Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2002, n. 10917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10917 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
1 09 1 7 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PODLO CORTE SUPREM DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE ALLO SEZIONE PRIMA CIVILE STATO PASSIVO dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18508/00 Giovanni OLLA - Presidente Consigliere - Dott. Donato PLENTEDA Cron. 28523 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rel. Consigliere Rep. Dott. Aniello ΝΑΡΡΙ Ud. 10/04/2002 Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FALLIMENTO FIA CESCHI SPA, in persona del curatore Dott.ssa Patrizia Martello elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato giustoUMBERTO DEL GIUDICE, mandato in calce al ricorso;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMARI GIULIO, ALBERICO II 33, presso l'avvocato ANDREA ZANELLA,B che 2002 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato 847 ALBERTO BORELLI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 667/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Del Giudice che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, 1'Avvocato Zanello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Ve- nezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal curatore del fallimento della spa Fia Ceschi avver- so la sentenza con la quale il Tribunale di Verona ave- va accolto l'opposizione allo stato passivo proposta da IU PO. Hanno ritenuto i giudici d'appello che la sopravve- nuta autorizzazione del giudice delegato non avesse sa- nato l'inefficacia del mandato alle liti conferito in primo grado al difensore anche per il giudizio di se- 2 condo grado per il quale all'epoca l'autorizzazione non era stata ancora rilasciata. Ricorre per cassazione la curatela fallimentare e propone un unico complesso motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso IU PO. Motivi della decisione 1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposta dal controricor- rente, che ha dedotto l'acquiescenza della curatela fallimentare alla sentenza impugnata, cui ha dato ese- cuzione sia con l'annotazione del credito controverso nello stato passivo sia con il pagamento delle spese del procedimento. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, ormai indiscusso che il pagamento, anche senza riserva, della somma controversa e delle spese processuali li- quidate in una sentenza d'appello o, comunque, esecuti- va, non può comportare acquiescenza (Cass., sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1242), perché l'acquiescenza alla pronuncia, preclusiva della impugnazione ex art. 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, cioè nella manifestazione da parte del soccombente della vo- lontà di non impugnare, la quale può ritenersi tacita- mente espressa solo in presenza di un atteggiamento univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi 3 della impugnazione, quale non può essere l'esecuzione volontaria di una sentenza di appello (Cass., sez. trib., 24 novembre 2000, n. 15212).
2. Con l'unico motivo d'impugnazione la curatela ri- corrente deduce violazione degli art. 83 comma 4 c.p.c., 31 comma 2 e 25 n. 6 legge fall. Sostiene che è valida la procura rilasciata in primo grado anche per gli eventuali successivi gradi di giudizio e che la so- pravvenuta autorizzazione del giudice delegato valga a sanare l'inefficacia della procura rilasciata dal cur- tatore anche per l'appello già prima di essere autoriz- zato a proporre l'impugnazione. Il ricorso fondato. Secondo una risalente, ma costante, giurisprudenza di questa Corte, invero, il mandato al procuratore le- gale del fallimento costituisce una fattispecie com- plessa di procura alle liti, che si perfeziona con il concorso di tre distinti atti, due dei quali sono de- mandati alla competenza del giudice delegato (autorizzazione a stare in giudizio, da concedersi al curatore per ogni grado, e nomina dell'avvocato e del procuratore del fallimento), e l'altro alla competenza del curatore (rilascio della procura al difensore desi- gnato dal giudice). Qualora i tre suddetti atti si sus- seguano in un ordine cronologico diverso da quello lo- 4 gico e normale sopra delineato e si abbia così la pro- cura al legale da parte del curatore prima dell'auto- rizzazione e della nomina da parte del giudice, non per questo tale procura è nulla. La mancanza dei preventivi provvedimenti del giudice comporta solamente che l'ef- ficacia della procura resta subordinata alla duplice condizione del sopravvenire dell'autorizzazione a stare in giudizio e della coincidenza nello stesso soggetto del legale designato dal giudice e di quello prescelto dal curatore. E' sufficiente che tali condizioni si ve- rifichino anteriormente alla costituzione della curate- la del fallimento nel giudizio d'appello, in armonia col principio che, nei procedimenti dinanzi alle magi- strature di merito, il momento cui deve aversi riguardo per controllare l'esistenza e la validità della procura è quello della costituzione della parte in giudizio (Cass., sez. I, 17 luglio 1968, n. 2588, m. 335061). In realtà la procura speciale al difensore, rila- sciata in primo grado "per il presente giudizio" 10 processo, causa, lite etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di esten- dere il mandato all'appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell'art. 83 ultimo 5 comma c.p.c. (Cass., sez. un., 17 maggio 1991, n. 5528, m. 472215). E a maggior ragione nel caso in esame la procura deve intendersi correttamente conferita anche per il giudizio d'appello, cui fece esplicito riferi- mento. D'altro canto il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia impugnato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia re- troattiva, dalla successiva intervenuta autorizzazione, salvo che il giudice di appello abbia già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudi- cato della sentenza di primo grado (Cass., sez. I, 17 marzo 1993, n. 3189, m. 481454, Cass., sez. I, 6 marzo 1995, n. 2570, m. 490929, Cass., sez. I, 15 maggio 1997, n. 4310, m. 504375, Cass., sez. I, 6 febbraio 1999, n. 1031, m. 523014). Infatti l'autorizzazione al giudizio, necessaria perché il curatore fallimentare possa agire о resistere in causa, attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della sua costituzione;
essa, pertanto, può intervenire o essere prodotta con effetto retroat- tivo anche nel corso del giudizio e pure dopo che sia decorso il termine per proporre l'impugnazione, restan- 6 do escluso, in quest'ultimo caso, il passaggio in giu- dicato della sentenza impugnata (Cass., sez. I, 28 ago- sto 1995, n. 9035, m. 493735, Cass., sez. L, 13 aprile 1994, n. 3449, m. 486147). Ne consegue che nel caso in esame la sopravvenuta autorizzazione del giudice delegato restitui efficacia alla procura alle liti rilasciata in precedenza con mo- dalità idonee a renderla valida anche per il giudizio d'appello. In accoglimento del ricorso proposto dalla curate- la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con la, rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Vene- zia, che provvederà anche per le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra se- zione della Corte d'appello di Venezia anche per le spese. Roma, 10 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni alla Aniello Nappi سلام Nov CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione S le IL CANCELLIERE Depoorteto in Panelleria jure famincor Luisa Passinett 11 25 LUG. 2002 7 IL CANCELLIERE