CASS
Sentenza 24 novembre 2023
Sentenza 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2023, n. 47346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47346 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SC ME, nato a [...] il [...], SC ES RE, nato a [...] il [...], IR OR, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale di Monza del 27.4.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CA Tampieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito l'Avv. Anna Maria Bozza, in sostituzione dell'Avv. Amedeo Rizza, in difesa dei ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47346 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27.4.2023 il Tribunale di Monza, provvedendo su una serie di istanze di riesame, ha respinto quella proposta nell'interesse di ES RE SC, ME SC e OR IR contro il decreto del GIP che, in data 6.4.2023, aveva convalidato il sequestro preventivo di urgenza disposto dal PM e contestualmente adottato un provvedimento di cautela reale avente ad oggetto la somma di euro 8.789.718,00 nei confronti di RE SC, quale profitto dei reati di cui ai capi 2.2 e 3.3. e di euro 82.419,70, nei confronti di tutti e tre gli odierni ricorrenti, in relazione al capo 2.5 della provvisoria incolpazione;
2. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso, ES RE SC, ME SC e OR IR deducendo violazione di legge: richiamato il meccanismo di cessione dei crediti di imposta legati al bonus facciate o all'ecobonus, rilevano come, nella istanza di riesame, la difesa avesse spiegato, con l'ausilio di ampio corredo documentale, che le cessioni di credito ascritte a ES RE SC e, in parte, anche a ME SC ed a OR IR, fossero state perfezionate nella assoluta buona fede di costoro;
segnalano che il Tribunale non ha preso in alcuna considerazione gli elementi addotti dalla difesa ed invece ritenuto il fumus facendo leva sugli oneri imposti dal DL 157 del 2021 e sulla ritenuta antieconomicità della operazione, smentita, però, quest'ultima, dalla documentazione prodotta e del tutto ignorata;
sottolinea che analoga omessa valutazione riguarda la asserita scarsa chiarezza delle metodologie con cui opererebbero IC e RE e, ancora, l'assenza o la incongruità della documentazione di cui, peraltro, la legge non imponeva la acquisizione poiché alla vicenda è applicabile il DL 34 del 2020 modificato soltanto nel novembre del 2021 e, poi, nel gennaio del 2023 e che la disciplina originaria non imponeva al cessionario di acquisire la documentazione attestante la genuinità dei crediti di imposta già presenti nel cassetto fiscale del cedente;
richiama, inoltre, come, all'epoca dei fatti, non sussistesse alcun limite alla cessione dei crediti di imposta ed il cessionario non aveva alcun obbligo di verifica della genuinità del credito del cedente per cui, tuttavia, anche la normativa vigente collega la responsabilità soltanto alla ipotesi del dolo e non alla mera assenza di documentazione;
3. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato: rileva, infatti, che la motivazione è del tutto assente 2 con riguardo alla documentazione fornita a suffragio della buona fede dell'operazione di cessione dei crediti;
segnala, in particolare, che il Tribunale non ha esaminato le circostanze relative alla effettiva esistenza di una disciplina che consentiva le operazioni "a pacchetto" nei confronti di Poste Italiane;
segnala che la mancanza di motivazione sul punto rende incerta la normativa applicabile sotto il profilo dell'atteggiamento psicologico dei ricorrenti, in relazione ai quali, essendo stata prodotta documentazione che, in astratto, attesterebbe la esistenza dei lavori dai quali far derivare il credito fiscale, poteva sostenersi che la cessione dei crediti fosse riferita non a operazioni inesistenti e solo cartolari, ma a lavori effettivamente eseguiti o comunque eseguibili;
aggiunge che la posizione di SC ME coinvolge anche gli altri indagati nella necessità di valutare effettivamente la sussistenza o meno del dolo, conseguente solo ad una operazione fin dall'inizio realizzata in assenza di qualsia lavoro edilizio di riferimento CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il provvedimento di sequestro era stato adottato sulla scorta della provvisoria ipotesi di accusa formulata nei confronti di ES RE NU, di professione commercialista, di ME SC e OR IR, i quali avrebbero ricevuto crediti inesistenti (in quanto frutto di lavori astrattamente rientranti nel superbonus o bonus facciate ma, in realtà, mai eseguiti), a loro convogliati da quattro primi cessionari (Seb Srls, Unica, E- Power, Green Energy srl) per un ammontare di quasi tredici milioni di euro e, poi, attraverso altri intermediari, definitivamente ceduti a POSTE ITALIANE;
in particolare, ES RE SC avrebbe ceduto i crediti a EsseCiEffe soc. coop., di cui è titolare, che poi, ed a sua volta, li avrebbe ceduti a Poste Italiane. Il Tribunale ha indicato i tassi di sconto applicati alle varie cessioni precisando, in particolare, che lo SC aveva "pagato" i precedenti cessionari (e, poi, cedenti) soltanto nel momento in cui Poste Italiane spa aveva provveduto a regolare finanziariamente l'ultima operazione;
in altri termini, come ben evidenziato anche nel provvedimento "genetico" (cfr., pag. 25 della ordinanza del 6.4.2023), lo NU (ES RE) avrebbe raccolto i crediti in capo ai primi cessionari man mano che venivano creati e, successivamente, li avrebbe ceduti a società interposte che, a loro volta, li avrebbero poi ceduti a Poste 3 Italiane e "... solo quando Poste versa il corrispettivo vengono man mano pagati tutti i concorrenti nella filiera ...". Al di là del carattere (secondo l'accusa) "antieconomico", per lo SC, della catena di cessioni, quel che il Tribunale (e, prima ancora, il GIP) ha giudicato rilevante è proprio la circostanza appena ricordata, ovvero che l'unico soggetto effettivamente "pagante" era stato soltanto l'ultimo della catena delle cessioni ed in capo al quale finisce con il ricadere il pregiudizio patrimoniale derivante dalla natura artificiosa dei crediti fiscali che erano stati creati sulla falsa rappresentazione di lavori in realtà mai eseguiti. Ulteriori indici della illiceità delle operazioni era stato individuato nel fatto che la società E-Power si atteggiasse a "cartiera" (cfr., pag. 11 del provvedimento in verifica) e che, come pure emerso nel corso delle indagini, "... il corrispettivo delle cessioni a Poste Italiane è spesso girato prontamente su conti esteri ..." (cfr., pag. 27 del provvedimento del GIP) D'altra parte, il sequestro era stato adottato sia a fini impeditivi, quanto ai crediti inesistenti (cfr., pag. 5 della ordinanza), che - per quanto concerne le somme di denaro - a fini di confisca sia ai sensi dell'art. 10-quater D. Lg.vo 74 del 2000 che dell'art. 640, comma 2, per la condotta fraudolenta in danno di Poste Italiane spa che, infine, e da ultimo, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. in relazione al delitto di autoriciclaggio (cfr., ancora, pag. 5 dell'ordinanza del Tribunale). 2. Tanto premesso, è consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). La Corte Costituzionale dichiarò inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., escludendo che il controllo demandato al tribunale del riesame dovesse essere "... inteso in senso meramente cartolare e formale, posto che esso consente la verifica, nel singolo caso concreto del fumus del reato ipotizzato dall'accusa" (cfr., ord. n. 153 del 4 maggio 2007); questa Corte ha anche di recente ribadito che "... il Tribunale del riesame, nel verificare i 4 qR presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato» (cfr., così Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693; in senso conforme v. Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep.2019, Pollaccia, Rv. 276283; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921). Va ribadito, inoltre, che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Si è affermato, anche recentemente, che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (cfr., da ultimo, Sez. 2 - , n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189 - 01). Se non ché, tornando al caso di specie, la difesa non contesta la "materialità" dei fatti sostenendo, tuttavia, che il Tribunale non avrebbe considerato gli elementi addotti, corroborati da ampio corredo documentale, che avrebbero deposto per la "buona fede" dei ricorrenti ovvero, in altri termini, per la 5 assenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo della mancata consapevolezza della natura fittizia dei lavori eseguiti ed in forza dei quali sarebbero stati artatamente creati i crediti fiscali acquistati e, da ultimo, ceduti a Poste Italiane spa. Si è chiarito che il giudice del riesame, pur non dovendosi esprimere sulla fondatezza dell'accusa, deve compiere una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, con la precisazione, tuttavia, di poter rilevare il difetto dell'elemento soggettivo del reato laddove esso emerga ictu °culi (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521 - 01 Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474 - 01). Come rilevato in precedenza, il Tribunale ha dato conto degli elementi su cui ha potuto fondare la propria diagnosi relativamente al fumus laddove le circostanze evidenziate dalla difesa e di cui si lamenta la omessa considerazione, attengono a profili che la difesa avrebbe dovuto chiarire in quale misura avrebbero potuto dar conto della inesistenza dell'elemento soggettivo con quel grado di autoevidenza tale da poter essere rilevato nell'ambito dell'incidente cautelare reale. Sotto questo assorbente profilo, invero, il ricorso è carente e generico, imponendosi, perciò, il rigetto. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27.10.2023
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CA Tampieri, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
udito l'Avv. Anna Maria Bozza, in sostituzione dell'Avv. Amedeo Rizza, in difesa dei ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 47346 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27.4.2023 il Tribunale di Monza, provvedendo su una serie di istanze di riesame, ha respinto quella proposta nell'interesse di ES RE SC, ME SC e OR IR contro il decreto del GIP che, in data 6.4.2023, aveva convalidato il sequestro preventivo di urgenza disposto dal PM e contestualmente adottato un provvedimento di cautela reale avente ad oggetto la somma di euro 8.789.718,00 nei confronti di RE SC, quale profitto dei reati di cui ai capi 2.2 e 3.3. e di euro 82.419,70, nei confronti di tutti e tre gli odierni ricorrenti, in relazione al capo 2.5 della provvisoria incolpazione;
2. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso, ES RE SC, ME SC e OR IR deducendo violazione di legge: richiamato il meccanismo di cessione dei crediti di imposta legati al bonus facciate o all'ecobonus, rilevano come, nella istanza di riesame, la difesa avesse spiegato, con l'ausilio di ampio corredo documentale, che le cessioni di credito ascritte a ES RE SC e, in parte, anche a ME SC ed a OR IR, fossero state perfezionate nella assoluta buona fede di costoro;
segnalano che il Tribunale non ha preso in alcuna considerazione gli elementi addotti dalla difesa ed invece ritenuto il fumus facendo leva sugli oneri imposti dal DL 157 del 2021 e sulla ritenuta antieconomicità della operazione, smentita, però, quest'ultima, dalla documentazione prodotta e del tutto ignorata;
sottolinea che analoga omessa valutazione riguarda la asserita scarsa chiarezza delle metodologie con cui opererebbero IC e RE e, ancora, l'assenza o la incongruità della documentazione di cui, peraltro, la legge non imponeva la acquisizione poiché alla vicenda è applicabile il DL 34 del 2020 modificato soltanto nel novembre del 2021 e, poi, nel gennaio del 2023 e che la disciplina originaria non imponeva al cessionario di acquisire la documentazione attestante la genuinità dei crediti di imposta già presenti nel cassetto fiscale del cedente;
richiama, inoltre, come, all'epoca dei fatti, non sussistesse alcun limite alla cessione dei crediti di imposta ed il cessionario non aveva alcun obbligo di verifica della genuinità del credito del cedente per cui, tuttavia, anche la normativa vigente collega la responsabilità soltanto alla ipotesi del dolo e non alla mera assenza di documentazione;
3. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, insistendo per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato: rileva, infatti, che la motivazione è del tutto assente 2 con riguardo alla documentazione fornita a suffragio della buona fede dell'operazione di cessione dei crediti;
segnala, in particolare, che il Tribunale non ha esaminato le circostanze relative alla effettiva esistenza di una disciplina che consentiva le operazioni "a pacchetto" nei confronti di Poste Italiane;
segnala che la mancanza di motivazione sul punto rende incerta la normativa applicabile sotto il profilo dell'atteggiamento psicologico dei ricorrenti, in relazione ai quali, essendo stata prodotta documentazione che, in astratto, attesterebbe la esistenza dei lavori dai quali far derivare il credito fiscale, poteva sostenersi che la cessione dei crediti fosse riferita non a operazioni inesistenti e solo cartolari, ma a lavori effettivamente eseguiti o comunque eseguibili;
aggiunge che la posizione di SC ME coinvolge anche gli altri indagati nella necessità di valutare effettivamente la sussistenza o meno del dolo, conseguente solo ad una operazione fin dall'inizio realizzata in assenza di qualsia lavoro edilizio di riferimento CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il provvedimento di sequestro era stato adottato sulla scorta della provvisoria ipotesi di accusa formulata nei confronti di ES RE NU, di professione commercialista, di ME SC e OR IR, i quali avrebbero ricevuto crediti inesistenti (in quanto frutto di lavori astrattamente rientranti nel superbonus o bonus facciate ma, in realtà, mai eseguiti), a loro convogliati da quattro primi cessionari (Seb Srls, Unica, E- Power, Green Energy srl) per un ammontare di quasi tredici milioni di euro e, poi, attraverso altri intermediari, definitivamente ceduti a POSTE ITALIANE;
in particolare, ES RE SC avrebbe ceduto i crediti a EsseCiEffe soc. coop., di cui è titolare, che poi, ed a sua volta, li avrebbe ceduti a Poste Italiane. Il Tribunale ha indicato i tassi di sconto applicati alle varie cessioni precisando, in particolare, che lo SC aveva "pagato" i precedenti cessionari (e, poi, cedenti) soltanto nel momento in cui Poste Italiane spa aveva provveduto a regolare finanziariamente l'ultima operazione;
in altri termini, come ben evidenziato anche nel provvedimento "genetico" (cfr., pag. 25 della ordinanza del 6.4.2023), lo NU (ES RE) avrebbe raccolto i crediti in capo ai primi cessionari man mano che venivano creati e, successivamente, li avrebbe ceduti a società interposte che, a loro volta, li avrebbero poi ceduti a Poste 3 Italiane e "... solo quando Poste versa il corrispettivo vengono man mano pagati tutti i concorrenti nella filiera ...". Al di là del carattere (secondo l'accusa) "antieconomico", per lo SC, della catena di cessioni, quel che il Tribunale (e, prima ancora, il GIP) ha giudicato rilevante è proprio la circostanza appena ricordata, ovvero che l'unico soggetto effettivamente "pagante" era stato soltanto l'ultimo della catena delle cessioni ed in capo al quale finisce con il ricadere il pregiudizio patrimoniale derivante dalla natura artificiosa dei crediti fiscali che erano stati creati sulla falsa rappresentazione di lavori in realtà mai eseguiti. Ulteriori indici della illiceità delle operazioni era stato individuato nel fatto che la società E-Power si atteggiasse a "cartiera" (cfr., pag. 11 del provvedimento in verifica) e che, come pure emerso nel corso delle indagini, "... il corrispettivo delle cessioni a Poste Italiane è spesso girato prontamente su conti esteri ..." (cfr., pag. 27 del provvedimento del GIP) D'altra parte, il sequestro era stato adottato sia a fini impeditivi, quanto ai crediti inesistenti (cfr., pag. 5 della ordinanza), che - per quanto concerne le somme di denaro - a fini di confisca sia ai sensi dell'art. 10-quater D. Lg.vo 74 del 2000 che dell'art. 640, comma 2, per la condotta fraudolenta in danno di Poste Italiane spa che, infine, e da ultimo, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. in relazione al delitto di autoriciclaggio (cfr., ancora, pag. 5 dell'ordinanza del Tribunale). 2. Tanto premesso, è consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che il giudice del riesame, nella valutazione del fumus, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, ma non può sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr., ad es., Sez. 1, n. 18941 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 269311; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677). La Corte Costituzionale dichiarò inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell'art. 324 cod. proc. pen., escludendo che il controllo demandato al tribunale del riesame dovesse essere "... inteso in senso meramente cartolare e formale, posto che esso consente la verifica, nel singolo caso concreto del fumus del reato ipotizzato dall'accusa" (cfr., ord. n. 153 del 4 maggio 2007); questa Corte ha anche di recente ribadito che "... il Tribunale del riesame, nel verificare i 4 qR presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato» (cfr., così Sez. 3, n. 58008 del 11/10/2018, Morabito, Rv. 274693; in senso conforme v. Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep.2019, Pollaccia, Rv. 276283; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 6, n. 9991 del 25/01/2017, Bulgarella, Rv. 269311; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945; Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921). Va ribadito, inoltre, che il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in siffatta nozione dovendosi peraltro comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che risultino così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli ed altro, Rv. 269656 - 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 - 01 e, in ogni caso, già Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Si è affermato, anche recentemente, che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (cfr., da ultimo, Sez. 2 - , n. 37100 del 07/07/2023, De Laurentiis, Rv. 285189 - 01). Se non ché, tornando al caso di specie, la difesa non contesta la "materialità" dei fatti sostenendo, tuttavia, che il Tribunale non avrebbe considerato gli elementi addotti, corroborati da ampio corredo documentale, che avrebbero deposto per la "buona fede" dei ricorrenti ovvero, in altri termini, per la 5 assenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo della mancata consapevolezza della natura fittizia dei lavori eseguiti ed in forza dei quali sarebbero stati artatamente creati i crediti fiscali acquistati e, da ultimo, ceduti a Poste Italiane spa. Si è chiarito che il giudice del riesame, pur non dovendosi esprimere sulla fondatezza dell'accusa, deve compiere una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, con la precisazione, tuttavia, di poter rilevare il difetto dell'elemento soggettivo del reato laddove esso emerga ictu °culi (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, Di Fulvio, Rv. 240521 - 01 Sez. 1, n. 21736 del 11/05/2007, Citarella, Rv. 236474 - 01). Come rilevato in precedenza, il Tribunale ha dato conto degli elementi su cui ha potuto fondare la propria diagnosi relativamente al fumus laddove le circostanze evidenziate dalla difesa e di cui si lamenta la omessa considerazione, attengono a profili che la difesa avrebbe dovuto chiarire in quale misura avrebbero potuto dar conto della inesistenza dell'elemento soggettivo con quel grado di autoevidenza tale da poter essere rilevato nell'ambito dell'incidente cautelare reale. Sotto questo assorbente profilo, invero, il ricorso è carente e generico, imponendosi, perciò, il rigetto. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 27.10.2023