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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]-17, rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA
MO (C.F. : , presso il cui studio in Cremona, Piazza Stradivari n° C.F._2
12, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), oggi (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
P.IVA ) con sede legale in Venezia, via Terraglio 63 e, per essa, P.IVA_2 [...]
C.f. , REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), via Caldera Controparte_3 P.IVA_3
21, nella qualità di procuratrice della prima, in persona dei suoi procuratori rappresentata e CP_4 difesa dall'avv. STEFANIA SIRONI (c.f. ) e dall'Avv. PAOLO VITIELLO C.F._3
(C.F. ), entrambi del Foro di Monza e presso di loro domicilata;
C.F._4
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma Parte_1
1, e 617, comma 1, c.p.c. avverso il precetto notificato in data 26/4/2024 da chiedendo CP_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona, ISTANZA DI
SOSPENSIONE disporre, inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da nei confronti della Sig.ra ed in forza del CP_1 Parte_1
pagina 1 di 8 quale è stato notificato il precetto in data 26.4.2024, attesa la qualifica di consumatore della Sig.ra
e la sussistenza del “fumus boni iuris” alla luce della NULLITA' DEL TITOLO ESECUTIVO - Pt_1
IN QUANTO EMESSO IN VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONSUMERISTICHE E DELLA
SENT. N. 9479 del 6.4.2023 CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE, SULLA BASE DI
CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE STIPULATI TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE
CONTENENTI CLAUSOLE VESSATORIE NULLE DI DEROGA ALL'ART. 1957 C.C. sulle quali si fonda il credito precettato, così come documentalmente provato, nonché attesa la sussistenza del
“periculum in mora” rappresentato dal grave pregiudizio e danno economico che subirebbe
l'attrice/consumatrice in caso di illegittima esecuzione forzata sull'unico immobile di proprietà e casa coniugale. IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE :
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per mancanza di prova in ordine alla propria qualità di CP_1 creditrice, nonché per insussistenza del diritto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo e/o per mancato giudizio di accertamento della sussistenza del diritto stesso, per i motivi sopraindicati;
2. accertare l'inefficacia/nullità della notifica dell'atto di precetto e del decreto ingiuntivo per essere stati notificati in luogo diverso dal domicilio eletto dal consumatore nei contratti Parte_2 sottoscritto in data 26.10.2011 e nel contratto di FIDEIUSSIONE per prestazione specifica
[...] sottoscritto in data 06.08.2012. NEL MERITO : accertare la qualifica di consumatore della Sig.ra
e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'improcedibilità Parte_3 dell'atto di precetto per NULLITA' DEL TITOLO ESECUTIVO IN QUANTO EMESSO IN
VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONSUMERISTICHE E DELLA SENT. N. 9479 del 6.4.2023
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE, SULLA BASE DI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE
STIPULATI TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE CONTENENTI CLAUSOLE VESSATORIE
NULLE e rilevare la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (di cui all'art. 6 dei contratti di sottoscritto in data 26.10.2011 e di per Parte_2 Parte_2 prestazione specifica sottoscritto in data 06.08.2012) posta a fondamento del credito precettato da
e conseguentemente accertare l'estinzione della garanzia fideiussoria per inutile CP_1 decorso del termine di legge, in mancanza di atti interruttivi del termine semestrale, nonché pronunciare ordinanza di improcedibilità all'esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo idoneo a legittimare l'esecuzione stessa e/o in assenza di motivazione rilevazione della nullità speciale di deroga all'art. 1957 c.c. da parte del Giudice del monitorio, esercitare il controllo sulla presenza della clausole abusive che abbiano effetto sull'esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo e concedere termine alla Sig.ra per proporre opposizione tardiva al decreto Parte_1 ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare la nullità delle clausole abusive con conseguente accertamento della nullità del titolo esecutivo. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa ex D.M. n° 147/2022, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M.
n° 55/2014, oltre IVA e C.P.A.”.
Si è costituita in giudizio la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(nelle more del giudizio incorporata in ed agente per mezzo di Controparte_2 [...]
, chiedendo a sua volta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni Controparte_3 opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale se del caso, così giudicare: 0.- in via
pagina 2 di 8 preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata in quanto inammissibile;
1.- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione a precetto in quanto atta a modificare un provvedimento definitivo e non opposto, costituendo una distorsione dello strumento processuale, e per l'effetto condannare l'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; a.- nel merito, per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare integralmente e immediatamente la domanda avversaria, anche ex art. 171 bis c.p.c., sussistendo i presupposti per l'immediata condanna di controparte anche alla luce della evidente nullità delle domande azionate, ciò anche ed eventualmente allo scambio di memorie di replica, e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione con condanna per temerarietà della lite della controparte;
b.- nel merito, per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare comunque ed in toto le contestazioni avversarie e per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese di lite;
c.- sempre nel merito, per le ragioni indicate nel presente atto, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito temerariamente in giudizio;
e.- sempre e in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge;
f.- in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi dell'art. 171ter c.p.c.”.
Con ordinanza del 16/1/2025, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 25/11/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
Va premesso quanto pacificamente emerso dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, ovvero che
(poi fusasi per incorporazione in ha ottenuto dal Tribunale di CP_1 Controparte_2
Cremona nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 495/2023 (RG n. 1020/2023), sulla base delle fideiussioni sottoscritte dalla stessa in data 6/8/2012 e 26/10/2012 in favore di Parte_4
tale decreto ingiuntivo, motivato in tema di esame delle clausole abusive del contratto di
[...] fideiussione con il consumatore e contenente espresso avviso al consumatore che la mancata opposizione avrebbe cristallizzato il credito, non è stato opposto da parte opponente ed è dunque stato dichiarato esecutivo;
su tale decreto, divenuto appunto titolo esecutivo, ha quindi CP_1 notificato il precetto impugnato.
L'opponente ha tuttavia eccepito: a) la carenza di legittimazione attiva della creditrice, non avendo dimostrato di essere cessionaria del credito originariamente in capo a Intesa San Paolo CP_1
s.p.a.; b) la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, del precetto e dell'intimazione di pagamento per essere stati notificati presso la residenza della debitrice e non anche nel domicilio eletto nel contratto di fideiussione;
c) la nullità del titolo esecutivo per violazione della normativa consumeristica, la vessatorietà della deroga contenuta nelle fideiussioni al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ed il mancato rispetto di tale termine da parte del creditore. L'opposizione promossa da non può tuttavia essere accolta, per le ragioni che Parte_1 seguono.
pagina 3 di 8 In primo luogo, quanto alla notifica del decreto ingiuntivo, del precetto e delle intimazioni di pagamento, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (v. Cass. ord. n. n. 133655/2023).
Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente, come dedotto dall'opposta e peraltro ammesso dalla opponente stessa, ha certamente avuto conoscenza del decreto ingiuntivo nei termini per proporre opposizione, per cui non ricorre neppure il presupposto per l'applicazione dell'art. 650 c.p.c.
La notifica del precetto e dei successivi atti di intimazione, è stata quindi pacificamente ricevuta dalla opponente, seppure a indirizzo diverso da quello eletto nel contratto di fideiussione. Tali notifiche, pertanto, non possono certo dirsi inesistenti ma (semmai) nulle.
Anche a volersi ritenere nulla una notifica del genere (come peraltro non si ritiene, non essendo tale elezione di domicilio espressamente qualificata come obbligatoria dal contratto, ai sensi dell'art. 141 comma 2 c.p.c.), tale nullità sarebbe certamente sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.
In secondo luogo, con riferimento alla legittimazione attiva, essa è eccezione certamente preclusa in questa sede, essendo l'esecuzione fondata su titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto): la questione della legittimazione attiva di parte creditrice è stata infatti affrontata nel procedimento monitorio, e avrebbe dovuto essere contestata dall'opponente nella sede di merito.
Alle suesaminate questioni, non essendo relative alla supposta violazione delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, non si estende quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sent.
n. 9479/2023, in ottemperanza ai principio sul tema espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Inoltre, il decreto ingiuntivo eventualmente non motivato in punto di assenza di clausole vessatorie in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite, non può certo dirsi nullo o illegittimamente emesso, comportando l'assenza di tale esame unicamente il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di riesaminare (si ribadisce, solo con riferimento al profilo della abusività delle clausole) il diritto di credito ancorché cristallizzato in un decreto ingiuntivo non opposto.
L'opposizione dunque svolta sul punto dall'odierna attrice deve quindi essere qualificata (in relazione ai soli motivi inerenti alla presenza di clausole abusive nei contratti di fideiussione) quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., rilevandosi che il Tribunale adito con l'opposizione a precetto è il medesimo che sarebbe stato adito ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (con la conseguenza che i pagina 4 di 8 suddetti motivi devono essere esaminati in questa sede, senza necessità di operare alcuna translatio iudicii e senza lesione alcuna, peraltro, del diritto di difesa di parte opposta).
Peraltro, il mutamento di “rito” preteso da parte opposta è del tutto inapplicabile, dovendo essere sia l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. sia l'opposizione ex art. 650 c.p.c. trattate con il rito ordinario di cognizione prescelto dall'opponente.
Si ribadisce che il giudice competente a trattare l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è nel caso di specie lo stesso (ossia il Tribunale di Cremona, inteso come ufficio giudiziario) di quello competente (e adito) per trattare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con la conseguenza che lo scrivente Giudice non avrebbe potuto far altro che trattare entrambe, senza poter rimettere la trattazione dell'opposizione tardiva ad altro Giudice. Venendo quindi all'esame della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta con riferimento alla supposta violazione della disciplina consumeristica, va rilevato che, pacificamente, il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non opposto e fondante l'esecuzione ha accertato la qualifica di consumatore in capo alla debitrice, ha motivato in ordine alla inesistenza di clausole abusive suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria e ha avvisato il consumatore del suo diritto di proporre opposizione nei termini di legge, con l'avvertimento che la mancata opposizione avrebbe comportato la definitività dell'accertamento e che non sarebbe stato più possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.
L'opponente, tuttavia, forte della recente statuizione della Corte di Giustizia (sent. 29/2/2024, C-
724/2022) ha sostenuto che il controllo del Giudice del decreto ingiuntivo non fosse adeguato a consentire il rispetto dell'articolo 7, paragrafo 1, Dir. 93/13/CEE, letto alla luce del principio di effettività, e dunque ciò permettesse al Giudice dell'esecuzione (nel caso di specie, al Giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 ed ex art. 650 c.p.c.) di riesaminare sotto tale aspetto il contratto di fideiussione.
Eppure, anche a volersi ritenere fondata tale tesi e volendosi riaprire all'esame dello scrivente Giudice
l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali, neppure l'opposizione tardiva promossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c. potrebbe portare ad un esito favorevole per l'opponente.
Infatti, anche a volersi considerare vessatoria e dunque nulla – come da domanda originaria dell'opponente – la clausola del contratto di fideiussione di deroga al disposto civilistico di cui all'art. 1957 c.c., deve comunque concludersi per il rispetto da parte della creditrice del termine di sei mesi previsto dalla norma del codice civile.
Anche in caso di nullità parziale della clausola fideiussoria n. 6, di deroga al disposto dell'art 1957 c.c., infatti, conseguirebbe la riviviscenza ex art. 1419 c.c. del termine semestrale previsto ex lege dal codice civile, che la parte opposta ha dedotto né dimostrato di aver rispettato, con conseguente permanenza di agire nei confronti dell'odierno fideiussore.
L'opponente stessa ha infatti individuato correttamente quantomeno nell'agosto del 2014 il termine di scadenza dell'obbligazione principale (doc. 13 fasc. mon., con la comunicazione di intimazione di pagamento) ed ha dedotto che la creditrice cedente ha inviato due comunicazioni stragiudiziali (in data
1/8/2014 e in data 10/10/2014, doc.
8-9 opponente) nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Inoltre, la creditrice cedente appare essersi anche insinuata nel fallimento della pagina 5 di 8 debitrice principale (circostanza non specificamente contestata dall'opponente), avendo dichiarato a precetto tuttavia di nulla aver recuperato dalla suddetta procedura, chiusa con decreto in data
27/6/2019, a dimostrazione dunque di aver comunque coltivato le azioni contro il debitore principale.
Secondo la giurisprudenza, infatti, laddove sia presente, come nel caso di specie, una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017, Cass. n.
5598/2020; v. da ultimo, Cass. ord. n. 31509/2021, secondo cui “"in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. 22346/2017), tanto più che "la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente" (Cass. 13078/2008)”).
Tale assunto ha trovato conferma (e non anche smentita) nella successiva giurisprudenza della Suprema
Corte (v. appunto Cass. sent. n.31509/2021) ed in quella di merito, motivo per il quale lo scrivente ne fa propri gli esiti.
Infatti, secondo le sentenze citate, la cui motivazione si fa propria, nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione pagina 6 di 8 dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.
Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.
Il Giudice, con ordinanza del 17/7/2025, ha all'uopo rilevato d'ufficio la questione della nullità delle clausole n.
7.1 delle fideiussioni per cui è causa, nella parte in cui prevedono il pagamento “a semplice richiesta scritta”, in relazione all'art. 33 lett. t) Codice del consumo, e dunque ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla suddetta questione.
Parte opponente, tuttavia, non ha depositato le memorie nel termine stabilito dal Giudice, ossia il
26/8/2025 (la sospensione feriale dei termini, applicata dall'opponente, è infatti esclusa per le cause di opposizione all'esecuzione). Ne consegue che parte opponente non ha fatto propria, nei termini concessi, l'eccezione di nullità sollevata d'ufficio dal Giudice, che dunque non può essere pronunciata in suo favore. A tal fine, infatti, non vale il deposito delle note scritte per l'udienza o l'attività successiva dell'opponente, in quanto comunque tardiva (rispetto al termine, già di ulteriore prolungamento delle normali preclusioni, offerto dal Giudice).
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U., nn. 26242 e
26243/2014), il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), se non rigetta la domanda sulla base della individuata «ragione più liquida», ha l'obbligo di rilevare ex officio, e di indicare alle parti ai fini dell'attivazione del contraddittorio, l'esistenza di una causa di nullità negoziale, ancorché soggetta a regime speciale.
Dunque, il giudice che ritenga, dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle consequenziali attività. La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria.
Ciò chiarito, qualora dopo il rilievo ufficioso sia stata formulata, tempestivamente o previa rimessione in termini, domanda volta all'accertamento della nullità e ad eventuali effetti restitutori, la statuizione sui punto, se non impugnata, avrà effetto di giudicato.
Ove invece non sia formulata tale domanda (come nel caso di specie, in cui la formulazione della domanda di accertamento della nullità rileva d'ufficio è stata avanzata tardivamente da parte dell'opponente): a) se trattasi di nullità ordinaria, il rilievo della nullità fa pervenire comunque all'accertamento incidenter tantum della nullità, dunque senza effetto di giudicato sul punto;
b) se pagina 7 di 8 trattasi di nullità speciale (come quelle c.d. di protezione, tra cui rientrano quelle appunto di cui al
Codice del Consumo, in cui in cui il rilievo del vizio genetico è espressamente rimesso alla volontà della parte), il Giudice non potrà procedere ad alcun accertamento (con efficacia di giudicato o meno) sulla questione nullità rilevata d'ufficio e, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, potrà unicamente pronunciarsi sulla domanda di invalidità originaria.
Ne consegue che – in assenza di alcun potere di accertamento, conferito al Giudicante, di accertamento della nullità delle clausole n.
7.1 delle fideiussioni per cui è causa, nella parte in cui prevedono il pagamento “a semplice richiesta scritta”, in relazione all'art. 33 lett. t) Codice del consumo – il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., proprio in virtù della suddetta pattuizione “a semplice richiesta scritta” deve considerarsi rispettato attraverso l'invio delle comunicazioni stragiudiziali già evidenziate. L'opposizione quindi deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 901/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da . Parte_1
NA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cremona, il 19 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 901/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]-17, rappresentata e difesa dall'Avv. ELENA
MO (C.F. : , presso il cui studio in Cremona, Piazza Stradivari n° C.F._2
12, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), oggi (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
P.IVA ) con sede legale in Venezia, via Terraglio 63 e, per essa, P.IVA_2 [...]
C.f. , REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), via Caldera Controparte_3 P.IVA_3
21, nella qualità di procuratrice della prima, in persona dei suoi procuratori rappresentata e CP_4 difesa dall'avv. STEFANIA SIRONI (c.f. ) e dall'Avv. PAOLO VITIELLO C.F._3
(C.F. ), entrambi del Foro di Monza e presso di loro domicilata;
C.F._4
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma Parte_1
1, e 617, comma 1, c.p.c. avverso il precetto notificato in data 26/4/2024 da chiedendo CP_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cremona, ISTANZA DI
SOSPENSIONE disporre, inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato da nei confronti della Sig.ra ed in forza del CP_1 Parte_1
pagina 1 di 8 quale è stato notificato il precetto in data 26.4.2024, attesa la qualifica di consumatore della Sig.ra
e la sussistenza del “fumus boni iuris” alla luce della NULLITA' DEL TITOLO ESECUTIVO - Pt_1
IN QUANTO EMESSO IN VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONSUMERISTICHE E DELLA
SENT. N. 9479 del 6.4.2023 CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE, SULLA BASE DI
CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE STIPULATI TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE
CONTENENTI CLAUSOLE VESSATORIE NULLE DI DEROGA ALL'ART. 1957 C.C. sulle quali si fonda il credito precettato, così come documentalmente provato, nonché attesa la sussistenza del
“periculum in mora” rappresentato dal grave pregiudizio e danno economico che subirebbe
l'attrice/consumatrice in caso di illegittima esecuzione forzata sull'unico immobile di proprietà e casa coniugale. IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE :
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per mancanza di prova in ordine alla propria qualità di CP_1 creditrice, nonché per insussistenza del diritto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo e/o per mancato giudizio di accertamento della sussistenza del diritto stesso, per i motivi sopraindicati;
2. accertare l'inefficacia/nullità della notifica dell'atto di precetto e del decreto ingiuntivo per essere stati notificati in luogo diverso dal domicilio eletto dal consumatore nei contratti Parte_2 sottoscritto in data 26.10.2011 e nel contratto di FIDEIUSSIONE per prestazione specifica
[...] sottoscritto in data 06.08.2012. NEL MERITO : accertare la qualifica di consumatore della Sig.ra
e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'improcedibilità Parte_3 dell'atto di precetto per NULLITA' DEL TITOLO ESECUTIVO IN QUANTO EMESSO IN
VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONSUMERISTICHE E DELLA SENT. N. 9479 del 6.4.2023
CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE, SULLA BASE DI CONTRATTI DI FIDEIUSSIONE
STIPULATI TRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE CONTENENTI CLAUSOLE VESSATORIE
NULLE e rilevare la vessatorietà della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (di cui all'art. 6 dei contratti di sottoscritto in data 26.10.2011 e di per Parte_2 Parte_2 prestazione specifica sottoscritto in data 06.08.2012) posta a fondamento del credito precettato da
e conseguentemente accertare l'estinzione della garanzia fideiussoria per inutile CP_1 decorso del termine di legge, in mancanza di atti interruttivi del termine semestrale, nonché pronunciare ordinanza di improcedibilità all'esecuzione forzata per mancanza di un titolo esecutivo idoneo a legittimare l'esecuzione stessa e/o in assenza di motivazione rilevazione della nullità speciale di deroga all'art. 1957 c.c. da parte del Giudice del monitorio, esercitare il controllo sulla presenza della clausole abusive che abbiano effetto sull'esistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo e concedere termine alla Sig.ra per proporre opposizione tardiva al decreto Parte_1 ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare la nullità delle clausole abusive con conseguente accertamento della nullità del titolo esecutivo. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa ex D.M. n° 147/2022, oltre spese generali nella misura del 15% ex art. 2 D.M.
n° 55/2014, oltre IVA e C.P.A.”.
Si è costituita in giudizio la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(nelle more del giudizio incorporata in ed agente per mezzo di Controparte_2 [...]
, chiedendo a sua volta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previ ogni Controparte_3 opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale se del caso, così giudicare: 0.- in via
pagina 2 di 8 preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex adverso formulata in quanto inammissibile;
1.- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della presente opposizione a precetto in quanto atta a modificare un provvedimento definitivo e non opposto, costituendo una distorsione dello strumento processuale, e per l'effetto condannare l'opponente anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; a.- nel merito, per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare integralmente e immediatamente la domanda avversaria, anche ex art. 171 bis c.p.c., sussistendo i presupposti per l'immediata condanna di controparte anche alla luce della evidente nullità delle domande azionate, ciò anche ed eventualmente allo scambio di memorie di replica, e per l'effetto rigettare integralmente l'opposizione con condanna per temerarietà della lite della controparte;
b.- nel merito, per tutte le ragioni esposte in atti, rigettare comunque ed in toto le contestazioni avversarie e per l'effetto condannare controparte al pagamento delle spese di lite;
c.- sempre nel merito, per le ragioni indicate nel presente atto, rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice e condannarla ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver agito temerariamente in giudizio;
e.- sempre e in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge;
f.- in via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi dell'art. 171ter c.p.c.”.
Con ordinanza del 16/1/2025, il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'udienza del 25/11/2025, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso ai sensi della predetta norma la presente decisione.
Va premesso quanto pacificamente emerso dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, ovvero che
(poi fusasi per incorporazione in ha ottenuto dal Tribunale di CP_1 Controparte_2
Cremona nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo n. 495/2023 (RG n. 1020/2023), sulla base delle fideiussioni sottoscritte dalla stessa in data 6/8/2012 e 26/10/2012 in favore di Parte_4
tale decreto ingiuntivo, motivato in tema di esame delle clausole abusive del contratto di
[...] fideiussione con il consumatore e contenente espresso avviso al consumatore che la mancata opposizione avrebbe cristallizzato il credito, non è stato opposto da parte opponente ed è dunque stato dichiarato esecutivo;
su tale decreto, divenuto appunto titolo esecutivo, ha quindi CP_1 notificato il precetto impugnato.
L'opponente ha tuttavia eccepito: a) la carenza di legittimazione attiva della creditrice, non avendo dimostrato di essere cessionaria del credito originariamente in capo a Intesa San Paolo CP_1
s.p.a.; b) la nullità/inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, del precetto e dell'intimazione di pagamento per essere stati notificati presso la residenza della debitrice e non anche nel domicilio eletto nel contratto di fideiussione;
c) la nullità del titolo esecutivo per violazione della normativa consumeristica, la vessatorietà della deroga contenuta nelle fideiussioni al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. ed il mancato rispetto di tale termine da parte del creditore. L'opposizione promossa da non può tuttavia essere accolta, per le ragioni che Parte_1 seguono.
pagina 3 di 8 In primo luogo, quanto alla notifica del decreto ingiuntivo, del precetto e delle intimazioni di pagamento, si osserva quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (v. Cass. ord. n. n. 133655/2023).
Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente, come dedotto dall'opposta e peraltro ammesso dalla opponente stessa, ha certamente avuto conoscenza del decreto ingiuntivo nei termini per proporre opposizione, per cui non ricorre neppure il presupposto per l'applicazione dell'art. 650 c.p.c.
La notifica del precetto e dei successivi atti di intimazione, è stata quindi pacificamente ricevuta dalla opponente, seppure a indirizzo diverso da quello eletto nel contratto di fideiussione. Tali notifiche, pertanto, non possono certo dirsi inesistenti ma (semmai) nulle.
Anche a volersi ritenere nulla una notifica del genere (come peraltro non si ritiene, non essendo tale elezione di domicilio espressamente qualificata come obbligatoria dal contratto, ai sensi dell'art. 141 comma 2 c.p.c.), tale nullità sarebbe certamente sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.
In secondo luogo, con riferimento alla legittimazione attiva, essa è eccezione certamente preclusa in questa sede, essendo l'esecuzione fondata su titolo giudiziale (decreto ingiuntivo non opposto): la questione della legittimazione attiva di parte creditrice è stata infatti affrontata nel procedimento monitorio, e avrebbe dovuto essere contestata dall'opponente nella sede di merito.
Alle suesaminate questioni, non essendo relative alla supposta violazione delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, non si estende quanto affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite con sent.
n. 9479/2023, in ottemperanza ai principio sul tema espressi dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
Inoltre, il decreto ingiuntivo eventualmente non motivato in punto di assenza di clausole vessatorie in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite, non può certo dirsi nullo o illegittimamente emesso, comportando l'assenza di tale esame unicamente il potere/dovere del giudice dell'esecuzione di riesaminare (si ribadisce, solo con riferimento al profilo della abusività delle clausole) il diritto di credito ancorché cristallizzato in un decreto ingiuntivo non opposto.
L'opposizione dunque svolta sul punto dall'odierna attrice deve quindi essere qualificata (in relazione ai soli motivi inerenti alla presenza di clausole abusive nei contratti di fideiussione) quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., rilevandosi che il Tribunale adito con l'opposizione a precetto è il medesimo che sarebbe stato adito ai sensi dell'art. 650 c.p.c. (con la conseguenza che i pagina 4 di 8 suddetti motivi devono essere esaminati in questa sede, senza necessità di operare alcuna translatio iudicii e senza lesione alcuna, peraltro, del diritto di difesa di parte opposta).
Peraltro, il mutamento di “rito” preteso da parte opposta è del tutto inapplicabile, dovendo essere sia l'opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. sia l'opposizione ex art. 650 c.p.c. trattate con il rito ordinario di cognizione prescelto dall'opponente.
Si ribadisce che il giudice competente a trattare l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è nel caso di specie lo stesso (ossia il Tribunale di Cremona, inteso come ufficio giudiziario) di quello competente (e adito) per trattare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., con la conseguenza che lo scrivente Giudice non avrebbe potuto far altro che trattare entrambe, senza poter rimettere la trattazione dell'opposizione tardiva ad altro Giudice. Venendo quindi all'esame della opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta con riferimento alla supposta violazione della disciplina consumeristica, va rilevato che, pacificamente, il Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo non opposto e fondante l'esecuzione ha accertato la qualifica di consumatore in capo alla debitrice, ha motivato in ordine alla inesistenza di clausole abusive suscettibili di incidere sulla pretesa creditoria e ha avvisato il consumatore del suo diritto di proporre opposizione nei termini di legge, con l'avvertimento che la mancata opposizione avrebbe comportato la definitività dell'accertamento e che non sarebbe stato più possibile far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.
L'opponente, tuttavia, forte della recente statuizione della Corte di Giustizia (sent. 29/2/2024, C-
724/2022) ha sostenuto che il controllo del Giudice del decreto ingiuntivo non fosse adeguato a consentire il rispetto dell'articolo 7, paragrafo 1, Dir. 93/13/CEE, letto alla luce del principio di effettività, e dunque ciò permettesse al Giudice dell'esecuzione (nel caso di specie, al Giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 ed ex art. 650 c.p.c.) di riesaminare sotto tale aspetto il contratto di fideiussione.
Eppure, anche a volersi ritenere fondata tale tesi e volendosi riaprire all'esame dello scrivente Giudice
l'eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali, neppure l'opposizione tardiva promossa ai sensi dell'art. 650 c.p.c. potrebbe portare ad un esito favorevole per l'opponente.
Infatti, anche a volersi considerare vessatoria e dunque nulla – come da domanda originaria dell'opponente – la clausola del contratto di fideiussione di deroga al disposto civilistico di cui all'art. 1957 c.c., deve comunque concludersi per il rispetto da parte della creditrice del termine di sei mesi previsto dalla norma del codice civile.
Anche in caso di nullità parziale della clausola fideiussoria n. 6, di deroga al disposto dell'art 1957 c.c., infatti, conseguirebbe la riviviscenza ex art. 1419 c.c. del termine semestrale previsto ex lege dal codice civile, che la parte opposta ha dedotto né dimostrato di aver rispettato, con conseguente permanenza di agire nei confronti dell'odierno fideiussore.
L'opponente stessa ha infatti individuato correttamente quantomeno nell'agosto del 2014 il termine di scadenza dell'obbligazione principale (doc. 13 fasc. mon., con la comunicazione di intimazione di pagamento) ed ha dedotto che la creditrice cedente ha inviato due comunicazioni stragiudiziali (in data
1/8/2014 e in data 10/10/2014, doc.
8-9 opponente) nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Inoltre, la creditrice cedente appare essersi anche insinuata nel fallimento della pagina 5 di 8 debitrice principale (circostanza non specificamente contestata dall'opponente), avendo dichiarato a precetto tuttavia di nulla aver recuperato dalla suddetta procedura, chiusa con decreto in data
27/6/2019, a dimostrazione dunque di aver comunque coltivato le azioni contro il debitore principale.
Secondo la giurisprudenza, infatti, laddove sia presente, come nel caso di specie, una clausola di pagamento a prima richiesta, è sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (v. Cass. n. 13078/2008; Cass. n. 22346/2017, Cass. n.
5598/2020; v. da ultimo, Cass. ord. n. 31509/2021, secondo cui “"in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta",
l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (Cass. 22346/2017), tanto più che "la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente" (Cass. 13078/2008)”).
Tale assunto ha trovato conferma (e non anche smentita) nella successiva giurisprudenza della Suprema
Corte (v. appunto Cass. sent. n.31509/2021) ed in quella di merito, motivo per il quale lo scrivente ne fa propri gli esiti.
Infatti, secondo le sentenze citate, la cui motivazione si fa propria, nella circostanza che, in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. E' sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione pagina 6 di 8 dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.
Si rileva, per completezza, che soltanto la presenza nella clausola contrattuale di un richiamo del paradigma dell'art. 1957 cod. civ. non solo con riferimento al termine decadenziale, ma anche alla prevista modalità di esercizio dell'azione, potrebbe, previa, naturalmente, valutazione del caso di specie, giustificare la conclusione che, ferma la natura a prima richiesta della garanzia, l'impedimento della decadenza esiga l'azione in sede giurisdizionale.
Il Giudice, con ordinanza del 17/7/2025, ha all'uopo rilevato d'ufficio la questione della nullità delle clausole n.
7.1 delle fideiussioni per cui è causa, nella parte in cui prevedono il pagamento “a semplice richiesta scritta”, in relazione all'art. 33 lett. t) Codice del consumo, e dunque ha concesso alle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., termine per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla suddetta questione.
Parte opponente, tuttavia, non ha depositato le memorie nel termine stabilito dal Giudice, ossia il
26/8/2025 (la sospensione feriale dei termini, applicata dall'opponente, è infatti esclusa per le cause di opposizione all'esecuzione). Ne consegue che parte opponente non ha fatto propria, nei termini concessi, l'eccezione di nullità sollevata d'ufficio dal Giudice, che dunque non può essere pronunciata in suo favore. A tal fine, infatti, non vale il deposito delle note scritte per l'udienza o l'attività successiva dell'opponente, in quanto comunque tardiva (rispetto al termine, già di ulteriore prolungamento delle normali preclusioni, offerto dal Giudice).
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (v. Cass. S.U., nn. 26242 e
26243/2014), il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi azione di impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione), se non rigetta la domanda sulla base della individuata «ragione più liquida», ha l'obbligo di rilevare ex officio, e di indicare alle parti ai fini dell'attivazione del contraddittorio, l'esistenza di una causa di nullità negoziale, ancorché soggetta a regime speciale.
Dunque, il giudice che ritenga, dopo l'udienza di trattazione, di sollevare una questione rilevabile d'ufficio e non considerata dalle parti, deve sottoporla ad esse al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle consequenziali attività. La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione e determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria.
Ciò chiarito, qualora dopo il rilievo ufficioso sia stata formulata, tempestivamente o previa rimessione in termini, domanda volta all'accertamento della nullità e ad eventuali effetti restitutori, la statuizione sui punto, se non impugnata, avrà effetto di giudicato.
Ove invece non sia formulata tale domanda (come nel caso di specie, in cui la formulazione della domanda di accertamento della nullità rileva d'ufficio è stata avanzata tardivamente da parte dell'opponente): a) se trattasi di nullità ordinaria, il rilievo della nullità fa pervenire comunque all'accertamento incidenter tantum della nullità, dunque senza effetto di giudicato sul punto;
b) se pagina 7 di 8 trattasi di nullità speciale (come quelle c.d. di protezione, tra cui rientrano quelle appunto di cui al
Codice del Consumo, in cui in cui il rilievo del vizio genetico è espressamente rimesso alla volontà della parte), il Giudice non potrà procedere ad alcun accertamento (con efficacia di giudicato o meno) sulla questione nullità rilevata d'ufficio e, per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, potrà unicamente pronunciarsi sulla domanda di invalidità originaria.
Ne consegue che – in assenza di alcun potere di accertamento, conferito al Giudicante, di accertamento della nullità delle clausole n.
7.1 delle fideiussioni per cui è causa, nella parte in cui prevedono il pagamento “a semplice richiesta scritta”, in relazione all'art. 33 lett. t) Codice del consumo – il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., proprio in virtù della suddetta pattuizione “a semplice richiesta scritta” deve considerarsi rispettato attraverso l'invio delle comunicazioni stragiudiziali già evidenziate. L'opposizione quindi deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta dalle parti
(con riduzione al minimo, dunque, delle fasi istruttoria e decisoria), e sulla base dei parametri di cui al
D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 901/2024 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da . Parte_1
NA parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 14.170,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cremona, il 19 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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