TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2405/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2405/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1 MA e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Controparte_1 C.F._3 MA e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/02/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il 18.01.2004 – atto n. 2, Parte I, anno 2004;
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, il 06.05.2004) e Per_1 Per_2 (Bologna, 16.07.2008); considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (01.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], RE, il 01.04.1975) Parte_1
e
(nata a [...], BO, il 10.03.1969) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il 18.01.2004 – atto n. 2, Parte I, anno 2004
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La sig.ra continuerà a vivere nell'immobile adibito a casa coniugale posto in Controparte_1
40033 – Casalecchio di Reno (BO) Via Palazzino 1, peraltro di sua proprietà esclusiva, mentre il sig. si trasferirà a breve a Zola Predosa in immobile che acquisterà (anche a mezzo Pt_1 mutuo) e che risulta idoneo per dimensioni ad accogliere i figli quando saranno presso di lui. Il trasferimento avverrà entro febbraio 2025.
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre.
La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art.337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
- Diritto di visita padre-figlio: tenendo conto dell'età di (17 anni), i genitori concordano Per_2 in modalità di frequentazione libera, lasciando che il figlio sia libero di auto-determinarsi sul punto, accordandosi direttamente con il padre per incontrarlo quando vuole.
- Il padre, a far tempo dal mese successivo all'uscita di casa, quindi dal mese di marzo 2025, si impegna a versare alla madre sig.ra a titolo di contributo ordinario di mantenimento per i CP_1 figli e , la somma mensile di € 400 (€ 200 per figlio), oltre rivalutazione Istat Per_2 Per_1 (prima rivalutazione: marzo 2026 su marzo 2025).
Inoltre, il padre rinuncia ad incamerare la propria quota parte dell'assegno unico e universale attualmente pari a € 600 circa per ambedue i figli. - Relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per i figli i genitori prevedono espressamente che le sosteranno al 50% ciascuno secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Bologna, di seguito trascritte e riportate ed evidentemente da personalizzarsi data l'età dei ragazzi.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- I coniugi danno atto che in costanza di matrimonio non sono stati contratti debiti comuni di cui occorra decidere in ordine all'accollo futuro e che non sussistono crediti o risparmi, sempre comuni, di cui occorra decidere in ordine al riparto. Ciò che è nella titolarità dell'uno, o dell'altra, al momento della firma del presente accordo, si intenderà definitivamente del marito o della moglie.
Le parti con la sottoscrizione qui apposta dichiarano quindi di non avere nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione coprendo il presente accordo tutto il dedotto e il deducibile
- I coniugi rinunciano alla corresponsione di assegni patrimoniali nei loro reciproci rapporti, in quanto economicamente indipendenti. - I coniugi si danno sin d'ora assenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche il figlio . Per_2
Spese legali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici
dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2405/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 C.F._1 MA e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MA
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Controparte_1 C.F._3 MA e dell'avv. BIAGINI FRANCESCO ( Indirizzo Telematico;
C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHETTI MA
ATTORE/I
PM INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 18/02/2025
Premesso che le parti hanno contratto matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il 18.01.2004 – atto n. 2, Parte I, anno 2004;
Rilevato che dalla loro unione sono nati due figli: (Bologna, il 06.05.2004) e Per_1 Per_2 (Bologna, 16.07.2008); considerato che, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (01.10.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
sussistono i presupposti di cui all'art. 151 cc ai fini della pronuncia di separazione personale;
ritenuto che
non può essere ricostituita la comunione materiale e spiritale tra le parti, preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la separazione personale tra:
(nato a [...], RE, il 01.04.1975) Parte_1
e
(nata a [...], BO, il 10.03.1969) Controparte_1
Unitisi in matrimonio a Casalecchio di Reno (BO), il 18.01.2004 – atto n. 2, Parte I, anno 2004
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
- La sig.ra continuerà a vivere nell'immobile adibito a casa coniugale posto in Controparte_1
40033 – Casalecchio di Reno (BO) Via Palazzino 1, peraltro di sua proprietà esclusiva, mentre il sig. si trasferirà a breve a Zola Predosa in immobile che acquisterà (anche a mezzo Pt_1 mutuo) e che risulta idoneo per dimensioni ad accogliere i figli quando saranno presso di lui. Il trasferimento avverrà entro febbraio 2025.
- affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_2 presso la madre.
La responsabilità genitoriale, fatto salvo il suo esercizio separato in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, come peraltro espressamente previsto dall'art.337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
- Diritto di visita padre-figlio: tenendo conto dell'età di (17 anni), i genitori concordano Per_2 in modalità di frequentazione libera, lasciando che il figlio sia libero di auto-determinarsi sul punto, accordandosi direttamente con il padre per incontrarlo quando vuole.
- Il padre, a far tempo dal mese successivo all'uscita di casa, quindi dal mese di marzo 2025, si impegna a versare alla madre sig.ra a titolo di contributo ordinario di mantenimento per i CP_1 figli e , la somma mensile di € 400 (€ 200 per figlio), oltre rivalutazione Istat Per_2 Per_1 (prima rivalutazione: marzo 2026 su marzo 2025).
Inoltre, il padre rinuncia ad incamerare la propria quota parte dell'assegno unico e universale attualmente pari a € 600 circa per ambedue i figli. - Relativamente alle spese c.d. straordinarie da sostenersi per i figli i genitori prevedono espressamente che le sosteranno al 50% ciascuno secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Bologna, di seguito trascritte e riportate ed evidentemente da personalizzarsi data l'età dei ragazzi.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
- I coniugi danno atto che in costanza di matrimonio non sono stati contratti debiti comuni di cui occorra decidere in ordine all'accollo futuro e che non sussistono crediti o risparmi, sempre comuni, di cui occorra decidere in ordine al riparto. Ciò che è nella titolarità dell'uno, o dell'altra, al momento della firma del presente accordo, si intenderà definitivamente del marito o della moglie.
Le parti con la sottoscrizione qui apposta dichiarano quindi di non avere nulla a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione coprendo il presente accordo tutto il dedotto e il deducibile
- I coniugi rinunciano alla corresponsione di assegni patrimoniali nei loro reciproci rapporti, in quanto economicamente indipendenti. - I coniugi si danno sin d'ora assenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche il figlio . Per_2
Spese legali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 10.10.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla