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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De AN Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 527/2025 introdotta con ricorso depositato in data 13.05.2025 da
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1997 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Cicchi e NZ DE
GE (C.F. ) nato ad [...] il [...] e C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Loredana Pilone;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio civile a Offida il 26 febbraio 2023, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Offida, anno 2023, numero 1, parte II, se- rie C, Uff. 1;
- dall'unione coniugale non sono nati i figli;
- i coniugi si sono separati con sentenza n. 66/2024 su domanda congiunta, del 15 luglio 2024 emessa nel procedimento recante r.g. n. 327/2024, Tribunale di Ascoli
Piceno;
- nell'ambito della separazione, i coniugi concordavano le seguenti condizioni: "
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. il sig. De AN
IN continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, sita in Castel di Lama alla
Via Arno n. 34, di sua esclusiva proprietà, da cui la sig.ra ha Parte_1
già provveduto a prendere con sé e per sé i beni mobili di sua spettanza;
3. il sig.
De AN IN continuerà a tenere con sé e per sé tutti i rimanenti beni mobili, gli arredi, gli elettrodomestici esistenti attualmente all'interno dell'abitazione coniugale;
4. la sig.ra provvederà al recesso dal Parte_1
contratto di somministrazione del servizio wi-fi sostenendo ogni relativa spesa mentre le utenze (energia elettrica, gas e acqua) dell'abitazione coniugale rimarranno intestate e a carico del sig. De AN IN;
5. la sig.ra Parte_1
vivrà in altra abitazione;
6. i coniugi, economicamente indipendenti,
[...]
provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando al mantenimento reciproco.
7. il sig. De AN provvederà a restituire alla sig.ra € Parte_1
1.300,00 relativi alla spesa sostenuta dalla stessa per l'acquisto del letto che resterà nella casa coniugale. La restituzione sarà effettuata in cinque rate mensili di cui la prima pari ad € 100 da versarsi entro il 20 marzo con bonifico sul C/C intestato alla sig.ra e le altre rate saranno corrisposte secondo i seguenti importi Parte_1
e cadenze: € 400,00 entro il 20 maggio 2024, € 200,00 entro il 20 giugno 2024, €
200,00 entro il 20 luglio 2024, € 200,00 entro il 20 agosto 2024, € 200,00 entro il
20 settembre 2024; 8. le spese del presente procedimento sono e devono intendersi integralmente compensate tra le parti;
9. I separandi hanno già risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto economico e/o patrimoniale tra loro;
10. I separandi dichiarano di non aver più null'altro a pretendere, l'uno dall'altro, a nessun titolo
e per nessuna ragione, eccezione fatta per quanto previsto al precedente punto 7)";
- dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- non sono mutate le condizioni economiche e personali dei coniugi rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, permanendo la reciproca autosufficienza economica che ha determinato la rinuncia all'assegno di mantenimento;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi danno atto e dichiarano reciprocamente di lavorare e di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcuni titolo, neppure a titolo di mantenimento, avendo già definito ogni questione patrimoniale;
- i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra gli istanti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti De AN
IN e;
Parte_1
- dispone che questa sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Offida in quanto l'atto è stato trascritto al Registro di
Atti di Matrimonio del Comune di Offida all'Anno 2023, Numero 1, Parte II, serie
C, Uff. I;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De AN Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De AN Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 527/2025 introdotta con ricorso depositato in data 13.05.2025 da
(C.F. ) nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
28.10.1997 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Cicchi e NZ DE
GE (C.F. ) nato ad [...] il [...] e C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Loredana Pilone;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio civile a Offida il 26 febbraio 2023, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Offida, anno 2023, numero 1, parte II, se- rie C, Uff. 1;
- dall'unione coniugale non sono nati i figli;
- i coniugi si sono separati con sentenza n. 66/2024 su domanda congiunta, del 15 luglio 2024 emessa nel procedimento recante r.g. n. 327/2024, Tribunale di Ascoli
Piceno;
- nell'ambito della separazione, i coniugi concordavano le seguenti condizioni: "
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2. il sig. De AN
IN continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, sita in Castel di Lama alla
Via Arno n. 34, di sua esclusiva proprietà, da cui la sig.ra ha Parte_1
già provveduto a prendere con sé e per sé i beni mobili di sua spettanza;
3. il sig.
De AN IN continuerà a tenere con sé e per sé tutti i rimanenti beni mobili, gli arredi, gli elettrodomestici esistenti attualmente all'interno dell'abitazione coniugale;
4. la sig.ra provvederà al recesso dal Parte_1
contratto di somministrazione del servizio wi-fi sostenendo ogni relativa spesa mentre le utenze (energia elettrica, gas e acqua) dell'abitazione coniugale rimarranno intestate e a carico del sig. De AN IN;
5. la sig.ra Parte_1
vivrà in altra abitazione;
6. i coniugi, economicamente indipendenti,
[...]
provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, rinunciando al mantenimento reciproco.
7. il sig. De AN provvederà a restituire alla sig.ra € Parte_1
1.300,00 relativi alla spesa sostenuta dalla stessa per l'acquisto del letto che resterà nella casa coniugale. La restituzione sarà effettuata in cinque rate mensili di cui la prima pari ad € 100 da versarsi entro il 20 marzo con bonifico sul C/C intestato alla sig.ra e le altre rate saranno corrisposte secondo i seguenti importi Parte_1
e cadenze: € 400,00 entro il 20 maggio 2024, € 200,00 entro il 20 giugno 2024, €
200,00 entro il 20 luglio 2024, € 200,00 entro il 20 agosto 2024, € 200,00 entro il
20 settembre 2024; 8. le spese del presente procedimento sono e devono intendersi integralmente compensate tra le parti;
9. I separandi hanno già risolto e definito ogni e qualsiasi rapporto economico e/o patrimoniale tra loro;
10. I separandi dichiarano di non aver più null'altro a pretendere, l'uno dall'altro, a nessun titolo
e per nessuna ragione, eccezione fatta per quanto previsto al precedente punto 7)";
- dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- non sono mutate le condizioni economiche e personali dei coniugi rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, permanendo la reciproca autosufficienza economica che ha determinato la rinuncia all'assegno di mantenimento;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
- i coniugi danno atto e dichiarano reciprocamente di lavorare e di essere economicamente autosufficienti, di aver ripartito tra loro ogni bene comune, di aver definito concordemente tra loro ogni altro rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcuni titolo, neppure a titolo di mantenimento, avendo già definito ogni questione patrimoniale;
- i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso per l'espatrio autorizzandosi reciprocamente per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio.
In data 29.05.2025 il Presidente del Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti merita accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra gli istanti appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi.
Le spese di lite, stante la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti De AN
IN e;
Parte_1
- dispone che questa sentenza sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Offida in quanto l'atto è stato trascritto al Registro di
Atti di Matrimonio del Comune di Offida all'Anno 2023, Numero 1, Parte II, serie
C, Uff. I;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De AN Dott.ssa Alessandra Panichi