Sentenza 28 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2003, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B ESENTE DA E ARTT. 46 B 3. LLO *.374ITALIANA (IST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto sentenza di SEZIONE TERZA CIVILE equità giudice Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pace R.G.N.17451/01 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente 04 69 5703 Dott. Ernesto + on. 10655 Dott. Mario Rep- Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. 31/01/03 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EV 3.r.l., in persona dell'amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, EP VE, elettivamente domiciliato in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il sig. GI Gardin, difeso dall'avv. Ro- dolfo Petrucci, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LL IM, elettivamente domiciliato in Roma, via Augusto Bevignani n. 12, scala A, int. 3, presso l'avv. Stefano Palma, difeso dall'avv. Nicola D'Ippolito, giu- sta delega in atti;
controricorrente 224 2003 avverso la sentenza del giudice di pace di Ceglie Mes- sapica n. 37/01 del 17 [nd Ľ ZQ - 10 aprile 2001 (175/2000). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostitute Procuratore Generalc Dot . Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ccn atto 20 luglio 2000 TR IM conveniva in giudizio, innanzi il giudice di pace di Ceglie Mes- sapica, la EV .r.
1. per sentir dichiarare privo di offctti, a far data dal luglio 1999, il contratto di vigilanza stipulato con detta società e accertare che nessuna somma era dovuta da esso concludente a far data dalla detta data per canoni di servizio. Esponeva l'attore di aver stipulato vi gennaio in Ceglie Messapica, un contratto di vigilanza 1959, con la società conver.uta per ur canone mensile di lire 50 mila da assolversi nel domicilio dell'attore ma che nel luglio del 1999 11 Consiglio di Stato aveva inter- de to a la SVEVTAPOL s.r.l. l'esercizio della attività di vigilanza in Ceglie Messapica per cui e99c conclu- 2 dente aveva comunicato a controparte di ritenere privo di effetti il centratio in questione: per tutta rispo- sta la convenuta aveva inviato richiesta del pagamento della somma di lire 360 mila (comprensiva di Tva} per canoni relativi al periodo ottobre 1999 - marzo 2000. Costituitasi in giudizio la convenuta resisteva al la avversa domanda, deducendone la infondatezza. Eccepiva, in particolare, la EV 8. r.
1. che il giudice adito era incompetente ratione eritorii, a Conoscere della controversia e, contemporaneamente, che l'invocala interdizione dal servizio de parte del Con- siglio di Stato era fuorviante e destituita di fonda- mento ciuridico, atteso che in attesa della vicenda presso i giudici amministrativi il prefetto di Brindisi aveva autorizzato essa concludente a continuare ad ope- rare ed infatti, eaЯa concludente aveva continuato a fornire la vigilanza di cui al contratto inter partos. Chiedeva, pertanto, la convenuta, in via riconven- zionale, fosse dichiarata la validità e efficacia del contralto can condanna dell'attore al pagamento dei ca- noni scaduti successivamente all'ottobre 1999. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito giudice Con sentenza 17 marzo 10 aprile 2001 accoglieva la donanda principale, dichiarando privo di effett il contratto di vigilanza a far data dal aettembre 1999, 3 essendo rimasto accertato che con provvedimento 6 lu- glio 1999 il Consiglio di Stato aveva inibito alla SVE- VIAPCL s.r.
1. l'attività di vigilanza nel comune di CP- glie Messapica e che tale attività era stata ripresa esclusivamente il 9 ottobre 1999 per cui legittimamente l'attore aveva disdettato il contratto. Per la cassazione della riassunta pronunzia ha pro- posto ricorso, affidato a 4 motivi e illustrato da me- moria, la EV 9.1.1. Resiste con controricorso, LL IM. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primo motivo il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 c.p.c.>, censurando, in particolare. la sentenza gravata пе11 а la stessa ha ritenuto la propria competen-parte in qui za per territorio a conoscere della controversia senza considerare la clausola n. 10 della condizioni generali de contratto, clausola in forza della quale per qual- aiasi controversia relativa al presente contrallO Leyla convenuta la competenza del foro di Lecce>>. La deduzione è inammissibile (oltre che manifesta- mente infondata). Come precisato nella sentenza ora impugnata, infat- ti, la questione della competenza, о meno, dell'adito giudice di pace а conoscere della presente controver- 4 sia, in forza della clausola sopra trascritta, è stata affrontata е decisa dal giudice a quo con l'ordinanza 21 novembre 2000. sccietà ora ricorrente, nel corsc dell'udienza del 15 dicembre 2000 ha espressamente formulato riserva di impugnazione, avverso tale provvedimento. Pacifico quanto precede e non controverso che con il riccr o ora in esame la EV ha proposto ricor- SO esclusivamente contro 13 sentenza 17 marzo 2001, paleac, como denunziato dal controricorrente, la inam- missibilità della deduzione in esame. La stessa, infatti, è rivolta a censurare un prov- vedimento (ordinanza sentenza 21 novembre 2000) поп impugrata in questa sede. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione si osserva che la desi- grazione convenzionale di חזנ foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, attribuisce al foro designato competenza esclusiva solc sa vi à una pattuizione che, pur rimanendo svincolata da qualsiasi onere di forma, esprima, tuttavia, la Con equivoca intenzione delle parti di sottrarre la compe- tenza agli altri fori e che tale non è la clausola che designa un determinato foro come competente per ogni controversia concernente uno specifico rapporto (Cass. S 15 febbraio 2001, n. 2214; Cass. 18 novembre 1998, n. 11616} Pacifico quanto precede e non controverso che _a clausola invocata non prevede affatto in via esclusiva la competenza del giudice di pace di Lecce, è palese che esattamente il giudice a quo ha ritenuto la propria competenza a concscere della controversia quale luogo in cui si era concluso il contratto. Né, al riguardo, sono pertinenti, al fine di pcrvc nire а una diversa soluzione della lite, i precedenti giurisprudenziali richiamati in ricorso i quali fanno entrambi riferimento all'eventuali_à, COME dimostrato sopra non ricorrente nella specie, in cui la clausola contrattuale renda «esclusivo» uno dei tori concorrenti di cui agli art. 19 20 c.p.c. (Cass. 25 settembre 5 1998, n. 9583, nonché Cass. 29 gennaio 1996, n. 664). - cheSul punto, da ultimo, si evidenzia infine Cass. 1 agosto 2001, Π. 10449 e non Cass. 1 agosto 2001, п. 10499. come indicato nella memoria 20 gennaio 2003, relativa a tutt'altro argomento]. che si prospet ta e a rç in termini opposti alla giurisprudenza sopra richiamata [tanto da rappresentare un contrasto di giu- risprudenza nell'ambito delle sezioni semplici], fa espresso riferimento alle pronunzię sopra ricordate, confermando ulteriormente l'insegnamento delle stesse. La Masaima tratta dall'ufficio de l Massimario di queata Corte dalla ricordata pronunzia, infatti, recita che «la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta anche a contest.a- re tutti i fori alternativamente previsti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminarc il concorso degli altri fori previsti dalla legge, - quali restano perciò inoperanti nei confronti delle centic- 0 versic scaturenti dal contratto che com enga desta pat- Tuizione>>. Al riguardo si precisa nella parte motiva della de- cisione da ultimo richiamata che «la designazione con- venzionale di un toro, ex artt. 28 e 29 c.p.c., in de- rega a quello atabilito dalla legge, attribuisce al fo- ro designato la competenza esclusiva soltanto se riaul- ta una enunciazione espressa che non lasci adito ad al- cun dubbio sulla Comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari, ma ai fini della individuazione di tale volontà, è sufficiente che come appunto verificato- le parti stesse specifichino si nel casc di specie - che detto foro convenzionale è voluto come "esclusivo", bastando tale specificazione a dare la certezza della volontà nel senso di cui sopra>>. 7 Certo che nella specie il foro di Lecce поп era stato indicato come «esclusivo», è palese - come anti- cipato la non pertinenza, al tine dei decidere, di - ogni riferimento a Cass. 1° agosto 2001, 1. 10449, al fine di dedurne 'esistenza di un contrasto di giuri- sprudenza roi 'ambito di questa Corte regolatrice. Соп - 1 secondo motivo parte ricorrente denunzia, ancora, violazione 2 falsa applicazione dell'art. 132 118 c.p.c.n. 4 c.p.c. in relazione all'art. si Osserva, infatti, che il giudice del merito avrebbe trascurato di esaminare altri documenti, in at- tin dai quali risultava che già con provvedimento 24 agosto 1999 la Prefettura di Brindisi aveva autorizzato il differimento dell'interruzione del servizio di vigi- lanza. La censura non coglie nel segno. A prescindere dal considerare che in ogni caso, pur giusza la «diversa» ricostruzione dei fatti così Come compiuto dall'attuale riccrrente rimane incontroverso che tra il 6 luglio 1999 e il 24 agosto 1999 [cioẻ per circa due mesi] ia EV era nell'impossibilità, giuridica, di svolgere il servizio che si era impegnata a fornire al LL, così rendendosi comunque inadem- piente al contratto, si Osserva che ancorché si r1- chiamino nella intitolazione del motivo gli artt. 132 e K 118 c.p.c. 11 motivo si limita, in realtà, a denunzia la sentenza gravata per un profilo totalmente diverso, e, in particolare, perché non avrebbe adeguatamente va- lutato alcune circostanze di fatto e, quindi, per «in- sufficiente» e non adeguata motivazione. Certo quanto sopra si OSBCIva che la sentenza de- condo equità del giudice di pace non può essere impu- gnata con il ricorso per cassazione in presenza di un qualsiasi vizio della motivazione, ma solo ove la moti - vazione manchi del tutto 0 sia apparente, illogica o incoerente (Cass. 9 marzo 1999, П. 1991 Analogamente, Cass. 11 giugno 1998, m. 5794; Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269), Divero fondata su affermazioni contrastanti ☑ e f perplesse, C comunque inidonee ad evidenziare la ratio l decidendi (Cass. 23 marzo 2001, n. 4223). Le sentenze in esame, quindi, possono essere impu- gnate per inesistenza della motivazione o quando questa risulti apparente o radicalmente ed insanabilmente con- traddittoria per intrinseca inidoneità મે consentire il controllo delle ragioni poste a base della decisione (Cass. 1 giugno 2001, n. 7446, nonché Cass. 4 giugno 2001, 1, 7515). La motivazione di una sentenza del giudice di pace secondo equità, in altri termini, è censurabile ai sen si dell'art. 360 n. 4 c.p.c., ossia se la motivazione è 9 meramente apparente o radicalmente contraddittoria, 51 da potersi ritenere inesistente (Case. B settembre 2000, n. 11859, nonché, tra le tantissime, Cass. 16 - vembre 1999, n. 12692 Cass. 7 marzo 2001, n. 3290]. Le sentenze in questione, quindi, sono censurabili sotto i] profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., al- tresi a lorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizic che, attenendo ad un punto decisivo della cont roversia, Яi risolva in una potesi di mera apparenza o di radicale inaanabile con- traddittorietà della motivazione (Cass. 0 maggio 2001, II. 5385. Analogamente, Çass. 16 agosto 2000, 1. 10620). Deriva de quanto sopra, pertanto, che non è suffi- ciente, ai fini dell'ammiss:bilità del ricorso per cas- sazione nei confronti di dette sentenze, il rilievo della sola insufficienza dei motivi posti dal giudice di pace a base della propria decisione (Cass. 5 ottobre 2000 n. 13269, cit.). Con il terzo motivo, ancera, la ricorrente denunzia «violazione dei principi fondamentali in tema di riso luzione contrattuale, violazione degli artt. 115, 116 in relazione al fondamentale principio sancito dali" art. 2697 c.c.>>. Al pari dei precedenti il mezzo non può trovare ac- coglimento. 10 Quarto alla prima parte si osserva che le SS.UC, di questa Ccrtc suprema, risolvendo תגר contrasto giuri- sprudenziale manifesLaLosi nell'ambito delle sezioni semplici, accertato che l'equità prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c. € tormativa>>> ° sostitutiva>>, non «corre Liva» od «integrativa», Sono pervenute alla conclusione che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunziata dal giudice di pace in causa di valore inferiore a lire due milioni costituisce impu- gnazione di sentenza di equità - abbia il giudice di- J chiarato di avere applicato una norma equitativa o Ц е norma di legge porché rispondente ad equilà o sia limitato ad applicare una norma di legge - ed é ammis- sibile per violazione di norme processuali (art. 360. 1 0 comma 1 1]. 1, 2 e 4, c.p.c.), mentre la censura di vio- lazione di legge, attinente alla decisione di merito, è consentita per violazione di norme coatituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordi- naria C che tale interpretazione non contrasta соп l'art. 24 cost. (Cass., sez. 131 15 ottobre 1999, 11. 716). Quarto precede, costituisce, al momento, diritto vivente presso la giurisprudenza di questa Corte rego- infatti, latrice (Sempre nello 84e980 senso, cfr.. 1999, 11. 12692; Cass. 24 febbraio Cass. 16 novembre || 2000, Π. 2105; Cass. 19 aprile 2000, n. 5131; Cass. 16 agosto 2000, n. 10820; Cass. 5 ottobre 2000, n. 13269; Cass. 14 novembre 2000, 11. 14745; Case. 11 dicembre 2000, 11. 15577; Cass. 15 gennaio 2001, n. 494; Cass. 7 marzo 2001, n. 3290; Cass. 14 marzo 2001, n. 3673). In altri termini il ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di pace in cause di valore costituisce impugnazione inferiore ☑ lire due milioni abbia il giudice dichiarato di di sentenza di equità - avere applicato una norma equitativa una norma di logge perché rispondeate a equità o si sia limitato ad app icare una norma di legge ed è ammissibile soltan- to: a) per violazione di norme processuali, ivi inclusi i casi di inesistenza, mera apparenza o radicale e in- sanabile contraddittorietà della motivazione;
b) per violazione di norme sostanziali (ex art. 360 2 c.p.c.} ma soltanto se di rango costituzionale c n. comunitario, in quanto poate da fonti di livello supe- Iiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede (Case. 11 aprile 2000, n. 1592). Deriva da quanto sopra, pertanto, che il giudice di pace non è tenuto ne all'osservanza delle norme sostan- ziali noг. di rango costituzionale, né - diversamente COI ri-rispetto a quanto in precedenza si prevedeva 12 guardo alle sentenza del giudice conciliatore, ai principi regolatori de la materia» (Cass., Sez. נן 15 ottobre 1999, Π. 716; Cass. 16 novembre 1999, Il 12692: Cass 12 gennaio 2000, n. 503; Cass. 24 febbraio 2000, n. 2105). Nessuna relazione, infine, esiste tra la intesta- zione del motivo, quanto alla lamentata «violazione de- gli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione al fondamentale principio sancito dall'art. 2697 c.c.» c le ragioni del dissenso, espresse nella parte espositiva dello stesso motivo, rispetto a pronunzia impugnata. Tali ragioni di diagenso si risolvono, ancora una volta, sulla valutazione delle risultanze di causa com- piuta dal giudice del merito e, quindi, in una serie di considerazioni inammissibili in questa sede. Con il quarto, e ultimo motivo, la ricorrente la- menla infine «violazione del principio di ecoromic: Là processuale» per noг. avere il giudice di pace unificato LLLL giudici pendenti innanzi a sé e relativi a mol- teplici controversie promosse, da vari utenti sempre in relazione agli stessi alti. La deduzione è palesemente inammissibile, sia con- siderato che il rigetto dell'istanza di riunione era contenuto nell'ordinanza 21 novembre 2000, avve±80 la quale la EV ha formulato riserva di impugnazicue 1.3 SENTE DA REGES ( 800 RTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, AT SOT NE GIUDICE D non sciolta, sia, in ogni caso, tenuto presente che disporre, o meno, la riunione di più giudizi in qualche modo connessi, o per i soggetti coinvolti o per le que- ationi da trattare 口 ancora, per il petitum, integra esercizio di un potere discrezionale del giudice del meri in alcun modo sindacabile in sede di legittimi - Là. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ri- corrente al pagamento delle spese di giudizio di legit- timità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condarna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00, oltre 500,00 per onorari, Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la zerza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 31 gennaio 2003. il Consigliere relatore est. life fle il Presidente - SANGELLEREC! tista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 0979.26 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 14