Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2026, n. 8242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8242 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
RC MA AL
MAPAOLA RI
GN RD
OV RI
PP ST ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
- Presidente-
Relatore-
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8242/2026 Roma, li, 02/03/2026
Sent. n. sez. 473/2026 CC - 20/02/2026
R.G.N. 41989/2025
BA AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del Tribunale della Liberta' di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv.to Luca Maio anche in sostituzione dell'avv.to Cappetta Jacopo il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.AN BA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 17 ottobre 2025 con la quale il Tribunale del Riesame di Milano ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza di reiezione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso applicata in quanto ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione aggravata.
1.1 Il ricorrente lamentava, con il primo motivo di impugnazione, mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari in relazione alla circostanza aggravante contestata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e la conseguente inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Secondo la difesa il giudice dell'appello, limitandosi alla mera asserzione della gravità dei fatti per cui si procede, non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine agli elementi logico fattuali che dimostravano inequivocabilmente l'affievolimento delle esigenze cautelari (incensuratezza del BA, assoluzione nel procedimento "Marine", assenza di condanne per associazione mafiosa emessi nei suoi confronti o in quelli dei suoi familiari, volontario abbandono della condotta delittuosa fin dalla data del 3 ottobre 2023 desumibile anche dalla contestazione "chiusa" prevista dal capo d'imputazione, assenza di contatti con gli altri indagati del presente procedimento, mancata indicazione da parte del collaboratore di giustizia SA BA del ricorrente quale partecipante a clan della ndrangheta). La motivazione in ordine al concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta delittuosa era priva dell'indicazione di dati concreti ed oggettivi elementi attestanti l'attualità
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale:
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Firmato Da: RC MA AL Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 750ba2377681c80
del pericolo di reiterazione.
In particolare, i giudici dell'appello, limitandosi a riportare la motivazione offerta dal giudice per le indagini preliminari, non avrebbero indicato i motivi per i quali gli elementi di novità documentalmente comprovati dalla difesa non sarebbero stati ritenute idonei a superare la presunzione legale di cui all'articolo 275 comma terzo cod. proc. pen.. 1.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamentava mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'inadeguatezza di ogni misura diversa da quella carceraria ed, in particolare, della misura degli arresti domiciliari a salvaguardare le ritenute esigenze cautelari. La motivazione impugnata sarebbe affetta da nullità per omessa motivazione in relazione al motivo di appello secondo cui l'eventuale sottoposizione agli arresti domiciliari avrebbe consentito il contenimento delle ritenute esigenze cautelari, anche in considerazione della manifestata disponibilità della figlia del ricorrente di accogliere il padre presso la sua abitazione in Roma e, quindi, lontano dai territori ove si sarebbe svolta l'attività criminosa. Il tribunale aveva fornito una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare che i nuovi elementi di fatto indicati dalla difesa erano da considerare recessivi in ragione della persistenza delle esigenze cautelari, da valutarsi sussistente alle luci delle considerazioni già svolte nell'ordinanza genetica ed in quella del tribunale del riesame, I giudici dell'appello avevano, in proposito, rimarcato, con argomentazione apodittica, che la misura degli arresti domiciliari non avrebbe impedito la reiterazione di reati -specie quelli in materia di sostanze stupefacenti tipicamente svolti in ambito domiciliare, affermazione che la difesa esponeva essere del tutto sganciata dalla realtà processuale non essendo mai stata contestata al BA alcuna violazione della legge sugli stupefacenti. Inoltre, i giudici dell'appello non avevano spiegato da quali elementi hanno ricavato che tutti i soggetti coinvolti nella vicenda siano contigui alla famiglia di ndrangheta dei BA, anche e soprattutto tenendo conto che il ricorrente e i suoi familiari non sono mai stati condannati per reati di natura ndranghetistica e che a oggi sono incensurati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso reitera doglianze già dedotte dinanzi al tribunale dell'appello cautelare personale e da questi respinte con osservazioni non censurabili nella presente sede e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Occorre rammentare che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame o appello in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se deducono la violazione di specifiche norme di legge o il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761-01) ed il controllo di logicità deve, dunque rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).
1.1 Orbene, nel caso in esame, quanto al primo motivo le argomentazioni difensive non si confrontano con gli elementi di fatto già rilevati dal tribunale ed in particolare con la chiara valenza mafiosa della richiesta estorsiva in cui era coinvolta la figura del ricorrente, manifestatasi anche ai coindagati a prescindere dal dato della formale incensuratezza o
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dell'assoluzione uno dei procedimenti a suo carico. Quanto agli elementi di novità che il ricorso individua nelle dichiarazioni del coindagato BE EL e del collaboratore di giustizia SA BA oltre che nelle condizioni di salute dei familiari dell'appellante, il provvedimento impugnato ha già evidenziato come EL ha esposto una sua versione molto riduttiva della vicenda oltre che scarsamente coerente mentre dalle dichiarazioni di SA BA -contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa- non emerge l'esclusione di collegamenti tra il prevenuto e l'associazione mafiosa ed anzi una conoscenza parziale delle condotte dello stesso, di conseguenza le suddette dichiarazioni non appaiono dotate di alcuna efficacia dirimente in merito al quadro di gravità indiziaria ed a quello delle esigenze cautelari. Risultano inconferenti anche gli argomenti addotti relativamente alla complessiva situazione familiare del prevenuto collegata alle patologie della moglie ed alla condizione di invalidità del figlio maggiore poiché, come già osservato, pur trattandosi di circostanze umanamente comprensibili non rivestono rilevanza ai fini dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari non risultando la situazione di assoluta impossibilità della moglie a prendersi cura del figlio.
2. Quanto al secondo motivo in punto inadeguatezza di ogni altra misura a fronte di un'imputazione per la quale vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275 cod. proc. pen., la motivazione del tribunale investito dell'appello cautelare personale esposta a pagina 12 del provvedimento, appare del tutto esente dalla lamentate censure essendosi fatto riferimento ad aspetti del fatto e della personalità non inficiati da alcuna concreta ed attuale differente condizione mentre, il generico riferimento alla possibile reiterazione di reati in materia di stupefacenti, costituisce mera indicazione generica che non vale ad invalidare la tenuta complessiva dell'ordinanza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così è deciso, 20/02/2026
Il Consigliere estensore GN RD
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Il Presidente RC MA AL
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