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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2024, n. 42280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42280 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza per territorio, rimessa ex art. 24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Parma con ordinanza del 31 maggio 2024 nel procedimento n. 7054 RGNR e n. 764/2020 R.G. Trib. a carico di AN GU + altri visti gli atti e il provvedimento di rimessione;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi l'avvocato Valerio Spigarelli, in difesa di EP SO, che ha concluso per l'incompetenza del Tribunale di Parma e la competenza del Tribunale di Firenze, l'avvocato Francesco Colotti, quale sostituto processuale dell'avvocato Giulia Bongiorno, in difesa di FA De UC, NA CE, NE ER, MA IN, IO Di TO e RA S.p.a. - aziende chimiche riunite EL, e in sostituzione dell'avvocato Dario Romano, in difesa di CE NA e IN MA, che ha concluso per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore della competenza del Tribunale di Lecco ed in subordine del Tribunale di Roma, l'avvocato BE Borgogno, in difesa di FA De UC, che si associa alle richieste del codifensore, l'avvocato Giacomo Scicolone, in difesa di TO AN, che insiste affinchè la competenza territoriale sia attribuita al Tribunale Penale Sent. Sez. 6 Num. 42280 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 26/09/2024 di Lecco, l'avvocato Domenico Ciruzzi, in difesa di NO FI, che insiste per l'accoglimento della memoria depositata e conclude per la competenza del Tribunale di Firenze, l'avvocato NE Mascaro Maria, in difesa di PA EG, quale sostituto processuale dell'avvocato Pier Matteo Lucibello, in difesa di RI SE RE, quale sostituto processuale dell'avvocato Sigfrido Fenyes, in difesa di PA EG e NO FI, e quale sostituto processuale dell'avvocato Mario Taddeucci Sassolini, in difesa di L. LT & C. Dei F.11i Alitti, che si associa alle conclusioni del codifensore e conclude per la competenza del Tribunale di Firenze, l'avvocato Michele Dalla Valle, in difesa di DR AN, che conclude per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, in favore di quella del Tribunale di Lecco, l'avvocato Carlo Covi, anche in sostituzione dell'avvocato Piero Longo, in difesa di Advanced Medica System GR Ams S.r.l., che ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, l'avvocato Enrico Zurli, in difesa di RO CC e quale sostituto processuale dell'avvocato Alberto Berardi, in difesa di LA TO, che si riporta alla memoria depositata in cancelleria e conclude per la competenza del Tribunale di Roma, l'avvocato Alice Lupi, anche in sostituzione dell'avvocato PA Della Sala, in difesa di IM RI, che si associa alle conclusioni dei difensori di EL in favore della competenza del Tribunale di Lecco. RITENUTO IN FATTO 1. Nel corso del giudizio riguardante il procedimento indicato in epigrafe, nella fase dedicata ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. all'esame delle questioni preliminari, con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Parma rimetteva alla Corte di cassazione le questioni concernenti la competenza per territorio in relazione ai reati contestati nei capi d'imputazione 1, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 44, 45,46, 58, 59, 60, 62 e con riguardo agli imputati AN GU, OB FI Edi, AN BE, AN DR, CO EL, CO LI, CC LI, SE RE RI, EG PA, SO EP, FI NO, De UC FA, IN NA, ER NE, NC MA, Di TO IO, ND MA, TO LA, NI PA, LI PA, CC RO, MM NO, AN TO, RI IM, nonché delle persone giuridiche LT S.p.a., EL RA S.p.a. e Ams Gropu S.p.a., in relazione all'illecito amministrativo ex art. 25 d.lgs n. 231/2001. Rilevava il Tribunale come il rinvio pregiudiziale fosse necessario in quanto i difensori di tutti gli imputati, riformulando eccezioni già portate all'attenzione del Giudice dell'udienza preliminare e da questo disattese, avevano ribadito la 2 competenza per territorio dei Tribunali di Lecco, Roma, e Firenze in relazione ad alcuni dei reati ad essi contestati. Nell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio davanti alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza sono state illustrate le ragioni che rendevano ammissibile la richiesta, evidenziando i criteri non uniformi seguiti prima dal G.i.p. e dopo dal Tribunale in diversa composizione per pervenire alla affermazione della competenza del Tribunale di Parma, palesandosi come non manifestamente infondate le eccezioni di incompetenza sollevate dalla difesa, Innanzitutto, è stata rimessa in discussione dal Giudice che procede la insussistenza del nesso di connessione teleologica ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. tra il reato associativo di cui al capo 1) e le corruzioni ascritte ai capi 25-25 (vicenda LT), 30-31 (vicenda EL), 42-43 (vicenda AMS GR) e 45-46 (vicenda AR), che aveva portato il G.u.p, ad escludere l'applicazione dei criteri di competenza per connessione ai fini della individuazione della competenza territoriale. Ulteriore questione che viene devoluta dal Tribunale è quella della individuazione della regula iuris da applicare per i reati di corruzione con stabile asservimento della funzione ai fini della competenza, essendosi rimarcato come il precedente collegio del Tribunale avesse ritenuto di seguire la tesi opposta che applica il criterio previsto per il caso di reato permanente dall'art. 8, comma 3, cod.proc.pen., ovvero quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, seppure pervenendo alla fine alla stessa individuazione della competenza in favore del Tribunale di Parma, sulla base però di un generico riferimento - censurato dai difensori e dallo stesso Tribunale remittente - ad una presumibile operatività del AN presso la sede dell'Università di Parma, quale suo principiale centro di interessi (cfr. ordinanza del 18/06/2021) in cui si assume avvenuto l'accordo corruttivo. 2. Si deve dare atto delle memorie prodotte per l'udienza dai seguenti difensori: l'avv. Alberto Berardi difensore di LA TO ha depositato memoria con cui invoca la competenza di Roma sul rilievo che l'ultimo pagamento rilevante per la competenza (corruzione di cui al capo 43) è avvenuto con il bonifico accreditato sul conto bancario di Emphasis, acceso in Roma (cfr., pag. 63 della citata ordinanza di rimessione pregiudiziale della questione di competenza territoriale); l'avv. Domenico Ciruzzi per NO FI (imputato per il capo 26) con specifico riferimento alla condotta p. e p. dall'art. 321 cod.pen. relativa al corrispondente capo 25-2) per il quale è imputato ex art. 319 cod.pen. il 3 dott. AN - ed al capo 28) ha prodotto memoria con cui invoca la competenza del Tribunale di Firenze perché l'ultima ipotetica dazione - rientrante nel capo d'accusa nella parte in cui il P.M. ritiene che le prestazioni corruttive si sarebbero concretizzate anche nell'offerta di "pranzi e cene in occasione delle riunioni" - andrebbe correttamente individuata in occasione della cena offerta a AN e pagata da MM NO in data 29 marzo 2017 in Firenze;
gli avv.ti Ennio Amodio e Elena Maria Catalano, difensori di GU AN, chiedono di dichiarare l'incompetenza per territorio della Autorità Giudiziaria di Parma in favore di quella di Lecco per tutti i reati contestati all'imputato GU AN, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco, evidenziando la connessione dell'associazione ex art.12, lett. c) cod. proc. pen. con le corruzioni quale reato più grave e tra tutti gli episodi di corruzione contestati, il primo, in ordine cronologico, è quello di cui al capo 30.5). Si tratta di una attività di consulenza per la quale la casa farmaceutica EL-Helsinn SA ha versato alla società Crag Up un corrispettivo di euro 120.000 in più pagamenti l'ultimo dei quali risale al 14 gennaio 2011. gli avv. Maurizio Nasti e Pier Matteo Lucibello per RI SE RE (capi 26-28, in concorso nella corruzione di AN relativa alla vicenda LT) hanno depositato una memoria con la quale espongono le ragioni affinchè sia affermata la competenza nel Tribunale di Firenze in base all'ultima dazione corruttiva di venticinquemila euro avvenuta nel novembre del 2016, non essendo utile il riferimento all'ultima dazione di diecimila euro del dicembre 2016, cui ha fatto riferimento il G.u.p., sulla base di una non corretta lettura di una conversazione telefonica intercettata tra NO MM e GU AN ed essendovi comunque le successive cene offerte nel ristorante di Firenze (ristorante Sabatini in data 28 marzo 17); l'avv. Valerio Spigarelli difensore di fiducia di EP SO (capi 26, 27 e 28 della rubrica, c.d. "vicenda LT") ha depositato memoria difensiva con cui individua la competenza del Tribunale di Firenze sul rilievo che nella sera del 28 marzo 2017 sulla base delle comunicazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso a MM e a AN, si può evincere fuor di dubbio che il primo, coimputato del reato di corruzione del secondo insieme a SE RE (ed altri), aveva pagato il costo della cena alla quale avevano partecipato i tre protagonisti. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che le questioni sulla competenza territoriale oggetto del rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Parma vadano decise nei seguenti termini. Innanzitutto va osservato che contrariamente a quanto argomentato dal Procuratore Generale, l'ordinanza assolve al compito di fornire una descrizione dei fatti che consente alla Corte di cassazione di decidere sulla competenza, in quanto prende posizione, con motivazione non illogica, sulla riconosciuta sussistenza della connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra il reato associativo di cui al capo 1) e tutti i reati di corruzione che fanno capo a AN GU in qualità di pubblico ufficiale corrotto, e fornisce anche l'indicazione sulla corruzione più remota utile alla individuazione della competenza per connessione, in applicazione della regola prevista dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. Occorre ricordare che il rinvio pregiudiziale è stato configurato dal legislatore della riforma non come un mezzo di impugnazione di una decisione già presa dal giudice di merito alla stregua del regolamento preventivo di competenza previsto nel processo civile, ma come una rimessione degli atti alla Corte di cassazione perché decida in via anticipata e definitiva sulla competenza. Nella vicenda in esame, deve anche osservarsi che essendo state fornite differenti soluzioni non coincidenti da parte degli stessi difensori dei diversi imputati sulla individuazione del giudice territorialmente competente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 -bis cod. proc. pen., si giustifica anche perché l'accoglimento necessariamente parziale delle eccezioni difensive in contrasto tra loro, avrebbe lasciato aperta la possibilità per le parti in disaccordo, non in linea con la decisione sulla competenza assunta dal giudice procedente, di riproporre comunque la questione nei successivi gradi di giudizio. Sotto il profilo della necessaria indicazione di tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, in ragione dei limiti cognitivi del giudice di legittimità nella ricostruzione dei fatti che esulano dalla sua cognizione, l'ordinanza di rimessione ha messo in evidenza i rapporti tra i reati rilevanti ai fini della competenza per connessione, esponendo le ragioni che hanno portato ad escludere ogni connessione rilevante ai fini della competenza tra i reati di corruzione che vedono come corrotto AN GU e i reati di peculato (capi 58; 59), i falsi (capi 60;61), e la corruzione di cui al capo (62), che fuoriescono dall'organizzazione strutturale del sistema corruttivo ideata da AN GU e posta a base del reato associativo. 5 Nell'ordinanza di rimessione (vedi pag. 42 e ss.) sono spiegate le ragioni per le quali, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di parziale incompetenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Parma del 4 novembre 2019, è stato ritenuto sussistente il nesso teleologico di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra il reato di cui all'art. 416 cod. pen. descritto al capo 1) e i singoli fatti di corruzione, riguardanti il presunto mercimonio delle funzioni pubbliche di AN GU, nella forma dello stabile asservimento finalizzato a favorire gli interessi delle case farmaceutiche coinvolte (capi 25-26, vicenda LT;
30-31, vicenda EL;
capi 42-43, vicenda AMS GR;
capi 45-46, vicenda AR). Va ricordato che per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 cod. pen., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Risulta dalla lettura dell'ordinanza di rimessione che detta connessione è configurabile con riferimento a tutte le vicende corruttive nelle quali per eseguire i pagamenti del prezzo della corruzione i corruttori e il corrotto AN GU si sono avvalsi della rete di società utilizzate per dare una giustificazione formale al trasferimento delle somme di denaro, potendosi ritenere che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dal momento successivo dell'adesione ad esso da parte dei singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, erano già stati individuati gli specifici rapporti corruttivi con le case farmaceutiche prescelte per il perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione. Per effetto della oggettiva connessione esistente tra l'adesione dei singoli associati al sodalizio con la finalità di agevolare la commissione dei reati di corruzione, è irrilevante che i soggetti individuati come corruttori - con la sola eccezione di NO MM che risponde del reato di cui al capo 1) e del reato corruttivo di cui al capo 46) - siano stati ritenuti estranei al sodalizio. L'estraneità dei diversi corruttori al sodalizio criminoso non impedisce l'applicazione del criterio della competenza per connessione, atteso che la connessione teleologica opera sul piano oggettivo dei reati, senza che sia richiesto che tutti gli imputati dei reati-fine rispondano anche del reato-mezzo, essendo sufficiente e necessario che solo coloro che rispondono del reato-mezzo abbiano contezza del legame finalistico che unisce la loro adesione al predetto reato con la ideazione dei reati-fine, e quindi, nel caso in esame, rileva nei confronti di AN GU e degli altri associati che hanno preso parte all'associazione con il fine precipuo di assecondare il conseguimento del prezzo della corruzione in rapporto allo stabile asservimento delle funzioni pubbliche esercitate dall'imputato GU AN. 6 È noto, infatti, che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223). 2. Alla stregua di tali considerazioni ed in applicazione della regola di competenza per connessione di cui all'art. 16 cod. proc. pen., per determinare la competenza per i reati di cui ai capi 1,25,26,26,28,29,30,31,32,33,34,42,43,44 occorre fare riferimento al reato più grave, che deve essere individuato in base alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 1, n.348 del 21/04/2017, Muto, Rv. 271995). Il reato connesso più grave è la corruzione, e tra le plurime corruzioni per cui si procede assume rilievo la prima corruzione in ordine temporale, essendo irrilevante la regola del trattamento più favorevole al tempo di commissione del reato nella successione temporale delle modifiche sanzionatorie ai fini della competenza, dovendosi fare riferimento - come sopra osservato - alla legge vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero alla data della richiesta di rinvio a giudizio che è indicata in quella del 16 novembre 2018 (cfr. pag. 52 dell'ordinanza). Non può trovare accoglimento la tesi che attribuisce rilievo come reato più grave al riciclaggio originariamente ascritto all'imputato AN TO, stralciato per competenza e trasmesso alla P.M. presso il Tribunale di Roma, perché seppur vero che la competenza deve essere regolata per il principio della perpetuati() jurisditionis in base ai fatti come contestati all'udienza preliminare, tuttavia la loro qualificazione giuridica è sempre rimessa al giudice che procede chiamato a decidere sulla competenza (cfr. Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304), quindi, correttamente la partecipazione del predetto imputato alla vicenda EL (corruzione del capo 30 e ss.) a titolo di concorso nella corruzione risulta coerente alla descrizione del contributo alla consumazione del reato dì corruzione per il conseguimento del prezzo attraverso lo schermo delle società Ennphasis S.r.l. e Fedra Congressi S.r.1, a lui riconducibili, con la impossibilità di configurare a suo carico il reato di riciclaggio che implica la estraneità al reato presupposto. Alla data del rinvio a giudizio, pertanto, il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. risulta punito più gravemente del reato di associazione (p.b. da sei a 7 dieci anni di reclusione per l'art. 319 cod. pen.; p.b. da tre a sette anni di reclusione per i promotori per l'art. 416, co.1, cod. pen.). Tra tutte le vicende corruttive, la corruzione più risalente nel tempo è quella individuata nella ordinanza di rimessione al capo 30.5), riferita alla vicenda EL, come consumata nel 2010 in Cernusco BA, e, quindi, rientrante nella competenza per territorio del Tribunale di Lecco. Si tratta della corruzione riferita all'attività di consulenza per la quale le case farmaceutiche EL-Helsinn S.A. avrebbero versato alla società Crag Up un corrispettivo di euro 120.000, in quattro dazioni, dal primo versamento del 8 luglio 2010 all'ultimo del 23 febbraio 2011, con bonifico bancario accreditato sul conto corrente intestato alla predetta società facente capo a AN GU, acceso presso la filiale di Intesa San PA di Cernusco BA. Conseguentemente, i reati di comparaggio e gli illeciti amministrativi, ascritti alle società LT S.p.a., EL RA S.p.a. e Ams GR S.p.a. in relazione all'art. 25 d.lgs. 231/2001, seguiranno la stessa competenza dei connessi reati di corruzione. Va, peraltro, rilevato che pur volendosi tenere conto delle altre corruzioni già oggetto della sentenza di incompetenza parziale del 4 novembre 2019 - in forza del principio della valenza della competenza per connessione tra reati come criterio di attribuzione autonomo e originario che opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345) - le altre due corruzioni più risalenti nel tempo sono quelle relativa alle vicende "Mundipharma" e "Grunethal" già trasmesse per competenza al Tribunale di Lecco, rispetto alle quali le prime dazioni si sono verificate nell'anno 2009, sempre attraverso i bonifici accreditati sui conti correnti della società Crag Up S.r.l. e Doctor Consulting S.r.l., accesi presso le filiali di Cernusco BA e La Valletta Brianza, rientranti nel circondario del Tribunale di Lecco. 3. Residuano le corruzioni di cui ai capi 45-46 (c.d. Vicenda AR) e al capo 62 (corruzione del pubblico ufficiale Giorgetta Leporati), per le quali occorre operare un diverso ordine di valutazioni. Per la vicenda AR vi è stata una precedente dichiarazione di incompetenza da parte del G.u.p. del Tribunale di Parma con la citata sentenza del 4 novembre 2019, a seguito della quale per effetto della disposta archiviazione delle accuse mosse nei confronti di GU AN e GO NA, il P.M. presso il Tribunale di Lecco ha ritrasmesso gli atti per le imputazioni ascritte ai coimputati RI IM, in veste di corrotto, e di NI PA, LI PA, CC RO e MM NO, in veste di corruttori. 8 Essendo venuta meno l'imputazione a carico di GU AN, la connessione teleologica con il reato di associazione potrebbe essere astrattamente ravvisata con riferimento alle imputazioni ascritte nei confronti di NO MM e IM RI, che rispondono entrambi anche per il reato di associazione (capo 1), oltre che per l'anzidetta corruzione di cui ai capi 45-46. Tuttavia, diversamente da quanto rilevato nell'ordinanza di rimessione con riferimento alla posizione di GU AN, individuato come il promotore principale sia del reato associativo che delle corruzioni realizzate attraverso lo stabile asservimento delle sue funzioni pubbliche, rispetto ai due predetti associati non risulta agevole dalla descrizione dell'imputazione sub capo 1 trarre elementi di fatto da cui poter desumere che già al momento della loro adesione al generico programma criminoso del sodalizio i predetti avessero già concepito anche la finalità di commettere questa specifica corruzione. Per la carenza di detto elemento conoscitivo, la corruzione relativa alla vicenda AR, a seguito del venir meno del concorso di AN GU, non può essere ritenuta connessa al reato associativo ascritto al capo 1), per l'impossibilità di desumere dalla descrizione dei ruoli svolti in seno al sodalizio da RI e MM la consapevolezza dei predetti di avere concepito già al momento della loro adesione al sodalizio la finalità di porre in essere la corruzione di cui si parla. Quindi, dovendosi fare riferimento ai criteri ordinari di competenza per territorio, assume rilevanza la concreta descrizione della corruzione che si configura nel caso in esame come un unico reato permanente, con inizio della consumazione al tempo e nel luogo della prima dazione esecutiva dell'unico iniziale accordo corruttivo avente ad oggetto l'asservimento delle funzioni pubbliche di RI IM, attraverso il compimento anche di atti contrari ai propri doveri di ufficio meglio specificati nell'articolata imputazione ascritta al capo 45). Dal predetto capo di imputazione si evince che, al netto delle imputazioni contestate a GU AN e GO NA, oggetto di archiviazione, IM RI avrebbe percepito la prima dazione corruttiva per l'importo di 3 mila euro attraverso lo schermo della società Doctor Consulting. Come si evince dalla sentenza del G.u.p. del 4/11/2019 (cfr. pag. 35), i bonifici del maggiore importo di 36.600,00 euro, in cui è compresa la quota dovuta ad RI, sono stati accreditati sui conti correnti di Intesa San PA di Cernusco BA e di Banca Credem, filiale La Valetta Brianza, entrambi intestati a detta società, e rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco. Non essendo noto il luogo in cui RI IM ha, poi, riscosso tali somme - nel capo di imputazione si indica luogo ignoto - soccorre la regola suppletiva dell'art. 9, co.1 cod. proc. pen. che individua la competenza in base all'ultimo luogo noto in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione, e quindi, secondo la 9 descrizione del fatto riportata nell'imputazione, nel luogo presso il quale è avvenuto il primo trasferimento del denaro destinato alla corruzione di RI. Deve essere, altresì, chiarito per quello che qui interessa, che la configurabilità di uno o di plurimi reati dipende dalle pattuizioni, non assumendo a tal fine rilievo né la pluralità degli atti da compiere né le dazioni, ove le stesse siano riconducibili al medesimo unico accordo (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, Rv. 234358). Ulteriore profilo da considerare è quello relativo al rapportò tra accordo corruttivo e prima dazione che secondo la consolidata giurisprudenza si risolve nel senso che allorchè alla promessa faccia seguito la dazione/ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246583; in senso analogo, Sez. 6, n. 4105, del 1/12/2016, dep. nel 2017, Ferroni, Rv. 269501). Conseguentemente nel caso in cui sulla base di un unico accordo intervengano plurime dazioni nel corso del tempo, la corruzione assume il carattere di reato permanente, come tale soggetto ai fini della competenza per territorio alla regola generale di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui occorre fare riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, e quindi alla prima dazione. Ciò diversamente da quanto previsto dall'art. 158, comma 1, cod. pen. ai fini della decorrenza del termine di prescrizione che richiede di fare riferimento al tempo in cui è cessata la consumazione, e quindi all'ultima dazione. 4. Pur consapevoli di precedenti decisioni contrastanti (cfr. Sez. 6, n. 40347 del 02/07/2018, Berlusconi, Rv. 273790), si ritiene di dovere dare seguito all'orientamento oramai consolidato secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato dì corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di uno o più atti contrari ai doveri di ufficio, poichè, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente (cfr. Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352; e da ultimo, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Rv. 285886). Su tali basi, dovendosi avere riguardo all'unica pattuizione e dunque all'unicità del reato e alla relativa progressione criminosa, essendo le plurime dazioni 10 riconducibili alla medesima fonte, la competenza territoriale deve ricollegarsi al momento e al luogo della prima dazione, in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, e pertanto, per come sopra osservato, nel territorio della provincia di Lecco. 5. Con riferimento alla corruzione del capo 62) correttamente nell'ordinanza di rimessione è stata messa in evidenza la sua autonomia rispetto allo stesso programma criminoso del reato associativo, trattandosi di una corruzione che vede GU AN nella veste non già di corrotto, ma di corruttore, in riferimento ad una serie di vantaggi personali indebiti che il predetto avrebbe ricevuto dalla segretaria amministrativa del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di Parma, Giorgetta Leporati, in cambio delle somme di denaro acquisite da GU AN grazie ad uno dei peculati ascritti al capo 59), relativi alla appropriazione dei fondi dei master universitari in terapia del dolore e in cure palliative. Il peculato di cui al capo 58) si riferisce, poi, ad una appropriazione di farmaci ad uso personale di GU AN, che per ragioni altrettanto evidenti non può certamente riconnettersi neppure astrattamente al generico programma criminoso proprio del reato associativo. Va, poi, condivisa anche la qualificazione giuridica delle condotte di peculato ascritte al capo 59), non disponendosi in tale fase processuale di elementi sufficienti per escludere la disponibilità giuridica da parte di GU AN delle somme di denaro oggetto della contestata appropriazione (si richiamano le condivisibili osservazioni espresse nell'ordinanza di rimessione alle pagine 49 e 50). Pertanto, essendo stato pacificamente assodato che la c.d. interversio possessionis, in cui si sostanzia l'appropriazione delle somme di denaro, è intervenuta presso il Dipartimento dell'Università di Parma, e più precisamente presso l'istituto di credito ed il relativo conto corrente bancario sul quale sono stati emessi i relativi bonifici, non rilevano i diversi luoghi in cui i bonifici sono stati accreditati. Diversamente dal caso in cui fosse stata accolta la qualificazione del reato a titolo di truffa, dovendosi per la truffa considerare luogo della consumazione quello in cui è stato conseguito il profitto ingiusto. 6. Si ritiene, perciò, pienamente coerente alle descrizioni dei fatti ascritti escludere il nesso teleologico tra i peculati ascritti e l'associazione di cui al capo 1) e le altre corruzioni, con la conseguenza che trattandosi dei reati più gravi ascritti a GU AN (per il peculato la pena massima è di dieci anni e sei mesi;
per la corruzione propria è di anni dieci), la c.d. vis attractiva conseguente alla 11 h connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. potrebbe operare con la sola 4 corruzione di cui al capo 62), oltre che con i reati di falso ideologico (art. 479 cod. pen.) ascritti ai capi 60 e 61, tutti reati già peraltro contestati come commessi in Parma e per i quali, pertanto, deve essere in ogni caso affermata la competenza del Tribunale di Parma. 7. È compito del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma effettuare i necessari "stralci" e predisporre la copia degli atti del procedimento da trasmettere al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco, in relazione ai reati e agli imputati per i quali è stata in questa sede riconosciuta la competenza per territorio di tale ultimo ufficio giudicante. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall'art. 24-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Parma limitatamente ai reati contestati ai capi 1,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,42,43,44,45,46 e ordina la trasmissione dei relativi atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
conferma la competenza del Tribunale di Parma con riferimento ai reati di cui ai capi 58,59,60,61,62. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 24-bis cod. proc. pen. Così deciso il 26 settembre 2024 Il Co iere estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
uditi l'avvocato Valerio Spigarelli, in difesa di EP SO, che ha concluso per l'incompetenza del Tribunale di Parma e la competenza del Tribunale di Firenze, l'avvocato Francesco Colotti, quale sostituto processuale dell'avvocato Giulia Bongiorno, in difesa di FA De UC, NA CE, NE ER, MA IN, IO Di TO e RA S.p.a. - aziende chimiche riunite EL, e in sostituzione dell'avvocato Dario Romano, in difesa di CE NA e IN MA, che ha concluso per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma in favore della competenza del Tribunale di Lecco ed in subordine del Tribunale di Roma, l'avvocato BE Borgogno, in difesa di FA De UC, che si associa alle richieste del codifensore, l'avvocato Giacomo Scicolone, in difesa di TO AN, che insiste affinchè la competenza territoriale sia attribuita al Tribunale Penale Sent. Sez. 6 Num. 42280 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 26/09/2024 di Lecco, l'avvocato Domenico Ciruzzi, in difesa di NO FI, che insiste per l'accoglimento della memoria depositata e conclude per la competenza del Tribunale di Firenze, l'avvocato NE Mascaro Maria, in difesa di PA EG, quale sostituto processuale dell'avvocato Pier Matteo Lucibello, in difesa di RI SE RE, quale sostituto processuale dell'avvocato Sigfrido Fenyes, in difesa di PA EG e NO FI, e quale sostituto processuale dell'avvocato Mario Taddeucci Sassolini, in difesa di L. LT & C. Dei F.11i Alitti, che si associa alle conclusioni del codifensore e conclude per la competenza del Tribunale di Firenze, l'avvocato Michele Dalla Valle, in difesa di DR AN, che conclude per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, in favore di quella del Tribunale di Lecco, l'avvocato Carlo Covi, anche in sostituzione dell'avvocato Piero Longo, in difesa di Advanced Medica System GR Ams S.r.l., che ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma, l'avvocato Enrico Zurli, in difesa di RO CC e quale sostituto processuale dell'avvocato Alberto Berardi, in difesa di LA TO, che si riporta alla memoria depositata in cancelleria e conclude per la competenza del Tribunale di Roma, l'avvocato Alice Lupi, anche in sostituzione dell'avvocato PA Della Sala, in difesa di IM RI, che si associa alle conclusioni dei difensori di EL in favore della competenza del Tribunale di Lecco. RITENUTO IN FATTO 1. Nel corso del giudizio riguardante il procedimento indicato in epigrafe, nella fase dedicata ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. all'esame delle questioni preliminari, con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Parma rimetteva alla Corte di cassazione le questioni concernenti la competenza per territorio in relazione ai reati contestati nei capi d'imputazione 1, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 44, 45,46, 58, 59, 60, 62 e con riguardo agli imputati AN GU, OB FI Edi, AN BE, AN DR, CO EL, CO LI, CC LI, SE RE RI, EG PA, SO EP, FI NO, De UC FA, IN NA, ER NE, NC MA, Di TO IO, ND MA, TO LA, NI PA, LI PA, CC RO, MM NO, AN TO, RI IM, nonché delle persone giuridiche LT S.p.a., EL RA S.p.a. e Ams Gropu S.p.a., in relazione all'illecito amministrativo ex art. 25 d.lgs n. 231/2001. Rilevava il Tribunale come il rinvio pregiudiziale fosse necessario in quanto i difensori di tutti gli imputati, riformulando eccezioni già portate all'attenzione del Giudice dell'udienza preliminare e da questo disattese, avevano ribadito la 2 competenza per territorio dei Tribunali di Lecco, Roma, e Firenze in relazione ad alcuni dei reati ad essi contestati. Nell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio davanti alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza sono state illustrate le ragioni che rendevano ammissibile la richiesta, evidenziando i criteri non uniformi seguiti prima dal G.i.p. e dopo dal Tribunale in diversa composizione per pervenire alla affermazione della competenza del Tribunale di Parma, palesandosi come non manifestamente infondate le eccezioni di incompetenza sollevate dalla difesa, Innanzitutto, è stata rimessa in discussione dal Giudice che procede la insussistenza del nesso di connessione teleologica ex art. 12 lett. c) cod.proc.pen. tra il reato associativo di cui al capo 1) e le corruzioni ascritte ai capi 25-25 (vicenda LT), 30-31 (vicenda EL), 42-43 (vicenda AMS GR) e 45-46 (vicenda AR), che aveva portato il G.u.p, ad escludere l'applicazione dei criteri di competenza per connessione ai fini della individuazione della competenza territoriale. Ulteriore questione che viene devoluta dal Tribunale è quella della individuazione della regula iuris da applicare per i reati di corruzione con stabile asservimento della funzione ai fini della competenza, essendosi rimarcato come il precedente collegio del Tribunale avesse ritenuto di seguire la tesi opposta che applica il criterio previsto per il caso di reato permanente dall'art. 8, comma 3, cod.proc.pen., ovvero quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, seppure pervenendo alla fine alla stessa individuazione della competenza in favore del Tribunale di Parma, sulla base però di un generico riferimento - censurato dai difensori e dallo stesso Tribunale remittente - ad una presumibile operatività del AN presso la sede dell'Università di Parma, quale suo principiale centro di interessi (cfr. ordinanza del 18/06/2021) in cui si assume avvenuto l'accordo corruttivo. 2. Si deve dare atto delle memorie prodotte per l'udienza dai seguenti difensori: l'avv. Alberto Berardi difensore di LA TO ha depositato memoria con cui invoca la competenza di Roma sul rilievo che l'ultimo pagamento rilevante per la competenza (corruzione di cui al capo 43) è avvenuto con il bonifico accreditato sul conto bancario di Emphasis, acceso in Roma (cfr., pag. 63 della citata ordinanza di rimessione pregiudiziale della questione di competenza territoriale); l'avv. Domenico Ciruzzi per NO FI (imputato per il capo 26) con specifico riferimento alla condotta p. e p. dall'art. 321 cod.pen. relativa al corrispondente capo 25-2) per il quale è imputato ex art. 319 cod.pen. il 3 dott. AN - ed al capo 28) ha prodotto memoria con cui invoca la competenza del Tribunale di Firenze perché l'ultima ipotetica dazione - rientrante nel capo d'accusa nella parte in cui il P.M. ritiene che le prestazioni corruttive si sarebbero concretizzate anche nell'offerta di "pranzi e cene in occasione delle riunioni" - andrebbe correttamente individuata in occasione della cena offerta a AN e pagata da MM NO in data 29 marzo 2017 in Firenze;
gli avv.ti Ennio Amodio e Elena Maria Catalano, difensori di GU AN, chiedono di dichiarare l'incompetenza per territorio della Autorità Giudiziaria di Parma in favore di quella di Lecco per tutti i reati contestati all'imputato GU AN, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco, evidenziando la connessione dell'associazione ex art.12, lett. c) cod. proc. pen. con le corruzioni quale reato più grave e tra tutti gli episodi di corruzione contestati, il primo, in ordine cronologico, è quello di cui al capo 30.5). Si tratta di una attività di consulenza per la quale la casa farmaceutica EL-Helsinn SA ha versato alla società Crag Up un corrispettivo di euro 120.000 in più pagamenti l'ultimo dei quali risale al 14 gennaio 2011. gli avv. Maurizio Nasti e Pier Matteo Lucibello per RI SE RE (capi 26-28, in concorso nella corruzione di AN relativa alla vicenda LT) hanno depositato una memoria con la quale espongono le ragioni affinchè sia affermata la competenza nel Tribunale di Firenze in base all'ultima dazione corruttiva di venticinquemila euro avvenuta nel novembre del 2016, non essendo utile il riferimento all'ultima dazione di diecimila euro del dicembre 2016, cui ha fatto riferimento il G.u.p., sulla base di una non corretta lettura di una conversazione telefonica intercettata tra NO MM e GU AN ed essendovi comunque le successive cene offerte nel ristorante di Firenze (ristorante Sabatini in data 28 marzo 17); l'avv. Valerio Spigarelli difensore di fiducia di EP SO (capi 26, 27 e 28 della rubrica, c.d. "vicenda LT") ha depositato memoria difensiva con cui individua la competenza del Tribunale di Firenze sul rilievo che nella sera del 28 marzo 2017 sulla base delle comunicazioni telefoniche intercettate sulle utenze in uso a MM e a AN, si può evincere fuor di dubbio che il primo, coimputato del reato di corruzione del secondo insieme a SE RE (ed altri), aveva pagato il costo della cena alla quale avevano partecipato i tre protagonisti. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che le questioni sulla competenza territoriale oggetto del rinvio pregiudiziale proposto ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. dal Tribunale di Parma vadano decise nei seguenti termini. Innanzitutto va osservato che contrariamente a quanto argomentato dal Procuratore Generale, l'ordinanza assolve al compito di fornire una descrizione dei fatti che consente alla Corte di cassazione di decidere sulla competenza, in quanto prende posizione, con motivazione non illogica, sulla riconosciuta sussistenza della connessione teleologica ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra il reato associativo di cui al capo 1) e tutti i reati di corruzione che fanno capo a AN GU in qualità di pubblico ufficiale corrotto, e fornisce anche l'indicazione sulla corruzione più remota utile alla individuazione della competenza per connessione, in applicazione della regola prevista dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen. Occorre ricordare che il rinvio pregiudiziale è stato configurato dal legislatore della riforma non come un mezzo di impugnazione di una decisione già presa dal giudice di merito alla stregua del regolamento preventivo di competenza previsto nel processo civile, ma come una rimessione degli atti alla Corte di cassazione perché decida in via anticipata e definitiva sulla competenza. Nella vicenda in esame, deve anche osservarsi che essendo state fornite differenti soluzioni non coincidenti da parte degli stessi difensori dei diversi imputati sulla individuazione del giudice territorialmente competente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24 -bis cod. proc. pen., si giustifica anche perché l'accoglimento necessariamente parziale delle eccezioni difensive in contrasto tra loro, avrebbe lasciato aperta la possibilità per le parti in disaccordo, non in linea con la decisione sulla competenza assunta dal giudice procedente, di riproporre comunque la questione nei successivi gradi di giudizio. Sotto il profilo della necessaria indicazione di tutti gli elementi concreti che rilevano ai fini della individuazione della competenza, in ragione dei limiti cognitivi del giudice di legittimità nella ricostruzione dei fatti che esulano dalla sua cognizione, l'ordinanza di rimessione ha messo in evidenza i rapporti tra i reati rilevanti ai fini della competenza per connessione, esponendo le ragioni che hanno portato ad escludere ogni connessione rilevante ai fini della competenza tra i reati di corruzione che vedono come corrotto AN GU e i reati di peculato (capi 58; 59), i falsi (capi 60;61), e la corruzione di cui al capo (62), che fuoriescono dall'organizzazione strutturale del sistema corruttivo ideata da AN GU e posta a base del reato associativo. 5 Nell'ordinanza di rimessione (vedi pag. 42 e ss.) sono spiegate le ragioni per le quali, contrariamente a quanto affermato nella sentenza di parziale incompetenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Parma del 4 novembre 2019, è stato ritenuto sussistente il nesso teleologico di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra il reato di cui all'art. 416 cod. pen. descritto al capo 1) e i singoli fatti di corruzione, riguardanti il presunto mercimonio delle funzioni pubbliche di AN GU, nella forma dello stabile asservimento finalizzato a favorire gli interessi delle case farmaceutiche coinvolte (capi 25-26, vicenda LT;
30-31, vicenda EL;
capi 42-43, vicenda AMS GR;
capi 45-46, vicenda AR). Va ricordato che per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 cod. pen., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Risulta dalla lettura dell'ordinanza di rimessione che detta connessione è configurabile con riferimento a tutte le vicende corruttive nelle quali per eseguire i pagamenti del prezzo della corruzione i corruttori e il corrotto AN GU si sono avvalsi della rete di società utilizzate per dare una giustificazione formale al trasferimento delle somme di denaro, potendosi ritenere che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dal momento successivo dell'adesione ad esso da parte dei singoli partecipi, nell'ambito del generico programma criminoso, erano già stati individuati gli specifici rapporti corruttivi con le case farmaceutiche prescelte per il perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione. Per effetto della oggettiva connessione esistente tra l'adesione dei singoli associati al sodalizio con la finalità di agevolare la commissione dei reati di corruzione, è irrilevante che i soggetti individuati come corruttori - con la sola eccezione di NO MM che risponde del reato di cui al capo 1) e del reato corruttivo di cui al capo 46) - siano stati ritenuti estranei al sodalizio. L'estraneità dei diversi corruttori al sodalizio criminoso non impedisce l'applicazione del criterio della competenza per connessione, atteso che la connessione teleologica opera sul piano oggettivo dei reati, senza che sia richiesto che tutti gli imputati dei reati-fine rispondano anche del reato-mezzo, essendo sufficiente e necessario che solo coloro che rispondono del reato-mezzo abbiano contezza del legame finalistico che unisce la loro adesione al predetto reato con la ideazione dei reati-fine, e quindi, nel caso in esame, rileva nei confronti di AN GU e degli altri associati che hanno preso parte all'associazione con il fine precipuo di assecondare il conseguimento del prezzo della corruzione in rapporto allo stabile asservimento delle funzioni pubbliche esercitate dall'imputato GU AN. 6 È noto, infatti, che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223). 2. Alla stregua di tali considerazioni ed in applicazione della regola di competenza per connessione di cui all'art. 16 cod. proc. pen., per determinare la competenza per i reati di cui ai capi 1,25,26,26,28,29,30,31,32,33,34,42,43,44 occorre fare riferimento al reato più grave, che deve essere individuato in base alla misura della pena vigente per il suddetto reato al momento dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 1, n.348 del 21/04/2017, Muto, Rv. 271995). Il reato connesso più grave è la corruzione, e tra le plurime corruzioni per cui si procede assume rilievo la prima corruzione in ordine temporale, essendo irrilevante la regola del trattamento più favorevole al tempo di commissione del reato nella successione temporale delle modifiche sanzionatorie ai fini della competenza, dovendosi fare riferimento - come sopra osservato - alla legge vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale, ovvero alla data della richiesta di rinvio a giudizio che è indicata in quella del 16 novembre 2018 (cfr. pag. 52 dell'ordinanza). Non può trovare accoglimento la tesi che attribuisce rilievo come reato più grave al riciclaggio originariamente ascritto all'imputato AN TO, stralciato per competenza e trasmesso alla P.M. presso il Tribunale di Roma, perché seppur vero che la competenza deve essere regolata per il principio della perpetuati() jurisditionis in base ai fatti come contestati all'udienza preliminare, tuttavia la loro qualificazione giuridica è sempre rimessa al giudice che procede chiamato a decidere sulla competenza (cfr. Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304), quindi, correttamente la partecipazione del predetto imputato alla vicenda EL (corruzione del capo 30 e ss.) a titolo di concorso nella corruzione risulta coerente alla descrizione del contributo alla consumazione del reato dì corruzione per il conseguimento del prezzo attraverso lo schermo delle società Ennphasis S.r.l. e Fedra Congressi S.r.1, a lui riconducibili, con la impossibilità di configurare a suo carico il reato di riciclaggio che implica la estraneità al reato presupposto. Alla data del rinvio a giudizio, pertanto, il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen. risulta punito più gravemente del reato di associazione (p.b. da sei a 7 dieci anni di reclusione per l'art. 319 cod. pen.; p.b. da tre a sette anni di reclusione per i promotori per l'art. 416, co.1, cod. pen.). Tra tutte le vicende corruttive, la corruzione più risalente nel tempo è quella individuata nella ordinanza di rimessione al capo 30.5), riferita alla vicenda EL, come consumata nel 2010 in Cernusco BA, e, quindi, rientrante nella competenza per territorio del Tribunale di Lecco. Si tratta della corruzione riferita all'attività di consulenza per la quale le case farmaceutiche EL-Helsinn S.A. avrebbero versato alla società Crag Up un corrispettivo di euro 120.000, in quattro dazioni, dal primo versamento del 8 luglio 2010 all'ultimo del 23 febbraio 2011, con bonifico bancario accreditato sul conto corrente intestato alla predetta società facente capo a AN GU, acceso presso la filiale di Intesa San PA di Cernusco BA. Conseguentemente, i reati di comparaggio e gli illeciti amministrativi, ascritti alle società LT S.p.a., EL RA S.p.a. e Ams GR S.p.a. in relazione all'art. 25 d.lgs. 231/2001, seguiranno la stessa competenza dei connessi reati di corruzione. Va, peraltro, rilevato che pur volendosi tenere conto delle altre corruzioni già oggetto della sentenza di incompetenza parziale del 4 novembre 2019 - in forza del principio della valenza della competenza per connessione tra reati come criterio di attribuzione autonomo e originario che opera indipendentemente dalla pendenza dei relativi procedimenti nello stesso stato e grado (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345) - le altre due corruzioni più risalenti nel tempo sono quelle relativa alle vicende "Mundipharma" e "Grunethal" già trasmesse per competenza al Tribunale di Lecco, rispetto alle quali le prime dazioni si sono verificate nell'anno 2009, sempre attraverso i bonifici accreditati sui conti correnti della società Crag Up S.r.l. e Doctor Consulting S.r.l., accesi presso le filiali di Cernusco BA e La Valletta Brianza, rientranti nel circondario del Tribunale di Lecco. 3. Residuano le corruzioni di cui ai capi 45-46 (c.d. Vicenda AR) e al capo 62 (corruzione del pubblico ufficiale Giorgetta Leporati), per le quali occorre operare un diverso ordine di valutazioni. Per la vicenda AR vi è stata una precedente dichiarazione di incompetenza da parte del G.u.p. del Tribunale di Parma con la citata sentenza del 4 novembre 2019, a seguito della quale per effetto della disposta archiviazione delle accuse mosse nei confronti di GU AN e GO NA, il P.M. presso il Tribunale di Lecco ha ritrasmesso gli atti per le imputazioni ascritte ai coimputati RI IM, in veste di corrotto, e di NI PA, LI PA, CC RO e MM NO, in veste di corruttori. 8 Essendo venuta meno l'imputazione a carico di GU AN, la connessione teleologica con il reato di associazione potrebbe essere astrattamente ravvisata con riferimento alle imputazioni ascritte nei confronti di NO MM e IM RI, che rispondono entrambi anche per il reato di associazione (capo 1), oltre che per l'anzidetta corruzione di cui ai capi 45-46. Tuttavia, diversamente da quanto rilevato nell'ordinanza di rimessione con riferimento alla posizione di GU AN, individuato come il promotore principale sia del reato associativo che delle corruzioni realizzate attraverso lo stabile asservimento delle sue funzioni pubbliche, rispetto ai due predetti associati non risulta agevole dalla descrizione dell'imputazione sub capo 1 trarre elementi di fatto da cui poter desumere che già al momento della loro adesione al generico programma criminoso del sodalizio i predetti avessero già concepito anche la finalità di commettere questa specifica corruzione. Per la carenza di detto elemento conoscitivo, la corruzione relativa alla vicenda AR, a seguito del venir meno del concorso di AN GU, non può essere ritenuta connessa al reato associativo ascritto al capo 1), per l'impossibilità di desumere dalla descrizione dei ruoli svolti in seno al sodalizio da RI e MM la consapevolezza dei predetti di avere concepito già al momento della loro adesione al sodalizio la finalità di porre in essere la corruzione di cui si parla. Quindi, dovendosi fare riferimento ai criteri ordinari di competenza per territorio, assume rilevanza la concreta descrizione della corruzione che si configura nel caso in esame come un unico reato permanente, con inizio della consumazione al tempo e nel luogo della prima dazione esecutiva dell'unico iniziale accordo corruttivo avente ad oggetto l'asservimento delle funzioni pubbliche di RI IM, attraverso il compimento anche di atti contrari ai propri doveri di ufficio meglio specificati nell'articolata imputazione ascritta al capo 45). Dal predetto capo di imputazione si evince che, al netto delle imputazioni contestate a GU AN e GO NA, oggetto di archiviazione, IM RI avrebbe percepito la prima dazione corruttiva per l'importo di 3 mila euro attraverso lo schermo della società Doctor Consulting. Come si evince dalla sentenza del G.u.p. del 4/11/2019 (cfr. pag. 35), i bonifici del maggiore importo di 36.600,00 euro, in cui è compresa la quota dovuta ad RI, sono stati accreditati sui conti correnti di Intesa San PA di Cernusco BA e di Banca Credem, filiale La Valetta Brianza, entrambi intestati a detta società, e rientranti nella competenza territoriale del Tribunale di Lecco. Non essendo noto il luogo in cui RI IM ha, poi, riscosso tali somme - nel capo di imputazione si indica luogo ignoto - soccorre la regola suppletiva dell'art. 9, co.1 cod. proc. pen. che individua la competenza in base all'ultimo luogo noto in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione, e quindi, secondo la 9 descrizione del fatto riportata nell'imputazione, nel luogo presso il quale è avvenuto il primo trasferimento del denaro destinato alla corruzione di RI. Deve essere, altresì, chiarito per quello che qui interessa, che la configurabilità di uno o di plurimi reati dipende dalle pattuizioni, non assumendo a tal fine rilievo né la pluralità degli atti da compiere né le dazioni, ove le stesse siano riconducibili al medesimo unico accordo (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 4/5/2006, Battistella, Rv. 234358). Ulteriore profilo da considerare è quello relativo al rapportò tra accordo corruttivo e prima dazione che secondo la consolidata giurisprudenza si risolve nel senso che allorchè alla promessa faccia seguito la dazione/ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U. n. 15208 del 25/2/2010, Mills, Rv. 246583; in senso analogo, Sez. 6, n. 4105, del 1/12/2016, dep. nel 2017, Ferroni, Rv. 269501). Conseguentemente nel caso in cui sulla base di un unico accordo intervengano plurime dazioni nel corso del tempo, la corruzione assume il carattere di reato permanente, come tale soggetto ai fini della competenza per territorio alla regola generale di cui all'art. 8, comma 3, cod. proc. pen. secondo cui occorre fare riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, e quindi alla prima dazione. Ciò diversamente da quanto previsto dall'art. 158, comma 1, cod. pen. ai fini della decorrenza del termine di prescrizione che richiede di fare riferimento al tempo in cui è cessata la consumazione, e quindi all'ultima dazione. 4. Pur consapevoli di precedenti decisioni contrastanti (cfr. Sez. 6, n. 40347 del 02/07/2018, Berlusconi, Rv. 273790), si ritiene di dovere dare seguito all'orientamento oramai consolidato secondo cui lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata, integra il reato di cui all'art. 318 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190), e non il più grave reato dì corruzione propria di cui all'art. 319 cod. pen., salvo che la messa a disposizione della funzione abbia prodotto il compimento di uno o più atti contrari ai doveri di ufficio, poichè, in tal caso, si determina una progressione criminosa nel cui ambito le singole dazioni eventualmente effettuate si atteggiano a momenti esecutivi di un unico reato di corruzione propria a consumazione permanente (cfr. Sez. 6, n. 49226 del 25/09/2014, Chisso, Rv. 261352; e da ultimo, Sez. 6, n. 1245 del 08/06/2023, dep. 2024, Rv. 285886). Su tali basi, dovendosi avere riguardo all'unica pattuizione e dunque all'unicità del reato e alla relativa progressione criminosa, essendo le plurime dazioni 10 riconducibili alla medesima fonte, la competenza territoriale deve ricollegarsi al momento e al luogo della prima dazione, in cui ha avuto inizio la consumazione del reato, e pertanto, per come sopra osservato, nel territorio della provincia di Lecco. 5. Con riferimento alla corruzione del capo 62) correttamente nell'ordinanza di rimessione è stata messa in evidenza la sua autonomia rispetto allo stesso programma criminoso del reato associativo, trattandosi di una corruzione che vede GU AN nella veste non già di corrotto, ma di corruttore, in riferimento ad una serie di vantaggi personali indebiti che il predetto avrebbe ricevuto dalla segretaria amministrativa del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università di Parma, Giorgetta Leporati, in cambio delle somme di denaro acquisite da GU AN grazie ad uno dei peculati ascritti al capo 59), relativi alla appropriazione dei fondi dei master universitari in terapia del dolore e in cure palliative. Il peculato di cui al capo 58) si riferisce, poi, ad una appropriazione di farmaci ad uso personale di GU AN, che per ragioni altrettanto evidenti non può certamente riconnettersi neppure astrattamente al generico programma criminoso proprio del reato associativo. Va, poi, condivisa anche la qualificazione giuridica delle condotte di peculato ascritte al capo 59), non disponendosi in tale fase processuale di elementi sufficienti per escludere la disponibilità giuridica da parte di GU AN delle somme di denaro oggetto della contestata appropriazione (si richiamano le condivisibili osservazioni espresse nell'ordinanza di rimessione alle pagine 49 e 50). Pertanto, essendo stato pacificamente assodato che la c.d. interversio possessionis, in cui si sostanzia l'appropriazione delle somme di denaro, è intervenuta presso il Dipartimento dell'Università di Parma, e più precisamente presso l'istituto di credito ed il relativo conto corrente bancario sul quale sono stati emessi i relativi bonifici, non rilevano i diversi luoghi in cui i bonifici sono stati accreditati. Diversamente dal caso in cui fosse stata accolta la qualificazione del reato a titolo di truffa, dovendosi per la truffa considerare luogo della consumazione quello in cui è stato conseguito il profitto ingiusto. 6. Si ritiene, perciò, pienamente coerente alle descrizioni dei fatti ascritti escludere il nesso teleologico tra i peculati ascritti e l'associazione di cui al capo 1) e le altre corruzioni, con la conseguenza che trattandosi dei reati più gravi ascritti a GU AN (per il peculato la pena massima è di dieci anni e sei mesi;
per la corruzione propria è di anni dieci), la c.d. vis attractiva conseguente alla 11 h connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. potrebbe operare con la sola 4 corruzione di cui al capo 62), oltre che con i reati di falso ideologico (art. 479 cod. pen.) ascritti ai capi 60 e 61, tutti reati già peraltro contestati come commessi in Parma e per i quali, pertanto, deve essere in ogni caso affermata la competenza del Tribunale di Parma. 7. È compito del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma effettuare i necessari "stralci" e predisporre la copia degli atti del procedimento da trasmettere al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lecco, in relazione ai reati e agli imputati per i quali è stata in questa sede riconosciuta la competenza per territorio di tale ultimo ufficio giudicante. La cancelleria curerà gli adempimenti previsti dall'art. 24-bis cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Parma limitatamente ai reati contestati ai capi 1,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,42,43,44,45,46 e ordina la trasmissione dei relativi atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco;
conferma la competenza del Tribunale di Parma con riferimento ai reati di cui ai capi 58,59,60,61,62. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 24-bis cod. proc. pen. Così deciso il 26 settembre 2024 Il Co iere estensore Il Pr sidente