Sentenza 25 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2002, n. 10927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10927 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
ے ее 66409 o: T -ilor, rettifica;
0 927 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 404 28533 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Giovanni Paolini presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Vittorio Ragonesi ઃઃ Salvatore Di Palma 66 : Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 66409 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
Antonio AS;
intimato M 4 9 9 1 -1 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 150/4 del 15-19 ottobre 1998; sentiti il relatore cons. Graziadei;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Ariano Irpino, con accertamento in rettifica della dichiarazione presentata per il 1986 dall'imprenditore edile Antonio AS, ha rilevato che mancava la contabilità d'impresa ed ha determinato l'imponibile, ai fini dell'irpef e dell'ilor, in lire 49.084.000 (così elevando quello denunciato di lire 27.550.000), con applicazione di una percentuale di ricarico pari al 30% sui costi (lire 163.596.000); -che il contribuente ha impugnato il relativo avviso, fra l'altro sostenendo l'eccessività di detta percentuale rispetto al proprio settore economico ed alle condizioni della zona in cui operava;
-che la Commissione tributaria di primo grado di Ariano Irpino ha ridotto l'indicata percentuale al 25%; -che la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata il 19 ottobre 1998, ha annullato l'accertamento, osservando che il contribuente aveva prodotto in 2 يف ي fase di gravame una sentenza penale di assoluzione, in cui si era riscontrata la mancanza di dati "certi ed inequivoci” a sostegno della rettifica in questione, e condividendo tale valutazione, anche perchè l'Ufficio non poteva applicare una determinata percentuale di ricarico con generico riferimento "all'utile notoriamente conseguibile ed alle esperienze di controllo nei confronti di altri soggetti esercenti la medesima attività", senza alcuna indicazione sulle fonti e sui criteri di comparazione adottati;
-che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 14 ottobre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, con un unico complesso motivo, sotto i profili della violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell'art. 39 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nonché dell'insufficienza della motivazione, di non aver tenuto conto che il contribuente non aveva messo in discussione in fase d'appello la percentuale di ricarico, ma soltanto invocato l'efficacia della predetta sentenza penale, di aver erroneamente preteso una prova specifica a sostegno di rettifica consentita anche sulla scorta di elementi indiziari desumibili da comuni canoni di logica ed esperienza, ed infine di essersi indebitamente limitata ad annullare l'atto impugnato, omettendo di fissare direttamente l'imponibile con un proprio apprezzamento sul ricarico in concreto applicabile;
-che il AS non ha svolto attività difensiva;
3 -che l'art. 39 secondo comma lett. b del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, applicabile ratione temporis alla fattispecie (in quanto abrogato dall'art. 8 primo comma lett. c del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241 con effetto dal 1° gennaio 1998), fa conseguire alla mancata produzione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite il potere dell'ufficio tributario di determinare il reddito d'impresa “sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o conosciuti”, e, dunque, consente anche l'utilizzazione di parametri indiziari desumibili dalle situazioni mediamente riscontrate dall'ufficio stesso nei rapporti con altri imprenditori esercenti analoghe attività, lasciando a carico del contribuente l'onere di confutare l'influenza di detti parametri nella concreta vicenda (v., da ultimo, Cass. 20 novembre 2001 n. 14576); -che il AS, in fase d'appello, riproponendo la tesi della non congruità della percentuale di ricarico nei suoi confronti applicata (pure nella più ridotta misura fissata dalla Commissione di primo grado), non è andato oltre la deduzione dell'incertezza ed equivocità nella specie degli elementi impiegati (richiamando a conforto l'apprezzamento del giudice penale), mentre non ha avanzato dubbi sull'astratta utilizzabilità anche di nozioni statistiche o di comune esperienza;
-che, pertanto, la Commissione regionale è incorsa in violazione del citato art. 39 secondo comma, in quanto, in presenza di contestazioni circoscritte alla consistenza degli indizi addotti dall'Ufficio, ha erroneamente preteso che gli indizi medesimi si traducessero in una convincente prova per presunzioni (occorrente nella diversa ipotesi della rettifica analitica con metodo induttivo di cui al primo comma di detto art. 39), e poi ha mancato di vagliare la loro attitudine nel caso concreto a giustificare l'accertamento secondo i menzionati criteri;
-che, per emendare tale omissione, si deve, con l'accoglimento nei limiti indicati del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, disporre la prosecuzione della causa in fase di rinvio;
-che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la pronuncia sulle spese di questo procedimento;
p.q.m.
-accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania. residentePooli Roma, 22 febbraio 2002. Il consigliere rel. est. has o IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo BA 25 LUG. 2002 Oggi. 91 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo BA