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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. ANDREA CUCCARO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, docente iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede in servizio presso l'istituto superiore per i servizi commerciali “Sismondi” di Pescia (PT), lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Controparte_1
Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e conseguentemente condannare il all'adempimento in forma Controparte_1 specifica corrispondente all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.000,00 a favore del ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provvedimento conclusivo del presente giudizio, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 06.02.2025. La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
Pag. 2 di 6 a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, il ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell'a.s. 2023/24 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche, nonché di essere attualmente interno al sistema delle docenze scolastiche, risultando iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026 (cfr. doc. contratti di lavoro e gps 24/26
– ricorso).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente all'anno scolastico dianzi indicato.
Pag. 3 di 6 Posto, poi, che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Va invece rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'a.s. 2022/23, durante il quale il medesima ha svolto attività di docenza in forza di plurimi contratti di supplenza e più segnatamente per i periodi decorrenti: dal 19.09.22 al 30.09.22, dal 1.10.22 al 20.10.22, dal 21.10.22 al 07.11.22, dal 08.11.22 al 21.11.22, da 25.01.23 al 13.02.23, dal
14.02.23 al 19.02.23, dal 23.02.23 al 23.02.23, dal 24.02.23 al 06.03.23, dal 07.03.23 all'11.03.23, dal
12.03.23 al 16.03.23, dal 17.03.23 al 27.03.23, dal 28.03.23 al 30.03.23, dal 31.03.23 al 05.04.23, dal
06.04.23 al 07.04.23, dal 08.04.23 al 10.04.23, dal 11.04.23 al 16.04.23, dal 17.04.23 al 20.04.23, dal
21.04.23 al 01.05.23, dal 02.05.23 al 07.05.23, dal 08.05.23 al 09.05.23, dal 10.05.23 al 21.05.23, dal
22.05.23 al 22.05.23, dal 23.05.23 al 28.05.23, dal 29.05.23 al 07.06.23, dal 08.06.23 al 10.06.23 e dal
11.06.23 al 13.06.23 (cfr. . doc. contratti di lavoro e gps 24/26 – ricorso).
A tal riguardo occorre premettere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua” (cfr. punto 12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto 20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il “miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione dei singoli contratti di supplenza breve nel corso del suddetto anno scolastico, proprio in quanto aventi ciascuno durata di pochi mesi, non poteva
Pag. 4 di 6 ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che il ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per gli aa.ss. 2022/2023.
Nondimeno, osserva questo giudice che, in caso di reiterazione dei contratti di supplenza annuale aventi nel complesso durata annuale, non è da ritenersi preclusa la possibilità per il docente precario di domandare il risarcimento del danno subito per eventuali esborsi sostenuti (ad esempio, spese per l'acquisto di beni o servizi) al fine di assolvere autonomamente al diritto-dovere formativo connesso ad una didattica protrattasi per l'intera annualità scolastica.
Nella specie il ricorrente non ha tuttavia allegato e documentato la sussistenza di un simile pregiudizio economico, di talché nemmeno la domanda risarcitoria dalla stessa proposta può trovare accoglimento.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari ad ½ dell'intero, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande articolate dalla ricorrente nonché della natura seriale del contenzioso c.d. carta docente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2023/24 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
Pag. 5 di 6 - condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c
Pistoia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 620/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. ANDREA CUCCARO (C.F. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, docente iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede in servizio presso l'istituto superiore per i servizi commerciali “Sismondi” di Pescia (PT), lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L.
107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Controparte_1
Chiede, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e conseguentemente condannare il all'adempimento in forma Controparte_1 specifica corrispondente all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.000,00 a favore del ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provvedimento conclusivo del presente giudizio, condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, con provvedimento comunicato alle parti è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione fissata con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da effettuarsi entro il termine del 06.02.2025. La causa viene decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione depositati all'esito del termine di cui all'art. 127 ter c.p.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
Pag. 2 di 6 a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, il ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza nell'a.s. 2023/24 in virtù di contratto fino al termine delle attività didattiche, nonché di essere attualmente interno al sistema delle docenze scolastiche, risultando iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2024/2026 (cfr. doc. contratti di lavoro e gps 24/26
– ricorso).
Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente all'anno scolastico dianzi indicato.
Pag. 3 di 6 Posto, poi, che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per l'anno scolastico sopra indicato, per complessivi euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Va invece rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'a.s. 2022/23, durante il quale il medesima ha svolto attività di docenza in forza di plurimi contratti di supplenza e più segnatamente per i periodi decorrenti: dal 19.09.22 al 30.09.22, dal 1.10.22 al 20.10.22, dal 21.10.22 al 07.11.22, dal 08.11.22 al 21.11.22, da 25.01.23 al 13.02.23, dal
14.02.23 al 19.02.23, dal 23.02.23 al 23.02.23, dal 24.02.23 al 06.03.23, dal 07.03.23 all'11.03.23, dal
12.03.23 al 16.03.23, dal 17.03.23 al 27.03.23, dal 28.03.23 al 30.03.23, dal 31.03.23 al 05.04.23, dal
06.04.23 al 07.04.23, dal 08.04.23 al 10.04.23, dal 11.04.23 al 16.04.23, dal 17.04.23 al 20.04.23, dal
21.04.23 al 01.05.23, dal 02.05.23 al 07.05.23, dal 08.05.23 al 09.05.23, dal 10.05.23 al 21.05.23, dal
22.05.23 al 22.05.23, dal 23.05.23 al 28.05.23, dal 29.05.23 al 07.06.23, dal 08.06.23 al 10.06.23 e dal
11.06.23 al 13.06.23 (cfr. . doc. contratti di lavoro e gps 24/26 – ricorso).
A tal riguardo occorre premettere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua” (cfr. punto 12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto 20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il “miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione dei singoli contratti di supplenza breve nel corso del suddetto anno scolastico, proprio in quanto aventi ciascuno durata di pochi mesi, non poteva
Pag. 4 di 6 ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che il ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per gli aa.ss. 2022/2023.
Nondimeno, osserva questo giudice che, in caso di reiterazione dei contratti di supplenza annuale aventi nel complesso durata annuale, non è da ritenersi preclusa la possibilità per il docente precario di domandare il risarcimento del danno subito per eventuali esborsi sostenuti (ad esempio, spese per l'acquisto di beni o servizi) al fine di assolvere autonomamente al diritto-dovere formativo connesso ad una didattica protrattasi per l'intera annualità scolastica.
Nella specie il ricorrente non ha tuttavia allegato e documentato la sussistenza di un simile pregiudizio economico, di talché nemmeno la domanda risarcitoria dalla stessa proposta può trovare accoglimento.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (fino ad euro 1.100) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).
Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari ad ½ dell'intero, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande articolate dalla ricorrente nonché della natura seriale del contenzioso c.d. carta docente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente all'anno scolastico 2023/24 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto la somma di euro 500,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
Pag. 5 di 6 - condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che liquida in euro 258,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza pubblicata mediante deposito in cancelleria del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127 ter c.p.c
Pistoia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
Pag. 6 di 6