Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 38
CASS
Sentenza 12 gennaio 1999

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L'omessa notifica dell'atto di impugnazione non dà luogo a nullità di ordine generale e neppure a decadenza dell'impugnazione medesima, in quanto non è compresa tra le cause di inammissibilità previste tassativamente dall'art. 591 cod. proc. pen. o da altre norme del codice di rito. Essa comporta soltanto la mancata decorrenza del termine per la proposizione da parte del soggetto interessato di eventuale appello incidentale o di ricorso per "saltum", mentre negli altri casi nessun pregiudizio può derivare alla parte nei cui confronti viene esercitata la pretesa espressa nell'atto di gravame. Tuttavia, quando la parte possa proporre appello incidentale e non risulti che abbia avuto comunque conoscenza dell'atto di impugnazione, il giudice del gravame è tenuto a trasmettere gli atti alla cancelleria del giudice "a quo" perché si proceda alle dovute notificazioni.

Ai fini della applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali la normativa vigente non contempla, a differenza di quanto accade in altri settori dell'ordinamento, alcun beneficio a favore dei collaboratori di giustizia, nei cui confronti il giudizio prognostico concernente l'esistenza ed il livello di pericolosità resta collegato alla personalità del prevenuto, intesa in tutte le sue estrinsecazioni, e quindi ad elementi attendibili di natura necessariamente soggettiva. Cosicché è irrilevante, ai fini della formulazione di una favorevole previsione di non pericolosità, la semplice allegazione della qualità di collaboratore non accompagnata dalla indicazione di elementi di riscontro in grado di convincere della sussistenza di un concreto e fattivo ripensamento del prevenuto in ordine alle sue pregresse esperienze ed ai suoi progetti di vita. Ne consegue che mentre per la applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento a favore dei collaboranti si prescinde dalle motivazioni ed intenzioni del collaborante, in sede di prevenzione non solo non si può prescindere da tale tipo di valutazione, ma anzi la pericolosità può essere esclusa solo sulla scorta di positivi elementi di riscontro, non essendo di sicuro sufficiente per una prognosi favorevole la sola collaborazione processuale.

In tema di misure di prevenzione, per il disposto dell'art. 19 comma primo della Legge 22 maggio 1975 n. 152, così come modificato dall'art. 13 della Legge 3 agosto 1988 n. 327, che prevede che le disposizioni di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) si applichino anche alle persone indicate dall'art. 1 commi primo e secondo della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sussiste una completa equiparazione tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi da cui traggono, almeno in parte, i mezzi di vita, risultando estesa a questi ultimi la disciplina introdotta per i primi. Ne consegue che qualora venga instaurato validamente procedimento per l'applicazione di una misura relativa ad una pericolosità qualificata è ben possibile ritenere la pericolosità generica, anche se la proposta non sia stata preceduta dall'avviso - diffida del Questore, avviso che, comunque, ormai concerne soltanto la categoria residuale indicata nel comma terzo dell'art. 1 della Legge 1423/1956.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/1999, n. 38
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38
    Data del deposito : 12 gennaio 1999

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