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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 06/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 378 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 06/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione con compensazione delle spese del giudizio e per l'avv. GUSSAGO in sostituzione CP_1 dell'avv. MAJORANO LUCA la quale si riporta alla memoria ed insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 378 2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/ AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE 67100 L'AQUILA con l'avv. MAJORANO LUCA CP_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.5. 2023 parte ricorrente - assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale consistente CP_1
in “sindrome cuffia rotatori”” e lamentando che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti – chiedeva, il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico per la malattia professionale addotta. In particolare, il ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa di coltivatore diretto svolta dal 1999.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza di prova CP_1
del nesso causale tra l'attività svolta e la malattia denunciata.
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha ritenuto che “L'anamnesi lavorativa Per_1
depone per un sovraccarico degli arti superiori da movimentazione manuale di carichi ma non per mantenimento di posture costanti e reiterate delle braccia al di sopra dell'altezza delle spalle. Tuttavia, il lavoratore si è sottoposto solamente ad esame ecografico della spalla dx e sin e non ha eseguito accertamenti di II livello (RMN), certamente più dirimenti per porre diagnosi di sindrome della cuffia dei rotatori.
L'esame ecografico, oltre ad essere operatore dipendente, è poco indicativo per lesioni delle strutture tendinee. Infatti, nel caso di specie l'ecografia del 24.02.2021 evidenziava, di più rilevante, “Note artrosiche a carico … di alcuni dei capi ossei esaminati. TCLB in sede, bilateralmente. Modesti fenomeni muscolo-tendinei a carattere involutivo-degenerativo a carico di entrambi i muscoli sovraspinati, di spessore parzialmente. …”. Da quanto ecograficamente rilevato, non ritengo si possa porre diagnosi di “sindrome della cuffia dei rotatori” sicché si concorda con i sanitari dell' sul diniego della malattia professionale denunciata. In sostanza, non CP_1
sembra realizzata la convergenza del dato anamnestico patologico remoto, anamnestico lavorativo, clinico e strumentale pertanto, è possibile escludere che il sig. sia affetta da “sindrome della cuffia dei rotatori” di origine professionale. Lo Pt_1
stesso CTU ha quindi concluso che “In base a quanto sopra esposto posso così rispondere ai quesiti posti dal Giudice. • In considerazione degli elementi acquisiti nel corso della presente indagine, è possibile escludere che il sig. sia affetto da Pt_1
“sindrome della cuffia dei rotatori” di origine professionale”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico – legale, alla quale ci si richiama integralmente. Il ricorrente da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., la domanda deve, pertanto, essere rigettata, in assenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta rendita.
Le spese di lite sono compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda perché infondata;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di consulenza tecnica a carico dell' CP_1
Avezzano, 6 maggio 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
Avezzano 06/05/2025