TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1596 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato SOLA OLGA
RICORRENTE contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 7 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti, entrambe cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a Casablanca
(Marocco) in data 16/08/2003, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Modena, e dalla loro unione sono nati i figli n data 06/08/2009 e n data 22/03/2013. Persona_1 Persona_2
2. Con ricorso depositato in data 26/03/2024, ha Parte_1
chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
di assegnare la casa coniugale sita in Modena – Via Giuseppe Maria Bondigli n. 93, occupata in forza di contratto di comodato registrato, alla ricorrente, con gli arredi ed i mobili ivi contenuti;
di affidare in via super esclusiva i figli minori Per_1
alla madre e collocarli presso quest'ultima, con facoltà del
[...] Persona_2
padre di incontrarle solo in forma protetta, precisando che la madre possa assumere in via esclusiva nell'interesse dei figli anche le decisioni relative alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rinnovo documenti); di disporre che il padre corrisponda, a titolo di mantenimento dei figli, alla ricorrente la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT e ciò sino al raggiungimento della completa indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che le detrazioni fiscali e l'Assegno Unico per i figli siano goduti al 100% dalla madre e dalla stessa percepito.
3. Nel giudizio così radicato il resistente non si è costituito.
4. All'udienza del 18/09/2024, presente solo parte ricorrente, questa ha dichiarato:
“Io non so dove sia andato mio marito, che però mi manda dei soldi tramite
Western Union da cui presumo che sia in Francia;
è tornato a casa un giorno durante l'estate il 15 giugno e ha portato i figli a prendere il gelato ma non ha comunicato dove sia adesso. È andato via di casa il 23.6.2023. Ho problemi con
l'iscrizione a scuola dei figli. Io non lavoro, abito in una casa in comodato gratuito.
Percepisco l'assegno unico dei figli e una tessera di sostegno al reddito. Presumo lavori ma non so cosa faccia”. Per il resistente nessuno è comparso. Il Giudice, rilevata la nullità della notifica di ricorso e decreto eseguita ai sensi dell'art. 140
pagina 2 di 7 c.p.c. nella casa familiare, ha ritenuto necessario disporne la rinnovazione ed ha fissato nuova udienza al 23/12/2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
5. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente le predette note scritte, dando atto di aver dato corso all'adempimento disposto dal Giudice. Il procuratore ha precisato le conclusioni come da atto introduttivo e ha chiesto l'adozione del provvedimento decisorio. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di a cui CP_1 il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Venendo al merito, la domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza
è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio.
E', invece, infondata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, che non ha dimostrato che il marito abbia tenuto condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, aventi efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. Quanto alla necessità del nesso di causalità tra le condotte di violazione dei doveri coniugali e la crisi coniugale, si veda Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 9877 del 28/04/2006 (Rv. 588786): “In tema di separazione personale la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale”. Nel caso di specie, emerge dallo stesso racconto della parte ricorrente che il convenuto si è allontanato dalla casa familiare quando già il rapporto tra le parti era molto teso
(tra i coniugi mancava ogni dialogo) a causa delle difficoltà economiche della famiglia;
pertanto, deve ritenersi che la predetta violazione degli obblighi coniugali sia intervenuta quando già era maturata la intollerabilità della convivenza.
Con riferimento all'affidamento e alla collocazione dei figli minori, parte pagina 3 di 7 ricorrente, unica costituita, lamenta un forte disinteresse del padre nei confronti di di anni 15 e , di anni 11, il che ne rende difficoltosa la gestione, Per_1 Per_2
soprattutto per ciò che concerne scelte che richiedono pronta soluzione. Difatti, all'udienza del 18/09/2024, parte ricorrente ha rappresentato che il marito si è allontanato dalla casa familiare dal giugno 2023, senza dare alcuna notizia circa la sua attuale collocazione, trovandosi, verosimilmente, all'estero per motivi di lavoro.
Ciò premesso, le circostanze descritte dalla ricorrente, nonché la mancata costituzione in giudizio di (ulteriore indice di disinteresse per i figli CP_1 minori) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale;
egli, infatti, è difficilmente reperibile quando occorre prestare il consenso in ordine a decisioni inerenti ai minori e non corrisponde in maniera regolare alcun contributo economico.
La disaffezione e il disinteresse del padre rendono contrario all'interesse dei figli minori l'affidamento condiviso ed impongono, di conseguenza, l'affidamento super esclusivo alla madre, presso la quale i minori vengono collocati e alla quale, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., va assegnata la casa familiare sita in Modena, Via Giuseppe
Maria Bondigli n. 93, unitamente agli arredi ivi esistenti.
Qualora il padre fosse intenzionato a frequentare i figli, ciò dovrà avvenire previa valutazione insieme alla madre dei tempi e dei modi, nel rispetto degli impegni, delle esigenze e dei desiderata di e . Per_1 Per_2
Per ciò che afferisce al contributo al mantenimento da porre a carico del padre per i figli minori fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, in assenza di informazioni concernenti la sua situazione economica e reddituale e tenuto conto delle attuali difficoltà in cui versa la ricorrente, si dispone che il padre corrisponda alla sig.ra l'importo di euro 500,00 mensili (250,00 Parte_1
per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
In ragione della collocazione prevalente dei figli presso la madre, deve prevedersi pagina 4 di 7 che l'Assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla ricorrente.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
Se ne dispone il pagamento in favore dell'Erario, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] - MAROCCO il 18/10/1976) e nato a
[...] CP_1
CASABLANCA - MAROCCO il 21/08/1970) che hanno contratto matrimonio in data 16/08/2003 a CASABLANCA (MAROCCO), come risulta dall'atto n. 255, parte II, serie C, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MODENA;
3. affida i figli minori della coppia nata a Modena (MO) in [...] Persona_1
06/08/2009 e nato a Modena (MO) in data [...], in [...] Persona_2
esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
4. colloca i figli minori della coppia presso la madre;
5. assegna la casa familiare sita in Modena, in via Giuseppe Maria Bondigli n.
93, occupata in forza di contratto di comodato registrato, alla ricorrente, unitamente pagina 5 di 7 ai relativi arredi;
6. dispone che qualora il padre fosse intenzionato a frequentare i figli e Per_1
, ciò avvenga previa valutazione insieme alla madre dei tempi e dei modi, nel Per_2
rispetto degli impegni, delle esigenze e dei desiderata dei figli;
7. obbliga versare a euro CP_1 Parte_1
500,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 250,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
pagina 6 di 7 • spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
9. condanna lla refusione in favore dell'Erario delle spese CP_1
di lite che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, come per legge;
10. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7