumere infine la direzione dei lavori. Il HI avrebbe dovuto predisporre le ipotesi progettuali (progetti di massima) di utilizzazione di spazi e di volumi;
il SA verificare le possibilità statiche e costruttive. tt Una volta che i lavori fossero stati approvati A dalle competenti autorità, 1/3 dell'ammontare complessivo delle parcelle sarebbe stato diviso in parti uguali fra i tre professionisti;
i restanti 2/3 sarebbero stati assegnati al solo geometra IV. Poiché, per prima cosa, dovevano essere realizzati i progetti di massima, erano state assegnate al HI L. 500.000 mensili a titolo di rimborso spese per i viaggi che avrebbe Sovuto effettuare, somma, in parti uguali, a carico del SA e dell'IV. Una volta che i progetti fossero stati 8 professionisti avrebbe approvati, ognuno dei tre avuto diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, spese da detrarre dalla quota comune dei compensi prima di provvedere alla divisione. Del contratto, la cui conclusione ed il cui qualificante devono contenuto essenziale ma e pertanto considerarsi ormai definitivamente n dicontestazione de parte del Casalecchia anche in sede a acquisiti al giudizio (non vi è sul punto ricorso, a prescindere dalla insistenza sulla inattendibilità del teste SA, convincentemente confutata dalla Corte del merito) quest'ultima ha ritenuto la piena validità in relazione alla legge A 23 novembre 1939 n. 1815. In linea con un ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità, condiviso dallo stesso ricorrente, (v. Cass. n. 2555/87, n. 4032/91, n. 79/93, n. 10942/93, n. 9 500/97, le ultime due delle S.U.) la Corte bolognese ha riconosciuto la piena validità degli accordi conclusi da professionisti per 1'esercizio congiunto delle professioni cosiddette protette quando uno solo di essi (nel caso di specie l'IV) è titolare dell'attività affidatagli ed è pertanto esclusivo responsabile nei confronti del 9 cliente, stabilisce l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirige ed indirizza il lavoro degli associati i quali assumono la veste di sostituti о di ausiliari ai sensi dell'art. 2232 Cc., ossia di collaboratori tecnici. Vertendosi pertanto in tema di contratto associativo con rilevanza esclusivamente interna ed in assenza, pertanto, di violazione dei requisiti formali e sostanziali postulati dalla legge 23.11.39 n. 1815, costituisce un "fuor d'opera" l'affermazione conclusiva contenuta nel primo motivo di ricorso di una nullità del rapporto contrasto con laassociativo "de quo" per suindicata normativa. Il giudice del gravame di merito ha peraltro attribuito a tale rapporto associativo la veste del contratto societario escludendo l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale fra l'IV (committente) ed il HI (prestatore dell'opera). Ed al riguardo ha assunto quel giudice come significativo il fatto che l'obbligazione dei professionisti prevedeva il conseguimento di un risultato, concretizzandosi gli effetti del contratto solo ove, grazie all'opera di tutti i soci, si fossero ottenute le concessioni 10 edilizie e fossero state pagate le parcelle emesse dall'IV. L'accertamento dell'esistenza di un contratto di società fra i tre professionisti rendeva quindi automaticamente inapplicabile alla fattispecie il disposto dell'art. 2237 CC, mentre, vigendo il generale principio in base al quale il diritto del socio alla percezione degli utili sussisteva se questi fossero effettivamente soltanto conseguiti (art. 2303 cc) nel caso in esame non solo il HI non aveva provato tale conseguimento, ma le testimonianze raccolte avevano dimostrato che nessun utile era stato conseguito. Donde la legittimità del diniego in prime cure delle richieste avanzate dall'attuale ricorrente con la proposta "riconvenzionale". Il HI ha contestato in entrambi i motivi di ricorso la configurabilità nel caso di specie di un rapporto societario fra i tre professionisti, ribadendo nel secondo la tesi del rapporto di prestazione d'opera intellettuale che il committente IV avrebbe dovuto adeguatamente onorare con un compenso che non derogasse ai minimi della tariffa professionale. Tale assunto non è assolutamente condivisibile. Posto, invero, che il ricorrente stesso riconosce la legittimità di forme associative atipiche tra professionisti per l'esercizio congiunto di professioni tutelate e pertanto, nel caso in esame, l'esistenza fra esso HI, il SA e l'IV di un rapporto associativo concretizzatosi nelle modalità descritte nella gravata sentenza, tale concreta situazione esclude di per sé, come affermato dalla Corte bolognese con motivazione adeguata, incensurabile in questa sede, la configurabilità di un rapporto di prestazione d'opera tra l'IV e il HI nei termini 瞅 dal predetto invocati. Il che rende irrilevante la veste che a tale contratto associativo è stata attribuita dal giudice del gravame di merito. Trattandosi, invero, come più sopra si specificato, di contratto associativo con rilevanza interna, per tale tipo di rapporto ben possono essere adottate regole pattizie organizzative tipiche dello schema della società di persone, senza che ciò implichi da un lato la nella qualifica della sussunzione del contratto dall'altro il contrasto con un divietosocietà e di legge. Non esiste, infatti, alcun principio 12 inderogabile imperativo che vieti di recepire pattiziamente la disciplina legale di enti "soggettivizzati” (società) per i rapporti intersoggettivi interni dei partecipanti all'associazione (v. Cass. n. 4032/91, cit., in s motivazione). u Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il . . .. ricorrente al pagamento, in favore di ZO ) . 4 delle spese del presente giudizio, che IV, liquida in L. 185100 .oltre а L.
3.000.000 per onorari. Hversdate Roma 9 marzo 2001. вравель RE MA ste ябреца IL CANCEL DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0 zco Roma - 8 GIU 2001 IL CANCELLIERE 80000 FOT. 330000 13