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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2721/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/2024 promossa da: nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1 residente in [...], interno 7 ma domiciliato in Livorno, Via Piero Della Francesca, 1 [C.F.: ] con C.F._1
l'Avv. Francesco Agostinelli
RICORRENTE/I
e nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1 residente in [...], interno 7 [C.F.:
] con l'avv. Alessandra Benvenuti C.F._2
RESISTENTE/I
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 19/11/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno (LI) il 06/01/2017 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Livorno (LI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 2 parte 1 anno 2017;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- tenuto conto di quanto concordato dalle parti per il periodo della separazione, nonché della durata del matrimonio e del contributo che ciascuno dei coniugi ha fornito alla formazione del patrimonio familiare, il Sig. si Parte_1 impegna a corrispondere alla Sig.ra quale assegno divorzile in Controparte_1 un'unica soluzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 L. 1° dicembre 1970, n. 898, la somma di € 18.000,00 (diciottomila/00).
I coniugi stabiliscono che la predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) pattuita a titolo di assegno divorzile una tantum, sarà corrisposta alla Sig.ra nel momento in cui l'abitazione coniugale posta in Viale Città Controparte_1 del Vaticano, n. 70, int. 7, in regime di comunione tra loro, sarà venduta ed, esattamente, contestualmente alla stipulazione del relativo atto. I coniugi stabiliscono che tale somma potrà essere pretesa dalla Sig.ra CP_1 direttamente dal futuro acquirente, in aggiunta alla quota pari al 50 % del ricavato, alla stessa spettante dalla compravendita.
pagina 2 di 3 Nell'ipotesi in cui il rogito venisse effettuato prima del deposito della sentenza di scioglimento del loro matrimonio, la predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00), spettante alla Sig.ra a titolo di assegno Controparte_1 divorzile una tantum –impregiudicato il diritto della stessa a percepire immediatamente il 50% del ricavato della compravendita per la sua quota di proprietà- le sarà corrisposta con assegno circolare non trasferibile a lei intestato, che resterà depositato presso il Notaio rogante dal momento della stipulazione dell'atto di compravendita fino alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Controparte_1 Parte_1 assegno che potrà essere consegnato dal Notaio alla Sig.ra a Controparte_1 semplice richiesta, dietro presentazione di copia aute a sentenza.
I coniugi riconoscono e dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui alla presente condizione, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 18.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2721/2024 promossa da: nato a [...] il [...], cittadino italiano, Parte_1 residente in [...], interno 7 ma domiciliato in Livorno, Via Piero Della Francesca, 1 [C.F.: ] con C.F._1
l'Avv. Francesco Agostinelli
RICORRENTE/I
e nata a [...] il [...], cittadina italiana, Controparte_1 residente in [...], interno 7 [C.F.:
] con l'avv. Alessandra Benvenuti C.F._2
RESISTENTE/I
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 19/11/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno (LI) il 06/01/2017 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello stato civile del Comune di Livorno (LI) nel Registro Atti di Matrimonio atto n. 2 parte 1 anno 2017;
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
- tenuto conto di quanto concordato dalle parti per il periodo della separazione, nonché della durata del matrimonio e del contributo che ciascuno dei coniugi ha fornito alla formazione del patrimonio familiare, il Sig. si Parte_1 impegna a corrispondere alla Sig.ra quale assegno divorzile in Controparte_1 un'unica soluzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 L. 1° dicembre 1970, n. 898, la somma di € 18.000,00 (diciottomila/00).
I coniugi stabiliscono che la predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00) pattuita a titolo di assegno divorzile una tantum, sarà corrisposta alla Sig.ra nel momento in cui l'abitazione coniugale posta in Viale Città Controparte_1 del Vaticano, n. 70, int. 7, in regime di comunione tra loro, sarà venduta ed, esattamente, contestualmente alla stipulazione del relativo atto. I coniugi stabiliscono che tale somma potrà essere pretesa dalla Sig.ra CP_1 direttamente dal futuro acquirente, in aggiunta alla quota pari al 50 % del ricavato, alla stessa spettante dalla compravendita.
pagina 2 di 3 Nell'ipotesi in cui il rogito venisse effettuato prima del deposito della sentenza di scioglimento del loro matrimonio, la predetta somma di € 18.000,00 (diciottomila/00), spettante alla Sig.ra a titolo di assegno Controparte_1 divorzile una tantum –impregiudicato il diritto della stessa a percepire immediatamente il 50% del ricavato della compravendita per la sua quota di proprietà- le sarà corrisposta con assegno circolare non trasferibile a lei intestato, che resterà depositato presso il Notaio rogante dal momento della stipulazione dell'atto di compravendita fino alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e Controparte_1 Parte_1 assegno che potrà essere consegnato dal Notaio alla Sig.ra a Controparte_1 semplice richiesta, dietro presentazione di copia aute a sentenza.
I coniugi riconoscono e dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale di cui alla presente condizione, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Livorno (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 18.12.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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