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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 624/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 624/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GALLO MIRIAM
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VITELLO VINCENZO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Catania il 24/07/1997, trascritto nel registro di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Catania dell'anno 1997, parte II, serie A, atto n. 530.
Dal matrimonio sono nati due figli, (il 12/11/1999) ed (il Persona_1 Persona_2
25/08/2005) entrambi maggiorenni.
Su istanza delle parti, all'udienza dell'08/11/2023, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 1418/2024, dell'08.03.2024, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione sul ruolo al fine di definire le questioni patrimoniali e per la trattazione delle domande accessorie.
Rimesse dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni alle quali pronunciare definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio che di seguito si riportano:
“1) La casa familiare, sita in Catania, viale Nitta n. 2 in comproprietà al 50% di entrambi, rimane assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi insieme al figlio Controparte_1 Per_2
[... (ormai divenuto maggiorenne), ma non ancora economicamente indipendente. La IG.ra
[...]
si farà carico interamente delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione CP_1
relative all'immobile.
2) Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, gli stessi continueranno a frequentare il padre nei modi e nei tempi che desiderano e che verranno concordati di volta in volta con il genitore.
3) II IG. continuerà a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, attraverso bonifico bancario, la somma di Euro 180,00
[...]
(centottanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie documentate. CP_ 4) La IG.ra continuerà a percepire per intero dall' l'assegno unico per il figlio CP_1
con la stessa convivente. Persona_2
5) Il figlio è economicamente indipendente in quanto presta stabilmente attività Persona_1
lavorativa presso un'impresa di pulizie, ha lasciato la casa familiare, ove viveva con la madre e ha trasferito la propria dimora presso un'altra abitazione. Pertanto, il IG. non verserà più Pt_1
alcuna somma a titolo di mantenimento per il figlio . Persona_1
6) La IG.ra e il IG. continueranno a corrispondere Controparte_1 Parte_1
nella misura del 50% ciascuno le residue rate del mutuo erogato dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena, per l'acquisto della casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari. La rata ammonta complessivamente ad € 386,83 (€ 193,41 a testa), pertanto le parti verseranno la somma di €
200,00 ciascuno sul conto corrente cointestato, al fine di coprire anche le spese di gestione del conto.
7) Il IG. verserà alla IG.ra un assegno divorzile di euro 200,00 Parte_1 CP_1
(euro duecento) mensili, poiché la IGnora è attualmente ancora in cerca di occupazione.
8) Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte, non avendo più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, neppure a titolo di spese legali per il presente procedimento, che si intendono compensate.
9) Sottoscrivono il presente accordo pure i legali per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.
68 della Legge Professionale Forense.”
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, e che le condizioni non appaiono in contrasto con norme inderogabili e con i principi dell'ordinamento giuridico, il Tribunale accoglie la domanda delle parti, come da accordo.
Nulla si dispone sulle spese, stante l'esito congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 624/2023 R.G., premessa la sentenza non definitiva del 8.3.2024:
1) assegna la casa familiare a;
Controparte_1
2) pone a carico di ed in favore di un contributo di € Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili a titolo di assegno divorzile e la somma di € 180,00 (centottanta/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio , entro il Persona_3
giorno 5 di ogni mese;
3) compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Catania il
28/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 624/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GALLO MIRIAM
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (CF: rappresentata Controparte_1 C.F._2 e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VITELLO VINCENZO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note scritte depositate dalle parti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Catania il 24/07/1997, trascritto nel registro di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Catania dell'anno 1997, parte II, serie A, atto n. 530.
Dal matrimonio sono nati due figli, (il 12/11/1999) ed (il Persona_1 Persona_2
25/08/2005) entrambi maggiorenni.
Su istanza delle parti, all'udienza dell'08/11/2023, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 1418/2024, dell'08.03.2024, il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza ha disposto la rimessione sul ruolo al fine di definire le questioni patrimoniali e per la trattazione delle domande accessorie.
Rimesse dinanzi al giudice istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni alle quali pronunciare definitivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio che di seguito si riportano:
“1) La casa familiare, sita in Catania, viale Nitta n. 2 in comproprietà al 50% di entrambi, rimane assegnata alla IG.ra , che continuerà ad abitarvi insieme al figlio Controparte_1 Per_2
[... (ormai divenuto maggiorenne), ma non ancora economicamente indipendente. La IG.ra
[...]
si farà carico interamente delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione CP_1
relative all'immobile.
2) Atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli, gli stessi continueranno a frequentare il padre nei modi e nei tempi che desiderano e che verranno concordati di volta in volta con il genitore.
3) II IG. continuerà a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese, attraverso bonifico bancario, la somma di Euro 180,00
[...]
(centottanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie documentate. CP_ 4) La IG.ra continuerà a percepire per intero dall' l'assegno unico per il figlio CP_1
con la stessa convivente. Persona_2
5) Il figlio è economicamente indipendente in quanto presta stabilmente attività Persona_1
lavorativa presso un'impresa di pulizie, ha lasciato la casa familiare, ove viveva con la madre e ha trasferito la propria dimora presso un'altra abitazione. Pertanto, il IG. non verserà più Pt_1
alcuna somma a titolo di mantenimento per il figlio . Persona_1
6) La IG.ra e il IG. continueranno a corrispondere Controparte_1 Parte_1
nella misura del 50% ciascuno le residue rate del mutuo erogato dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena, per l'acquisto della casa coniugale di cui i coniugi sono comproprietari. La rata ammonta complessivamente ad € 386,83 (€ 193,41 a testa), pertanto le parti verseranno la somma di €
200,00 ciascuno sul conto corrente cointestato, al fine di coprire anche le spese di gestione del conto.
7) Il IG. verserà alla IG.ra un assegno divorzile di euro 200,00 Parte_1 CP_1
(euro duecento) mensili, poiché la IGnora è attualmente ancora in cerca di occupazione.
8) Le parti si dichiarano reciprocamente soddisfatte, non avendo più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra, neppure a titolo di spese legali per il presente procedimento, che si intendono compensate.
9) Sottoscrivono il presente accordo pure i legali per rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art.
68 della Legge Professionale Forense.”
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, e che le condizioni non appaiono in contrasto con norme inderogabili e con i principi dell'ordinamento giuridico, il Tribunale accoglie la domanda delle parti, come da accordo.
Nulla si dispone sulle spese, stante l'esito congiunto del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 624/2023 R.G., premessa la sentenza non definitiva del 8.3.2024:
1) assegna la casa familiare a;
Controparte_1
2) pone a carico di ed in favore di un contributo di € Parte_1 Controparte_1
200,00 mensili a titolo di assegno divorzile e la somma di € 180,00 (centottanta/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio , entro il Persona_3
giorno 5 di ogni mese;
3) compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Catania il
28/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
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