Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
La recidiva è una circostanza aggravante e come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'applicabilità della recidiva per un reato diverso da quelli in relazione ai quali la circostanza era stata formalmente contestata, ritenendo, inoltre, irrilevante l'addebito formulato nell'ordinanza di misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/01/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 25
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 32449/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT SE N. IL 17/01/1984;
NC LO N. IL 15/03/1961;
SA MB N. IL 12/06/1949;
LI GI N. IL 21/10/1957;
avverso la sentenza n. 3080/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 12/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla posizione del Sanna limitatamente alla recidiva, rigettando nel resto. Declaratoria di inammissibilità degli altri ricorsi. udito il difensore avv. Bruni Roberto che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12.3.2013 la Corte di appello di Brescia - a seguito di gravame interposto dagli imputati TT PP, ON AN, SA BE e LI GI avverso la sentenza emessa il 27.6.2012 dal GUP del Tribunale di Bergamo - in parziale riforma di detta sentenza ha rideterminato la pena inflitta ai predetti imputati riconosciuti colpevoli:
LI e SA: capo A) illecita detenzione in concorso di kg 5,260 di stupefacente del tipo cocaina;
TT e ON: capo B) illecito acquisto in concorso di kg. 5,260 di stupefacente del tipo cocaina;
SA e ON capo C) per concorso nella formazione di falsi documenti di identità e capo E) per concorso nella formazione di falsa patente di guida.
2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo dei difensori deducendo:
2.1. Nell'interesse di TT PP con unico ed articolato motivo erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'art. 62 bis c.p. ed all'omessa concessione delle attenuanti generiche. In particolare, l'assunto della capacità criminale del TT desunta dalla intensità del dolo contrasterebbe con il compendio intercettivo del 26.9 e 20.10.2010 che documentava il mutato atteggiamento del ricorrente.
2.2. Nell'interesse di SA BE:
2.2.1. nullità della sentenza per difetto di contestazione della recidiva reiterata specifica relativamente al capo A) non potendosi la contestazione della recidiva desumere dalla ordinanza cautelare - che non contemplava il SA - ne' da altri capi di imputazione, stante la sua necessaria correlazione al reato.
2.2.2. difetto di motivazione della dosimetria della pena essendosi considerati solo i criteri fissati dall'art. 133, comma 1 e non anche quelli del secondo comma relativi alla capacità a delinquere del colpevole.
2.2.3. In ogni caso si chiede la rettifica della pena pecuniaria inflitta erroneamente calcolata.
2.3. Nell'interesse di ON AN con unico motivo si deduce, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, l'omessa valutazione della specifica allegazione delle precarie condizioni di salute del ricorrente.
2.4. Nell'interesse di LI GI si deduce difetto di motivazione della dosimetria della pena essendosi considerati solo i criteri fissati dall'art. 133, comma 1 e non anche quelli del comma 2 relativi alla capacità a delinquere del colpevole. Si chiede, inoltre, rettificazione del computo della pena pecuniaria inflitta.
3. Il ricorso nell'interesse del TT è inammissibile in quanto attraverso il formale motivo azionato si introduce in realtà una diversa valutazione in fatto facendo leva sul richiamato compendio intercettivo che, invece, considerato dalla sentenza viene - con motivazione esente da vizi - ritenuto ininfluente rispetto alla centralità del suo ruolo di gestore in prima persona delle trattative.
4. Il ricorso nell'interesse del SA è in parte fondato.
4.1. Il primo motivo è fondato. Quanto alla contestazione della recidiva specifica reiterata in relazione al capo A), la Corte territoriale ha rigettato l'analoga doglianza mossa in appello richiamando le vicende procedimentali che avevano comportato lo "slittamento" delle imputazioni e riferendosi alla contestazione cautelare ed alla natura soggettiva della recidiva contestata al SA per i restanti capi C),D) ed E).
4.1.1. La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. ( Sez. 1, Sentenza n. 13398 del 19/02/2013 Rv. 256021 Imputato: Milacic).
4.1.2. Costituisce consolidato orientamento quello secondo il quale la recidiva è una circostanza aggravante e come tale deve formare oggetto di rituale contestazione;
di essa non può tenersi conto ove non sia stata contestata. (Conf 121168, anno 1972). (Sez. 5, Sentenza n. 2588 del 18/12/1973 Rv. 126591 Imputato: BIGNAMI;
in tal senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. un., 24 febbraio 2011, n. 20798, P.G. in proc. Indelicato, rv. 249664).
4.1.3. In tutti i casi nei quali dalla contestazione di una circostanza aggravante (quale è la recidiva), debba derivare all'imputato uno svantaggio giuridicamente apprezzabile - quale è senz'altro l'aumento di pena oggetto dell'odierna doglianza - sussiste la necessità di puntuale contestazione.
4.1.4. Nel caso di specie, a fronte della assenza di contestazione della recidiva in relazione al capo A), in virtù dell'insegnamento richiamato, il giudice del merito non avrebbe potuto in rito ritenere la sussistenza della recidiva reiterata, desumendola o da atti che non fissano la contestazione processuale, quale la ordinanza cautelare, o dalla contestazione relativa ad altri reati.
4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
4.2.1. La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6, Sentenza n. 41365 del 28/10/2010 Rv. 248737 Imputato: Straface).
4.2.2. Per il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, Sentenza n. 23055 del 23/04/2013 Rv. 256172 Imputato: Banic e altri).
4.2.3. Nella specie, con incensurabile motivazione in fatto, la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche a tutti gli imputati sulla base della elevatissima intensità del dolo e della estrema gravità dei fatti e, a carico del SA, sono state considerate le condanne per gravi fatti di droga quale sintomo della incoercibile propensione a delinquere.
4.3. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l) escludendosi la recidiva elidendo il relativo aumento di due terzi pari ad anni sei e mesi otto di reclusione e 75.000 Euro di multa, rideterminando, quindi, la pena nei termini che seguono: p.b. anni dieci di reclusione ed Euro 105.000,00 di multa, aumentata per i capi C) e D) ad anni dieci, mesi sei ed Euro 108.000,00 di multa,diminuita per il rito ad anni sette, mesi due di reclusione e 72,000,00 Euro di multa.
5. Il ricorso nell'interesse di ON è inammissibilmente volto ad introdurre una rivalutazione in fatto facendo leva sulla dedotta pregnanza delle precarie condizioni di salute del ricorrente che, già positivamente valutate nella quantificazione della pena in primo grado, sono state implicitamente ritenute recessive rispetto agli indici di gravità oggettiva e soggettiva a carico del ricorrente.
6. Il ricorso nell'interesse di LI è fondato solo in relazione alla rettifica della pena pecuniaria che deve essere correttamente indicata in Euro 116.666,00. Quanto al motivo sulla dosimetria della pena deve essere rigettato per ragioni analoghe a quelle espresse sull'identico motivo proposto per il SA. Anche per il LI, invero, sono state correttamente considerate l'intensità del dolo, la estrema gravità dei fatti e la caratura criminale del ricorrente desunta dalle pregresse condanna per gravi fatti analoghi.
7. L'inammissibilità dei ricorsi del TT e del ON comporta la loro condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di SA BE limitatamente alla pena inflitta per la recidiva e ridetermina la pena complessiva in anni sette, mesi due di reclusione ed Euro 72.000,00 di multa. Rettifica la pena pecuniaria inflitta a LI GI in quella di Euro 116.666,00 di multa;
rigetta nel resto il ricorso del LI.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014