Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2013, n. 47412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47412 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 05/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2438
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 21542/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO:
nei confronti di:
ZZ AM N. IL 15/10/1981;
RT ZO N. IL 11/06/1986;
LE EN N. IL 10/04/1985;
SE CA N. IL 21/03/1977;
LI CA N. IL 25/05/1988;
beretta DA N. IL 02/12/1974;
AS CA N. IL 06/06/1985;
biscardi VA N. IL 08/05/1988;
CC AR RA N. IL 11/09/1984;
LL SA N. IL 18/03/1982;
bruno IN N. IL 11/02/1988;
BU TA N. IL 10/02/1981;
GI IO N. IL 05/07/1976;
OR CA N. IL 17/12/1977;
cappello LE N. IL 15/01/1985;
caserta MU N. IL 24/02/1974;
AS CO N. IL 25/05/1987;
IA TE N. IL 23/11/1982;
CA MI N. IL 05/10/1978;
corrao LE N. IL 05/08/1985;
OV MO IO N. IL 09/06/1978;
CO RO N. IL 07/07/1981;
CU BE N. IL 13/05/1987;
cuticone IA N. IL 12/12/1976;
VI IO N. IL 09/06/1973;
DE NA LE N. IL 07/09/1982;
DE NA LI N. IL 27/06/1982;
DE LC IO N. IL 21/11/1985;
DE EO DR N. IL 15/09/1982;
ET DA N. IL 10/03/1981;
DI LORZO GE N. IL 01/06/1972;
DI SOMMA IO N. IL 24/11/1974;
DI SOMMA BE N. IL 21/12/1978;
CI TI N. IL 26/01/1984;
AN BE N. IL 18/07/1968;
LO RI N. IL 29/08/1965;
FORNASERO RT LI N. IL 13/05/1981;
LI IG N. IL 23/04/1988;
LO CE N. IL 31/07/1984;
HI NT N. IL 21/05/1977;
LA AB N. IL 16/03/1977;
LE RA MI N. IL 19/04/1987;
GR LORZO N. IL 10/10/1979;
RI RI N. IL 27/07/1980;
OO RC N. IL 22/07/1987;
LA NA CH N. IL 05/01/1985;
AC IO N. IL 19/12/1985;
AT UN N. IL 30/10/1987;
laudando DA N. IL 23/04/1985;
lobba LE N. IL 01/07/1979;
AL BE N. IL 02/02/1985;
AN US N. IL 19/09/1987;
marcone EN N. IL 26/05/1985;
marinello EO N. IL 23/05/1989;
RI LE N. IL 22/12/1982;
RS BE N. IL 13/01/1968;
TT DR N. IL 07/04/1982;
MI MRT N. IL 12/05/1984;
migliorisi CA N. IL 04/10/1979;
ZI UN NS N. IL 31/08/1987;
miozzo NI N. IL 23/01/1976;
OR RC TA N. IL 22/10/1986;
moroni CH N. IL 19/01/1983;
CE IO N. IL 13/12/1975;
PA KA EN N. IL 14/02/1988;
IS GE N. IL 14/08/1986;
parolin CA N. IL 26/08/1986;
pavesi IR N. IL 18/12/1982;
ED IO N. IL 18/06/1985;
perri IO N. IL 02/05/1985;
pessina CO N. IL 01/06/1986;
IN IG N. IL 11/04/1977;
IN EL N. IL 24/09/1978;
REBELLATO CA N. IL 14/05/1981;
rezzin TE N. IL 15/05/1982;
RI IO N. IL 20/10/1985;
risolo MICHELGE N. IL 04/08/1983;
EO ID N. IL 11/06/1980;
EO IL N. IL 20/02/1982;
rossi IU N. IL 08/05/1983;
IU CE N. IL 04/03/1984;
russom ESTER N. IL 05/07/1982;
NI MI N. IL 26/04/1977;
SA US N. IL 20/01/1987;
SC SE N. IL 12/07/1985;
scifo SA N. IL 09/07/1981;
ES CO N. IL 22/04/1985;
CA GI N. IL 03/06/1986;
AS NO CI N. IL 06/05/1987;
toni NO N. IL 14/09/1977;
tonoli LE N. IL 04/06/1980;
NE DR N. IL 21/12/1984;
TT IG N. IL 13/05/1978;
ZO ZI N. IL 26/04/1982;
RE AC N. IL 07/10/1986;
TU LE N. IL 14/09/1981;
VIERO EX OR N. IL 05/07/1985;
LI RC N. IL 28/07/1987;
visciglia CA N. IL 13/07/1984;
ON LI N. IL 08/06/1984;
NZ RI N. IL 30/08/1980;
IN LE N. IL 01/10/1977;
SA MB N. IL 24/01/1981;
avverso la sentenza n. 3680/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NT PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Uditi i difensori, Avv. Francesco Antonio Puccio, per i ricorrenti OV e IN, che insiste per il rigetto del ricorso del P.G.;
L'avv. Pugliese Alberto, per OR, LI, GA, HI, ZA, GR, RI, OO e
EL, che insiste per l'inammissibilità del ricorso. L'avv. Richiello ER, per scifo, TA, AS, TO, TO, ZO, ER, VI, ON e AN, che insiste per il rigetto del ricorso del PG.
L'avv. Salvetti Giuseppe, sostituto processuale degli avv.ti Silvia Lorenzino e Licia Colombo, per De TA, OR e De CO, che insiste per l'inammissibilità del ricorso del PG. L'avv. Di Renzo Andrea costituto processuale dell'avv. Mascetti Andrea, che insiste per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17.6.2010,il Tribunale di Varese all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di AL LI, AN ER, IN SA e numerosi altri imputati, tutti accusati del reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., e il AN, inoltre, della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, pronunciò l'assoluzione di tutti gli imputati dal reato di cui all'art. 633 c.p., perché il fatto non costituisce reato, omettendo di pronunciarsi sulla contravvenzione.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano propose ricorso per cassazione convertito in appello con sentenza di questa Corte dell'8.6.2011. 3. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 28.11.2011, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti del AN in ordine al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, perché estinto per prescrizione e nei confronti del IN per morte dello stesso imputato, confermando nel resto.
4. Secondo l'accusa, gli imputati avevano arbitrariamente invaso un terreno di proprietà privata e una contigua area demaniale prospicienti il Lago Maggiore, per partecipare ad un "rave party".
4.1. In motivazione, la Corte di merito ricorda come il giudice di primo grado avesse rilevato che la ricostruzione del fatto, essenzialmente desumibile dall'annotazione dei CC del 13.6.2006, aveva lasciato numerose zone d'ombra sulla riconducibilità delle condotte degli imputati alla fattispecie incriminatrice;
i militari non avevano raggiunto il luogo del raduno;
non risultava se l'area fosse recintata;
non era stata accertata la presenza di impianti per la diffusione della musica;
i presunti partecipanti al "rave party" non erano stati identificati sul posto, ma parecchie ore dopo l'intervento di polizia;
l'ipotizzata appartenenza di taluno dei giovani ad alcuni centri sociali non aveva avuto alcuna influenza nelle valutazioni del caso.
4.2. I giudici territoriali passano quindi in rassegna i 27 punti in cui si era articolato il ricorso/appello del PG, in larga parte riassumibili, in sostanza, nella deduzione, sotto molteplici profili, di uno stravolgimento, da parte del giudice di primo grado, delle regole processuali che governano l'istruzione dibattimentale, attraverso un non consentito esercizio di poteri d'ufficio per indurre le parti ad acquisire atti compiuti nel corso delle indagini preliminari che, peraltro, sarebbero stati già irritualmente in possesso del giudice.
4.3. L'espropriazione dei poteri di iniziativa delle parti si sarebbe concretizzata, secondo il PM impugnante, anche con la forzatura interpretativa di comportamenti processuali neutri, dai quali il tribunale aveva ricavato significati di silenzio-assenso.
4.4. L'impugnante, aggiungono i giudici di appello, aveva inoltre dedotto il vizio di motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alla ritenuta incertezza dell'identificazione degli imputati e alla presunta inesistenza di atti di polizia giudiziaria diversi da quello posto a base delle decisione, e aveva censurato la incoerenza della formula assolutoria, incentrata sull'assenza dell'elemento psicologico del reato, rispetto alla motivazione, fondata invece sull'insussistenza del fatto.
4.5. La Corte di merito ricorda anche le memorie prodotte dal Pm nel corso del giudizio di appello con le quali il requirente aveva sollecitato, in via preliminare, la restituzione degli atti al giudice di primo grado per "abnormità"; in subordine, la restituzione degli atti allo stesso giudice per nullità ex art. 604 c.p.p.; in ulteriore subordine, l'integrale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
5. Rilevata, preliminarmente, l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti del IN, e, nei confronti del AN, l'estinzione della contravvenzione in materia di armi allo stesso ascritta, per l'avvenuta maturazione del relativo termine prescrizionale, la Corte di merito si sofferma quindi sulle questioni processuali sollevate dal PM impugnante, argomentando che esse si traducevano, in sostanza nella critica dell'operato del pubblico ministero di udienza, rappresentato nella specie da un vice pretore onorario. Ma l'eventuale inefficienza dell'organo dell'accusa, non interferirebbe, secondo i giudici di appello, sulla terzietà del giudice, al quale comunque non potrebbe rimproverarsi di non avere supplito alla mancanza di iniziativa della parte pubblica nel proporre gli opportuni mezzi di prova a sostegno dell'accusa.
5.1. Nè risulterebbero, dai verbali di udienza, comportamenti prevaricatori del giudice di primo grado nei confronti delle parti;
in realtà, il decidente si sarebbe limitato a sollecitare alle parti, con modalità assolutamente legittime, la conclusione di accordi processuali che favorissero la speditezza del procedimento, ispirandosi con ciò alla tutela di valori costituzionalmente garantiti.
5.2. Sulla base del materiale istruttorio disponibile, l'esito assolutorio non potrebbe poi considerarsi illogico, ne' contraddittorio rispetto a parallele vicende processuali, dove evidentemente si era registrata una ben diversamente efficace iniziativa probatoria del PM.
6. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale.
1. Premessa un'ampia rievocazione delle sequenze processuali del giudizio di primo grado, e dei corrispondenti motivi della prima impugnazione di legittimità (poi convertita in appello), il PG ripropone la tesi del completo stravolgimento delle regole processuali che governano la formazione della prova in dibattimento, per il ruolo impropriamente dominante e troppo efficacemente persuasivo assunto dal giudice di primo grado nell'indirizzare l'attività delle parti, quasi guidandole verso una conclusione programmata. Rileva poi, che nella sentenza impugnata non sarebbe dato di riscontrare "motivazione antagoniste" a numerosi e specifici motivi di appello, quelli di cui ai nr. 1, 5, 6, 9, 10,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, e 26.
7. Hanno resistito al ricorso i difensori di AL MA e CA AN, depositando memorie scritte, con le quali rilevano l'inammissibilità dell'impugnazione (il AL, tra l'altro, per non avere ricevuto la notifica del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione processuale sollevata nell'interesse del AL. L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 c.p.p., non produce infatti l'inammissibilità della stessa impugnazione (non essendo prevista tra i casi di cui all'art. 591 c.p.p.), e nemmeno la nullità del processo del grado successivo (non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 c.p.p.). L'unico effetto della violazione della norma è quello di non fare decorrere il termine di impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (cfr. Corte di Cassazione nr. 14443 dell'11/11/1999 SEZ. 3 Parathoner ed altro).
2. Quanto al ricorso del PG, va ricordato, anzitutto, il principio generale secondo cui il giudice dell'impugnazione non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, senza che la ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisca vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità; (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7588 del 06/05/1999, Duri F ed altri). Tale principio assume peculiare rilievo nel caso di specie, soprattutto considerando l'estrema analiticità dei motivi di appello, che per la centrale questione dell'introduzione, nel fascicolo processuale di "un atto di polizia giudiziaria" (dovrebbe trattarsi dell'annotazione di polizia del 13.6.2006, circondata tanto in ricorso che in sentenza da un singolare "riserbo"), disarticola un apparato critico nella sostanza unitario, in una serie innumerevole di sfaccettature (tra gli altri, vedi i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14,19, 20, dei motivi di appello trascritti nella sentenza impugnata).
2.1. Paradossalmente, proprio l'eccesso di domanda processuale determina la necessità di una risposta "ridotta", dovendo il giudice conformarsi, nell'argomentare la propria decisione, al modello legale di motivazione enuclearle dall'art. 546 c.p.p. cioè un tipizzato modello di "concisione".
2.2. Il puntiglioso riferimento ai "numerati" motivi di appello, implica che le doglianze del PM si risolvano in definitiva nell'inammissibile postulato dell'automaticità del vizio di legittimità della sentenza di merito in caso di mancata corrispondenza "aritmetica" della motivazione con tutte le deduzioni difensive (sul principio che l'omessa motivazione della sentenza di appello in ordine ad alcuni motivi non comporta l'automatica nullità della sentenza, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado, (cfr. ad es. Corte di Cassazione nr. 10156 dell'1/02/2002 - sez. 3 Poggi).
3. Basta quindi aggiungere che la Corte di merito nelle linee essenziali risponde in sostanza alle censure del PM quando rileva:
- che nei verbali di causa non si ha riscontro di intollerabili pressioni del decidente sulle parti;
- che qualunque fosse il materiale istruttorio effettivamente disponibile, esso avrebbe dovuto essere introdotto agli atti del processo precipuamente attraverso l'iniziativa delle parti interessate;
- che una moderata sollecitazione al raggiungimento di accordi processuali è perfettamente legittima, soprattutto in vista della tutela del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (insidiata, nella specie, già dal numero esorbitante degli imputati).
3.1. Ma va anche ricordato che la materia dell'acquisizione delle prove si presta particolarmente a formare oggetto di acquiescenza delle parti processuali, indipendentemente da atti espliciti di consenso (Cfr. Cass. 34723 , 04/06/2008, Rotondi, con riferimento al caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del collegio;
la Corte afferma che la mancanza di un'iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l'opportunità di una rivisitazione della precedente fase equivale a consenso espresso;
vedi, anche Corte di Cassazione Nr. 10736 del 23/09/1998 SEZ. 1 Cassandra, con riferimento all'acquisizione di prove documentali mediante lettura dibattimentale degli atti con piena acquiescenza della difesa).
3.2. Sotto altro profilo, va rilevato che delle presunte prepotenze del giudice di primo grado il PM impugnante non è legittimato a dolersi nell'interesse degli imputati, i difensori dei quali si sono guardati bene dal lamentarsi del trattamento ricevuto, sicché del tutto correttamente la Corte di merito ha limitato i propri rilievi alla condotta processuale del pm di udienza;
ma altrettanto correttamente i giudici di appello affermano che l'insufficiente capacità di interlocuzione con il giudice del vice pretore onorario delegato per l'occasione a rappresentare l'accusa non ha nessuna rilevanza, se non nel senso di avere fortunosamente contribuito all'esito processuale sperato (non dall'accusa ma) dagli imputati.
3.2 Non sono chiare poi le conseguenze che il PM vorrebbe trarre dalla presunta conoscenza "privata", da parte del giudice, dell'atto istruttorio effettivamente introdotto (che verosimilmente doveva pure far parte della lista del PM, e poteva essere quindi oggetto di indicazione "nominativa", non necessariamente "contenutistica").
4. Il resto appartiene al merito, ma in sostanza lo stesso PM impugnante finisce con il riconoscere che l'istruzione dibattimentale, a causa del troppo morbido comportamento del pm di udienza sarebbe rimasta priva di fondamentali apporti probatori rispetto al tema dell'accusa, mentre è ancora una volta corretto il rilievo dei giudici di appello dell'inutilizzabilità delle ammissioni formulate da alcuni imputati nel corso dell'istruzione dibattimentale;
ne' sono apprezzabili le articolate deduzioni del ricorrente sul reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, considerando che esso è stato correttamente dichiarato prescritto dalla Corte di merito, o sulle omesse pronunce del giudice di primo grado, alle quali ha comunque rimediato la sentenza di appello. Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013