Sentenza 12 gennaio 1999
Massime • 3
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dell'impugnazione medesima, in quanto non è compresa tra le cause di inammissibilità previste tassativamente dall'art. 591 cod. proc. pen. o da altre norme del codice di rito. Essa comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale o di ricorso per "saltum", mentre negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto di gravame. Tuttavia, quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunque conoscenza dell'atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice "a quo" perché si proceda alle dovute notificazioni.
Ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali la normativa vigente non contempla, a differenza di quanto accade in altri settori dell'ordinamento, alcun beneficio a favore dei collaboratori di giustizia, nei cui confronti il giudizio prognostico concernente l'esistenza ed il livello di pericolosità resta collegato alla personalità del prevenuto, intesa in tutte le sue estrinsecazioni, e quindi ad elementi attendibili di natura necessariamente soggettiva. Cosicché è irrilevante, ai fini della formulazione di una favorevole previsione di non pericolosità, la semplice allegazione della qualità di collaboratore non accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere della sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue pregresse esperienze ed ai suoi progetti di vita. Ne consegue che mentre per la applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento a favore dei collaboranti si prescinde dalle motivazioni ed intenzioni del collaborante, in sede di prevenzione non solo non si può prescindere da tale tipo di valutazione, ma anzi la pericolosità può essere esclusa solo sulla scorta di positivi elementi di riscontro, non essendo di sicuro sufficiente per una prognosi favorevole la sola collaborazione processuale.
In tema di misure di prevenzione, per il disposto dell'art. 19 comma primo della Legge 22 maggio 1975 n. 152, così come modificato dall'art. 13 della Legge 3 agosto 1988 n. 327, che prevede che le disposizioni di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applichino anche alle persone indicate dall'art. 1 commi primo e secondo della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sussiste una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi da cui traggono, almeno in parte, i mezzi di vita, risultando estesa a questi ultimi la disciplina introdotta per i primi. Ne consegue che qualora venga instaurato validamente procedimento per l'applicazione di una misura relativa ad una pericolosità qualificata è ben possibile ritenere la pericolosità generica, anche se la proposta non sia stata preceduta dall'avviso - diffida del Questore, avviso che, comunque, ormai concerne soltanto la categoria residuale indicata nel comma terzo dell'art. 1 della Legge 1423/1956.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. US Consoli Presidente del 26/1/1999
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 38
3. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N. 2103/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
2) SO US, nato a [...] il [...];
Avvocato Guglielmo de Antonellis nell'interesse di:
3) SO RO, nato a [...] il [...];
4) NO OS, nato a [...] il [...];
5) SO MA, nato a [...] il [...];
6) SO AT, nato a
7) SO AL, nato a [...] il [...];
8) AN OR, nato a
9) TO VE, nato a
10) TU RA, nato a
11) RD GI, nato a
12) WE RI IC, nata a
Avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 11 marzo 1997, che, in riforma del decreto del Tribunale di Napoli del 12 gennaio 1994, applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza a RO SO e AL SO per la durata di anni quattro, ed a MA SO, US SO, OR AN ed OS NO per la durata di anni due e mesi sei e disponeva la confisca dei cespiti indicati nei decreti di sequestro del Tribunale di Napoli n. 197/91 del 2 luglio 1991 e di tutti i cespiti indicati nel dispositivo dei decreti di sequestro n. 372/92 del 23 novembre 1992 e n. 404/92 del 7 dicembre 1992, confermando nel resto il provvedimento impugnato;
Sentita la relazione del consigliere dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del procedimento di prevenzione ed i motivi dei ricorsi ,
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero dott. Vincenzo Verderosa, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnato decreto nei confronti di SO RO, SO AL, SO MA, SO US, AN OR e NO OS, limitatamente alla mancata qualifica di persone pericolose ai sensi dell'art.1 della L.575/65, l'annullamento con rinvio relativamente alla mancata applicazione della misura di prevenzione nei confronti di TO VE, RA TU, RD GI e WE RI IC ai sensi dell'art. 1 della L. 575/65 ; il rigetto di tutti gli altri ricorsi con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali
La Corte di Cassazione osserva:
1) Il procedimento davanti al Tribunale Con il decreto del 12 gennaio 1994 il Tribunale di Napoli rigettava la proposta di applicazione di misura di prevenzione personale ai sensi della legge antimafia avanzata nei confronti di AL SO e degli altri soggetti indicati in rubrica.
In particolare il Tribunale rilevava che la posizione di "collaborante" assunta da AL SO gli aveva fatto perdere ogni affidabilità negli ambienti mafiosi e, quindi, non era ipotizzabile un suo reinserimento in una organizzazione criminale a carattere camorristico.
Anche per gli altri proposti, i quali in seguito all'atteggiamento assunto dal SO AL avevano dovuto abbandonare il territorio dove la loro attività criminale si svolgeva, non veniva ravvisato un tasso di "pericolosità qualificata" attuale.
Al rigetto della proposta di misura di prevenzione personale, secondo il Tribunale, doveva necessariamente seguire anche la restituzione agli aventi diritto dei beni sottoposti a sequestro con i decreti del 2 luglio 1991, 23 novembre 1992 e 7 dicembre 1992. 2) L'appello del Procuratore Generale e la decisione della Corte di Appello
Avverso tale provvedimento proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, il quale riteneva ravvisabile a carico di tutti i proposti la sussistenza della "pericolosità camorristica", nonostante la, "collaborazione" processuale di AL SO.
Chiedeva, pertanto, applicarsi a tutti i proposti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e dispersi la confisca dei beni nella disponibilità dei proposti e dissequestrati con il decreto impugnato.
La Corte di merito, su richiesta del Procuratore Generale, sospendeva la esecutività del decreto impugnato in relazione al dissequestro dei beni.
Dopo avere assunto ulteriori informazioni ed acquisito altri documenti la Corte di Appello di Napoli, con decreto emesso in data 11 marzo 1997, dava una impostazione e, quindi, una soluzione tutta diversa alla complessa vicenda.
Dopo avere respinto una eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal PG per omessa notifica a AL SO dell'atto di impugnazione sollevata dalla difesa del proposto, la Corte di merito riteneva non fondata la decisione del Tribunale che aveva escluso una "pericolosità qualificata" sulla base di una posizione soggettiva e, cioè, quella di collaborante di AL SO.
Riteneva, però, che la collaborazione del SO avesse scompaginato la organizzazione camorristica a lui facente capo, che pur essendo collegata a quella di AR LF godeva di una sua autonomia, e che, quindi, in tale situazione, non fosse possibile parlare di un attuale inserimento del SO in una struttura mafiosa, allo stato, non più esistente.
Lo stesso discorso era da farsi, ad avviso della Corte di merito, per gli altri proposti, che, come già si è detto, avevano dovuto abbandonare il "territorio di competenza", ove avevano esercitato la loro attività delittuosa.
Tuttavia SO AL, RO, MA e US nonché OR AN ed OS NO dovevano ritenersi, secondo il giudice di secondo grado, persone anche attualmente pericolose ed abituate a vivere dei proventi del loro crimini che, quindi, rientravano certamente nelle categorie criminogene di cui ai nn. 1 e 2 dell'art.1 della legge 1423/56.
Agli stessi, pertanto, la Corte applicava la misura della prevenzione speciale per la durata in rubrica precisata.
Quanto agli importanti aspetti patrimoniali della vicenda la Corte riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55, che aveva esteso l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale anche alle persone pericolose ai sensi della legge 1423/56. Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti richiesti dall'art. 14 della legge 55/90 e dopo una disamina di tutti i beni in sequestro, la Corte di Appello, con il già citato decreto, ne disponeva la confisca.
3) Il ricorso del Procuratore Generale
Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli che deduceva la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta non applicabilità dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575. In particolare il PG, dopo avere rilevato che il clan SO costituiva una organizzazione che godeva di una sua autonomia rispetto a quella di AR LF, ricordava che la stessa Corte aveva dato atto di una ripresa di attività nel settore delle estorsioni, come era dimostrato dal rinvio a giudizio di RO SO disposto dal GIP di Verbania, dal provvedimento di sequestro preventivo emesso dallo stesso GIP sempre nei confronti del SO il 16 settembre 1966 e dalla richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca dei beni in danno di AL e RO SO in data 16 giugno 1993 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.
Lamentava, però, che la Corte di merito non aveva tratto da tali considerazioni le conseguenze dovute.
Il PG chiedeva, pertanto, l'annullamento del decreto della Corte di merito relativamente ai punti denunciati
4) I ricorsi dei proposti
A) US SO
Ricorreva alla Cassazione anche US SO lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione del decreto della Corte di Appello di Napoli.
In particolare denunciava che non era stata provata l'attualità di comportamenti che legittimassero l'applicazione della misura di prevenzione speciale ai sensi della legge 1423/56. La Corte non avrebbe considerato che il profilo criminale di US SO era ed è molto diverso rispetto a quello di alcuni suoi fratelli, tenuto conto che non era mai stato ne' imputato ne' condannato per reati associativi ed aveva collaborato attivamente con l'Autorità Giudiziaria.
Le evasioni fiscali non avrebbero potuto da sole giustificare un tale provvedimento dal momento che esso ricorrente aveva svolto attività lecite e spesso, a sua insaputa, si era trovato ad essere titolare di quote azionarie.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento del decreto impugnato. B) Avvocato Guglielmo de Antonellis per SO RO, NO OS, SO MA e SO AT
L'avvocato Guglielmo de Antonellis proponeva ricorso per cassazione avverso il più volte richiamato decreto della Corte di merito nell'interesse di SO RO NO OS, SO MA e SO AT ,
Quanto a quest'ultimo non è dato sapere se il ricorso è stato proposto nell'interesse di SO AT, padre dei fratelli AS, ormai defunto e, quindi, non destinatario di misure di prevenzione personali, o di SO AT, nato a [...] il [...], figlio di RO non colpito da misure di prevenzione personali, ma che risulta essere titolare di alcune quote azionarie confiscate.
I ricorrenti hanno denunciato mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 1 L. n. 575/65, perché non vi è stato alcun esame della pericolosità attuale dei proposti dal momento che erano tutti collaboratori di giustizia. Inoltre l'affermazione di pericolosità è fondata su dati errati perché al SO RO sono stati attribuiti reati - episodio di Verbania - ai quali è, invece, estraneo.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto impugnato C) SO AL
SO AL presentava ricorso personalmente ed a mezzo dei suoi difensori avvocati Giovanni Bianco e US D'Alise. Con il primo ricorso il SO eccepiva la nullità dell'impugnato decreto per omessa notifica ad esso proposto dell'appello del PG avverso il decreto del Tribunale di Napoli.
Con un secondo motivo il ricorrente denunciava che la Corte aveva travalicato i limiti dell'appello del PG, perché, pur rigettando l'appello con il quale era stato chiesto il riconoscimento della "pericolosità qualificata", aveva poi ritenuto sussistente la pericolosità c.d. generica prevista dalla L. n. 1423/56, nemmeno richiesta dal PG appellante.
Erroneamente poi la Corte aveva ritenuto esistente la "attualità" della pericolosità, dal momento che esso SO non aveva commesso più reati dal 9 maggio 1992 e, cioè, dal momento in cui aveva avuto inizio la sua collaborazione con la giustizia.
Infine il ricorrente denunciava che era stato pretermesso l'esame di una prova decisiva e, cioè, della revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, che gli era stata applicata con sentenza del 3 giugno 1992, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma con provvedimento del 28 marzo 1996, su conforme parere del PM. Chiedeva, pertanto, l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. Il SO AL con il secondo ricorso, presentato dai suoi difensori chiedeva, invece, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto.
A sostegno della richiesta deduceva: a) Nullità del provvedimento per manifesta illogicità della motivazione sia in relazione all'art. 1 nn. 1 e 2 della legge 1423/56 sia in relazione all'art. 14 della legge 14 marzo 1990 n. 55;
b) Nullità per illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli atti prodotti dal proposto ed in particolare della consulenza fatta eseguire dalla Procura della Repubblica di Napoli nel corso di un procedimento penale a suo carico;
c) Nullità del decreto perché non era stato preso in considerazione un elemento rilevante e decisivo quale è il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 28 marzo 1996. Con una memoria difensiva depositata nell'interesse di AL SO il 7 gennaio 1999 l'avvocato Giovanni Bianco riprendeva e sviluppava alcuni argomenti che avevano costituito motivo di ricorso. In particolare rilevava che erroneamente era stata applicato per la confisca dei beni l'art. 14 della legge 55/90, poiché tale disposizione nella stesura originaria, in vigore al momento del primo sequestro, si riferiva esclusivamente ai soggetti indicati nel n.2) del primo comma della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, che avessero posto in essere una condotta sanzionata dall'art. 630 c.p.. In ogni caso, poi, l'art. 14 citato, in entrambe le formulazioni succedutesi nel tempo, fa salvi i procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della legge 55/90 che, nella stesura definitiva, è entrata in vigore il 2 gennaio 1992, quando il procedimento di prevenzione era certamente già pendente. Il difensore rilevava, altresì, che nella stesura originaria la legge in esame prevedeva la c.d. "pregiudiziale penale" ai sensi dell'art. 9 comma tre L. 55/90, non rispettata dai giudici di appello, nonostante fosse allora pendente a carico di AL SO un procedimento penale per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Il difensore ha, poi, rilevato che il giudice di appello non avrebbe mai potuto disporre la confisca dei beni, ma soltanto il sequestro rimettendo gli atti al primo giudice;
così non operando sarebbero stati violati gli artt. 2 e 3 dell'art. 2 ter L. n. 575/65. Infine la difesa del SO chiariva che la posizione di collaboratore di giustizia doveva ritenersi incompatibile con quella di soggetto pericoloso, essendo la collaborazione indicativa della cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto allo speciale programma di protezione previsto appunto per i collaboratori di giustizia.
L'avvocato Bianco insisteva nel richiedere l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
5) Omessa notifica della impugnazione del PG a AL SO Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale avverso il decreto del Tribunale di Napoli sollevata da AL SO e già ritualmente sottoposta al vaglio dei giudici di appello.
In effetti è vero che l'atto di appello del PG non venne notificato al proposto AL SO presso il servizio centrale di protezione in Roma, ove per legge egli era domiciliato in ragione del suo status di collaborante ex art. 11 L. 15 marzo 1991 n. 82. Ed è anche vero che, aì sensi dell'art. 584 c.p.p., l'atto di impugnazione deve essere notificato, a cura della cancelleria del giudice a quo, alle parti private senza ritardo.
Nemmeno si può- dubitare che la qualifica di parte spetti al proposto in un procedimento di prevenzione.
Tuttavia l'omessa notifica dell'atto di impugnazione non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dell'impugnazione medesima, in quanto non è compresa tra le cause di inammissibilità previste tassativamente dall'art. 591 c.p.p. o da altre norme del codice di rito (ex plurimis Cass. 28 marzo 1996, Moro, Cass. Pen.1997, 2495). La omessa notifica comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale o di ricorso per saltum (Cass.28 dicembre 1993, Milennù Scaglione, Cass. Pen. 1995, 1291), mentre negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto di gravame. In siffatte situazioni, tuttavia, quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunque conoscenza dell'atto di impugnazione il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice a quo perché si proceda alle dovute notificazioni (vedi in proposito Cass. 28 marzo 1996 citata). 6) Rapporto tra "pericolosità qualificata" e "pericolosità generica"
Il ricorrente SO AL ha sostenuto che la Corte di appello nell'applicare la misura di prevenzione relativa alla pericolosità c.d. generica di cui ai nn. 1 e 2 dell'art.1 L. 1423/56, ha superato i limiti dell'impugnazione poiché il PG appellante aveva richiesto soltanto l'applicazione della misura conseguente al riconoscimento della pericolosità qualificata senza avanzare richieste subordinate. La tesi non è fondata e, quindi, la relativa eccezione deve essere disattesa.
In effetti in sede di applicazione di misure di prevenzione la contestazione di elementi di fatto che giustificano la prospettazione di una pericolosità qualificata e di maggiore gravità, quale è appunto quella derivante dalla appartenenza ad una associazione mafiosa, ben può essere valorizzata ai fini della affermazione di una pericolosità c.d. generica.
Il principio di correlazione tra accusa e pronuncia giurisdizionale risulta pienamente soddisfatto quando, come è accaduto nel caso di specie, il proposto sia stato messo in condizione di difendersi. In effetti per il disposto dell'art. 19 comma uno della legge 22 maggio 1975 n. 152, così come modificato dall'art. 13 della legge 3 agosto 1988 n. 327, che prevede che le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applichino anche alle persone indicate dall'art. 1 nn. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sussiste una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi da cui traggono, almeno in parte, i mezzi di vita, risultando estesa a questi ultimi la disciplina introdotta per i primi (in tal senso Cass. 8 marzo 1994 rv. 196651 e Cass. sent. n. 2290 del 4 agosto 1993, rv. 194841). Del resto questa Corte, giudicando in un caso analogo a quello per cui si procede, ha stabilito che qualora venga instaurato validamente procedimento per l'applicazione di una misura relativa ad una pericolosità qualificata è ben possibile ritenere la pericolosità generica, anche se la proposta non sia stata preceduta dall'avviso - diffida del Questore (Cass. ord. n. 2707 del 27 luglio 1993 rv. 194638), avviso che, comunque, ormai concerne soltanto la categoria residuale indicata nel n. 3 dell'art. 1 della L. 1423/56 (Cass.8 marzo 1994 n. 252, rv. 196651 e Cass. 11 ottobre 1995, n. 4585, rv. 202509).
Sulla scorta delle osservazioni che precedono si può senz'altro affermare che la pericolosità di cui alla legge 1423/56 e quella qualificata di cui alla legge 575/65 appartengono allo stesso "genus" e che la prima ipotesi è, ovviamente, meno grave della seconda. Pertanto accertato, come nel caso di specie, che gli elementi di fatto siano stati adeguatamente contestati, è sicuramente corretto il comportamento del giudice che, di fronte ad una proposta di pericolosità qualificata o ad un appello con il quale si chieda il riconoscimento della sola pericolosità prevista dalla legge antimafia, ritenga, esclusa la sussistenza della ipotesi più grave, la pericolosità c.d. generica disciplinata dalla legge 1423/56. 7) Attualità della pericolosità
Particolarmente penetrante deve essere l'indagine tesa ad accertare "l'attualità" della pericolosità del proposto al momento del giudizio, poiché l'esistenza di tale requisito rende legittime le misure di prevenzione applicate.
La Corte di Appello ha ritenuto non sussistente la pericolosità qualificata sul presupposto che le collaborazioni di SO AL e di numerosi altri proposti avessero scompaginato la temibile organizzazione criminale capeggiata da AL SO, ma poi ha ritenuto sussistente la pericolosità generica, fondata essenzialmente sulla lunga carriera criminale dei proposti e su alcuni fatti più recenti che starebbero a dimostrare una ripresa di attività del gruppo criminale o almeno di parte di esso. La difesa ha richiamato l'attenzione sulla qualità di collaboratori di giustizia di molti proposti, peraltro sottoposti a programma di protezione, e sulla incompatibilità di tale posizione processuale con la pericolosità.
Sul punto è bene chiarire che ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali la normativa vigente non contempla, a differenza di quanto accade in altri settori dell'ordinamento, alcun beneficio a favore dei collaboratori di giustizia, nei cui confronti il giudizio prognostico concernente l'esistenza ed il livello di pericolosità resta collegato alla personalità del prevenuto, intesa in tutte le sue estrinsecazioni, e quindi ad elementi attendibili di natura necessariamente soggettiva (vedi in termini Cass. 2 marzo 1995 n. 1044, rv. 200568). Cosicché è irrilevante, ai fini della formulazione di una favorevole previsione di non pericolosità, la semplice allegazione della qualità di collaboratore non accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere della sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue pregresse esperienze ed ai suoi progetti di vita.
In effetti la scelta del legislatore è molto chiara e perfettamente condivisibile poiché le conseguenze favorevoli che l'ordinamento ricollega alla collaborazione derivano da questa automaticamente, per il fatto oggettivo della sua esistenza, e sono collegate sia ad una esigenza di carattere premiale per i buoni risultati processuali che la collaborazione abbia consentito di raggiungere, sia a quella di incoraggiare e stimolare la dissociazione e la collaborazione nell'ambito di una strategia che mira alla disgregazione di potenti organizzazioni criminali.
Ma in sede di prevenzione il discorso è chiaramente diverso perché, per raggiungere lo scopo di evitare attività criminali, appare necessario formulare un giudizio prognostico su quali possano essere le future scelte di vita del proposto, giudizio che, ovviamente, deve essere ancorato ad elementi indiziari concreti e verificabili altrimenti si cadrebbe in una inaccettabile valutazione soggettiva del giudice.
Ulteriore conseguenza della differenza delineata è che mentre per la applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento a favore dei collaboranti si prescinde dalle motivazioni ed intenzioni del collaborante in sede di prevenzione non solo non si può prescindere da tale tipo di valutazione, ma anzi la pericolosità può essere esclusa solo sulla scorta di positivi elementi di riscontro, non essendo di sicuro sufficiente per una prognosi favorevole la sola collaborazione processuale.
Certamente, però, la qualità di collaborante va tenuta debitamente in conto e valutata con molta attenzione, perché è certo possibile che alcune collaborazioni mettano in crisi o scompaginino organizzazioni criminali, fatto che, ovviamente rende molto più difficile ed improbabile un reinserimento nell'ambiente criminale del collaborante, se non altro per la "perdita di credibilità ed affidabilità" che, in quell'ambiente, la collaborazione sicuramente provoca.
Ancora più delicata risulta essere la posizione dei collaboratori di giustizia sottoposti a speciali programmi di protezione, perché gli speciali vincoli ai quali vengono sottoposti rende ancora più difficile una condotta trasgressiva.
Tuttavia l'esperienza insegna che non pochi collaboratori di giustizia, ottenuti i benefici previsti dalla legge, si sono in qualche modo reinseriti nel loro ambiente criminale ed hanno ripreso a commettere gravissimi delitti.
Tutto ciò impone al giudice una grande cautela, l'abbandono di logiche improntate ad automatismi giustamente non previsti dal legislatore in materia di prevenzione, ed un esame puntuale di tutti gli elementi che possano consentire una prognosi il più possibile vicina alla realtà, tenendo, ovviamente, conto che la collaborazione accompagnata da altri rilevanti elementi può essere indicativa della cessazione della pericolosità.
Ed è proprio sotto tale profilo che il provvedimento impugnato non si sottrae a censure, perché non riesce a fugare ne' le perplessità del PG ricorrente, ne' quelle dei proposti.
In effetti il PG, dopo aver messo in evidenza che l'associazione facente capo a AL SO godeva di una sua autonomia ed era semplicemente collegata a quella di AR LF secondo uno schema federativo non certo estraneo alla camorra napoletana ha richiamato una serie di fatti che starebbero a dimostrare una ripresa della attività del clan, nonostante le collaborazioni. In particolare ha ricordato la recente vicenda giudiziaria di RO SO e la richiesta di applicazione, anche essa recente, di misure di prevenzione avanzata dalla Procura di Salerno nei confronti di molti degli attuali proposti, fatti che denoterebbero una vitalità ed una pericolosità attuale della organizzazione criminale facente capo a AL SO.
Palese appare, allora, la contraddizione della Corte di Appello quando esclude la pericolosità qualificata dei proposti, ma parla, a proposito della vicenda processuale di RO SO, di una ripresa di quelle attività estorsive che costituiscono una delle attività tradizionali del gruppo.
È difficile negare che tali elementi, in astratto, possano essere sintomo di una attuale pericolosità qualificata della organizzazione ed allora una motivazione più chiara e meno contraddittoria sul punto appare di sicuro necessaria.
Ma anche le doglianze degli altri ricorrenti denotano una insufficiente motivazione su questi aspetti della vicenda. Infatti si parla, nel provvedimento impugnato, della vicenda processuale di RO SO, rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Verbania per estorsione, ma non si spiega se tale episodio si riferisca al solo RO SO oppure anche agli altri proposti, se cioè sia il frutto della capacità criminale di questo imputato oppure sia riconducibile a tutto il clan SO e costituisca, quindi, la prova di una ripresa dell'attività criminale dell'intero gruppo.
Ed ancora non risultano chiari dalla motivazione del provvedimento impugnato quali siano gli attuali rapporti intercorrenti tra RO SO e gli altri proposti.
Insomma, ed in altre parole, è necessario chiarire se questo episodio è il sintomo di una pericolosità di RO SO o sia in qualche modo ricollegabile all'intero gruppo;
in tale seconda ipotesi l'elemento in considerazione potrebbe divenire rilevante per ritenere non solo attuale la pericolosità generica dei proposti, ma anche quella qualificata.
8) Applicabilità alla fattispecie della legge 55/90 La Corte di Appello, dopo avere affermato la pericolosità generica di molti dei proposti, ha ritenuto che fosse applicabile la misura patrimoniale della confisca dei beni precedentemente sequestrati prevista dalla legge 575/65 in virtù dell'ampliamento di tale normativa attuato con l'art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55, così come modificato dal D.L. 31 dicembre 1991 n. 419, convertito con modifiche nella legge 18 febbraio 1992 n. 172, e successivamente dall'art. 9, comma 1, L. 7 marzo 1996 n. 108. La norma in esame, infatti, ha reso possibile la confisca dei beni anche dei soggetti dichiarati pericolosi ai sensi dei nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 quando i beni siano provento di attività delittuose riconducibili agli artt. 629 630, 644, 648 bis e 648 ter c.p. ed al contrabbando. In verità nella originaria stesura questa norma limitava l'applicabilità dell'istituto alle persone rientranti nelle ipotesi di cui al n. 2 del primo comma dell'art. 1 L. 1423/56 citata e soltanto se i beni fossero frutto dei proventi dei sequestri di persona.
La Corte di merito ha spiegato che tale norma è di certo applicabile ai beni acquistati anteriormente all'entrata in vigore della stessa, perché non soffre del vincolo della irretroattività tipico delle norme penali e non di quelle in materia di prevenzione che rispondono ad altre finalità.
Si può concordare su tale affermazione anche perché tale principio è il frutto di una elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla interpretazione della legge 646/82, che prevedeva, appunto, norme per contrastare il fenomeno mafioso e per aggredire i patrimoni di mafia. Quindi la normativa in esame risulta applicabile a tutti i beni in questione che risultano acquistati anche prima della entrata in vigore della stessa, purché ricorrano le condizioni che legittimano il provvedimento ablativo e sempreché i procedimenti di prevenzione non siano pendenti.
L'art. 14 della legge 55/90, infatti, esplicitamente precisa che, "salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge", dalla data di entrata in vigore della legge stessa le norme della legge 575/65 si applicano anche alle situazioni contemplate dai nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 1 L. 1423/56.
L'espressione letterale è molto chiara ed in proposito non sono possibili equivoci, perché il legislatore ha voluto che i procedimenti di prevenzione già pendenti venissero definiti in base alla normativa previgente.
L'entrata in vigore della legge 575/65 è del 7 aprile 1990, mentre quella della legge 31 dicembre 1991 n. 419, con le modifiche già segnalate, è del 2 gennaio 1992.
Certamente in tale ultima data doveva considerarsi pendente un procedimento di prevenzione a carico dei ricorrenti, perché il sequestro n. 197/91 è del 2 luglio 1991.
Quanto agli altri due sequestri (n. 372/92 del 23 novembre 1992 e n. 404 del 7 dicembre 1992) se essi sono stati disposti nell'ambito del procedimento relativo al primo sequestro già pendente, come sembra ritenere la Corte di Appello che chiarisce che i due decreti del 1992 costituiscono integrazione del primo, risulterebbe applicabile la disciplina precedente all'entrata in vigore della 55/90, mentre se essi hanno dato origine a procedimenti diversi, soltanto successivamente riuniti, allora risulterebbe ad essi applicabile la normativa della 197/91.
Le conseguenze di tale impostazione sono rilevanti nel caso di specie poiché mutano le condizioni che legittimano il provvedimento ablativo a seconda della normativa applicabile in conseguenza delle modifiche apportate alla stessa e già segnalate.
Sul punto la motivazione del provvedimento impugnato che muoveva da una interpretazione errata del più volte citato art. 14 L 55/90 è, in verità del tutto carente.
9) Posizioni specifiche dei singoli proposti
Molti proposti hanno lamentato il mancato esame delle loro specifiche posizioni anche alla luce dei documenti prodotti.
In particolare US SO ha segnalato un suo profilo criminale del tutto diverso rispetto a quello di alcuni fratelli e l'assenza di qualsiasi iniziativa giudiziaria nei suoi confronti ove venisse ipotizzata un sua partecipazione ad associazioni mafiose. Quest'ultimo argomento non appare decisivo dal momento che la Corte di Appello ha escluso la pericolosità qualificata ed ha affermato quella generica, anche se può essere, comunque, indice di minore pericolosità il non essere indiziato di appartenere a clan camorristici, ma non vi è dubbio che il provvedimento impugnato mentre si è diffuso sui problemi di carattere generale ha prestato minore attenzione alle posizioni individuali dei singoli proposti ed alle segnalate specificità.
Cosicché, alla fine, appaiono non prive di rilievo sia le doglianze in proposito avanzate dai ricorrenti che le questioni sollevate dal Procuratore Generale in ordine alla posizione di TO VE, TU RA, RD GI e WE RI IC. Quanto a questi ultimi, infatti, non è stata applicata la misura di prevenzione speciale per la avvenuta disgregazione della associazione camorristica, ma già si è detto in precedenza che tale profilo appare motivato in maniera insufficiente, poiché non si è tenuto conto dei fatti successivi alla collaborazione e puntualmente richiamati dal Procuratore Generale.
Ciò determina la necessità di riesaminare anche la posizione dei proposti indicati.
Quanto alle doglianze dei ricorrenti deve essere approfondita la motivazione specialmente sotto il profilo della ritenuta attualità della pericolosità dei proposti essendo scontato che quasi tutti hanno un curriculum criminale sicuramente assai grave 10) Prova decisiva
AL SO ha lamentato la mancata valutazione di una prova decisiva ovvero della sentenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 28 marzo 1996 che aveva revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata, impostagli con provvedimento del 3 giugno 1992. È proprio in tale epoca, peraltro che ha inizio la collaborazione del SO il quale sostiene che da allora non ha più commesso reati a dimostrazione della sua cessata pericolosità. In verità non si può parlare, nel caso di specie, di mancata assunzione di una prova decisiva, dal momento che trattasi di un provvedimento giudiziario che risulta regolarmente acquisito agli atti, ed è pure discutibile la pretesa decisività di tale elemento nella fattispecie in esame.
Tuttavia non vi è dubbio che la natura del provvedimento - revoca di una misura di sicurezza - avrebbe richiesto una seria considerazione delle ragioni che lo hanno determinato dal momento che, come è noto, presupposto della misura di sicurezza è proprio la pericolosità del soggetto.
Tanto più appariva necessario un esame attento della decisione del Tribunale di Sorveglianza ai fini della valutazione della attualità della pericolosità del proposto trattandosi di provvedimento assai recente.
Sul punto, invece, si deve riscontrare una assoluta carenza di motivazione che integra il vizio denunciato.
12) Onere di allegazione e motivazione
SO AL ha lamentato che, pur avendo soddisfatto il c.d. onere di allegazione, la Corte non avrebbe valutato adeguatamente i documenti prodotti. Si tratta di atti di banche, della Guardia di Finanza, del custode giudiziario prof Michele Sandulli e di una consulenza del PM espletata nel corso di un procedimento penale a suo carico, dai quali risulterebbe, secondo il ricorrente, la liceità degli acquisti dei beni sequestrati.
Lamentava, quindi, il ricorrente una motivazione carente ed illogica del provvedimento impugnato sul punto.
In verità l'impugnato provvedimento non merita censure su tale aspetto, poiché la Corte di merito ha esaminato con attenzione tutti i cespiti sequestrati al fine di valutarne la disponibilità da parte dei proposti, la sproporzione tra il valore dei beni ed il reddito dichiarato o apparente, la legittimità o meno della provenienza degli stessi beni e la loro origine dalle attività delittuose indicate dall'art. 14 della legge 55/90. Naturalmente resta il rilievo relativo alla non applicabilità dell'art. 14 L. 55/90 alla fattispecie in esame, di cui si è già discusso, e le conclusioni raggiunte sul punto rendono, ovviamente, superflua una disamina approfondita di questo profilo del ricorso. Di particolare rilievo è, comunque, la considerazione che secondo la Corte di merito la maggior parte dei beni sequestrati risulta essere frutto di attività estorsive, poiché l'art. 14 della legge 55/90, nella formulazione in vigore al momento della emissione del primo provvedimento di sequestro, faceva riferimento, per le persone pericolose ai sensi della legge 1423/56, soltanto ai beni acquistati con i proventi delle attività delittuose sanzionate dall'art. 630 c.p. Soltanto per completezza è necessario rilevare che la Corte ha esaminato anche i documenti prodotti dalle parti e, con motivazioni logiche e congrue, li ha disattesi.
Le valutazioni di merito non sono, invero, censurabili in questa sede.
Più complesso è certo il problema della consulenza del PM prodotta da AL SO.
Tale consulenza fu resa in un processo che vedeva coinvolto il SO e presumibilmente fu disposta al fine di stabilire quali fossero i beni provento dei delitti contestati al fine di disporne la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p.. È vero che essa è stata resa in un procedimento diverso e per finalità differenti rispetto a quelle tipiche di un procedimento di prevenzione, come sottolinea la Corte di merito, ma non può sfuggire che nel caso di specie le finalità erano sicuramente assimilabili. Stupisce, allora, una valutazione così dissonante proprio in ordine alla provenienza o meno da delitto del patrimonio del SO, anche se, è bene ribadirlo, la minuziosa ricostruzione operata dai giudici per ogni singolo cespite appare corretta e convincente. Va, in ogni caso, posto in rilievo che una differenza fondamentale tra le due valutazioni sussiste, perché il PM ha messo a confronto il patrimonio complessivo del SO al 31 dicembre 1982 con quello esistente nel 1993, mentre la Corte, così come è prescritto dalle norme in materia di prevenzione, ha esaminato la legittimità della provenienza dei singoli cespiti nella disponibilità dei proposti al momento del sequestro.
Ne consegue che non vi è necessariamente una contraddizione tra i risultati della consulenza del PM e le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di secondo grado, perché è pure possibile, anche se non facilmente credibile, che il patrimonio dei SO complessivamente considerato non abbia in tanti anni avuto incrementi, ma ciò non significa che i singoli cespiti nella attuale disponibilità dei proposti non possano avere una provenienza illecita ai sensi del più volte citato art. 14 della legge 55/90. 13) Altre questioni e c.d. pregiudiziale penale
Tutte le altre questioni di minor rilievo sottoposte all'esame della Corte restano ovviamente, assorbite dalla presente decisione. È appena il caso di ricordare a proposito della c.d. pregiudiziale penale, che non sarebbe stata osservata dai giudici della Corte di merito, che la sospensione del procedimento di prevenzione in attesa della definizione di quello penale per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., prevista dall'art. 23 bis della legge 646/82 poi abrogato dal DL 152/91, era facoltativa come ha chiarito la Suprema Corte Cass., sent. n. 4769 del 16 gennaio 1992 rv. 188902 ). Sulla scorta delle osservazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per un nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 1999