Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4307/2024 RGAC TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Parte_1
MOLINARO
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente Oggetto: cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e azione di accertamento negativo di indebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l' e, premesso di essere stata iscritta negli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, deduceva che l' CP_1
l'aveva cancellata dai suddetti elenchi per gli anni 2011, 2013, 2014 e 2015. Dedotta l'erroneità della determinazione dell' avendo ella svolto CP_1 effettiva attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola Alessio Natale con sede in Celico negli anni sopra indicati, chiedeva, quindi, l'accertamento del suo diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per i suddetti anni, con conseguente accertamento dell'inesistenza del diritto dell' di chiedere in ripetizione gli importi CP_1 erogati nei suddetti anni a titolo di indennità di disoccupazione agricola. Eccepiva la prescrizione delle pretese creditorie azionate dall' CP_1
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§ E' fondata l'eccezione di decadenza. A norma dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Per costante orientamento della Corte di Cassazione, al quale va prestata adesione: In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).(Cass. 27/12/2011 n. 29070). Per quanto in questa sede rileva, prevede l'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92, in tema di ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli, che “contro i 2 provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede AU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. Nel caso di specie l ha dato prova dell'avvenuta comunicazione alla CP_1 ricorrente dei provvedimenti di cancellazione nella data del 09.01.2024. La ricorrente ha proposto i ricorsi amministrativi in data 24.01.2024, respinti con provvedimenti del 18.03.2024. Il termine complessivo di sette mesi (210 giorni) era, pertanto, già decorso alla data del 08.11.2024 in cui il ricorso è stato depositato (in tale data erano decorsi 304 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti di cancellazione e 235 giorni dai provvedimenti di rigetto dei ricorsi amministrativi). L'accertata decadenza preclude la valutazione del merito della controversia, anche in ordine all'affermato diritto a trattenere le prestazioni erogate e ritenute indebite.
“….La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli comporta, invero, anche la perdita dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione dell'appellata alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte4. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n. 15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003). La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla 3 definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale – l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto. D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla…” (così Corte di Appello di Catanzaro sentenza n. 620/2023 in fattispecie identica). Aderendo all'orientamento espresso dalla Corte, non può che conseguire il rigetto del ricorso.
§ In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (norma applicabile alla fattispecie, cfr. Cass., Sez. L., ordinanza n. 10038/2024) le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara irripetibili le spese di lite. Cosenza, 21/01/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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