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Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2023, n. 13507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13507 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di RU GI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13507 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RU IG ricorre avverso la sentenza n. 3323 emessa in data 17/11/2021 dalla Terza Sezione di questa Corte che, ritenuto fondato il ricorso del RU nella parte in cui contestava l'applicazione della continuazione interna (reputandolo infondato nel resto), annullava senza rinvio la sentenza pronunciata il 28/01/2020 dalla Corte di appello di Napoli quanto alla pena, che rideterminava in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa. 2. Lamenta che sia stata completamente omessa la valutazione di alcuni motivi di ricorso, avente carattere decisivo al fine di escludere la responsabilità del ricorrente per il reato contestato. Così si dica con riguardo al sequestro dello stupefacente, avvenuto in Turchia in data 29/04/15, mentre il numero del container era comunicato, da Piedepalumbo a ES Giuseppe, dopo ben cinque mesi dal sequestro, derivandone che la conversazione intercettata non afferiva al traffico di droga. La Corte di cassazione è peraltro andata al di là dei confini dell'imputazione. Non ha poi valutato le peculiarità fisiche e le situazioni di fatto che escludono che il "don IG", sia il condannato. Il Giudice di legittimità non ha tenuto conto della segnalata (dalla difesa) rilevanza dell'intervenuta assoluzione di ES NO e di AC ND (secondo l'assunto accusatorio, il coinvolgimento del RU nell'operazione era finalizzato a recuperare un credito che il cognato ES NO AN nei confronti del AC). Il ruolo di finanziatore, ascritto al ricorrente, è peraltro incompatibile con quello di creditore "indiretto". 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non proposto ai fini della correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza e, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall art. 625-bis cod. proc. pen. 2. Deve, infatti, ricordarsi che - come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 01) — l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia 2 identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01: nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto, denunciabile mediante ricorso straordinario, quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale). Ne consegue che l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto,— né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima;
è invece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. Nel caso di specie, le critiche sollevate con il presente ricorso propongono questioni estranee a tale mezzo d'impugnazione, giacché tutte investono punti della decisione di contenuto valutativo. 3, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022
lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato VANNETIELLO DARIO del foro di NAPOLI in difesa di RU GI, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13507 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di RU IG ricorre avverso la sentenza n. 3323 emessa in data 17/11/2021 dalla Terza Sezione di questa Corte che, ritenuto fondato il ricorso del RU nella parte in cui contestava l'applicazione della continuazione interna (reputandolo infondato nel resto), annullava senza rinvio la sentenza pronunciata il 28/01/2020 dalla Corte di appello di Napoli quanto alla pena, che rideterminava in anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 26.666 di multa. 2. Lamenta che sia stata completamente omessa la valutazione di alcuni motivi di ricorso, avente carattere decisivo al fine di escludere la responsabilità del ricorrente per il reato contestato. Così si dica con riguardo al sequestro dello stupefacente, avvenuto in Turchia in data 29/04/15, mentre il numero del container era comunicato, da Piedepalumbo a ES Giuseppe, dopo ben cinque mesi dal sequestro, derivandone che la conversazione intercettata non afferiva al traffico di droga. La Corte di cassazione è peraltro andata al di là dei confini dell'imputazione. Non ha poi valutato le peculiarità fisiche e le situazioni di fatto che escludono che il "don IG", sia il condannato. Il Giudice di legittimità non ha tenuto conto della segnalata (dalla difesa) rilevanza dell'intervenuta assoluzione di ES NO e di AC ND (secondo l'assunto accusatorio, il coinvolgimento del RU nell'operazione era finalizzato a recuperare un credito che il cognato ES NO AN nei confronti del AC). Il ruolo di finanziatore, ascritto al ricorrente, è peraltro incompatibile con quello di creditore "indiretto". 3. Il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non proposto ai fini della correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza e, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall art. 625-bis cod. proc. pen. 2. Deve, infatti, ricordarsi che - come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 01) — l'errore di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Le Sezioni Unite hanno precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia 2 identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01: nella specie, la Corte ha escluso che costituisse errore di fatto, denunciabile mediante ricorso straordinario, quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsa nell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sul ruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'arma all'esecutore materiale). Ne consegue che l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto,— né determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima;
è invece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso. Nel caso di specie, le critiche sollevate con il presente ricorso propongono questioni estranee a tale mezzo d'impugnazione, giacché tutte investono punti della decisione di contenuto valutativo. 3, Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022