Sentenza 8 novembre 2018
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la valutazione da parte del giudice del "fumus commissi delicti" è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza.
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste il fumus commissi delicti richiesto per l'adozione di un sequestro preventivoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 321 e ss.) 1. Il fatto Il Tribunale di Ragusa, a seguito di un riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen., confermava un decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa con il quale era stato disposto un sequestro preventivo di taluni beni immobili in relazione ai reati previsti dagli artt. 110 e 491 e 489 cod. pen. per cui si procedeva nei confronti delle stesse indagate (e segnatamente in ordine alla contraffazione e, comunque, all'utilizzo del testamento olografo). 2. I motivi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2018, n. 10231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10231 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
10231-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - UDIENZA CAMERA DI Dott. MATILDE NO CONSIGLIO - Rel. Consigliere - DEL 08/11/2018 GIOVANNA VERGADott. - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO SENTENZA N. Dott. GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI - Consigliere - Dott. MARCO MARIA MONACO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 35568/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA PA IA N. IL 25/09/1971 avverso l'ordinanza n. 19/2018 TRIB. LIBERTA' di ENNA, del 07/02/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. son Che he підей Chests ie Udit i difensor Avv.; Di atale Mauro che or лі робот и Tof we meas RITENUTO IN FATTO Ricorre per Cassazione IA PP IA avverso il provvedimento del riesame di Enna che il 7.2.2018 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP ai sensi dell'art. 321 co 2 c.p.p. Deduce la ricorrente:
1. violazione di legge per erronea interpretazione dell'art. 324 co 7 e 309 co 9 c.p.p. Lamenta la ricorrente uno straripamento dei poteri di cognizione del Tribunale del riesame che si sarebbe addentrato nella valutazione di aspetti che in via tipica ed esclusiva spettano al giudice del dibattimento. L'ordinanza costituirebbe un'anticipazione delle decisioni delle questioni di merito concernenti la responsabilità dell'indagata, addentrandosi nella valutazione del materiale probatorio. In sintesi il tribunale di Enna avrebbe esercitato un sindacato precluso in questa fase.
2. Violazione di legge anche per erronea configurazione dei reati, vizio della motivazione. Rileva che il GIP aveva escluso l'ipotesi di riciclaggio di cui al capo 201 e che il reato di falso indicato fra i reati fine non era mai stato contestato all'indagata. Lamenta inoltre che il Tribunale non ha considerato le deduzioni difensive in ordine alla sussistenza del reato associativo e dei reati di truffa che vengono richiamate nel ricorso. Evidenzia anche che il reato di truffa di cui al capo 202 è estinto per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. La violazione di legge dedotta con il primo motivo evoca una sorta di "eccesso di potere" in cui i giudici del riesame sarebbero incorsi nel determinare i confini del loro sindacato sul decreto di sequestro preventivo, fuoriuscendo dall'alveo di un mero riscontro circa la sussistenza del fumus, per giungere, invece, ad un giudizio "di merito" che avrebbe finito per snaturare il controllo del riesame. L'assunto, fondato su una serie di massime giurisprudenziali tralatiziamente riportate, non appare pertinente al caso di specie nel quale, come si vedrà, i giudici a quibus hanno fatto buon governo dei poteri di sindacato loro devoluti -, e risulta inoltre palesemente incongruo, giacché confonde il presupposto "minimo", che deve integrare la base fattuale necessaria e sufficiente per poter disporre la misura cautelare reale, rispetto al reale ambito del controllo giurisdizionale devoluto in sede di gravame all'organo giurisdizionale. La "sufficienza" del requisito del mero fumus commissi delicti "si raccorda, concettualmente, al fatto che l'adozione della misura può presentarsi e di regola,- anzi, si presenta allo stesso esordio della indagine, allorché tutti gli accertamenti ancora devono essere compiuti: e quindi, la base fattuale su cui la misura stessa deve sostenersi, ben può essere rappresentata dalla configurabilità di un reato di cui ancora possono risultare nebulose tutte le interferenze in ordine alle varie responsabilità soggettive. Da qui, dunque, la certa non riferibilita al tema delle cautele reali del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, che, invece, caratterizza le misure cautelari personale". Peraltro, "la "base" probatoria su cui si sostanzia il provvedimento di sequestro è "flessibile" in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti: se a legittimare la misura è "sufficiente" il fumus, ciò non toglie che la relativa sussistenza può formare oggetto di scrutini "contenutisticamente" differenziati a seconda del materiale che il pubblico ministero ritiene di devolvere al giudice chiamato ad adottare la misura e, poi, a scrutinare la legittimità del provvedimento in sede di impugnazione" (Sez. 2^, sentenza n. 47421del 16 dicembre 2011). Nel caso in cui gli elementi prodotti dal pubblico ministero documentino la "sussistenza" del reato in termini congrui, potrà dirsi raggiunto il (necessario e sufficiente) fumus e, quindi, integrato il presupposto "minimo" per l'adozione della misura cautelare reale;
tuttavia, nei casi in cui -come accaduto nel caso di specie il materiale di indagine ha permesso al giudice di - emettere misure cautelari la ricorrente è sottoposta all'obbligo di firma non può - certo pretendersi che il giudice, cui il materiale di indagine sia stato devoluto, sia obbligato a "degradare" il proprio potere di sindacato, limitandosi ad un accertamento "più superficiale", sul rilievo che, altrimenti, il controllo proprio del subprocedimento cautelare risulterebbe snaturato. Deve aggiungersi che contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" (art. 325/1 c.p.p.), per censurare, cioè, "errores in iudicando" o "errores in procedendo" (art. 606, lett. B e C, c.p.p.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (ex plurimis: SS.UU. 13.2.2004; SS.UU. 28.5.2003). Ne consegue che il ricorso proposto dalla IA deve essere depurato delle molte considerazioni di merito, che lo gravano pesantemente riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata, ma anche dei rilievi riferibili a presunte carenze della motivazione sviluppata dal tribunale del riesame, segnatamente in tema di sussistenza 2 del reato associativo, considerato che le censure indicate nel secondo motivo sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici di merito rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali inammissibili in questa sede. Pretende infatti l'accoglimento di allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze processuali determinanti per la formazione del convincimento del riesame. Deve, inoltre, rilevarsi che, come risulta a pag 359 del provvedimento genetico, la misura reale non è stata data con riguardo alla truffa di cui al capo 202) perché estinto per prescrizione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma il 8.11.2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna VERGA DE NO DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 MAR. 2019 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli Flow T R N E O O C 3