CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16173 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/07/2025 del Tribunale di Bari in funzione di riesame udita la relazione svolta dal Consigliere BA IC;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto, riportandosi anche alla memoria depositata, il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni della Difesa, Avv. B. Vigilanti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, proposta da AN FA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, del 3 luglio 2025, emessa in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) all’esito di condanna alla pena di anni trenta di reclusione, pronunciata nei suoi confronti in data 28 novembre 2024, relativamente al reato associativo di cui al capo a) (art. 416-bis cod. pen.) per la partecipazione con ruolo apicale, in collaborazione con EN VE, al clan VE, con contestazione chiusa al 31 dicembre 2016 e al reato di cui all’art. 74 d. P. R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991. A base del titolo genetico si ponevano, oltre alla pronunciata condanna alla consistente pena di anni trenta di reclusione, le esigenze cautelari ricavate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avevano descritto il ruolo Penale Sent. Sez. 1 Num. 16173 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE AR Data Udienza: 24/02/2026 2 apicale di FA all’interno del sodalizio, mantenuto anche in epoca più recente. In sede di riesame, in particolare, il Pubblico ministero ha prodotto verbale di interrogatorio, del 24 luglio 2025, reso dal collaboratore di giustizia Arcangelo VA, imputato nel procedimento di cognizione, appartenente al clan Capriati, il quale aveva reso dichiarazioni circa la perdurante operatività del clan VE, specificandone anche l'attuale organigramma e il coinvolgimento del ricorrente con ruolo apicale. 2. Avverso detto provvedimento l’indagato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. B. Vigilanti, affidando l’impugnazione a tre motivi con i quali si contesta: 1) erronea applicazione degli artt. 274 lett. c), 275, comma 1-bis e 3, 292, comma 2 e 2-bis, 192 cod. proc. pen.; 2) inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen.; 3) vizio di motivazione, in parte, mancante e, in parte, contraddittoria e manifestamente illogica. 2.1. Il ricorrente osserva, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata è affetta da mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari, a fronte delle osservazioni svolte con i motivi aggiunti depositati dalla Difesa, unitamente alla richiesta di riesame. Di qui la nullità dell’ordinanza impugnata, perché si limita a ripercorrere le argomentazioni poste a base dell’ordinanza genetica senza sviluppare un’autonoma valutazione delle ragioni a sostegno della decisione, operando richiamo per incorporazione alla motivazione del primo giudice. Si assume, peraltro, che al Tribunale del riesame è inibito il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, in assenza di un confronto con le argomentazioni difensive. In particolare, si segnala che nei motivi aggiunti era stato contestato che il clan VE potesse essere annoverato tra le cd. mafie storiche per il suo collegamento al clan Parisi;
tale autonomia tra i gruppi, invero, era emersa, a parere del ricorrente, nel corso del procedimento di cognizione concluso con la condanna di FA per il reato associativo, nel corso del quale erano stati acquisiti elementi di prova (annoverati dal ricorrente a p. 6 e ss. del ricorso e indicati come già segnalati nella memoria presentata al Tribunale del riesame) in base ai quali non vi sarebbe traccia di forme di mutua assistenza e di reciproco soccorso tra i due gruppi;
anzi quello in esame presenterebbe caratteristiche proprie di un gruppo del tutto autonomo, dotato di proprio codice di comportamento e di proprie regole. In sede di riesame, inoltre, era stata contestata anche la circostanza, ripresa nell’ordinanza genetica, relativa alle dichiarazioni del collaboratore NG Maselli, senza che il provvedimento impugnato ne avesse tenuto conto, peraltro, 3 traendo l’attendibilità del collaboratore da un provvedimento di cognizione di primo grado non ancora passato in giudicato. Si riportano, infine, le censure (v. p. 10) che erano state sollevate rispetto alle due sentenze irrevocabili citate nel provvedimento genetico e si rileva che a tali rilievi difensivi il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna risposta, limitandosi a riproporre, sostanzialmente, i medesimi argomenti svolti nell’ordinanza genetica. 2.2. In secondo luogo, il ricorrente svolge analoga censura di difetto di motivazione con riferimento alle deduzioni sollecitate con il riesame circa le dichiarazioni dei collaboratori valorizzate nell’ordinanza genetica sotto il profilo della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. In ordine al reato associativo di cui al capo b), la contestazione, sin dall’inizio, risultava compresa, dal punto di vista temporale, tra il 1998 e il 2004, quindi con impossibilità di attualizzare le esigenze cautelari visto il dies ad quem della condotta accertata. Quanto al capo a), invece, l’originaria contestazione, aperta dal 1998 all’attualità, era stata “chiusa” al 31 dicembre 2016 dallo stesso Pubblico ministero all’udienza del 13 giugno 2024, così definitivamente cristallizzando la contestazione quanto al tempo del commesso reato. Si era notato, quindi, in sede di riesame che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a base dell’ordinanza genetica ricadevano proprio in quell’arco temporale e che erano state riprese, indebitamente, a cinque anni di distanza da quei verbali, per dimostrare le esigenze cautelari all’attualità (con riferimento alle dichiarazioni di AN VA, EN LA, IE IT, tutte rese nel 2020). Né le dichiarazioni di LA, rese al dibattimento, sono utili per spostare in avanti il dies ad quem dei reati associativi, mentre quelle di AN VA riflettono, a parere del ricorrente, fatti e circostanze risalenti nel tempo, non utili allo slittamento in avanti della contestazione. Anche le dichiarazioni di IT fanno parte del materiale probatorio posto a base della sentenza di condanna di primo grado, la quale fotografa un segmento temporale chiuso al 31 dicembre 2016. In definitiva, i titoli cautelari avrebbero superato lo sbarramento temporale acclarato in sede di cognizione, riproponendo esiti dichiarativi già appartenenti al processo di cognizione concluso con la condanna per i fatti con contestazione chiusa, come accertato in quella sede. Infine, si rimarca che l’ordinanza impugnata attualizza le esigenze cautelari anche con riferimento al contributo di EN RM, senza confrontarsi con le deduzioni difensive con le quali si contesta che il Pubblico ministero disponeva del relativo verbale, non osteso, dal 10 gennaio 2022 già 4 quindi nel corso del dibattimento di primo grado nel quale poteva essere acquisito, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., nonché valutato ex art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen., abilitando peraltro la Difesa alla prova contraria. In ogni caso, per il ricorrente, si tratta di contributo povero e privo di possibilità di verifica concreta, tanto che RM non conosce nemmeno il cognome dell’imputato e non specifica le attività da questi compiute, come osservato in sede di riesame. Anche il contributo offerto da IA PE non è originale, come notato con i rilievi difensivi svolti in sede di riesame, senza possibilità di svolgere una verifica esterna delle sue dichiarazioni circa i rapporti e le dinamiche risalenti e remote nel tempo, senza chiarire in che modo questi avrebbe mantenuto i rapporti con AN FA. Rispetto al narrato del collaboratore, anzi, la Difesa aveva dedotto, in sede di riesame, l’assoluta inverosimiglianza del racconto circa l’incontro casuale, avvenuto con FA il 14 febbraio 2024 presso il Tribunale, circa il contenuto di quell’incontro e la comunicazione da parte di FA al PE della conoscenza della sua scelta di collaborare. In ogni caso, si contesta la mancanza argomentativa della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori secondo lo schema di cui all’art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen. Da ultimo, si rileva che alcun rilievo può essere riconosciuto alle dichiarazioni di Arcangelo VA rese in data 24 luglio 2025, coimputato nel processo, destinatario di ordinanza cautelare e, quindi, a conoscenza degli atti del processo o, comunque, della storia del processo svoltosi a carico di FA per anni, anche occupando pagine di giornali. Del resto, l’onere di motivazione circa l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari è più stringente quanto più ci si allontana dalla data di commissione dei fatti, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., come affermato anche dalle Sez. U n. 40538 del 24/09/2009. Non vi sono procedimenti penali instaurati a carico di FA per fatti successivi, e, quanto ai rapporti con l’ambiente di riferimento, valgono le considerazioni svolte in ordine agli elementi valutati nel provvedimento impugnato. Né si può fare a meno di notare che l’ultimo precedente penale a carico risale a circa 25 anni addietro, in assenza di carichi pendenti. Anche i controlli valorizzati dal Tribunale, peraltro, si collocano molti anni prima (nel 2015, 2017 e 2020) rispetto all’adozione del nuovo titolo cautelare e non possono essere definiti recenti come fa l’ordinanza. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa, Avv. B. Vigilanti, ha fatto pervenire richiesta tempestiva di trattazione in camera di consiglio partecipata. 5 All’odierna udienza, all’esito della discussione orale, le parti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso, quanto alla censura relativa alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, che questa è inammissibile in relazione all’ordinanza del Tribunale del riesame. Invero, l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., di conferma del provvedimento cautelare, non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal Giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l’ordinanza genetica la nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla Difesa. La norma, infatti, prevede che l'ordinanza custodiale genetica è nulla qualora il giudice non esponga e valuti autonomamente i motivi per i quali abbia ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla Difesa ed è volta a garantire il contraddittorio tra le parti, portatrici di interessi contrapposti (vedi in motivazione Sez. 3, n. n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 – 01). Peraltro, si deve riscontrare che anche quanto all’ordinanza genetica la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma la norma ha esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. Invero, l'aggettivo “autonoma” è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — per relationem o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, deve emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). In altri termini, la previsione di un’“autonoma” valutazione è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico 6 ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). Del resto, si è notato che anche l'ordinanza del riesame può richiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare, anche implicitamente, i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 – 01; arg. ex Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765). Nella specie, peraltro, le deduzioni contenute nei motivi aggiunti risultano, in sostanza, confutate dalla motivazione del provvedimento impugnato dove, nel suo complesso, si fa riferimento alla carenza di prova circa l’irreversibile allontanamento di FA (e del coimputato AC) dal clan VE della cui persistenza il Tribunale indica dati probatori significativi (v. p. 4 e ss.), valorizzando, peraltro, plurimi elementi di fatto atti a collegare il clan VE a mafie storiche (v. p. 10 e ss.). Si tratta, inoltre, di dato confutato, con il ricorso, attraverso un ragionamento in fatto, diretto a sollecitare la rivalutazione, da parte di questa Corte, dei contenuti della sentenza di condanna di primo grado e di provvedimenti irrevocabili citati dal Tribunale, operazione inibita in questa sede. Va ribadito, infatti, che, nel giudizio di legittimità, in materia di provvedimenti de libertate, è pacifico che il sindacato non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento cautelare è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le argomentazioni;
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01). 1.2. Il secondo e terzo motivo inerenti al difetto di motivazione, anche quanto alle dichiarazioni dei collaboratori e alla loro incidenza sulla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, sono infondati. 7 Va premesso che il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276 – 01; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983 – 01; Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231 – 01), in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, per le mafie cd. storiche, è stato notato (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01), in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni di questo tipo, che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. Ciò posto, si deve rimarcare che l’ordinanza genetica a carico di FA ricava l’attualità del pericolo di reiterazione dalle dichiarazioni dei collaboratori, rese nel procedimento definito con la sentenza di condanna di primo grado ma anche successivamente, quanto in particolare alle dichiarazioni di PE e Maselli, oltre a quelle depositate da ultimo dal Pubblico ministero. La dedotta carenza di motivazione quanto alla indicazione di elementi di riscontro non si confronta con la circostanza che si tratta di plurime dichiarazioni etero accusatorie, dunque, in grado di operare, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., quale reciproco elemento di riscontro. Del resto, quanto alla coerenza e linearità delle dichiarazioni rese anche da ultimo nel procedimento concluso con la condanna dell’imputato per la partecipazione con ruolo apicale al sodalizio denominato clan VE, queste evidentemente hanno trovato adeguata valutazione di credibilità e affidabilità, tanto da condurre all’adozione del provvedimento di condanna in sede di cognizione. 8 In ogni caso, si evidenzia, da parte del Tribunale, la mancanza di prova dell’irreversibile allontanamento di FA dal clan VE, della cui persistenza l’ordinanza impugnata nella presente sede indica plurimi e significativi elementi di fatto (v. p. 11 e ss.). A ciò deve aggiungersi la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere visto il titolo di reato (art. 416-bis cod. pen.) per il quale si procede. Le ordinanze cautelari, poi, congiuntamente, sottolineano che il ricorrente è risultato privo di proventi derivanti, all’attualità, da attività lecite (v. p. 15 della ordinanza) in quanto privo di redditi dal 2018, circostanza con la quale il ricorso non si confronta e che supporta, comunque, dal punto di vista logico la riscontrata carenza di elementi, all’attualità, dai quali trarre prova dell’allontanamento dal sodalizio, visti anche i recenti controlli di cui rende conto il provvedimento censurato sicuramente successivi anche alla data di cessazione della permanenza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (risalenti da ultimo al 2020 secondo la prospettazione del ricorrente). Le deduzioni svolte in relazione al reato di cui all’art. 74 TU Stup. non sono decisive, tenuto conto che, in ogni caso, la misura risulta adottata anche per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestato con condotta perdurante, ancorché “chiusa” al 2016, quindi, in epoca non molto risalente rispetto all’adozione della misura, tempo con il quale, comunque, il provvedimento impugnato a fini cautelari – unici che interessano nella presente sede - si confronta compiutamente. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando, dal presente provvedimento, la liberazione di FA, seguono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA IC IU CI
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiesto, riportandosi anche alla memoria depositata, il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni della Difesa, Avv. B. Vigilanti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari in funzione di riesame ha rigettato la richiesta, proposta da AN FA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, del 3 luglio 2025, emessa in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) all’esito di condanna alla pena di anni trenta di reclusione, pronunciata nei suoi confronti in data 28 novembre 2024, relativamente al reato associativo di cui al capo a) (art. 416-bis cod. pen.) per la partecipazione con ruolo apicale, in collaborazione con EN VE, al clan VE, con contestazione chiusa al 31 dicembre 2016 e al reato di cui all’art. 74 d. P. R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991. A base del titolo genetico si ponevano, oltre alla pronunciata condanna alla consistente pena di anni trenta di reclusione, le esigenze cautelari ricavate dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che avevano descritto il ruolo Penale Sent. Sez. 1 Num. 16173 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE AR Data Udienza: 24/02/2026 2 apicale di FA all’interno del sodalizio, mantenuto anche in epoca più recente. In sede di riesame, in particolare, il Pubblico ministero ha prodotto verbale di interrogatorio, del 24 luglio 2025, reso dal collaboratore di giustizia Arcangelo VA, imputato nel procedimento di cognizione, appartenente al clan Capriati, il quale aveva reso dichiarazioni circa la perdurante operatività del clan VE, specificandone anche l'attuale organigramma e il coinvolgimento del ricorrente con ruolo apicale. 2. Avverso detto provvedimento l’indagato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. B. Vigilanti, affidando l’impugnazione a tre motivi con i quali si contesta: 1) erronea applicazione degli artt. 274 lett. c), 275, comma 1-bis e 3, 292, comma 2 e 2-bis, 192 cod. proc. pen.; 2) inosservanza dell’art. 125 cod. proc. pen.; 3) vizio di motivazione, in parte, mancante e, in parte, contraddittoria e manifestamente illogica. 2.1. Il ricorrente osserva, in primo luogo, che l’ordinanza impugnata è affetta da mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari, a fronte delle osservazioni svolte con i motivi aggiunti depositati dalla Difesa, unitamente alla richiesta di riesame. Di qui la nullità dell’ordinanza impugnata, perché si limita a ripercorrere le argomentazioni poste a base dell’ordinanza genetica senza sviluppare un’autonoma valutazione delle ragioni a sostegno della decisione, operando richiamo per incorporazione alla motivazione del primo giudice. Si assume, peraltro, che al Tribunale del riesame è inibito il ricorso alla tecnica di motivazione per relationem, in assenza di un confronto con le argomentazioni difensive. In particolare, si segnala che nei motivi aggiunti era stato contestato che il clan VE potesse essere annoverato tra le cd. mafie storiche per il suo collegamento al clan Parisi;
tale autonomia tra i gruppi, invero, era emersa, a parere del ricorrente, nel corso del procedimento di cognizione concluso con la condanna di FA per il reato associativo, nel corso del quale erano stati acquisiti elementi di prova (annoverati dal ricorrente a p. 6 e ss. del ricorso e indicati come già segnalati nella memoria presentata al Tribunale del riesame) in base ai quali non vi sarebbe traccia di forme di mutua assistenza e di reciproco soccorso tra i due gruppi;
anzi quello in esame presenterebbe caratteristiche proprie di un gruppo del tutto autonomo, dotato di proprio codice di comportamento e di proprie regole. In sede di riesame, inoltre, era stata contestata anche la circostanza, ripresa nell’ordinanza genetica, relativa alle dichiarazioni del collaboratore NG Maselli, senza che il provvedimento impugnato ne avesse tenuto conto, peraltro, 3 traendo l’attendibilità del collaboratore da un provvedimento di cognizione di primo grado non ancora passato in giudicato. Si riportano, infine, le censure (v. p. 10) che erano state sollevate rispetto alle due sentenze irrevocabili citate nel provvedimento genetico e si rileva che a tali rilievi difensivi il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna risposta, limitandosi a riproporre, sostanzialmente, i medesimi argomenti svolti nell’ordinanza genetica. 2.2. In secondo luogo, il ricorrente svolge analoga censura di difetto di motivazione con riferimento alle deduzioni sollecitate con il riesame circa le dichiarazioni dei collaboratori valorizzate nell’ordinanza genetica sotto il profilo della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. In ordine al reato associativo di cui al capo b), la contestazione, sin dall’inizio, risultava compresa, dal punto di vista temporale, tra il 1998 e il 2004, quindi con impossibilità di attualizzare le esigenze cautelari visto il dies ad quem della condotta accertata. Quanto al capo a), invece, l’originaria contestazione, aperta dal 1998 all’attualità, era stata “chiusa” al 31 dicembre 2016 dallo stesso Pubblico ministero all’udienza del 13 giugno 2024, così definitivamente cristallizzando la contestazione quanto al tempo del commesso reato. Si era notato, quindi, in sede di riesame che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia poste a base dell’ordinanza genetica ricadevano proprio in quell’arco temporale e che erano state riprese, indebitamente, a cinque anni di distanza da quei verbali, per dimostrare le esigenze cautelari all’attualità (con riferimento alle dichiarazioni di AN VA, EN LA, IE IT, tutte rese nel 2020). Né le dichiarazioni di LA, rese al dibattimento, sono utili per spostare in avanti il dies ad quem dei reati associativi, mentre quelle di AN VA riflettono, a parere del ricorrente, fatti e circostanze risalenti nel tempo, non utili allo slittamento in avanti della contestazione. Anche le dichiarazioni di IT fanno parte del materiale probatorio posto a base della sentenza di condanna di primo grado, la quale fotografa un segmento temporale chiuso al 31 dicembre 2016. In definitiva, i titoli cautelari avrebbero superato lo sbarramento temporale acclarato in sede di cognizione, riproponendo esiti dichiarativi già appartenenti al processo di cognizione concluso con la condanna per i fatti con contestazione chiusa, come accertato in quella sede. Infine, si rimarca che l’ordinanza impugnata attualizza le esigenze cautelari anche con riferimento al contributo di EN RM, senza confrontarsi con le deduzioni difensive con le quali si contesta che il Pubblico ministero disponeva del relativo verbale, non osteso, dal 10 gennaio 2022 già 4 quindi nel corso del dibattimento di primo grado nel quale poteva essere acquisito, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., nonché valutato ex art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen., abilitando peraltro la Difesa alla prova contraria. In ogni caso, per il ricorrente, si tratta di contributo povero e privo di possibilità di verifica concreta, tanto che RM non conosce nemmeno il cognome dell’imputato e non specifica le attività da questi compiute, come osservato in sede di riesame. Anche il contributo offerto da IA PE non è originale, come notato con i rilievi difensivi svolti in sede di riesame, senza possibilità di svolgere una verifica esterna delle sue dichiarazioni circa i rapporti e le dinamiche risalenti e remote nel tempo, senza chiarire in che modo questi avrebbe mantenuto i rapporti con AN FA. Rispetto al narrato del collaboratore, anzi, la Difesa aveva dedotto, in sede di riesame, l’assoluta inverosimiglianza del racconto circa l’incontro casuale, avvenuto con FA il 14 febbraio 2024 presso il Tribunale, circa il contenuto di quell’incontro e la comunicazione da parte di FA al PE della conoscenza della sua scelta di collaborare. In ogni caso, si contesta la mancanza argomentativa della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori secondo lo schema di cui all’art. 192, comma 3 e 4, cod. proc. pen. Da ultimo, si rileva che alcun rilievo può essere riconosciuto alle dichiarazioni di Arcangelo VA rese in data 24 luglio 2025, coimputato nel processo, destinatario di ordinanza cautelare e, quindi, a conoscenza degli atti del processo o, comunque, della storia del processo svoltosi a carico di FA per anni, anche occupando pagine di giornali. Del resto, l’onere di motivazione circa l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari è più stringente quanto più ci si allontana dalla data di commissione dei fatti, ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., come affermato anche dalle Sez. U n. 40538 del 24/09/2009. Non vi sono procedimenti penali instaurati a carico di FA per fatti successivi, e, quanto ai rapporti con l’ambiente di riferimento, valgono le considerazioni svolte in ordine agli elementi valutati nel provvedimento impugnato. Né si può fare a meno di notare che l’ultimo precedente penale a carico risale a circa 25 anni addietro, in assenza di carichi pendenti. Anche i controlli valorizzati dal Tribunale, peraltro, si collocano molti anni prima (nel 2015, 2017 e 2020) rispetto all’adozione del nuovo titolo cautelare e non possono essere definiti recenti come fa l’ordinanza. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fatto pervenire memoria con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa, Avv. B. Vigilanti, ha fatto pervenire richiesta tempestiva di trattazione in camera di consiglio partecipata. 5 All’odierna udienza, all’esito della discussione orale, le parti hanno concluso nel senso precisato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Va premesso, quanto alla censura relativa alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, che questa è inammissibile in relazione all’ordinanza del Tribunale del riesame. Invero, l’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., di conferma del provvedimento cautelare, non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal Giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, Del Duca, Rv. 278122, che in motivazione ha precisato che, con riferimento ai provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica ex art. 292, cod. proc. pen., possono farsi valere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente). Allo stesso modo, riguarda solo l’ordinanza genetica la nullità prevista dall’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. per omessa considerazione degli elementi forniti dalla Difesa. La norma, infatti, prevede che l'ordinanza custodiale genetica è nulla qualora il giudice non esponga e valuti autonomamente i motivi per i quali abbia ritenuto non rilevanti gli elementi forniti dalla Difesa ed è volta a garantire il contraddittorio tra le parti, portatrici di interessi contrapposti (vedi in motivazione Sez. 3, n. n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460 – 01). Peraltro, si deve riscontrare che anche quanto all’ordinanza genetica la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza non mira ad introdurre un mero formalismo che imponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma la norma ha esplicitato la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante. Invero, l'aggettivo “autonoma” è riferito specificamente alla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento, sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — per relationem o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre, dall'atto, deve emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano l'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951). In altri termini, la previsione di un’“autonoma” valutazione è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del Pubblico 6 ministero che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell'imprescindibile rielaborazione critica (Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807). Del resto, si è notato che anche l'ordinanza del riesame può richiamare, o riprodurre, le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare, anche implicitamente, i motivi dedotti, in rapporto a deduzioni difensive inidonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 – 01; arg. ex Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappi, Rv. 265765). Nella specie, peraltro, le deduzioni contenute nei motivi aggiunti risultano, in sostanza, confutate dalla motivazione del provvedimento impugnato dove, nel suo complesso, si fa riferimento alla carenza di prova circa l’irreversibile allontanamento di FA (e del coimputato AC) dal clan VE della cui persistenza il Tribunale indica dati probatori significativi (v. p. 4 e ss.), valorizzando, peraltro, plurimi elementi di fatto atti a collegare il clan VE a mafie storiche (v. p. 10 e ss.). Si tratta, inoltre, di dato confutato, con il ricorso, attraverso un ragionamento in fatto, diretto a sollecitare la rivalutazione, da parte di questa Corte, dei contenuti della sentenza di condanna di primo grado e di provvedimenti irrevocabili citati dal Tribunale, operazione inibita in questa sede. Va ribadito, infatti, che, nel giudizio di legittimità, in materia di provvedimenti de libertate, è pacifico che il sindacato non possa estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure. Si tratta di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale con funzione di riesame. La motivazione del provvedimento cautelare è, dunque, censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01, di cui si riprendono le argomentazioni;
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01). 1.2. Il secondo e terzo motivo inerenti al difetto di motivazione, anche quanto alle dichiarazioni dei collaboratori e alla loro incidenza sulla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, sono infondati. 7 Va premesso che il Collegio aderisce all’orientamento secondo il quale (Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803 – 01; Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276 – 01; Sez. 1, n. 13044 del 16/12/2020, dep. 2021, Rv. 280983 – 01; Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Rv. 277231 – 01), in tema di misure cautelari, quando si procede per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione "relativa" di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità (cd. tempo silente), che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, per le mafie cd. storiche, è stato notato (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267 – 01), in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni di questo tipo, che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari. Ciò posto, si deve rimarcare che l’ordinanza genetica a carico di FA ricava l’attualità del pericolo di reiterazione dalle dichiarazioni dei collaboratori, rese nel procedimento definito con la sentenza di condanna di primo grado ma anche successivamente, quanto in particolare alle dichiarazioni di PE e Maselli, oltre a quelle depositate da ultimo dal Pubblico ministero. La dedotta carenza di motivazione quanto alla indicazione di elementi di riscontro non si confronta con la circostanza che si tratta di plurime dichiarazioni etero accusatorie, dunque, in grado di operare, ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., quale reciproco elemento di riscontro. Del resto, quanto alla coerenza e linearità delle dichiarazioni rese anche da ultimo nel procedimento concluso con la condanna dell’imputato per la partecipazione con ruolo apicale al sodalizio denominato clan VE, queste evidentemente hanno trovato adeguata valutazione di credibilità e affidabilità, tanto da condurre all’adozione del provvedimento di condanna in sede di cognizione. 8 In ogni caso, si evidenzia, da parte del Tribunale, la mancanza di prova dell’irreversibile allontanamento di FA dal clan VE, della cui persistenza l’ordinanza impugnata nella presente sede indica plurimi e significativi elementi di fatto (v. p. 11 e ss.). A ciò deve aggiungersi la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere visto il titolo di reato (art. 416-bis cod. pen.) per il quale si procede. Le ordinanze cautelari, poi, congiuntamente, sottolineano che il ricorrente è risultato privo di proventi derivanti, all’attualità, da attività lecite (v. p. 15 della ordinanza) in quanto privo di redditi dal 2018, circostanza con la quale il ricorso non si confronta e che supporta, comunque, dal punto di vista logico la riscontrata carenza di elementi, all’attualità, dai quali trarre prova dell’allontanamento dal sodalizio, visti anche i recenti controlli di cui rende conto il provvedimento censurato sicuramente successivi anche alla data di cessazione della permanenza del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (risalenti da ultimo al 2020 secondo la prospettazione del ricorrente). Le deduzioni svolte in relazione al reato di cui all’art. 74 TU Stup. non sono decisive, tenuto conto che, in ogni caso, la misura risulta adottata anche per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. contestato con condotta perdurante, ancorché “chiusa” al 2016, quindi, in epoca non molto risalente rispetto all’adozione della misura, tempo con il quale, comunque, il provvedimento impugnato a fini cautelari – unici che interessano nella presente sede - si confronta compiutamente. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non derivando, dal presente provvedimento, la liberazione di FA, seguono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. a cura della Cancelleria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 24 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BA IC IU CI