TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/10/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 237/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 28/10/2025, davanti al giudice monocratico dott. IE RI sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Sedrani, in sostituzione dell'avv. Gennari, e, CP_ per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
IE RI
R.G. 237/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. IE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 237/2025 promossa da:
e , in proprio e quali l.r.p.t. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentato e difeso, in forza di procura depositata
[...] telematicamente, dall'avv. Lorenzo Gennari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 maggio 2025, i ricorrenti hanno agito in CP_ giudizio nei confronti dell' opponendosi alle ordinanze-ingiunzione n. 001904837, n. 001904836, n. 001905712, n. 001905713, notificate il 22.04.2025 e con le quali l' ha ingiunto il pagamento della somma di euro 2.163,77 a CP_2 titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della società di cui costoro Parte_4 sono legali rappresentanti, e relative al terzo trimestre 2017 e primo trimestre 2018 rispetto alla gestione dei datori di lavoro agricoli e per il mese di marzo 2018 rispetto alla gestione separata. A sostegno della sua opposizione, i ricorrenti hanno censurato gli atti opposti sostenendo, tra l'altro, che essi sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 14, legge n. 689 del 1981, e segnatamente quando il termine di decadenza fissato dalla norma era già spirato. CP_
2. L' si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, sostenendo, tra l'altro, che l'art. 14, legge n. 689 del 1981, non sarebbe applicabile alla fattispecie.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, «in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» [Cass., .n. 363/2019].
4.1. Nella fattispecie, assume la veste della ragione più liquida l'eccezione di decadenza dalla sanzione elevata, in merito alla quale le parti hanno dibattuto sostenendo tesi divergenti in ordine all'applicabilità dell'art. 14, legge n. 689 del 1981. Sul punto, si ritiene tuttavia che la questione vada decisa facendo piano riferimento alla più recente giurisprudenza della Cassazione, pronunciatasi su vicenda sovrapponibile nei termini che seguono. «Va premesso – ha spiegato la Corte - che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, affatto correttamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto maturata la decadenza di cui trattasi: per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)».
4.2. Ciò posto, nella fattispecie, attinente a illecito commesso successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016, l' , onerato in tal senso, CP_2 avrebbe dovuto dimostrare la tempestività della propria iniziativa, ma non l'ha fatto, limitandosi a dedurre, genericamente, che il completamento delle attività funzionali alla conoscenza degli elementi che integrano l'illecito «si è compiuto solo CP_ a ridosso della notifica della violazione» [p. 5 memoria , senza tuttavia precisare quali e quante attività si siano rese necessarie per accertare illeciti consumati al momento dell'inutile intervento delle scadenze previste per i versamenti contributivi del periodo da febbraio ad agosto 2018. In ragione di quanto precede, la difesa di parte ricorrente va accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
* 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla le ordinanze-ingiunzione n. 001904837, n. 001904836, n. 001905712, n. 001905713; CP_ condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 886,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
IE RI
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 28/10/2025, davanti al giudice monocratico dott. IE RI sono comparsi, per parte ricorrente, l'avv. Sedrani, in sostituzione dell'avv. Gennari, e, CP_ per l' l'avv. Bonetti.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
IE RI
R.G. 237/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. IE RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 237/2025 promossa da:
e , in proprio e quali l.r.p.t. di Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentato e difeso, in forza di procura depositata
[...] telematicamente, dall'avv. Lorenzo Gennari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti allegata alla memoria difensiva ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21 maggio 2025, i ricorrenti hanno agito in CP_ giudizio nei confronti dell' opponendosi alle ordinanze-ingiunzione n. 001904837, n. 001904836, n. 001905712, n. 001905713, notificate il 22.04.2025 e con le quali l' ha ingiunto il pagamento della somma di euro 2.163,77 a CP_2 titolo di sanzioni amministrative per il mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali da parte della società di cui costoro Parte_4 sono legali rappresentanti, e relative al terzo trimestre 2017 e primo trimestre 2018 rispetto alla gestione dei datori di lavoro agricoli e per il mese di marzo 2018 rispetto alla gestione separata. A sostegno della sua opposizione, i ricorrenti hanno censurato gli atti opposti sostenendo, tra l'altro, che essi sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 14, legge n. 689 del 1981, e segnatamente quando il termine di decadenza fissato dalla norma era già spirato. CP_
2. L' si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, sostenendo, tra l'altro, che l'art. 14, legge n. 689 del 1981, non sarebbe applicabile alla fattispecie.
3. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che, «in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» [Cass., .n. 363/2019].
4.1. Nella fattispecie, assume la veste della ragione più liquida l'eccezione di decadenza dalla sanzione elevata, in merito alla quale le parti hanno dibattuto sostenendo tesi divergenti in ordine all'applicabilità dell'art. 14, legge n. 689 del 1981. Sul punto, si ritiene tuttavia che la questione vada decisa facendo piano riferimento alla più recente giurisprudenza della Cassazione, pronunciatasi su vicenda sovrapponibile nei termini che seguono. «Va premesso – ha spiegato la Corte - che il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti” (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, l. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, affatto correttamente, nel caso di specie, i giudici territoriali hanno ritenuto maturata la decadenza di cui trattasi: per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003)».
4.2. Ciò posto, nella fattispecie, attinente a illecito commesso successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 8 del 2016, l' , onerato in tal senso, CP_2 avrebbe dovuto dimostrare la tempestività della propria iniziativa, ma non l'ha fatto, limitandosi a dedurre, genericamente, che il completamento delle attività funzionali alla conoscenza degli elementi che integrano l'illecito «si è compiuto solo CP_ a ridosso della notifica della violazione» [p. 5 memoria , senza tuttavia precisare quali e quante attività si siano rese necessarie per accertare illeciti consumati al momento dell'inutile intervento delle scadenze previste per i versamenti contributivi del periodo da febbraio ad agosto 2018. In ragione di quanto precede, la difesa di parte ricorrente va accolta, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
* 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla le ordinanze-ingiunzione n. 001904837, n. 001904836, n. 001905712, n. 001905713; CP_ condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 886,00, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Gorizia, 28 ottobre 2025
Il Giudice
IE RI