Sentenza 12 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2001, n. 5514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5514 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' LA CORTE UPRE55 1 01 REPUBBLICA ITALIANA OME DI OP ITA ANO I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 22185/98 Consigliere Cron.11887 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere - Ud. 06/02/01 Dott. Giovanni AMOROSO - Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 6000 per diritti L. || 1.2 APR. 2001 sul ricorso proposto da: IL LL SC RU quale erede di TI SI e BU RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso 10 studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 632 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 436/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 15/12/97 R.G.N. 101/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato SGROI per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 22185/98 ud. 6 febbraio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. TT RE, quale dante causa di CI UC, BU IN ed altri consorti di lite si rivolgevano al Pretore di Bologna per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire in applicazione della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di riversibilità di cui erano titolari, unitamente ad arretrati nel limite dellaaltra pensione diretta, con gli prescrizione decennale. Chiedevano che l'importo della pensione stessa rimanesse "cristallizzato" a partire dal 30.9.83 nella misura in pagamento a tale data. L'INPS, nel costituirsi in giudizio, contestava il diritto e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore accoglieva la domanda di parti ricorrenti dichiarando il diritto delle stesse all'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità nei limiti della prescrizione decennale in relazione alla domanda amministrativa;
e a conservare dall'1.10.83 l'importo di pensione pari a quello percepito il 30.9.83, fin quando lo stesso non sarebbe stato superato per effetto della perequazione della pensione considerata a calcolo, condannando 1'INPS al pagamento delle differenze. Contro tale decisione proponeva appello l'INPS, nonché appello 3 incidentale gli istanti sugli interessi. Il Tribunale di Bologna Sezione Lavoro con sentenza del 14.6.1990, accoglieva in parte l'appello dell'INPS e rigettava le domande di TT RE e BU IN;
confermava il diritto deglii altri ricorrenti e dichiarava che essi avevano diritto alla integrazione al minimo nei limiti della prescrizione decennale e a conservare il trattamento minimo "cristallizzato" ai sensi dell'art. 6, 7° comma, della legge n. 638/1983. Contro la sentenza del Tribunale di Bologna proponevano ricorso per cassazione TT RE e BU IN davanti la questa Corte per il riconoscimento del diritto in questione. Questa Corte con sentenza n. 1251 del 2.2.1993 accoglieva il ricorso delle attuali ricorrenti e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Modena. In particolare enunciava il seguente principio dopo aver motivato in diritto: "In definitiva il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere alle ricorrenti [la TT e la BU il diritto alla integrazione al minimo della pensione nei limiti della prescrizione decennale con riferimento alle date delle relative domande e la conservazione del diritto come maturato e congelato ai sensi della legge n. 638 del 1983". Riassunto il giudizio, il Tribunale di Modena Sezione Lavoro, giudice di rinvio, con sentenza n. 436 del 15.12.1997, ha condannato l'INPS a corrispondere alle parti che avevano visto la loro domanda respinta (quindi TT RE e BU IN) l'integrazione al minimo nei limiti della prescrizione decennale 4 fino al 30.9.1983; ha dichiarato estinto il giudizio con riguardo alla domanda di cristallizzazione. Contro la sentenza del Tribunale di Modena propongono ricorso per Cassazione CI UC quale erede di TT RE e BU IN deducendo due motivi di impugnazione. L'INPS ha solo depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. comma legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché vizio della 6, 7° motivazione (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). Sostengono che il Tribunale di Modena era vincolato ad applicare l'enunciato principio di diritto e non poteva, quindi, nei confronti delle ricorrenti, procedere alla estinzione del diritto ai sensi dell'art. 1 commi 181 e segg. della legge finanziaria 1997 (legge 23.12.1996 n. 662).
2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti eccepiscono l'illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662 in relazione agli artt. 3, 24, 38, 102 e 104 della Costituzione. 5 Mi 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Deve premettersi che la Corte costitituzionale con sentenza n.314 illegittimo, per violazione dell'art. 3del 1985 ha dichiarato cost., l'art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità Inps per chi fosse già titolare di pensione di riversibilità a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito e parimenti (in applicazione dell'art. 27, 1. 11 marzo 1953, n. 87) ha dichiarato illegittimi gli art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338 e 23, 1. 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti, non ancora dichiarate illegittime, che potessero comportare esclusione del diritto all'integrazione al minimo della pensione a favore del titolare anche di altro trattamento pensionistico, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito. L'art. 6, 7' comma, 1. n. 638 del 1983, ha poi previsto che nell'ipotesi di cumulo di più pensioni integrate al minimo è garantita al pensionato per la pensione concorrente la c.d. cristallizzazione>> dell'importo dell'integrazione al minimo maturato al 30 settembre 1983, fino al superamento di detto trattamento per effetto della rivalutazione automatica della pensione base. Successivamente C. cost. n. 240 del 1994 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 cost., l'art. 11, 22' comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui (nel caso di concorso di due o più pensioni integrate od integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, 31 comma, d. 1. 12 638, settembre 1983 n. 463, convertito in 1. 11 novembre 1983 n. non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito di cui ai commi precedenti) prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Da ultimo l'art. 36, 5' comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 disposizione della quale ha fatto applicazione la sentenza impugnata ha sancito l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, 181' e 182' comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662. Quest'ultima disposizione detta i criteri con cui deve essere condotta la verifica del requisito reddituale (al quale la sentenza della Corte costituzionale ha condizionato il diritto del pensionato alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo conseguito al 30 settembre 1983), ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la cristallizzazione, si configura una questione di cui all'art. 1, 182' comma, 1. 662 del 1996/ sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e quindi anche una delle questioni con riferimento alle quali è previsione di estinzione del giudizio;
laformulata la 7 disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della corte costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente, determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura (ex plurimis Cass., sez. lav., 9 dicembre 1999finanziaria n. 13792). Il problema è ora si pone nel presente giudizio è se il principio di diritto affermato ex art. 384 c.p.c. da questa Corte con sentenza n. 436 del 15.12.1997 cit., pronunciata in questo giudizio, possa risentire dello jus superveniens (art. 36 1. 23 dicembre 1998 n. 448 cit.). Soccorre a questo proposito la giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. lav., 3 luglio 1998, n.6548; Cass., sez. lav., 9 dicembre 1997, n.12465) che va confermata e ribadita - secondo - cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla regula iuris enunciata dalla corte di cassazione a norma dell'art. 384 c.p.c. viene meno quando la norma da applicare in aderenza a tale principio sia stata successivamente abrogata, modificata ° sostituita per effetto di ius superveniens ovvero dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della corte costituzionale pubblicata dopo la sentenza rescindente, dovendo in questo caso farsi applicazione rispetto ai fatti già accertati nelle precedenti fasi del processo di detto ius superveniens che travalica il principio di diritto enunziato dalla sentenza di cassazione 8 1 Pertanto correttamente nella specie il giudice di rinvio ha tenuto conto dello jus superveniens (sopra cit.) ed ha conseguentemente dichiarato l'estinzione ex lege del giudizio.
4. Anche il secondo motivo è infondato. La questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dalla Corte costituzionale. C. cost. 20 luglio 2000, n.310, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, 1. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 36, comma 5, 1. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, - nella parte in cui prevedono l'estinzione101, 102 e 113 Cost. d'ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della medesima legge n. 662 del 1996 - e privano di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. Si tratta appunto dei giudizi, quale quello in esame, riguardanti l'attuazione delle pretese vantate dagli interessati sulla base delle due note sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 1. 21 luglio 1965, n. 903 ("nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia 9 b calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire") e dell'art. 11, comma 22, 1. 24 dicembre 1993, n. 537 ("nella parte in cui - nel caso di alconcorso di due о più pensioni integrate ° integrabili trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.1. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in 1. 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento degli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica"). In particolare la Corte ha riconosciuto che, quando si tratta di crediti che scaturiscono dalla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che li escludevano o li limitavano, il legislatore può prevederne il soddisfacimento con modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali. Inoltre in tal caso il legislatore può intervenire anche sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione ex lege. Nella fattispecie il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attua nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le una del preesistente contenzioso, in quanto realizza nella basi - misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle 10 le pretese circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare fatte valere dagli interessati.
5. Il ricorso pertanto deve essere integralmente rigettato. che deve ritenersiAi sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.
1. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto 1994) - prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Amoroso (Michele Annunziata) Giwemgiovanni M. Shill 3 3 IL LL 5 0 1 . . Depositato in Cancelleria N T A R 3 S S A 7 ' 12 APR. 2001 - A L T 8 L - , E 1 A oggi, D 1 S I E S P E S N G I E IL LL N G S E G I L O A A O A D T L T E L I , E R O I D R D T S O I 11 G E R