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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 407/2023 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
SE BA
Oggi 30.1.2025, alle ore 10,00 innanzi alla Dott.ssa. , a seguito Controparte_1 dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Abg. GERMANI RICCARDO
Per parte opposta, nessuno
Il Giudice
Dato atto dell'impedimento tecnico di ieri pomeriggio e del relativo verbale, dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 10,18
Il Giudice On.
Dott.ssa Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa , ha pronunciato la Controparte_1 seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 407/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Germani e, anche disgiuntamente, dall'Abg. Riccardo Germani, presso il cui studio in Pavia - Corso Cavour, 38 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all' Atto di citazione in opposizione al precetto notificato ex artt. 615 – 617 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
OPPONENTE
CONTRO
SE BA, C. F. , in proprio, nonché quale difensore C.F._2 di , C.F. , Controparte_2 C.F._3 CP_3
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._4 studio del primo in Voghera - Via S. Ambrogio, 9 - in forza di procura in calce all'atto di precetto;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e favorevoli declaratorie in fatto ed in diritto e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare
Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata l'illegittimità delle somme esposte e l'errata somma delle stesse, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'atto di precetto notificato per le motivazione tutte in narrativa e rideterminare l'importo dovuto in ragione dell'ordinanza 16/09/2022 RGE 399/2015 Tribunale di Pavia, GE Dott. Erminio Rizzi nella già corrisposta somma di € 4.469,49 dichiarando che null'altro è dovuto da Parte_1 in ragione del titolo azionato;
In via istruttoria
Con riserva di produrre documenti e dedurre mezzi di prova nei termini di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15%, IVA e CPA come per legge di cui il sottoscritto procuratore costituito chiede la distrazione dichiarandosi antistatario e con condanna ex art. 96 cpc come meglio in narrativa.
PER PARTE OPPOSTA
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis giudicare:
A) IN VIA PRINCIPALE: Dato atto dell'intervenuto giudicato esterno: Respingersi
l'avversa opposizione ex art. 615 c. 2 c.p.c. perché priva di ogni fondamento giuridico;
B) IN VIA SUBORDINATA: 1) IN RITO: Disporsi ex art. 174 c.p.c. la riunione delle opposizioni proposte da contro gli opposti per le ragioni tutte indicate in Parte_1 parte motiva e dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice adito per entrambe le opposizioni essendo competente il Giudice di Pace di Voghera ex art. 480 c.p.c.;
2) NEL MERITO: Respingersi l'avversa opposizione perché basata su una erronea ed illegittima interpretazione del titolo esecutivo azionato come indicato in atti.
3) IN OGNI CASO: Condannarsi al risarcimento dei danni per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura accertanda o arbitranda dal Tribunale Ill.mo. Con vittoria di spese e compenso professionale.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 - 617 c.p.c., con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., adduceva che: Parte_1
- con atto di precetto notificato il 5.1.2023, unitamente al titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del Tribunale di Pavia, G.E. Dott. Erminio Rizzi, del 16.9.2022, le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 6.769,83;
- i creditori istanti, Avv. SE IE, in proprio, e quale procuratore di
[...] ed non avevano diritto di procedere ad esecuzione CP_2 Controparte_3 forzata, stante l'illegittimità delle somme richieste e l'errata indicazione delle stesse.
In particolare, l'opponente eccepiva:
- l'illegittimità delle somme richieste, posto che era stato intimato il pagamento dell'importo di € 6.000,00, in linea capitale, asseritamente dovuto in forza dell'ordinanza
16.9.2022, con la quale il G.E., relativamente alla fase cautelare dell'opposizione agli atti esecutivi, promossa da nell'ambito del procedimento Parte_2 rubricato al n. 399/2015 R.G.E. Imm., cui era stato riunito il procedimento n. 679/2016
R.G.E. Imm., aveva respinto la richiesta di sospensione, condannando 'i soccombenti
e al pagamento delle spese Parte_2 Parte_3 Parte_1 di lite che si liquidano in 3.000,00 euro, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore delle parti vittoriose SE BA, Controparte_3
e .'; Controparte_2
- la quantificazione delle somme intimate era da ritenersi icto oculi errata, atteso che l'importo di € 3.000,00, in linea capitale, oltre accessori, liquidato con l'ordinanza
16.9.2022, doveva intendersi omnia, in ragione della solidarietà della condanna, e non €
3.000,00, per la parte costituita Avv. SE IE, ed € 3.000,00, per le parti costituite e;
Controparte_2 Controparte_3
- la circostanza che gli intimanti, sempre in forza del medesimo titolo, avevano coltivato più interventi ex artt. 499, II co., e 511 c.p.c. nel procedimento rubricato al n. 399/2015, cui era stato riunito il procedimento n. 679/2016 R.G.E., chiedendo di essere sostituiti in fase di distribuzione ai terzi proprietari e , Parte_1 Parte_3 Controparte_4 così ponendo in essere una condotta concretamente abusiva degli strumenti processuali in danno della parte debitrice, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito, incorrendo in una responsabilità processuale aggravata, tale da legittimare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- l'errata quantificazione delle somme indicate nell'atto di precetto opposto, atteso che, oltre alla duplicazione delle spese legali liquidate con il titolo esecutivo, veniva intimato l'importo per compenso atto di precetto per € 377,60, illegittimo in quanto il vigente il DM
55/14 non prevede aumento per l'assistenza a più parti, e l'importo per fase esecutiva disamina e notifica titolo di € 150,00, di per sé illegittimo, in quanto ricompreso nel compenso della redazione del precetto ex DM 55/14; mentre gli importi per rimborso forfettario 15% di € 74,14, per CPA 4% di € 24,27 ed IVA 22% di € 138,82, erano, di conseguenza, parimenti errati.
Per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione del precetto, ex art. 624
c.p.c., l'opponente concludeva affinchè, in via preliminare, pregiudiziale e cautelare, fosse sospesa, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto;
nel merito, in via principale, affinchè fosse accertata e dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle somme esposte, con declaratoria di nullità ed/od inesistenza ed/od inefficacia ed/od invalidità dell'atto di precetto notificato.
Si costituiva l'Avv. SE IE, in proprio, nonché quale difensore di
[...] ed , eccependo, nel merito: CP_2 Controparte_3
- l'infondatezza della proposta opposizione, dando atto che il credito traeva origine dall'ordinanza 16.9.2022, con cui il G.E. del Tribunale di Pavia, respinta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 399/2015 R.G.E., aveva disposto la condanna dei soccombenti e al Parte_4 Parte_3 Parte_1 pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.000,00, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore delle parti vittoriose Avv. IE SE,
[...]
e ; Controparte_3 Controparte_2
- la tesi dell'opponente secondo cui, con la citata ordinanza, il G.E. avrebbe inteso condannare i soccombenti al pagamento di un unico onorario a favore di tutte le parti vittoriose e non già di più onorari a favore di ciascuna delle parti vittoriose, discendente dalla circostanza che il giudicante avrebbe omesso di utilizzare l'aggettivo prima dell'inciso , era da ritenersi infondata, atteso che le norme che regolano la liquidazione degli onorari sono disciplinate dagli art. 4, II co. 2, D.M. n. 55/2014 ed 1,
II co., del D.M. 37/2018, normativa che statuisce che, quando in causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, nella misura del 30%;
- per l'effetto, dall'interpretazione della norma citata si evinceva che il compenso doveva ritenersi in favore di ed , i quali Controparte_2 Controparte_3 avevano, in causa la stessa posizione processuale, in quanto costituiti quali aggiudicatari, mentre ben diversa doveva considerarsi la posizione dell'Avv. IE, intervenuto nell'opposizione succitata, quale creditore procedente e portatore di interessi ben diversi rispetto a quelli degli aggiudicatari.
Dato atto che doveva essere corretto l'errore materiale del conteggio degli importi richiesti a titolo di accessori in precetto, ritenuta la natura temeraria del giudizio promosso da controparte, ritenuta, altresì, la necessità di sospendere il presente giudizio, ex art. 295
c.p.c., in attesa delle determinazioni del G.E. circa gli interventi spiegati nella procedura esecutiva e, comunque, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensiva richiesta da controparte, parte opposta, concludeva affinchè, nel merito, fosse respinta l'opposizione, con condanna della controparte al pagamento della rideterminata somma di € 9.271,24.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 10.4.2024, l'opponente dava atto che nel corso del giudizio 'gemello', n. 16611/2023 R.G. promosso avanti il Tribunale di Roma, avverso l'altro condebitore, dalla parte creditrice, in forza della medesima ordinanza, il titolo era stato sospeso, nei limiti della somma di € 3.000,00 oltre oneri accessori, e che il debitore aveva provveduto al saldo dell'importo dovuto, mentre la parte opposta, tra l'altro eccepiva
'che l'atto di precetto, anche se unico, indica espressamente che la somma di € 6.000,00 è stata chiesta per due soggetti (2x3.000,00), sicchè deve intendersi riferita a due distinti creditori. Per l'effetto ritiene che vi siano due cause, ciascuna del valore di € 3.000,00, come individuato dal titolo esecutivo, ed impropriamente la controparte ha proposto un unico atto di opposizione avverso due distinti precetti.
Attualmente, quindi, vi sono due procedimenti autonomi e distinti, radicati avanti a questo giudice, l'uno avente a soggetti i e e l'altro l'Avv. IE e la CP_5 Parte_1
Sig.ra e detta situazione sussiste nonostante a monte manchi un Parte_1 provvedimento del giudice che abbia disposto la riunione di questi procedimenti connessi oggettivamente, stante il medesimo titolo esecutivo, ma non soggettivamente, perché vertenti tra soggetti diversi.'.
Autorizzato il mero deposito della sentenza del Tribunale di Roma, nella causa n. 16611/23
R. G., inter partes, emessa successivamente al decorso dei termini istruttori, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale con termine intermedio per il deposito delle note conclusive.
All'odierna udienza fissata per discussione orale le parti si sono rispostate alle conclusioni trascritte in epigrafe ed ai rispettivi atti difensivi.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice, preliminarmente, che l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito per 'entrambe' le opposizioni essendo competente il Giudice di Pace di Voghera ex art. 480 c.p.c., sollevata dalla parte opposta solo nelle conclusioni depositate telematicamente il 15.10.2024, è sfornita di fondamento, posto che, con presente giudizio, è stata proposta una sola opposizione, avverso un unico precetto, fondato su un solo titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del Tribunale di
Pavia, GE Dott. Erminio Rizzi, del 16.9.2022, con cui all'opponente è stato intimato il pagamento dell'importo di € 6.769,83, e rilevato, inoltre, che il presente giudizio è stato radicato prima del 1.3.2023.
Passando all'esame del merito della controversia, deve osservarsi che la parte opponente ha eccepito il diritto della parte opposta di agire in executivis in danno dell'opponente in forza del titolo esecutivo azionato, contestando la duplicazione dell'importo liquidato a titolo di spese legali dal G.E. e, di conseguenza, delle ulteriori somme intimate in precetto, oltre ad altre, ritenute non dovute.
Per l'effetto, l'aumento dell'importo ritenuto dovuto dalla parte opposta, per come formulato in sede di comparsa di costituzione, non può essere ritenuto ammissibile, poiché il limite e perimetro del petitum è stato definito all'atto della notifica del precetto opposto.
La questione, quindi, deve essere risolta alla luce del dato testuale del titolo esecutivo azionato, oltre che dell'orientamento giurisprudenziale, peraltro, consolidato sul punto.
Quanto al titolo esecutivo azionato, dunque, si osserva che l'ordinanza 16.9.2022 del GE, dispone la condanna dei 'soccombenti e Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 3.000,00 euro, oltre al Parte_1
15% di spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore delle parti vittoriose SE
BA, e .'. Controparte_3 Controparte_2
Dal che l'evidenza che nel titolo esecutivo giudiziale, intangibile in questa sede, le parti vittoriose SE IE, e sono state Controparte_3 Controparte_2 considerate come unico centro di interessi e non è stato previsto alcun aumento dei compensi per la pluralità di 'parti'. Sotto altro profilo, come anticipato, la questione, è già stata affrontata dal Giudice di legittimità con i seguenti, conformi principi di diritto ed, in particolare, la Corte di
Cassazione, con Ordinanza 17.7.2019, n. 19246, ha statuito che 'la Corte territoriale ha violato il principio secondo cui, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto
a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.', principio, peraltro, già affermato non meno esplicitamente nella Sentenza n. 17393, del 13.7.2017, in forza della quale: 'Inoltre, il diritto degli eredi a scegliere difensori diversi deve essere bilanciato con il principio generale per cui non si può fare carico alla parte soccombente di spese superflue (art. 92 cod. proc. civ.). In applicazione del suddetto principio, questa Corte ha già affermato che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n.
55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'art. 4 citato) senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati (Cass. 27/08/2015, n. 17215).'.
Anche la giurisprudenza di merito si è allineata sui citati principi, come espressamente si evince dalla Sentenza n. 1684/2022, emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il
1.7.2022.
I consolidati principi di diritto dianzi esposti, quindi, non paiono poter essere superati, come sostenuto dall'opposto, nemmeno dal ritenuto cd. giudicato esterno, con riferimento ad altra ordinanza, emessa parimenti in data 16.9.2022, resa dal medesimo G.E., peraltro, in relazione a soggetti parzialmente diversi, domanda, peraltro, formulata successivamente al decorso dei termini di cui alla memoria ex art. 183, VI co., c.p.c..
Per l'effetto di quanto precede, inoltre, con riferimento alle ulteriori somme intimate in precetto, deve essere rideterminato l'importo richiesto a titolo di compenso per la redazione dell'atto di precetto e dichiarato non dovuto l'importo richiesto a titolo di 'Fase esecutiva' di per sé illegittimo, in quanto ricompreso nel compenso della redazione del precetto ex DM 55/14, mentre gli importi per rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA vanno in conseguenza ricalcolati.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni della parte opposta ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opponente, nei minimi per la fase decisionale, essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione, dichiarando il precetto opposto efficace limitatamente all'importo di € 3.000,00 per sorte capitale e di € 173,60 per compensi dell'atto di precetto, oltre alle conseguenti somme dovute a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA sugli indicati importi;
2) condanna parte opposta, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 30.1.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Controparte_1
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa n. 407/2023 R. G.
FRA
Parte_1
CONTRO
SE BA
Oggi 30.1.2025, alle ore 10,00 innanzi alla Dott.ssa. , a seguito Controparte_1 dell'odierno rinvio, sono comparsi, da remoto:
Per la parte opponente, l'Abg. GERMANI RICCARDO
Per parte opposta, nessuno
Il Giudice
Dato atto dell'impedimento tecnico di ieri pomeriggio e del relativo verbale, dà lettura delle motivazioni e della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al presente verbale.
Del che è verbale ad ore 10,18
Il Giudice On.
Dott.ssa Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice On. Dott.ssa , ha pronunciato la Controparte_1 seguente
SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. 407/2023 R.G. promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Germani e, anche disgiuntamente, dall'Abg. Riccardo Germani, presso il cui studio in Pavia - Corso Cavour, 38 - elettivamente domicilia, giusta procura allegata all' Atto di citazione in opposizione al precetto notificato ex artt. 615 – 617 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.
OPPONENTE
CONTRO
SE BA, C. F. , in proprio, nonché quale difensore C.F._2 di , C.F. , Controparte_2 C.F._3 CP_3
, C.F. , tutti elettivamente domiciliati presso lo
[...] C.F._4 studio del primo in Voghera - Via S. Ambrogio, 9 - in forza di procura in calce all'atto di precetto;
OPPOSTI
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE
Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le più opportune e favorevoli declaratorie in fatto ed in diritto e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare
Nel merito, in via principale:
- accertata e dichiarata l'illegittimità delle somme esposte e l'errata somma delle stesse, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o l'invalidità dell'atto di precetto notificato per le motivazione tutte in narrativa e rideterminare l'importo dovuto in ragione dell'ordinanza 16/09/2022 RGE 399/2015 Tribunale di Pavia, GE Dott. Erminio Rizzi nella già corrisposta somma di € 4.469,49 dichiarando che null'altro è dovuto da Parte_1 in ragione del titolo azionato;
In via istruttoria
Con riserva di produrre documenti e dedurre mezzi di prova nei termini di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre 15%, IVA e CPA come per legge di cui il sottoscritto procuratore costituito chiede la distrazione dichiarandosi antistatario e con condanna ex art. 96 cpc come meglio in narrativa.
PER PARTE OPPOSTA
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis giudicare:
A) IN VIA PRINCIPALE: Dato atto dell'intervenuto giudicato esterno: Respingersi
l'avversa opposizione ex art. 615 c. 2 c.p.c. perché priva di ogni fondamento giuridico;
B) IN VIA SUBORDINATA: 1) IN RITO: Disporsi ex art. 174 c.p.c. la riunione delle opposizioni proposte da contro gli opposti per le ragioni tutte indicate in Parte_1 parte motiva e dichiararsi l'incompetenza per valore del Giudice adito per entrambe le opposizioni essendo competente il Giudice di Pace di Voghera ex art. 480 c.p.c.;
2) NEL MERITO: Respingersi l'avversa opposizione perché basata su una erronea ed illegittima interpretazione del titolo esecutivo azionato come indicato in atti.
3) IN OGNI CASO: Condannarsi al risarcimento dei danni per lite Parte_1 temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura accertanda o arbitranda dal Tribunale Ill.mo. Con vittoria di spese e compenso professionale.
FATTO E DIRITTO
Con Atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 - 617 c.p.c., con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., adduceva che: Parte_1
- con atto di precetto notificato il 5.1.2023, unitamente al titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del Tribunale di Pavia, G.E. Dott. Erminio Rizzi, del 16.9.2022, le veniva intimato il pagamento dell'importo di € 6.769,83;
- i creditori istanti, Avv. SE IE, in proprio, e quale procuratore di
[...] ed non avevano diritto di procedere ad esecuzione CP_2 Controparte_3 forzata, stante l'illegittimità delle somme richieste e l'errata indicazione delle stesse.
In particolare, l'opponente eccepiva:
- l'illegittimità delle somme richieste, posto che era stato intimato il pagamento dell'importo di € 6.000,00, in linea capitale, asseritamente dovuto in forza dell'ordinanza
16.9.2022, con la quale il G.E., relativamente alla fase cautelare dell'opposizione agli atti esecutivi, promossa da nell'ambito del procedimento Parte_2 rubricato al n. 399/2015 R.G.E. Imm., cui era stato riunito il procedimento n. 679/2016
R.G.E. Imm., aveva respinto la richiesta di sospensione, condannando 'i soccombenti
e al pagamento delle spese Parte_2 Parte_3 Parte_1 di lite che si liquidano in 3.000,00 euro, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore delle parti vittoriose SE BA, Controparte_3
e .'; Controparte_2
- la quantificazione delle somme intimate era da ritenersi icto oculi errata, atteso che l'importo di € 3.000,00, in linea capitale, oltre accessori, liquidato con l'ordinanza
16.9.2022, doveva intendersi omnia, in ragione della solidarietà della condanna, e non €
3.000,00, per la parte costituita Avv. SE IE, ed € 3.000,00, per le parti costituite e;
Controparte_2 Controparte_3
- la circostanza che gli intimanti, sempre in forza del medesimo titolo, avevano coltivato più interventi ex artt. 499, II co., e 511 c.p.c. nel procedimento rubricato al n. 399/2015, cui era stato riunito il procedimento n. 679/2016 R.G.E., chiedendo di essere sostituiti in fase di distribuzione ai terzi proprietari e , Parte_1 Parte_3 Controparte_4 così ponendo in essere una condotta concretamente abusiva degli strumenti processuali in danno della parte debitrice, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito, incorrendo in una responsabilità processuale aggravata, tale da legittimare la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- l'errata quantificazione delle somme indicate nell'atto di precetto opposto, atteso che, oltre alla duplicazione delle spese legali liquidate con il titolo esecutivo, veniva intimato l'importo per compenso atto di precetto per € 377,60, illegittimo in quanto il vigente il DM
55/14 non prevede aumento per l'assistenza a più parti, e l'importo per fase esecutiva disamina e notifica titolo di € 150,00, di per sé illegittimo, in quanto ricompreso nel compenso della redazione del precetto ex DM 55/14; mentre gli importi per rimborso forfettario 15% di € 74,14, per CPA 4% di € 24,27 ed IVA 22% di € 138,82, erano, di conseguenza, parimenti errati.
Per l'effetto, ritenuti sussistenti i presupposti per la sospensione del precetto, ex art. 624
c.p.c., l'opponente concludeva affinchè, in via preliminare, pregiudiziale e cautelare, fosse sospesa, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del precetto;
nel merito, in via principale, affinchè fosse accertata e dichiarata l'illegittimità ed erroneità delle somme esposte, con declaratoria di nullità ed/od inesistenza ed/od inefficacia ed/od invalidità dell'atto di precetto notificato.
Si costituiva l'Avv. SE IE, in proprio, nonché quale difensore di
[...] ed , eccependo, nel merito: CP_2 Controparte_3
- l'infondatezza della proposta opposizione, dando atto che il credito traeva origine dall'ordinanza 16.9.2022, con cui il G.E. del Tribunale di Pavia, respinta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 399/2015 R.G.E., aveva disposto la condanna dei soccombenti e al Parte_4 Parte_3 Parte_1 pagamento delle spese di lite, quantificate in € 3.000,00, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore delle parti vittoriose Avv. IE SE,
[...]
e ; Controparte_3 Controparte_2
- la tesi dell'opponente secondo cui, con la citata ordinanza, il G.E. avrebbe inteso condannare i soccombenti al pagamento di un unico onorario a favore di tutte le parti vittoriose e non già di più onorari a favore di ciascuna delle parti vittoriose, discendente dalla circostanza che il giudicante avrebbe omesso di utilizzare l'aggettivo prima dell'inciso , era da ritenersi infondata, atteso che le norme che regolano la liquidazione degli onorari sono disciplinate dagli art. 4, II co. 2, D.M. n. 55/2014 ed 1,
II co., del D.M. 37/2018, normativa che statuisce che, quando in causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto, oltre il primo, nella misura del 30%;
- per l'effetto, dall'interpretazione della norma citata si evinceva che il compenso doveva ritenersi in favore di ed , i quali Controparte_2 Controparte_3 avevano, in causa la stessa posizione processuale, in quanto costituiti quali aggiudicatari, mentre ben diversa doveva considerarsi la posizione dell'Avv. IE, intervenuto nell'opposizione succitata, quale creditore procedente e portatore di interessi ben diversi rispetto a quelli degli aggiudicatari.
Dato atto che doveva essere corretto l'errore materiale del conteggio degli importi richiesti a titolo di accessori in precetto, ritenuta la natura temeraria del giudizio promosso da controparte, ritenuta, altresì, la necessità di sospendere il presente giudizio, ex art. 295
c.p.c., in attesa delle determinazioni del G.E. circa gli interventi spiegati nella procedura esecutiva e, comunque, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensiva richiesta da controparte, parte opposta, concludeva affinchè, nel merito, fosse respinta l'opposizione, con condanna della controparte al pagamento della rideterminata somma di € 9.271,24.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 10.4.2024, l'opponente dava atto che nel corso del giudizio 'gemello', n. 16611/2023 R.G. promosso avanti il Tribunale di Roma, avverso l'altro condebitore, dalla parte creditrice, in forza della medesima ordinanza, il titolo era stato sospeso, nei limiti della somma di € 3.000,00 oltre oneri accessori, e che il debitore aveva provveduto al saldo dell'importo dovuto, mentre la parte opposta, tra l'altro eccepiva
'che l'atto di precetto, anche se unico, indica espressamente che la somma di € 6.000,00 è stata chiesta per due soggetti (2x3.000,00), sicchè deve intendersi riferita a due distinti creditori. Per l'effetto ritiene che vi siano due cause, ciascuna del valore di € 3.000,00, come individuato dal titolo esecutivo, ed impropriamente la controparte ha proposto un unico atto di opposizione avverso due distinti precetti.
Attualmente, quindi, vi sono due procedimenti autonomi e distinti, radicati avanti a questo giudice, l'uno avente a soggetti i e e l'altro l'Avv. IE e la CP_5 Parte_1
Sig.ra e detta situazione sussiste nonostante a monte manchi un Parte_1 provvedimento del giudice che abbia disposto la riunione di questi procedimenti connessi oggettivamente, stante il medesimo titolo esecutivo, ma non soggettivamente, perché vertenti tra soggetti diversi.'.
Autorizzato il mero deposito della sentenza del Tribunale di Roma, nella causa n. 16611/23
R. G., inter partes, emessa successivamente al decorso dei termini istruttori, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale con termine intermedio per il deposito delle note conclusive.
All'odierna udienza fissata per discussione orale le parti si sono rispostate alle conclusioni trascritte in epigrafe ed ai rispettivi atti difensivi.
Così fissato il thema decidendum, osserva questo giudice, preliminarmente, che l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito per 'entrambe' le opposizioni essendo competente il Giudice di Pace di Voghera ex art. 480 c.p.c., sollevata dalla parte opposta solo nelle conclusioni depositate telematicamente il 15.10.2024, è sfornita di fondamento, posto che, con presente giudizio, è stata proposta una sola opposizione, avverso un unico precetto, fondato su un solo titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza del Tribunale di
Pavia, GE Dott. Erminio Rizzi, del 16.9.2022, con cui all'opponente è stato intimato il pagamento dell'importo di € 6.769,83, e rilevato, inoltre, che il presente giudizio è stato radicato prima del 1.3.2023.
Passando all'esame del merito della controversia, deve osservarsi che la parte opponente ha eccepito il diritto della parte opposta di agire in executivis in danno dell'opponente in forza del titolo esecutivo azionato, contestando la duplicazione dell'importo liquidato a titolo di spese legali dal G.E. e, di conseguenza, delle ulteriori somme intimate in precetto, oltre ad altre, ritenute non dovute.
Per l'effetto, l'aumento dell'importo ritenuto dovuto dalla parte opposta, per come formulato in sede di comparsa di costituzione, non può essere ritenuto ammissibile, poiché il limite e perimetro del petitum è stato definito all'atto della notifica del precetto opposto.
La questione, quindi, deve essere risolta alla luce del dato testuale del titolo esecutivo azionato, oltre che dell'orientamento giurisprudenziale, peraltro, consolidato sul punto.
Quanto al titolo esecutivo azionato, dunque, si osserva che l'ordinanza 16.9.2022 del GE, dispone la condanna dei 'soccombenti e Parte_2 Parte_3
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 3.000,00 euro, oltre al Parte_1
15% di spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore delle parti vittoriose SE
BA, e .'. Controparte_3 Controparte_2
Dal che l'evidenza che nel titolo esecutivo giudiziale, intangibile in questa sede, le parti vittoriose SE IE, e sono state Controparte_3 Controparte_2 considerate come unico centro di interessi e non è stato previsto alcun aumento dei compensi per la pluralità di 'parti'. Sotto altro profilo, come anticipato, la questione, è già stata affrontata dal Giudice di legittimità con i seguenti, conformi principi di diritto ed, in particolare, la Corte di
Cassazione, con Ordinanza 17.7.2019, n. 19246, ha statuito che 'la Corte territoriale ha violato il principio secondo cui, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto
a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c.', principio, peraltro, già affermato non meno esplicitamente nella Sentenza n. 17393, del 13.7.2017, in forza della quale: 'Inoltre, il diritto degli eredi a scegliere difensori diversi deve essere bilanciato con il principio generale per cui non si può fare carico alla parte soccombente di spese superflue (art. 92 cod. proc. civ.). In applicazione del suddetto principio, questa Corte ha già affermato che, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n.
55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'art. 4 citato) senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati (Cass. 27/08/2015, n. 17215).'.
Anche la giurisprudenza di merito si è allineata sui citati principi, come espressamente si evince dalla Sentenza n. 1684/2022, emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata il
1.7.2022.
I consolidati principi di diritto dianzi esposti, quindi, non paiono poter essere superati, come sostenuto dall'opposto, nemmeno dal ritenuto cd. giudicato esterno, con riferimento ad altra ordinanza, emessa parimenti in data 16.9.2022, resa dal medesimo G.E., peraltro, in relazione a soggetti parzialmente diversi, domanda, peraltro, formulata successivamente al decorso dei termini di cui alla memoria ex art. 183, VI co., c.p.c..
Per l'effetto di quanto precede, inoltre, con riferimento alle ulteriori somme intimate in precetto, deve essere rideterminato l'importo richiesto a titolo di compenso per la redazione dell'atto di precetto e dichiarato non dovuto l'importo richiesto a titolo di 'Fase esecutiva' di per sé illegittimo, in quanto ricompreso nel compenso della redazione del precetto ex DM 55/14, mentre gli importi per rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA vanno in conseguenza ricalcolati.
Alla luce delle motivazioni che precedono, ritenuta che alcuna delle contestazioni della parte opposta ha trovato riscontro, ne va dichiarata la soccombenza con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, liquidate in conformità al D.M. 55/14, per le fasi effettivamente esperite ed in relazione al valore ed alla complessità del giudizio, liquidate in favore della parte opponente, nei minimi per la fase decisionale, essendo state depositate solo note conclusive.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione, dichiarando il precetto opposto efficace limitatamente all'importo di € 3.000,00 per sorte capitale e di € 173,60 per compensi dell'atto di precetto, oltre alle conseguenti somme dovute a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA sugli indicati importi;
2) condanna parte opposta, in solido, al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione a verbale dell'odierna udienza.
Pavia, 30.1.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Controparte_1