Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16173
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla dedotta mancanza di autonoma valutazione, poiché l'ordinanza ex art. 309 c.p.p. di conferma del provvedimento cautelare non richiede tale requisito a pena di nullità. Ha altresì precisato che anche per l'ordinanza genetica, il rinvio per relationem è consentito purché emerga il giudizio critico del giudice. Nel caso di specie, le deduzioni difensive sono state confutate dalla motivazione del provvedimento impugnato e il sindacato della Corte di legittimità non può estendersi alla rivalutazione degli elementi materiali e fattuali.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari

    La Corte ha ritenuto infondati i motivi, aderendo all'orientamento secondo cui, per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il tempo trascorso dai fatti deve essere considerato, ma per le mafie storiche il 'tempo silente' non basta da solo a dimostrare l'irreversibile allontanamento dal sodalizio. Ha evidenziato che l'ordinanza genetica ha ricavato l'attualità del pericolo dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori, che operano come reciproco riscontro, e ha riscontrato la mancanza di prova dell'irreversibile allontanamento dal clan. Inoltre, ha sottolineato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e la mancanza di proventi leciti del ricorrente. Le deduzioni relative al reato ex art. 74 DPR 309/90 non sono decisive poiché la misura è adottata anche per il reato ex art. 416-bis c.p.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 16173
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16173
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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