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1 luglio 1931
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1 marzo 1964
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15 dicembre 1981
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7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 574.
(Sottrazione di persone incapaci)
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
(31)
-------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 574 del Codice penale , in riferimento all' art. 29, secondo comma, della Costituzione , in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".
(Sottrazione di persone incapaci)
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)) del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.
(31)
-------------- AGGIORNAMENTO (31)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell' art. 574 del Codice penale , in riferimento all' art. 29, secondo comma, della Costituzione , in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".
Commentari • 111
- 1. Quando un genitore commette il reato di sottrazione di minori?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 settembre 2026 · 260.53015
Il reato di sottrazione di minori ex art. 574 cod. pen. si configura quando un genitore sottrae il figlio all'altro impedendone l'esercizio della responsabilità genitoriale per un tempo giuridicamente apprezzabile. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 294
- 1. Corte Cost., sentenza 23/04/2024, n. 71Provvedimento: […] questione di legittimità costituzionale dell'art. 574- bis del codice penale , […] per ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all'art. 574 cod. pen . […] 3.– L'art. 574 - bis è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009 e si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori, […] la sentenza n. 102 del 2020 ha caducato l'automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale proprio nel caso di condanna del genitore per il reato di […]Leggi di più...
- reati contro la famiglia·
- reati e pene·
- regime di procedibilità·
- omessa previsione, a differenza del reato di sottrazione di persone incapaci·
- delitti contro l'assistenza familiare (in genere: delitti di sottrazione)·
- denunciata ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza·
- punibilità a querela·
- bene giuridico protetto·
- delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero·
- punibilità d'ufficio·
- insussistenza·
- non fondatezza della questione. (classif. 210035).