Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 134 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16.7.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. RICCARDO CANIATO ed elettivamente Parte_1 domiciliata in VIA DE' ROMEI, 7 - FERRARA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. MATTEO TOTTA ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIA BARBERIA, 6 - BOLOGNA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Ferrara n. 799/2021, depositata il 15/12/2021
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
citava in giudizio affinché venisse accertato – in via Parte_1 Controparte_1 principale – di non dovere nulla alla convenuta sulla base della polizza n. 1/2709/87/168736272, essendosi verificato il supposto sinistro per dolo o colpa dell'assicurata ai sensi dell'art. 1900 c.c.
A fondamento della propria domanda parte attrice deduceva che era Controparte_1 titolare di una impresa individuale assicurata per il rischio di furto presso la con Parte_1 polizza n. 87-168736272, per un importo ammontante ad euro 72.000,00 (maggiorato nella misura del 20% nel caso di sinistro verificatosi tra il 30 novembre e il 15 gennaio di ogni anno).
La convenuta assicurata denunciava ai Carabinieri di Cusumaro (FE) che fra il 21 ed il 23 dicembre 2019 il magazzino della sua attività era stato saccheggiato da ignoti e, di conseguenza, all'esito delle prime verifiche eseguite dalla Compagnia, poiché il monte valore della merce oggetto del furto, così come denunciato dall'assicurata, risultava superiore al valore assicurato, Parte_1 formulava una proposta di transazione e quietanza per l'importo di € 72.000.
Solo successivamente alla formulazione della proposta, la Compagnia aveva appreso che l'assicurata risultava protestata e che gli immobili di sua proprietà erano stati pignorati per un credito di oltre € 200.000.
Disposti ulteriori accertamenti, scopriva che la aveva già denunciato Parte_1 CP_1 altri episodi di furto ai propri danni, e precisamente, in data 26.4.2015 con modalità analoghe al presente sinistro e nel 2011 (furto liquidato da per un importo di € 70.000). Controparte_2
Di conseguenza, disponeva ulteriori accertamenti tramite il proprio ufficio Parte_1 antifrode e rifiutava di concludere l'accordo transattivo succitato, sostenendo che non sussisteva alcuna proposta formulata dalla Compagnia assicurativa o, comunque, che, se anche esistente, non avrebbe avuto esecuzione ex art. 1327 c.c. e sarebbe stata espressamente revocata.
Eccepiva l'invalidità ex art. 1427 c.c. (per dolo o errore essenziale) dell'accordo transattivo a causa delle condotte fraudolente tenute in danno della Compagnia assicurativa, nonché
l'annullabilità del contratto assicurativo ai sensi degli artt. 1892 e 1441 c.c., per dichiarazioni inesatte o reticenti della assicurata in relazione ai pregressi episodi di furto a suo danno, ritenendo, quindi, di non essere tenuta a corrispondere l'indennizzo ex art. 1900 c.c., qualora l'assicurata risultasse aver concorso al furto con dolo o colpa grave.
Si costituiva in giudizio , deducendo: Controparte_1
- di aver invitato a partecipare alla procedura di mediazione la Compagnia assicurativa che, tuttavia, non ha voluto prendervi parte;
- di detenere l'immobile in forza di un contratto di comodato d'uso stipulato con un terzo;
- che gli immobili di sua proprietà non erano stati oggetto di pignoramento, producendo, comunque, l'avvenuta cancellazione del protesto e la conseguente riabilitazione, attestata dal provvedimento del Tribunale di Ferrara datato 19 gennaio 2021;
- che il documento sottoscritto non aveva natura di quietanza, bensì di accordo transattivo, che si era perfezionato in data 18 novembre 2020 con la restituzione, alla Compagnia assicurativa, dell'atto da lei debitamente sottoscritto;
- che non aveva rilasciato dichiarazioni inesatte o reticenti alla sottoscrizione della polizza assicurativa e che, in ogni caso, le dichiarazioni non veritiere dell'assicurato devono avere avuto una effettiva influenza sul rischio e, dunque, inciso sul consenso dell'assicuratore, per poter essere idonee all'annullamento del contratto ex art. 1892 c.c.
Svoltasi la prima udienza e concessi i termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., il
G.I. non ammetteva i mezzi istruttori formulati dalle parti e rinviava la causa per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale rigettava la domanda attrice, poiché infondata.
Osservava, infatti, il Tribunale, che il documento sottoscritto dalla andava CP_1 qualificato come un contratto di transazione, non risultando idoneo ad integrare una quietanza di pagamento, trattandosi di documento predisposto unilateralmente dalla che Parte_1 rappresentava una proposta contrattuale validamente accettata dalla convenuta tramite apposizione della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 1326 c.c. e ss.
Riguardo all'asserita revoca della proposta contrattuale del 2 dicembre 2020, essa risultava intervenuta dopo l'accettazione (ai sensi dell'art. 1328 c.c.), realizzatasi con la sottoscrizione del predetto documento da parte della convenuta e l'invio all'assicuratore avvenuto il 18 novembre
2019.
Riteneva, dunque, il primo Giudice, che l'incontro delle volontà negoziali avesse originato un contratto di transazione, come confermato dal nomen iuris utilizzato (“Atto di transazione e quietanza”) e dall'analisi letterale del corpo dell'atto, da cui poteva escludersi la natura di mera dichiarazione unilaterale, emergendo, altresì, ex art. 1965 c.c., l'intenzione delle parti di prevenire una lite.
Di converso, non era possibile qualificare il negozio come quietanza di pagamento, stante il testo stesso dell'atto ed atteso che la quietanza consiste in una dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore a seguito del versamento della somma, circostanza non ancora verificatasi.
Riguardo alla domanda di annullamento del contratto ex art. 1427 c.c., formulata in via subordinata dall'attrice, ad avviso del Tribunale la non aveva assolto l'onere della Parte_1 prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., non essendo stato dimostrato in giudizio il dolo o l'errore essenziale che avrebbe viziato il consenso e, di conseguenza, l'accordo del contratto di transazione concluso tra le parti, considerando che i fatti decettivi avrebbero dovuto inerire il perfezionamento della sola transazione e non erano stati tempestivamente allegati nell'atto di citazione.
Di conseguenza, anche i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. n.
2, non erano stati ritualmente formulati, avendo ad oggetto fatti non tempestivamente allegati.
In ogni caso, l'eventuale annullamento del contratto assicurativo – fondato su un asserito comportamento reticente della contraente, idoneo ad incidere sulla volontà negoziale della compagnia di assicurazione - non determinava un “annullamento riflesso” del contratto transattivo, vista la specificità della disciplina che consente una derivazione dell'invalidità negoziale unicamente nell'ipotesi di nullità del titolo “a monte”.
Avverso detta pronuncia proponeva appello , Parte_1 insistendo per l'accoglimento delle proprie domande ed istanze istruttorie. Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del Controparte_1 gravame e la conferma dell'impugnata Sentenza.
Con Ordinanza del 12 aprile 2022 questa Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della
Sentenza impugnata “Ritenendo che i motivi di gravame non appaiono prima facie infondati e sono meritevoli di approfondimento. E che si configura il periculum in mora in considerazione dell'entità della somma dovuta sia per la stessa delibazione del gravame che fa ritenere l'esborso possibilmente ingiustificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta l'errata valutazione del documento “atto di transazione e quietanza” come accordo transattivo e non come mera dichiarazione unilaterale, poichè in esso difettava in toto il presupposto indicato dall'art. 1965 cc, ovvero “le reciproche concessioni”.
Viceversa, detto atto andava ritenuto una mera quietanza con la quale la Compagnia metteva a disposizione della assicurata il massimale contrattuale, riconoscendo, quindi, alla medesima la somma massima contrattualmente prevista, così come richiesta.
Dunque nessun pregio ha, nel caso di specie, il riferimento al nomen juris, cui la Sentenza impugnata attribuisce la ragione prevalente, né tantomeno, il riferimento al contenuto letterale del testo standard dell'atto compilato dalla Compagnia, che non corrisponde né al vero, come documentalmente provato in causa, né alla volontà stessa delle parti, che nessuna concessione reciproca hanno inteso concordare.
In tal senso non può essere intesa come concessione o rinuncia ad un diritto la dichiarazione unilaterale di “nulla dover avere” che può, come ogni atto unilaterale, essere sottoposta a condizione ex art. 1324 cc, condizione che, come è ovvio, di prassi, è costituita dalla materiale erogazione della somma (in altri termini il salvo buon fine).
Con il secondo motivo si lamenta l'asserita non annullabilità dell'accordo transattivo.
Già con l'atto di citazione l'attore chiedeva, sia pure in subordine, di accertare l'invalidità del (negato) accordo transattivo in quanto sarebbe stato comunque in ipotesi viziato il consenso per effetto di condotte omissive dell'assicurata e/o di un errore essenziale nella valutazione del contratto da parte della assicurazione. In questi termini venivano precisate le conclusioni con la prima memoria ex art. 183 cpc in assenza di contestazioni di parte convenuta sul contraddittorio.
Tuttavia, secondo il primo il Giudice la prova non sarebbe stata fornita da ex Parte_1 art. 2697 cc, in quanto l'attore, che pure aveva formulato tempestivamente i capitoli ed allegato le prove con la seconda memoria ex art. 183 cpc, la cui ammissione era stata respinta in fase istruttoria, non avrebbe indicato analiticamente in citazione i fatti che intendeva provare.
Viceversa, in citazione parte attrice aveva compiutamente allegato i fatti costitutivi della domanda, tanto è vero che né la parte convenuta, né il Tribunale, avevano inteso mai sollevare la questione di nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 cpc.
Una volta chiarito, in atto di citazione, che la causa petendi posta a fondamento della domanda risultava costituita da una condotta illecita dell'assicurata, i cui dettagli ulteriori rispetto ai fatti già noti erano in corso di accertamento, l'onere probatorio andava assolto, ex art. 2697 cc, con la tempestiva allegazione delle prove, allegazione che a effettuato pienamente (in via Parte_1 documentale e testimoniale) in sede di seconda memoria ex art. 183 cpc senza che fossero, in proposito, sollevate eccezioni di intempestività da parte della convenuta, non essendovi, peraltro, alcun onere per la parte attrice, una volta allegate le ragioni in fatto, di limitare i mezzi di prova esclusivamente alle singole circostanze analiticamente dedotte in citazione.
Con il terzo motivo si lamenta errata valutazione circa la supposta irrilevanza dell'annullamento del contratto assicurativo.
Erroneamente la Sentenza impugnata ritiene che la eventuale prova delle ragioni addotte dalla difesa della parte attrice in ordine alle erronee e reticenti informazioni rese dalla al CP_1 momento della sottoscrizione del contratto assicurativo (già oggetto di rigorosa prova in corso di giudizio) non avesse alcun rilievo in causa.
Premesso, infatti, che ha contestato e contesta, per le ragioni proposte con il Parte_1 primo motivo, il contenuto e la natura transattiva del c.d. atto di transazione e quietanza, pur muovendosi nell'ottica errata della decisione sul punto, va osservato che:
a) saremmo di fronte ad una (supposta) transazione speciale e non generale vertendo la stessa su un singolo “affare”;
b) saremmo di fronte ad una (supposta) transazione “non novativa” nel senso determinato dalla giurisprudenza in casi analoghi;
c) saremmo di fronte alla domanda di annullamento del contratto assicurativo in forza del combinato disposto degli artt. 1892 e 1441 cc., come richiesta in conclusioni;
d) ovvero, sotto altro subordinato profilo, come dedotto nelle conclusioni di primo grado dal patrocinio nella denegata ipotesi fosse stato riconosciuto come perfezionato un Parte_1 accordo transattivo fra le parti, andava comunque accertata, ex art. 142 e ss. cc., la sussistenza dei presupposti del dolo di parte convenuta, con conseguente annullamento dell'accordo transattivo, ex art. 1427 e ss cc.
In ogni caso, mai parte attrice ha presupposto come ragione di annullamento del contratto transattivo (né in via principale, né subordinata) la nullità del contratto presupposto. Quindi il richiamo in sentenza all'art. 1972 cc è del tutto errato e frutto di un difetto di lettura degli atti.
Poiché dunque la difesa dell'appellante ritiene di aver provato ed inutilmente richiesto di provare, siccome respinta la relativa istanza, la sussistenza di documenti e fatti non noti al momento della predisposizione dell'atto di quietanza, andava applicata correttamente, in linea di diritto, la norma prevista dall'art. 1975 cc la quale, contrariamente alle conclusioni della decisione impugnata legittima la “annullabilità dell'accordo transattivo” disponendo che: “la transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto”, che è esattamente la domanda svolta in primo grado, allegandosi fatti e documenti non conosciuti, né conoscibili, perché in possesso della parte convenuta e taciuti (precedenti furti- esecuzioni immobiliari pendenti), ovvero perché acquisiti dal perito “dopo” l'invio della quietanza.
L'appello è fondato.
L'atto predisposto dalla NI è la classica quietanza prestampata che le Compagnie assicurative fanno firmare prima di pagare un premio e non può essere definito una transazione in quanto non è un accordo raggiunto fra le parti, con reciproche concessioni, ma un atto unilaterale con cui l'assicurato dichiara che, a seguito del pagamento del premio, non ha più nulla da pretendere dall'assicuratore.
Nel caso di specie, inoltre, il proposto pagamento del massimale di polizza escludeva in radice l'esistenza di una qualsiasi transazione, in quanto l'assicurata non rinunciava a nulla di quanto avrebbe potuto pretendere in forza della polizza in vigore.
La Suprema Corte, con principio consolidato, ha stabilito che le enunciazioni contenute nelle quietanze sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
In particolare, l'usuale formula “al solo fine di evitare qualsiasi rischio di controversie” costituisce semplice quietanza e non preclude la possibilità a future rivendicazioni.
Di conseguenza, un atto di quietanza <può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;
infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato (ex plurimis Cass. n. 8991/2008; 11536/06; 13792/06)>> (Cass. Civ., n.
20976/2017; Conf. Cass. Civ. n. 23296/2019).
Ne consegue che “il fine di prevenire una lite”, non può essere ritenuto come la consapevole rinuncia ad un diritto, ma una mera clausola di stile, in quanto, come ribadito dalla S.C., “ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisce, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e che pertanto concreta una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale;
nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili invece gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (cfr. Cass.n.729 del 2003, Cass. n.9120 del 2015, Cass.
18094 del 2015; Cass. n. 28448 del 2018)” (Cass. Civ. n. 4042/2022).
Inoltre, anche se si volesse ritenere l'atto predisposto dalla Compagnia come una proposta di transazione, non può non notarsi che la stessa risulta sottoscritta dalla sola assicurata e non anche dalla la quale, infatti, non ha mai versato il premio proposto nel predetto atto. Parte_1
E poiché, a mente dell'art. 1328 Codice Civile, “La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso”, era pieno diritto della Compagnia recedere dalla propria proposta transattiva, alla luce delle scoperte fatte dal proprio perito sull'assicurata.
Ciò posto, e stabilito, quindi, che l'atto di transazione e quietanza non si è mai perfezionato inter partes, stante la mancata sottoscrizione dell'atto da parte di e/o il mancato Parte_1 pagamento del premio proposto, va affrontato il problema dell'indennizzabilità del danno da parte dell'assicuratore. Ritiene questa Corte che non esistano, in atti, elementi sufficienti a far ritenere provato sia il furto che la reale entità dello stesso, atteso che la sola produzione della denuncia di furto (unico atto prodotto dalla non esime l'assicurato dalla prova rigorosa, in primis della preesistenza CP_1 della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e, in secondo luogo, della verificazione dell'evento-furto.
Anche su questo punto la Cassazione è ferma nel ritenere che la denuncia è atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale.
Persino il generico assunto della sentenza istruttoria penale che sui fatti denunciati siano state eseguite dalla polizia giudiziaria infruttuose indagini non è idoneo ad attribuire presunzione di veridicità a fatti mai accertati.
Infatti, spiega la S.C., "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (Cass. Civ., n. 30656/2017), ed inoltre che “la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01)” (Cass.
Civ. n. 32637/2022).
Poiché, come detto, l'unica prova addotta dall'appellata è la denuncia di furto - né possono essercene altre, atteso che dagli atti di causa si ricava che non ci sono stati testimoni del furto, né possono esistere riprese di sorveglianza, atteso che il magazzino ove era custodita la merce era privo di antifurto e della stessa energia elettrica - e considerato, peraltro, che il mero elenco dei beni asportati è risultato contraddittorio, in quanto il perito della Compagnia assicurativa ha rinvenuto diverse note di credito e DDT relativi a merci asseritamente asportate dai ladri ma, in realtà, risultate già restituite ai fornitori come “invenduto”, non esiste alcun elemento probatorio in grado di confermare né la preesistenza della merce assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato, né, in ultima analisi, la verificazione stessa dell'evento-furto.
L'originaria domanda attrice va, pertanto, accolta.
Le spese di entrambe i gradi seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Ferrara
[...] Controparte_1
n. 799/2021, così dispone:
A) In accoglimento del gravame e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, accerta e dichiara che nulla è dovuto da in favore dell'appellata , in Parte_1 Controparte_1 relazione al non provato furto asseritamente avvenuto fra il 21 ed il 23 dicembre 2019 nel magazzino sito a Casumaro (FE) in Via Bondenese, 209. B) Condanna al pagamento, in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 6.000 e, quanto al presente grado, in €
5.000, il tutto oltre rimborso contributi unificati, marche iscrizione, spese forfettarie, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Bologna il 10.6.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei