TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/06/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di DI
Sezione civile
Il Tribunale di DI - sezione civile, in persona DE Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 796/2017 DE ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
A.R.O. – AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE 1 di DI OV (già Pt_1
(C.F. ), in persona DE suo Presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 [...]
, in persona DE Sindaco pro tempore (CF: Parte_2
), , in persona DE Sindaco pro P.IVA_2 Parte_3
tempore (CF: , , in persona DE sindaco pro tempore P.IVA_3 Parte_4
(CF: ), , in persona DE P.IVA_4 Parte_5
sindaco pro tempore (CF: ), , in P.IVA_5 Parte_6
persona DE sindaco pro tempore (CF: ) e , in persona P.IVA_6 Parte_7
DE sindaco pro tempore (CF: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Quinto, P.IVA_7
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Lecce alla Via G. Garibaldi, n. 43;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_8
Francesco Caricato, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via
Federico Di Palma, n. 71;
CONVENUTA
E
, in persona DE Curatore p.t.; RT
1 CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni DEle parti: attrici: “previa declaratoria di inammissibilità e infondatezza di tutte le eccezioni preliminari e di merito avversarie, accertare e dichiarare che le Parte_8
e poi dichiarata fallita, in persona dei loro legali
[...] Controparte_3
rappresentanti, hanno percepito, nella loro qualità, dalle amministrazioni attrici, somme in eccedenza rispetto a quelle dovute, per il periodo da marzo 2004 al 31/12/2006, per
l'espletamento DE servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nei comuni DE Bacino di utenza DEla provincia di DI, per le causali di cui alla Pt_1 narrativa DEl'atto di citazione e di riassunzione, quantificati in € 1.645.583,44, comprensiva DEla somma di € 1.009.034,47 dovuta sino al 31/12/2006, maggiorata di quella di € 386.548,97 dovuta per i primi due mesi DEl'anno 2007 (ottenuta applicando la stessa tariffa revisionata) e di € 250.000,00 per l'acquisto DE terreno;
conseguentemente, condannare in solido la e la Parte_8 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla Controparte_4 restituzione in favore DEl'Ambito di Raccolta Ottimale 1 DI OV, subentrata in tutti
i rapporti giuridici attivi e passivi DEl'ex e dei comuni costituiti, DEla suddetta Pt_1
somma di Euro 1.645.583,44, come risultante dalla Relazione DE CTU Ing. Per_1
oltre alla rivalutazione ed agli interessi contrattuali successivamente maturati,
[...] ove occorra anche in applicazione DEl'art. 2033 c.c. sul pagamento DEl'indebito oggettivo, e al pagamento DEla metà DEle spese legali liquidate dal Consiglio di Stato con sentenza n° 7253/2010, pari ad Euro 3.000, oltre Iva, con interessi e rivalutazione;
condannare le convenute in solido al pagamento DEle spese e competenze DE presente giudizio, oltre a spese generali, rimborso DE contributo unificato, Cap ed Iva come per legge, oltre al pagamento DE compenso liquidato al CTU e di quello corrisposto al proprio CTP”; convenuta, : “1. Accertare e dichiarare l'assenza di alcuna Controparte_1
titolarità nei rapporti dedotti in giudizio in capo alla e per l'effetto Controparte_1
dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande avanzate nei suoi confronti e, quindi, rigettare tutte le domande proposte dalla A.R.O. - Ambito di
Raccolta Ottimale 1 di DI OV (già ), Parte_1 Controparte_5
[...]
[..
[...] , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e nei confronti DEla
[...] Parte_6 Parte_7
, con vittoria di spese e competenze DE giudizio, oltre il rimborso Controparte_1
DEle spese generali, IVA e CPA come per legge. In via Preliminare 2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva de il , il Parte_2
, il il Parte_3 Parte_4 Parte_5
, il e il , e per l'effetto rigettare
[...] Parte_6 Parte_7
ogni loro domanda proposta contro la , con vittoria di spese e Controparte_1
competenze DE giudizio, oltre il rimborso DEle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via Principale 3. Accertata e dichiarata la tardività DEla memoria di parte attrice ex art. 183, co. VI, n. 1, depositata in data 07/02/2018, l'inammissibilità di quella ex art. 183, co.VI, n.2, depositata il 06/03/2018 e conseguentemente dichiarata l'inesistenza e/o radicale nullità processuale DEl'attività assertive ivi svolte, DEle richieste e DEle conclusioni in quegli scritti rassegnate, accertata e dichiarata la nullità assoluta e/o relativa DEla C.T.U. redatta dall'ing. depositata in data 08 luglio 2019, per l'effetto e in ogni Persona_1
caso, rigettare tutte le domande attrici perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze DE giudizio, oltre il rimborso DEle spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. In via Subordinata Accertata e dichiarata
l'intervenuta prescrizione DE diritto azionato, rigettare ogni domanda attorea proposta contro la , con vittoria di spese e competenze DE giudizio, oltre il Controparte_1
rimborso DEle spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. In via Estremamente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale di alcune DEle domande attoree, accertare e dichiarare il quantum debeatur dovuto, per le causali di cui alla citazione, nei limiti di una condanna meramente simbolica, per la commisurazione DEla quale ci si rimette all'equo apprezzamento di codesto ecc.mo Tribunale con compensazione integrale DEle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione DE 7.2.2017, gli attori convenivano in giudizio Controparte_1
e deducendo: che, con DEiberazione n. 4/2004, l'Autorità per la RT
gestione dei rifiuti solidi urbani bacino BR/2 aveva determinato la tariffa DE conferimento
3 dei rifiuti solidi urbani nella discarica sita in , alla contrada Masseria Parte_3
Feudo Inferiore, in € 47,48 per tonnellata, in ragione di una previsione di conferimento pari a 54.750 tonnellate annue;
che, a seguito DEl'adozione DEl'ordinanza DE Commissario DEegato n. 25/2004, vi era stato un incremento DE bacino di utenza DEla suddetta discarica, in quanto si era stabilito che tutti i comuni DE brindisino (fatta eccezione per il comune di DI) dovessero conferire i rifiuti presso la discarica sita nella contrada
Masseria Feudo Maggiore;
che, pertanto, le quantità di rifiuti conferiti passavano da quelle previste ad effettive 180.000 tonnellate annue;
che, a fronte DE rifiuto DEla società concessionaria DE servizio di gestione DEla discarica – – di Controparte_6 fornire dati contabili aggiornati, con DEiberazione n. 1 DE 8.2.2007, l'Autorità per la gestione dei rifiuti DE bacino rideterminava la tariffa in € 32,03 per tonnellata con Pt_1 decorrenza dal 1.3.2007; che nella stessa DEibera, l'Autorità dava atto di un avanzo di €
1.009.034,47 alla data DE 31.12.2006; che avverso tale provvedimento, la concessionaria proponeva ricorso al TAR Puglia, il quale veniva rigettato con sentenza n. 906/2009, confermata in grado d'appello; che, medio tempore, l'RO DI OV (istituito con decreto DE Commissario ad acta regionale n. 2/2013) era subentrato all' e che Pt_1 lo stesso, unitamente ai Comuni che avevano partecipato all' aveva interesse e Pt_1
diritto al recupero DEla somma indebitamente versata, prima DEl'adozione DEla DEibera
n. 1 DE 2007, alla concessionaria DE servizio di gestione DEla discarica de qua, pari alla differenza tra quella effettivamente corrisposta (sulla base DEla tariffa ab origine pattuita)
e quella calcolata in ragione DEla tariffa correttamente rideterminata con la citata DEibera.
Fatte queste premesse in fatto, le attrici rappresentavano di aver agito separatamente nei confronti DEla concessionaria, mediante Controparte_7
insinuazione al passivo DE relativo fallimento, e di aver adito questo Tribunale per il recupero di quanto indebitamente corrisposto anche nei riguardi DEle consorziate, ed - alla quale era subentrata la convenuta, Controparte_1 Controparte_8
- da ritenersi solidalmente responsabili. Controparte_9
Con comparsa depositata il 6.6.2017, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo il difetto di legittimazione attiva dei Comuni attori, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione DE credito e l'infondatezza nell'an e nel quantum DEla domanda.
4 Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, precisava: di Controparte_1
aver in effetti costituito, unitamente alle società ed Controparte_10 CP_8
un'associazione temporanea di imprese al fine di partecipare alla gara pubblica indetta
[...] dal comune di per l'affidamento dei lavori di costruzione e gestione Parte_3
DEla discarica sita in località Masseria Feudo Inferiore;
di aver conferito, con atto notarile DE 29.10.1999, un proprio ramo d'azienda (comprensivo DEla partecipazione alla suddetta
ATI) a AN LO (ME), che così subentrava nella suddetta ATI;
che, di seguito, ME PA e (subentrata nell'ATI ad Controparte_10 RT
costituivano una società consortile, che Controparte_8 Controparte_6 subentrava quale concessionario alle società che componevano l'ATI nei rapporti con l'amministrazione concedente;
che di tanto la P.A. aveva preso atto con determina DE
Responsabile DE Servizio Ufficio Servizi Tecnici DE Comune di n. Parte_3
139 DE 17 aprile 2003.
Si costituiva in giudizio, altresì, sostenendo la propria estraneità ai RT
fatti di causa e domandando il rigetto DEla domanda di parte attrice. In particolare, la convenuta affermava che tra e non era Controparte_8 RT intervenuta alcuna cessione d'azienda né operazioni di fusione;
in definitiva, la convenuta negava di essere succeduta nella posizione di e, dunque, di essere Controparte_8
legittimata passiva nel presente giudizio.
Con memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., le attrici ribadivano l'infondatezza DEle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti;
in ogni caso, domandavano di essere autorizzate alla chiamata in causa di ME PA e DA GE AN PA.
Con ordinanza DE 7.6.2018, il Tribunale di DI rigettava la richiesta di integrazione DE contraddittorio essendo tardiva, poiché contenuta nella citata memoria istruttoria, depositata oltre i termini di legge. Il Tribunale disponeva, altresì, l'ammissione di CTU al fine di quantificare, sulla base DEla documentazione in atti, le somme versate dagli attori in eccedenza rispetto a quelle dovute in virtù DEla tariffa determinata con la DEibera n. 1 DE 2007 per il periodo 2004 – 2006.
Con ordinanza DE 21.12.2022, il Tribunale, stante il fallimento DEla , RT dichiarava l'interruzione DE processo, che veniva tempestivamente riassunto DEle attrici con ricorso DE 16.1.2023.
5 All'udienza DE 20.10.2023, il Tribunale dichiarava la contumacia DE
[...]
e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la Controparte_11
precisazione DEle conclusioni.
All'udienza DE 25.11.2024, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice promossa nei confronti di è infondata per Controparte_1
le ragioni che di seguito si esporranno.
Breve ricostruzione DEla vicenda
Seppur brevemente, è necessario richiamare le vicende contrattuali e processuali che hanno interessato le parti in causa, prima DEl'avvio DE presente giudizio.
Dalla documentazione in atti risulta che con convenzione n. rep. 4262 DE 7.12.2000 il
Comune di affidava in concessione alle società Parte_3 Controparte_10
[...
e costituite in ATI, la gestione, previa sua Controparte_1 Controparte_8
costruzione, di una discarica controllata ubicata in località Masseria Feudo Inferiore.
Con atto notarile DE 20.11.2001, ME PA (che era subentrata Controparte_10 nell'ATI a in forza di atto di conferimento di ramo d'azienda DE Controparte_1
29.10.1999) e DA GE AN PA (che, a sua volta, era subentrata nell'ATI a per cessione di ramo d'azienda DE 28.12.2000), costituivano una Controparte_8 società consortile a responsabilità limitata, sotto la denominazione Controparte_6
. Di tale costituzione la mandante DEl'ATI, dava
[...] Controparte_10 comunicazione all'amministrazione appaltante, la quale con determinazione DE
Responsabile DE servizio Ufficio servizi tecnici DE 17.4.2003 prendeva atto tanto DEle cessioni dei rami d'azienda medio tempore intervenute quanto DEla costituzione DEla società consortile, che subentrava all'ATI nell'esecuzione DE contratto DE 7.12.2000.
Risulta ancora che il 5 novembre 2002, nove comuni DE brindisino (tra i quali gli odierni attori) stipulavano una convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000 per la costituzione DEl'Autorità per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel bacino alla quale venivano Pt_1
DEegate le funzioni dei comuni in materia.
6 La suddetta Autorità, in ragione DEl'incontestato incremento DE bacino di utenza DEla discarica, con DEibera n. 1/2007 approvava una diversa (e minore) tariffa per il conferimento dei R.S.U. (fissandola in € 32,02 per tonnellata) e dava atto che al
31.12.2006 risultava un disavanzo di € 1.009.034,47, come importo conferito in più.
La legittimità DEla DEibera in parola veniva confermata dal TAR Lecce, che con la già citata sentenza n. 906/2009 (poi confermata dal Consiglio di Stato) rilevava - per quanto di interesse ai fini di questo giudizio - che le previsioni DEla tariffa dipendevano in forma automatica da parametri prestabiliti e che sfuggivano ad una logica di tipo contrattuale e
Parte che l' , nella determinazione DEla tariffa, era tenuto ad operare “come mero applicatore di meccanismi revisionali rigidi e predeterminati, in sostanza legati alle variazioni intervenute su quelle stesse voci di costo in base alle quali si era pervenuti alla determinazione originaria DEla tariffa”. Si legge ancora nella citata sentenza che, stante l'aumento DEla quantità dei rifiuti sversati in discarica, la tariffa originaria aveva acquisito caratteri di evidente incongruità, i quali giustificavano, dunque, la sua revisione, anche unilaterale.
Tanto chiarito in punto di fatto, è bene procedere alla disamina DEle singole eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei Comuni attori ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei Comuni attori, che Controparte_1 agendo in giudizio unitamente all'RO DI OV, di per sé dotata di soggettività giuridica, avrebbero duplicato i mezzi di tutela.
La tesi non convince. Ed invero, “le convenzioni tra Comuni, previste dall'art. 30, d.lgs. n.
267 DE 2000, non implicano la creazione di un nuovo soggetto giuridico, cioè di un nuovo ente associativo, non possono essere utilizzate per realizzare un trasferimento di funzioni e, laddove si compendino nella creazione di uffici - organo con rilevanza esterna, deputati a rilasciare autorizzazioni o comunque ad adottare provvedimenti (ad esempio, uno sportello unico per le attività produttive), l'imputazione degli atti avviene nei confronti DE singolo ente di volta in volta interessato;
si tratta, dunque, nella sostanza, di accordi che hanno principalmente la finalità di definire i limiti che i vari enti devono osservare nella rispettiva azione amministrativa allo scopo di non interferire, danneggiandola, con l'azione degli altri enti: essi possono implicare o non la messa in comune di risorse umane e materiali per
7 l'espletamento di una determinata funzione o di un determinato servizio, ma ciò non toglie che l'azione amministrativa dei vari enti rimane concettualmente distinta, seppure coordinata” (cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 27/09/2018, n.2168).
Ne consegue, la piena legittimazione attiva dei Comuni attori, che avendo effettuato il pagamento asseritamente indebito sono titolari DEl'interesse ad agire per la ripetizione DEle somme corrisposte.
Sull'eccepita prescrizione DE diritto di credito
Entrambe le convenute hanno eccepito la prescrizione DE credito, sostenendo che la comunicazione DEla DEiberazione n. 1/2007 DEl'ATO di rideterminazione DEla tariffa non fosse idonea ad interrompere il decorso DEla prescrizione, tanto perché priva di specifica intimazione di pagamento quanto perché indirizzata alla sola società consortile
”. Controparte_6
L'eccezione è infondata.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, è convincimento di chi giudica che il decorso DEla prescrizione non vada ancorato all'indebito pagamento DEla tariffa in misura maggiore (risalente al periodo compreso tra il 2004 e il 2006) quanto al momento in cui è stata accertata l'illegittimità di tale pagamento (cfr. in senso conforme Consiglio di Stato sez. II, 05/08/2024, n.6990). In altri termini, le pubbliche amministrazioni attrici hanno avuto consapevolezza di poter legittimamente pretendere la ripetizione DEl'indebito soltanto all'esito dei giudizi amministrativi, aventi ad oggetto la legittimità DEla determina con la quale la tariffa di conferimento è stata modificata ed è stato accertato il pagamento in esubero di importi per il periodo compreso tra il 2004 e il 2006. In definitiva, il termine di prescrizione DE credito per cui è causa deve ritenersi decorrente dal passaggio in giudicato DEla già citata sentenza DE TAR Lecce, avvenuto in data 1.10.2010, data di deposito DEla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello, confermando la sentenza di primo grado.
Tanto chiarito sulla decorrenza DE termine di prescrizione, va detto che l'atto di citazione introduttivo DE presente giudizio è stato notificato alle convenute in data 8.2.2017 e, dunque, prima DEla scadenza DE termine decennale di prescrizione. In definitiva, il credito
8 non si è prescritto poiché il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dall'avvio DEla presente azione giudiziaria.
Sul difetto di legittimazione di Controparte_1
L'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine al proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, ad avviso di chi giudica, è fondata.
Sostengono le attrici che risponderebbe in solido con la società Controparte_1 consortile DEl'obbligazione ex art. 2033 c.c., in quanto società Controparte_6
concessionaria, unitamente alle altre due con le quali si era costituita in ATI.
Sostengono ancora le attrici che le vicende contrattuali e societarie successive alla conclusione DE contratto pubblico sarebbero irrilevanti, non essendo opponibili alla P.A.
In ogni caso, anche a voler ammettere il subentro di ME PA nella posizione DEla convenuta, le attrici rilevano: che tale subentro non avrebbe effetto di liberazione DEla cedente;
che la cedente e la cessionaria sarebbero nella sostanza una realtà societaria unitaria, essendo la seconda interamente partecipata dalla prima;
che, Controparte_1
in quanto esercitante una posizione di direzione e controllo su ME PA comunque
[...] risponderebbe dei debiti verso i terzi di quest'ultima ex art. 2497 c.c.
Ora, va detto che nel nostro ordinamento vige la regola generale DEl'immodificabilità dei soggetti che ottengono un'aggiudicazione, tanto allo scopo di prevenire il rischio di elusione DEle regole imperative relative alla selezione DE contraente. Tale regola subisce, tuttavia, una deroga espressa, proprio per le ipotesi di cessione d'azienda (ipotesi alla quale va equiparata quella DEla cessione DE ramo d'azienda). Invero, l'art. 35 DEla l. 109/1994, applicabile ratione temporis, prevede che “Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino
a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 DE decreto DE Presidente DE Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 DEla presente legge.
2.Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro DE nuovo soggetto nella titolarità DE contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere
9 i requisiti di cui all'articolo 10-sexies DEla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione DEla DEinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti DEle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge”.
Ai fini DEl'esecuzione DEl'appalto, le imprese raggruppate possono liberamente definire il loro rapporto organizzativo interno (dal semplice coordinamento nell'esecuzione dei lavori fino alla possibilità di ricorrere al moDElo societario).
Sul punto, l'art. 96 D.P.R. n. 554 DE 1999, nel testo vigente ratione temporis, prevede quanto segue: "
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi DE libro V DE titolo V, capi 3 e seguenti DE codice civile, per
l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale DE contratto, ferme restando le responsabilità DEle imprese riunite ai sensi DEla legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione DEl'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione DEla società nel registro DEle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte DEla società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini DEla qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa."
Le imprese associate, che abbiano costituito la società consortile, poiché partecipanti all'ATI, rispondono in solido con la società consortile DEle obbligazioni da questa assunte
(cfr. Cassazione civile sez. I - 16/12/2024, n. 32676).
Ora, nel caso di specie, va detto che prima DEla costituzione DEla società consortile, la convenuta aveva ceduto a ME PA un ramo d'azienda, che Controparte_1 comprendeva l'attività di “ecologia ed impiantistica”. Nell'atto di cessione DE ramo d'azienda le parti chiarivano espressamente che la cessione comprendeva anche le partecipazioni a raggruppamenti temporanei d'impresa.
10 Dunque, non vi è dubbio, perché risulta dal relativo atto notarile, che la convenuta,
abbia ceduto la partecipazione nell'ATI aggiudicataria a ME PA. Controparte_1
Quanto all'opponibilità di tale cessione alla stazione appaltante, va detto che, come risulta dalla già citata determinazione DE 17.4.2003 DE (nella sua Parte_3 qualità di appaltante), quest'ultimo aveva espressamente prestato acquiescenza a tale modificazione soggettiva, dando atto DEl'avvenuta cessione e DE subentro di ME nella posizione DEla cedente, già aggiudicataria. In definitiva, vi è prova documentale che la
P.A. abbia rilasciato il suo nulla osta al subentro DE cessionario nella titolarità DE contratto, riconoscendolo quale propria controparte negoziale.
Tanto meno, può dirsi che il subentro non abbia avuto carattere liberatorio. In assenza di specifiche disposizioni pubblicistiche sul punto, si ritiene di dover fare riferimento alla regola generale in tema di cessione DE contratto di cui all'art. 1408 c.c., secondo il quale il cedente, salvo diversa dichiarazione DE ceduto (che nel caso di specie non risulta), è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di quest'ultimo.
Considerato che la determinazione DE 17.4.2003 DE di è Pt_3 Parte_3
antecedente ai fatti per i quali è causa, non può che concludersi nel senso che la convenuta non è obbligata nei confronti DEle attrici, essendo stata già liberata Controparte_1 dal vincolo contrattuale a seguito di accettazione DEla cessione DE ramo d'azienda, comprensivo DEla partecipazione nell'ATI.
Va poi chiarito che la circostanza che la convenuta, sia socia Controparte_1
(maggioritaria ovvero unica) di ME PA non è circostanza rilevante, considerato che si tratta di persone giuridiche distinte, dotate di perfetta autonomia patrimoniale. In sostanza, non è possibile predicare la responsabilità personale DEla socia ( per Controparte_1
le obbligazioni di ME PA (la quale in effetti è subentrata nel rapporto contrattuale con la stazione appaltante e risponderebbe ex lege in solido con la società consortile Francavilla
Ambiente scarl DEle obbligazioni da quest'ultima assunte in esecuzione DE contratto pubblico).
Quanto alla domanda di condanna avanzata ex art. 2497 c.c., la stessa oltre che inammissibile, poiché tardivamente formulata, è comunque manifestamente infondata, in mancanza dei presupposti di legge, non essendovi prova (e neppure allegazione) DEla
11 lesione cagionata all'integrità DE patrimonio DEla controllata, derivante da attività di direzione e coordinamento.
Sul difetto di legittimazione di Controparte_12
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da (ora Controparte_12
dichiarata fallita) è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che DA GE AN PA è subentrata ad nella titolarità DEla partecipazione all'ATI aggiudicataria;
di tale Controparte_8
cessione ha preso atto la stessa stazione appaltante nella citata DEiberazione n. 139 DE
17.4.2003.
Tale subentro risulta espressamente dalla lettura DEl'atto costitutivo DEla società consortile ed è confermato dalla visura storica di Controparte_6 CP_8
prodotta unitamente all'atto di citazione.
[...]
Dalla visura storica di DA GE AN PA (depositata dalle attrici unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) risulta la sua fusione per incorporazione in (in data 14.9.1999) e, infine, dalla visura di CP_2 RT
(depositata da quest'ultima unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2
[...]
c.p.c.) risulta la fusione per incorporazione di in , odierna CP_2 RT
convenuta, la quale, dunque, è succeduta nei crediti e nei debiti di DA GE
AN, subentrata ad nella titolarità DEla partecipazione all'ATI CP_8
aggiudicataria.
Tanto chiarito in ordine alle vicende contrattuali, come detto, ex art. 95 D.P.R. n. 554 DE
1999, le imprese riunite in ATI (nel caso di specie quella subentrata nella posizione contrattuale giusta cessione DE ramo d'azienda) sono responsabili in solido nei confronti DEl'amministrazione per le obbligazioni derivanti dall'esecuzione DE contratto pubblico, ivi inclusa quella di ripetizione DEle tariffe indebitamente percepite.
Da tali premesse discende la legittimazione passiva DEla convenuta, . RT
Sulla improcedibilità DEla domanda di ripetizione di indebito avanzata nei confronti DE fallimento di RT
Ritiene questo Giudice che, prima di emettere una pronuncia nel merito in relazione alle domande avanzate dagli attori nei confronti DE ME di sia RT
necessario rimettere la causa sul ruolo per integrare il contraddittorio tra le parti ex art. 101
12 c.p.c. in ordine ad una questione rilevata d'ufficio, per la prima volta in questa sede, ed in particolare in merito all'eventuale improcedibilità DEla domanda di accertamento DE credito e di condanna alla restituzione ai sensi DEl'art. 52 l. fall. Tanto in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “l'accertamento di un credito nei confronti DE fallimento è devoluto alla competenza esclusiva DE giudice DEegato ex artt.
52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima DEla proposizione DEla domanda o nel corso DE giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (cfr. Cassazione civile sez. III -
04/10/2018, n. 24156; Cassazione civile sez. III - 17/04/2024, n. 10421; Tribunale sez. II -
Taranto, 16/03/2022, n. 672).
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra le parti attrici e le spese DE Controparte_1
giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.000.001 e €
2.000.000.
La decisione in ordine alle spese di lite nei rapporti tra attrici e fallimento di
[...]
è rinviata alla sentenza definitiva. CP_13
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, sezione civile, in composizione monocratica nella persona DEla
Dott.ssa Caterina Greco, nella causa proposta da A.R.O. – AMBITO DI RACCOLTA
OTTIMALE 1 di DI OV (già ), Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6
, e contro e
[...] Parte_7 Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2
- rigetta la domanda di parte attrice avanzata nei confronti di;
Controparte_1
- condanna le attrici alla rifusione in solido in favore di DEle Controparte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 37.951,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A e C.P.A. come per legge;
13 - previa rimessione DEla causa sul ruolo, dispone che la stessa prosegua come da separata ordinanza per integrare il contraddittorio tra le parti ex art. 101 c.p.c. in ordine alla questione rilevata d'ufficio, ed in particolare in merito all'eventuale improcedibilità DEla domanda di accertamento DE credito e di condanna alla restituzione avanzata nei confronti Pa DE ME , ai sensi DEl'art. 52 l. fall. RT
DI, 25.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di DI
Sezione civile
Il Tribunale di DI - sezione civile, in persona DE Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 796/2017 DE ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
A.R.O. – AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE 1 di DI OV (già Pt_1
(C.F. ), in persona DE suo Presidente pro tempore,
[...] P.IVA_1 [...]
, in persona DE Sindaco pro tempore (CF: Parte_2
), , in persona DE Sindaco pro P.IVA_2 Parte_3
tempore (CF: , , in persona DE sindaco pro tempore P.IVA_3 Parte_4
(CF: ), , in persona DE P.IVA_4 Parte_5
sindaco pro tempore (CF: ), , in P.IVA_5 Parte_6
persona DE sindaco pro tempore (CF: ) e , in persona P.IVA_6 Parte_7
DE sindaco pro tempore (CF: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Quinto, P.IVA_7
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Lecce alla Via G. Garibaldi, n. 43;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_8
Francesco Caricato, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Taranto alla Via
Federico Di Palma, n. 71;
CONVENUTA
E
, in persona DE Curatore p.t.; RT
1 CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni DEle parti: attrici: “previa declaratoria di inammissibilità e infondatezza di tutte le eccezioni preliminari e di merito avversarie, accertare e dichiarare che le Parte_8
e poi dichiarata fallita, in persona dei loro legali
[...] Controparte_3
rappresentanti, hanno percepito, nella loro qualità, dalle amministrazioni attrici, somme in eccedenza rispetto a quelle dovute, per il periodo da marzo 2004 al 31/12/2006, per
l'espletamento DE servizio di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani nei comuni DE Bacino di utenza DEla provincia di DI, per le causali di cui alla Pt_1 narrativa DEl'atto di citazione e di riassunzione, quantificati in € 1.645.583,44, comprensiva DEla somma di € 1.009.034,47 dovuta sino al 31/12/2006, maggiorata di quella di € 386.548,97 dovuta per i primi due mesi DEl'anno 2007 (ottenuta applicando la stessa tariffa revisionata) e di € 250.000,00 per l'acquisto DE terreno;
conseguentemente, condannare in solido la e la Parte_8 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla Controparte_4 restituzione in favore DEl'Ambito di Raccolta Ottimale 1 DI OV, subentrata in tutti
i rapporti giuridici attivi e passivi DEl'ex e dei comuni costituiti, DEla suddetta Pt_1
somma di Euro 1.645.583,44, come risultante dalla Relazione DE CTU Ing. Per_1
oltre alla rivalutazione ed agli interessi contrattuali successivamente maturati,
[...] ove occorra anche in applicazione DEl'art. 2033 c.c. sul pagamento DEl'indebito oggettivo, e al pagamento DEla metà DEle spese legali liquidate dal Consiglio di Stato con sentenza n° 7253/2010, pari ad Euro 3.000, oltre Iva, con interessi e rivalutazione;
condannare le convenute in solido al pagamento DEle spese e competenze DE presente giudizio, oltre a spese generali, rimborso DE contributo unificato, Cap ed Iva come per legge, oltre al pagamento DE compenso liquidato al CTU e di quello corrisposto al proprio CTP”; convenuta, : “1. Accertare e dichiarare l'assenza di alcuna Controparte_1
titolarità nei rapporti dedotti in giudizio in capo alla e per l'effetto Controparte_1
dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande avanzate nei suoi confronti e, quindi, rigettare tutte le domande proposte dalla A.R.O. - Ambito di
Raccolta Ottimale 1 di DI OV (già ), Parte_1 Controparte_5
[...]
[..
[...] , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e nei confronti DEla
[...] Parte_6 Parte_7
, con vittoria di spese e competenze DE giudizio, oltre il rimborso Controparte_1
DEle spese generali, IVA e CPA come per legge. In via Preliminare 2. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva de il , il Parte_2
, il il Parte_3 Parte_4 Parte_5
, il e il , e per l'effetto rigettare
[...] Parte_6 Parte_7
ogni loro domanda proposta contro la , con vittoria di spese e Controparte_1
competenze DE giudizio, oltre il rimborso DEle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via Principale 3. Accertata e dichiarata la tardività DEla memoria di parte attrice ex art. 183, co. VI, n. 1, depositata in data 07/02/2018, l'inammissibilità di quella ex art. 183, co.VI, n.2, depositata il 06/03/2018 e conseguentemente dichiarata l'inesistenza e/o radicale nullità processuale DEl'attività assertive ivi svolte, DEle richieste e DEle conclusioni in quegli scritti rassegnate, accertata e dichiarata la nullità assoluta e/o relativa DEla C.T.U. redatta dall'ing. depositata in data 08 luglio 2019, per l'effetto e in ogni Persona_1
caso, rigettare tutte le domande attrici perché priva di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze DE giudizio, oltre il rimborso DEle spese generali, IVA e CPA come per legge.
4. In via Subordinata Accertata e dichiarata
l'intervenuta prescrizione DE diritto azionato, rigettare ogni domanda attorea proposta contro la , con vittoria di spese e competenze DE giudizio, oltre il Controparte_1
rimborso DEle spese generali, IVA e CPA come per legge.
5. In via Estremamente subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale di alcune DEle domande attoree, accertare e dichiarare il quantum debeatur dovuto, per le causali di cui alla citazione, nei limiti di una condanna meramente simbolica, per la commisurazione DEla quale ci si rimette all'equo apprezzamento di codesto ecc.mo Tribunale con compensazione integrale DEle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione DE 7.2.2017, gli attori convenivano in giudizio Controparte_1
e deducendo: che, con DEiberazione n. 4/2004, l'Autorità per la RT
gestione dei rifiuti solidi urbani bacino BR/2 aveva determinato la tariffa DE conferimento
3 dei rifiuti solidi urbani nella discarica sita in , alla contrada Masseria Parte_3
Feudo Inferiore, in € 47,48 per tonnellata, in ragione di una previsione di conferimento pari a 54.750 tonnellate annue;
che, a seguito DEl'adozione DEl'ordinanza DE Commissario DEegato n. 25/2004, vi era stato un incremento DE bacino di utenza DEla suddetta discarica, in quanto si era stabilito che tutti i comuni DE brindisino (fatta eccezione per il comune di DI) dovessero conferire i rifiuti presso la discarica sita nella contrada
Masseria Feudo Maggiore;
che, pertanto, le quantità di rifiuti conferiti passavano da quelle previste ad effettive 180.000 tonnellate annue;
che, a fronte DE rifiuto DEla società concessionaria DE servizio di gestione DEla discarica – – di Controparte_6 fornire dati contabili aggiornati, con DEiberazione n. 1 DE 8.2.2007, l'Autorità per la gestione dei rifiuti DE bacino rideterminava la tariffa in € 32,03 per tonnellata con Pt_1 decorrenza dal 1.3.2007; che nella stessa DEibera, l'Autorità dava atto di un avanzo di €
1.009.034,47 alla data DE 31.12.2006; che avverso tale provvedimento, la concessionaria proponeva ricorso al TAR Puglia, il quale veniva rigettato con sentenza n. 906/2009, confermata in grado d'appello; che, medio tempore, l'RO DI OV (istituito con decreto DE Commissario ad acta regionale n. 2/2013) era subentrato all' e che Pt_1 lo stesso, unitamente ai Comuni che avevano partecipato all' aveva interesse e Pt_1
diritto al recupero DEla somma indebitamente versata, prima DEl'adozione DEla DEibera
n. 1 DE 2007, alla concessionaria DE servizio di gestione DEla discarica de qua, pari alla differenza tra quella effettivamente corrisposta (sulla base DEla tariffa ab origine pattuita)
e quella calcolata in ragione DEla tariffa correttamente rideterminata con la citata DEibera.
Fatte queste premesse in fatto, le attrici rappresentavano di aver agito separatamente nei confronti DEla concessionaria, mediante Controparte_7
insinuazione al passivo DE relativo fallimento, e di aver adito questo Tribunale per il recupero di quanto indebitamente corrisposto anche nei riguardi DEle consorziate, ed - alla quale era subentrata la convenuta, Controparte_1 Controparte_8
- da ritenersi solidalmente responsabili. Controparte_9
Con comparsa depositata il 6.6.2017, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo il difetto di legittimazione attiva dei Comuni attori, il proprio difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione DE credito e l'infondatezza nell'an e nel quantum DEla domanda.
4 Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva, precisava: di Controparte_1
aver in effetti costituito, unitamente alle società ed Controparte_10 CP_8
un'associazione temporanea di imprese al fine di partecipare alla gara pubblica indetta
[...] dal comune di per l'affidamento dei lavori di costruzione e gestione Parte_3
DEla discarica sita in località Masseria Feudo Inferiore;
di aver conferito, con atto notarile DE 29.10.1999, un proprio ramo d'azienda (comprensivo DEla partecipazione alla suddetta
ATI) a AN LO (ME), che così subentrava nella suddetta ATI;
che, di seguito, ME PA e (subentrata nell'ATI ad Controparte_10 RT
costituivano una società consortile, che Controparte_8 Controparte_6 subentrava quale concessionario alle società che componevano l'ATI nei rapporti con l'amministrazione concedente;
che di tanto la P.A. aveva preso atto con determina DE
Responsabile DE Servizio Ufficio Servizi Tecnici DE Comune di n. Parte_3
139 DE 17 aprile 2003.
Si costituiva in giudizio, altresì, sostenendo la propria estraneità ai RT
fatti di causa e domandando il rigetto DEla domanda di parte attrice. In particolare, la convenuta affermava che tra e non era Controparte_8 RT intervenuta alcuna cessione d'azienda né operazioni di fusione;
in definitiva, la convenuta negava di essere succeduta nella posizione di e, dunque, di essere Controparte_8
legittimata passiva nel presente giudizio.
Con memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., le attrici ribadivano l'infondatezza DEle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti;
in ogni caso, domandavano di essere autorizzate alla chiamata in causa di ME PA e DA GE AN PA.
Con ordinanza DE 7.6.2018, il Tribunale di DI rigettava la richiesta di integrazione DE contraddittorio essendo tardiva, poiché contenuta nella citata memoria istruttoria, depositata oltre i termini di legge. Il Tribunale disponeva, altresì, l'ammissione di CTU al fine di quantificare, sulla base DEla documentazione in atti, le somme versate dagli attori in eccedenza rispetto a quelle dovute in virtù DEla tariffa determinata con la DEibera n. 1 DE 2007 per il periodo 2004 – 2006.
Con ordinanza DE 21.12.2022, il Tribunale, stante il fallimento DEla , RT dichiarava l'interruzione DE processo, che veniva tempestivamente riassunto DEle attrici con ricorso DE 16.1.2023.
5 All'udienza DE 20.10.2023, il Tribunale dichiarava la contumacia DE
[...]
e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la Controparte_11
precisazione DEle conclusioni.
All'udienza DE 25.11.2024, trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice promossa nei confronti di è infondata per Controparte_1
le ragioni che di seguito si esporranno.
Breve ricostruzione DEla vicenda
Seppur brevemente, è necessario richiamare le vicende contrattuali e processuali che hanno interessato le parti in causa, prima DEl'avvio DE presente giudizio.
Dalla documentazione in atti risulta che con convenzione n. rep. 4262 DE 7.12.2000 il
Comune di affidava in concessione alle società Parte_3 Controparte_10
[...
e costituite in ATI, la gestione, previa sua Controparte_1 Controparte_8
costruzione, di una discarica controllata ubicata in località Masseria Feudo Inferiore.
Con atto notarile DE 20.11.2001, ME PA (che era subentrata Controparte_10 nell'ATI a in forza di atto di conferimento di ramo d'azienda DE Controparte_1
29.10.1999) e DA GE AN PA (che, a sua volta, era subentrata nell'ATI a per cessione di ramo d'azienda DE 28.12.2000), costituivano una Controparte_8 società consortile a responsabilità limitata, sotto la denominazione Controparte_6
. Di tale costituzione la mandante DEl'ATI, dava
[...] Controparte_10 comunicazione all'amministrazione appaltante, la quale con determinazione DE
Responsabile DE servizio Ufficio servizi tecnici DE 17.4.2003 prendeva atto tanto DEle cessioni dei rami d'azienda medio tempore intervenute quanto DEla costituzione DEla società consortile, che subentrava all'ATI nell'esecuzione DE contratto DE 7.12.2000.
Risulta ancora che il 5 novembre 2002, nove comuni DE brindisino (tra i quali gli odierni attori) stipulavano una convenzione ex art. 30 d.lgs. 267/2000 per la costituzione DEl'Autorità per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel bacino alla quale venivano Pt_1
DEegate le funzioni dei comuni in materia.
6 La suddetta Autorità, in ragione DEl'incontestato incremento DE bacino di utenza DEla discarica, con DEibera n. 1/2007 approvava una diversa (e minore) tariffa per il conferimento dei R.S.U. (fissandola in € 32,02 per tonnellata) e dava atto che al
31.12.2006 risultava un disavanzo di € 1.009.034,47, come importo conferito in più.
La legittimità DEla DEibera in parola veniva confermata dal TAR Lecce, che con la già citata sentenza n. 906/2009 (poi confermata dal Consiglio di Stato) rilevava - per quanto di interesse ai fini di questo giudizio - che le previsioni DEla tariffa dipendevano in forma automatica da parametri prestabiliti e che sfuggivano ad una logica di tipo contrattuale e
Parte che l' , nella determinazione DEla tariffa, era tenuto ad operare “come mero applicatore di meccanismi revisionali rigidi e predeterminati, in sostanza legati alle variazioni intervenute su quelle stesse voci di costo in base alle quali si era pervenuti alla determinazione originaria DEla tariffa”. Si legge ancora nella citata sentenza che, stante l'aumento DEla quantità dei rifiuti sversati in discarica, la tariffa originaria aveva acquisito caratteri di evidente incongruità, i quali giustificavano, dunque, la sua revisione, anche unilaterale.
Tanto chiarito in punto di fatto, è bene procedere alla disamina DEle singole eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei Comuni attori ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei Comuni attori, che Controparte_1 agendo in giudizio unitamente all'RO DI OV, di per sé dotata di soggettività giuridica, avrebbero duplicato i mezzi di tutela.
La tesi non convince. Ed invero, “le convenzioni tra Comuni, previste dall'art. 30, d.lgs. n.
267 DE 2000, non implicano la creazione di un nuovo soggetto giuridico, cioè di un nuovo ente associativo, non possono essere utilizzate per realizzare un trasferimento di funzioni e, laddove si compendino nella creazione di uffici - organo con rilevanza esterna, deputati a rilasciare autorizzazioni o comunque ad adottare provvedimenti (ad esempio, uno sportello unico per le attività produttive), l'imputazione degli atti avviene nei confronti DE singolo ente di volta in volta interessato;
si tratta, dunque, nella sostanza, di accordi che hanno principalmente la finalità di definire i limiti che i vari enti devono osservare nella rispettiva azione amministrativa allo scopo di non interferire, danneggiandola, con l'azione degli altri enti: essi possono implicare o non la messa in comune di risorse umane e materiali per
7 l'espletamento di una determinata funzione o di un determinato servizio, ma ciò non toglie che l'azione amministrativa dei vari enti rimane concettualmente distinta, seppure coordinata” (cfr. T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 27/09/2018, n.2168).
Ne consegue, la piena legittimazione attiva dei Comuni attori, che avendo effettuato il pagamento asseritamente indebito sono titolari DEl'interesse ad agire per la ripetizione DEle somme corrisposte.
Sull'eccepita prescrizione DE diritto di credito
Entrambe le convenute hanno eccepito la prescrizione DE credito, sostenendo che la comunicazione DEla DEiberazione n. 1/2007 DEl'ATO di rideterminazione DEla tariffa non fosse idonea ad interrompere il decorso DEla prescrizione, tanto perché priva di specifica intimazione di pagamento quanto perché indirizzata alla sola società consortile
”. Controparte_6
L'eccezione è infondata.
L'art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, è convincimento di chi giudica che il decorso DEla prescrizione non vada ancorato all'indebito pagamento DEla tariffa in misura maggiore (risalente al periodo compreso tra il 2004 e il 2006) quanto al momento in cui è stata accertata l'illegittimità di tale pagamento (cfr. in senso conforme Consiglio di Stato sez. II, 05/08/2024, n.6990). In altri termini, le pubbliche amministrazioni attrici hanno avuto consapevolezza di poter legittimamente pretendere la ripetizione DEl'indebito soltanto all'esito dei giudizi amministrativi, aventi ad oggetto la legittimità DEla determina con la quale la tariffa di conferimento è stata modificata ed è stato accertato il pagamento in esubero di importi per il periodo compreso tra il 2004 e il 2006. In definitiva, il termine di prescrizione DE credito per cui è causa deve ritenersi decorrente dal passaggio in giudicato DEla già citata sentenza DE TAR Lecce, avvenuto in data 1.10.2010, data di deposito DEla sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello, confermando la sentenza di primo grado.
Tanto chiarito sulla decorrenza DE termine di prescrizione, va detto che l'atto di citazione introduttivo DE presente giudizio è stato notificato alle convenute in data 8.2.2017 e, dunque, prima DEla scadenza DE termine decennale di prescrizione. In definitiva, il credito
8 non si è prescritto poiché il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dall'avvio DEla presente azione giudiziaria.
Sul difetto di legittimazione di Controparte_1
L'eccezione sollevata dalla convenuta in ordine al proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, ad avviso di chi giudica, è fondata.
Sostengono le attrici che risponderebbe in solido con la società Controparte_1 consortile DEl'obbligazione ex art. 2033 c.c., in quanto società Controparte_6
concessionaria, unitamente alle altre due con le quali si era costituita in ATI.
Sostengono ancora le attrici che le vicende contrattuali e societarie successive alla conclusione DE contratto pubblico sarebbero irrilevanti, non essendo opponibili alla P.A.
In ogni caso, anche a voler ammettere il subentro di ME PA nella posizione DEla convenuta, le attrici rilevano: che tale subentro non avrebbe effetto di liberazione DEla cedente;
che la cedente e la cessionaria sarebbero nella sostanza una realtà societaria unitaria, essendo la seconda interamente partecipata dalla prima;
che, Controparte_1
in quanto esercitante una posizione di direzione e controllo su ME PA comunque
[...] risponderebbe dei debiti verso i terzi di quest'ultima ex art. 2497 c.c.
Ora, va detto che nel nostro ordinamento vige la regola generale DEl'immodificabilità dei soggetti che ottengono un'aggiudicazione, tanto allo scopo di prevenire il rischio di elusione DEle regole imperative relative alla selezione DE contraente. Tale regola subisce, tuttavia, una deroga espressa, proprio per le ipotesi di cessione d'azienda (ipotesi alla quale va equiparata quella DEla cessione DE ramo d'azienda). Invero, l'art. 35 DEla l. 109/1994, applicabile ratione temporis, prevede che “Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino
a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 DE decreto DE Presidente DE Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 DEla presente legge.
2.Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro DE nuovo soggetto nella titolarità DE contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere
9 i requisiti di cui all'articolo 10-sexies DEla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione DEla DEinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti DEle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge”.
Ai fini DEl'esecuzione DEl'appalto, le imprese raggruppate possono liberamente definire il loro rapporto organizzativo interno (dal semplice coordinamento nell'esecuzione dei lavori fino alla possibilità di ricorrere al moDElo societario).
Sul punto, l'art. 96 D.P.R. n. 554 DE 1999, nel testo vigente ratione temporis, prevede quanto segue: "
1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi DE libro V DE titolo V, capi 3 e seguenti DE codice civile, per
l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale DE contratto, ferme restando le responsabilità DEle imprese riunite ai sensi DEla legge.
3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione DEl'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione DEla società nel registro DEle imprese.
4. Tutte le imprese riunite devono far parte DEla società, la quale non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.
5. Ai soli fini DEla qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa."
Le imprese associate, che abbiano costituito la società consortile, poiché partecipanti all'ATI, rispondono in solido con la società consortile DEle obbligazioni da questa assunte
(cfr. Cassazione civile sez. I - 16/12/2024, n. 32676).
Ora, nel caso di specie, va detto che prima DEla costituzione DEla società consortile, la convenuta aveva ceduto a ME PA un ramo d'azienda, che Controparte_1 comprendeva l'attività di “ecologia ed impiantistica”. Nell'atto di cessione DE ramo d'azienda le parti chiarivano espressamente che la cessione comprendeva anche le partecipazioni a raggruppamenti temporanei d'impresa.
10 Dunque, non vi è dubbio, perché risulta dal relativo atto notarile, che la convenuta,
abbia ceduto la partecipazione nell'ATI aggiudicataria a ME PA. Controparte_1
Quanto all'opponibilità di tale cessione alla stazione appaltante, va detto che, come risulta dalla già citata determinazione DE 17.4.2003 DE (nella sua Parte_3 qualità di appaltante), quest'ultimo aveva espressamente prestato acquiescenza a tale modificazione soggettiva, dando atto DEl'avvenuta cessione e DE subentro di ME nella posizione DEla cedente, già aggiudicataria. In definitiva, vi è prova documentale che la
P.A. abbia rilasciato il suo nulla osta al subentro DE cessionario nella titolarità DE contratto, riconoscendolo quale propria controparte negoziale.
Tanto meno, può dirsi che il subentro non abbia avuto carattere liberatorio. In assenza di specifiche disposizioni pubblicistiche sul punto, si ritiene di dover fare riferimento alla regola generale in tema di cessione DE contratto di cui all'art. 1408 c.c., secondo il quale il cedente, salvo diversa dichiarazione DE ceduto (che nel caso di specie non risulta), è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di quest'ultimo.
Considerato che la determinazione DE 17.4.2003 DE di è Pt_3 Parte_3
antecedente ai fatti per i quali è causa, non può che concludersi nel senso che la convenuta non è obbligata nei confronti DEle attrici, essendo stata già liberata Controparte_1 dal vincolo contrattuale a seguito di accettazione DEla cessione DE ramo d'azienda, comprensivo DEla partecipazione nell'ATI.
Va poi chiarito che la circostanza che la convenuta, sia socia Controparte_1
(maggioritaria ovvero unica) di ME PA non è circostanza rilevante, considerato che si tratta di persone giuridiche distinte, dotate di perfetta autonomia patrimoniale. In sostanza, non è possibile predicare la responsabilità personale DEla socia ( per Controparte_1
le obbligazioni di ME PA (la quale in effetti è subentrata nel rapporto contrattuale con la stazione appaltante e risponderebbe ex lege in solido con la società consortile Francavilla
Ambiente scarl DEle obbligazioni da quest'ultima assunte in esecuzione DE contratto pubblico).
Quanto alla domanda di condanna avanzata ex art. 2497 c.c., la stessa oltre che inammissibile, poiché tardivamente formulata, è comunque manifestamente infondata, in mancanza dei presupposti di legge, non essendovi prova (e neppure allegazione) DEla
11 lesione cagionata all'integrità DE patrimonio DEla controllata, derivante da attività di direzione e coordinamento.
Sul difetto di legittimazione di Controparte_12
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da (ora Controparte_12
dichiarata fallita) è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che DA GE AN PA è subentrata ad nella titolarità DEla partecipazione all'ATI aggiudicataria;
di tale Controparte_8
cessione ha preso atto la stessa stazione appaltante nella citata DEiberazione n. 139 DE
17.4.2003.
Tale subentro risulta espressamente dalla lettura DEl'atto costitutivo DEla società consortile ed è confermato dalla visura storica di Controparte_6 CP_8
prodotta unitamente all'atto di citazione.
[...]
Dalla visura storica di DA GE AN PA (depositata dalle attrici unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) risulta la sua fusione per incorporazione in (in data 14.9.1999) e, infine, dalla visura di CP_2 RT
(depositata da quest'ultima unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2
[...]
c.p.c.) risulta la fusione per incorporazione di in , odierna CP_2 RT
convenuta, la quale, dunque, è succeduta nei crediti e nei debiti di DA GE
AN, subentrata ad nella titolarità DEla partecipazione all'ATI CP_8
aggiudicataria.
Tanto chiarito in ordine alle vicende contrattuali, come detto, ex art. 95 D.P.R. n. 554 DE
1999, le imprese riunite in ATI (nel caso di specie quella subentrata nella posizione contrattuale giusta cessione DE ramo d'azienda) sono responsabili in solido nei confronti DEl'amministrazione per le obbligazioni derivanti dall'esecuzione DE contratto pubblico, ivi inclusa quella di ripetizione DEle tariffe indebitamente percepite.
Da tali premesse discende la legittimazione passiva DEla convenuta, . RT
Sulla improcedibilità DEla domanda di ripetizione di indebito avanzata nei confronti DE fallimento di RT
Ritiene questo Giudice che, prima di emettere una pronuncia nel merito in relazione alle domande avanzate dagli attori nei confronti DE ME di sia RT
necessario rimettere la causa sul ruolo per integrare il contraddittorio tra le parti ex art. 101
12 c.p.c. in ordine ad una questione rilevata d'ufficio, per la prima volta in questa sede, ed in particolare in merito all'eventuale improcedibilità DEla domanda di accertamento DE credito e di condanna alla restituzione ai sensi DEl'art. 52 l. fall. Tanto in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale “l'accertamento di un credito nei confronti DE fallimento è devoluto alla competenza esclusiva DE giudice DEegato ex artt.
52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima DEla proposizione DEla domanda o nel corso DE giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes" (cfr. Cassazione civile sez. III -
04/10/2018, n. 24156; Cassazione civile sez. III - 17/04/2024, n. 10421; Tribunale sez. II -
Taranto, 16/03/2022, n. 672).
Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra le parti attrici e le spese DE Controparte_1
giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 1.000.001 e €
2.000.000.
La decisione in ordine alle spese di lite nei rapporti tra attrici e fallimento di
[...]
è rinviata alla sentenza definitiva. CP_13
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, sezione civile, in composizione monocratica nella persona DEla
Dott.ssa Caterina Greco, nella causa proposta da A.R.O. – AMBITO DI RACCOLTA
OTTIMALE 1 di DI OV (già ), Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6
, e contro e
[...] Parte_7 Controparte_1 [...]
così provvede: CP_2
- rigetta la domanda di parte attrice avanzata nei confronti di;
Controparte_1
- condanna le attrici alla rifusione in solido in favore di DEle Controparte_1 spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 37.951,00, oltre spese generali al
15%, I.V.A e C.P.A. come per legge;
13 - previa rimessione DEla causa sul ruolo, dispone che la stessa prosegua come da separata ordinanza per integrare il contraddittorio tra le parti ex art. 101 c.p.c. in ordine alla questione rilevata d'ufficio, ed in particolare in merito all'eventuale improcedibilità DEla domanda di accertamento DE credito e di condanna alla restituzione avanzata nei confronti Pa DE ME , ai sensi DEl'art. 52 l. fall. RT
DI, 25.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
14