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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gateano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa MO RA Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 619 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DA VE
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._2
Oliva
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
celebrato con in data 25/06/1989 nel Comune di Scala Coeli (CS) (atto CP_1
trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, ufficio
1, anno 1989), da cui sono nate le figlie , nata a [...] il [...], Persona_1
e , nata a [...] il [...]. Persona_2 Il ricorrente ha rappresentato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con decreto di omologa del 22/01/2021; lo stesso ha dedotto che la figlia è titolare di un reddito proprio, Persona_2
sufficiente a soddisfare le sue esigenze di vita e ha quindi chiesto al Tribunale di revocare l'assegnazione della casa familiare alla ex coniuge e di essere CP_1
sollevato dal pagamento della metà della rata del mutuo n. 99544918,26 inteso quale contribuzione al mantenimento della figlia . Per_2
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso al Tribunale di: “a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Revocare l'assegnazione della casa familiare alla ex coniuge;
CP_1
c) A parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale, sollevare il IG.
dal pagamento della metà della rata del mutuo n. 99544918,26 inteso Parte_1
quale contribuzione al mantenimento della figlia a seguito delle sue mutate Per_2
condizioni economiche;
d) Confermare le altre condizioni accettate dai coniugi in sede di separazione consensuale.“.
, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio ma si è opposta alle domande accessorie, rappresentando
Per_ che le figlie e non sono titolari di un reddito proprio sufficiente a soddisfare Per_2
le proprie esigenze di vita, lavorando la prima presso un call center con stipendio medio di circa 700,00 euro al mese e l'altra presso un centro estetico con un contratto a tempo determinato, part time, che prevede una retribuzione pari a circa 260,00 Euro al mese e ha quindi chiesto di disporre a carico del sig. l pagamento, oltre Parte_1 che della metà del mutuo, anche di un'autonoma somma pari perlomeno ad Euro
450,00 a titolo di mantenimento delle figlie.
La resistente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale di: “a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. Parte_1 e la IG.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato Civile di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa familiare sita in San Giorgio Albanese (Cs), alla Via Gramsci n.
2, con ogni sua pertinenza, alla IG.ra , ove la ricorrente attualmente vive CP_1
con le figlie con tutti gli arredi ivi contenuti;
c) Onerare il IG. del versamento di euro 450,00 per il mantenimento Parte_1
Per_ delle figlie e , oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del Per_2
50%, tutte preventivate e concordate tra le parti;
d) Onerare il sig. al pagamento della metà del muto n. 9954491826 Parte_1
lasciando invariato il pagamento delle finanziarie a ciascuna delle parti così per come concordato in sede di separazione consensuale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre, ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.”
L'istruttoria è stata compiuta mediante esame della produzione documentale e audizione della parti.
Il Tribunale osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta: infatti, con decreto di omologa del
22/01/2021 il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non
è stata mai più ripristinata;
di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n.
2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
In ordine alle domande accessorie si osserva quanto segue: deve essere confermata la dichiarazione d'inammissibilità nel presente giudizio ex art. 40 c.p.c. delle domande delle parti inerenti il mutuo n. 99544918,26 in quanto soggette a rito diverso e non connotate da connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), alla domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20638 del
22/10/2004; Cass. sez. I, 21/05/2009, n.11828; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del
08/09/2014; Cass. sez. VI, 13/03/2017, n.6424). Deve essere, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta a
Per_ ottenere un contributo al mantenimento della figlia;
è infatti incontestato tra le parti che quest'ultima non conviva con la madre che, pertanto, è priva di legittimazione attiva in ordine alla predetta domanda che può essere proposta soltanto dal figlio maggiorenne stesso, legittimato in via esclusiva.
La legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va infatti esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio (Cass. Sez. 1, 25/07/2013, n. 18075).
Ciò premesso, prima di passare all'esame del merito delle domande accessorie ammissibili, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, deve ribadirsi l'irrilevanza delle richieste istruttorie già rigettate dal G.i. in relazione alle quali il Collegio si riporta al contenuto dell'ordinanza del 28.12.2024, che si intende in questa sede integralmente richiamata.
Ciò posto, al fine di esaminare le domande inerenti l'assegnazione della casa Per_ coniugale alla IG. e il mantenimento delle figlie e , occorre CP_1 Per_2
premettere in diritto:
- che la casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto la predetta assegnazione sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. n. 33610 del
11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).
- che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché
è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass.
n. 25604/2018); - che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366 /2021);
- che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è
a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n.
26875/2023), se del caso anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(Cass. n. 17183/2020; Cass. n.27904/2021).
Tanto premesso, occorre quindi verificare se possa ritenersi che debba essere Per_2
o meno considerata economicamente autosufficiente nei termini di cui si è detto;
nel caso di specie è incontestato che la predetta, di anni 28, abbia conseguito nel 2019 un diploma in estetica e che dopo pochi mesi dal diploma abbia iniziato a lavorare come estetista;
la stessa ha quindi ampiamente superato la maggiore età e non risulta aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un' occupazione lavorativa stabile che la remuneri in misura tale da renderla economicamente autosufficiente, lavorando con contratto a tempo determinato e parziale e percependo una retribuzione mensile di circa € 270,00.
La stessa, tuttavia, nella specie, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29264 del
07/10/2022).
Ne consegue che non possono ritenere sussistenti, allo stato, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla IG. e per il riconoscimento CP_1 dell'obbligo di mantenimento della figlia a carico del IG. che devono, Per_2 Parte_1
pertanto, essere revocati.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 25/06/1989 nel Comune di Scala Coeli (CS) (atto Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, ufficio
1, anno 1989);
2. DICHIARA l'inammissibilità delle domande delle parti inerenti il mutuo di cui in parte motiva;
3. DICHIARA inammissibile la domanda della resistente volta a ottenere un
Per_ contributo al mantenimento della figlia;
4. REVOCA l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; CP_1
5. REVOCA il contributo paterno al mantenimento della figlia;
Per_2
6. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in data 24/11/2025.
La Giudice rel.- est.
Dott.ssa RA MO
Il Presidente
Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gateano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa MO RA Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 619 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DA VE
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo CP_1 C.F._2
Oliva
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1
celebrato con in data 25/06/1989 nel Comune di Scala Coeli (CS) (atto CP_1
trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, ufficio
1, anno 1989), da cui sono nate le figlie , nata a [...] il [...], Persona_1
e , nata a [...] il [...]. Persona_2 Il ricorrente ha rappresentato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con decreto di omologa del 22/01/2021; lo stesso ha dedotto che la figlia è titolare di un reddito proprio, Persona_2
sufficiente a soddisfare le sue esigenze di vita e ha quindi chiesto al Tribunale di revocare l'assegnazione della casa familiare alla ex coniuge e di essere CP_1
sollevato dal pagamento della metà della rata del mutuo n. 99544918,26 inteso quale contribuzione al mantenimento della figlia . Per_2
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso al Tribunale di: “a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) Revocare l'assegnazione della casa familiare alla ex coniuge;
CP_1
c) A parziale modifica delle condizioni della separazione consensuale, sollevare il IG.
dal pagamento della metà della rata del mutuo n. 99544918,26 inteso Parte_1
quale contribuzione al mantenimento della figlia a seguito delle sue mutate Per_2
condizioni economiche;
d) Confermare le altre condizioni accettate dai coniugi in sede di separazione consensuale.“.
, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio ma si è opposta alle domande accessorie, rappresentando
Per_ che le figlie e non sono titolari di un reddito proprio sufficiente a soddisfare Per_2
le proprie esigenze di vita, lavorando la prima presso un call center con stipendio medio di circa 700,00 euro al mese e l'altra presso un centro estetico con un contratto a tempo determinato, part time, che prevede una retribuzione pari a circa 260,00 Euro al mese e ha quindi chiesto di disporre a carico del sig. l pagamento, oltre Parte_1 che della metà del mutuo, anche di un'autonoma somma pari perlomeno ad Euro
450,00 a titolo di mantenimento delle figlie.
La resistente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo al Tribunale di: “a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. Parte_1 e la IG.ra , ordinando all'Ufficiale dello stato Civile di procedere CP_1 all'annotazione della sentenza;
b) assegnare la casa familiare sita in San Giorgio Albanese (Cs), alla Via Gramsci n.
2, con ogni sua pertinenza, alla IG.ra , ove la ricorrente attualmente vive CP_1
con le figlie con tutti gli arredi ivi contenuti;
c) Onerare il IG. del versamento di euro 450,00 per il mantenimento Parte_1
Per_ delle figlie e , oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del Per_2
50%, tutte preventivate e concordate tra le parti;
d) Onerare il sig. al pagamento della metà del muto n. 9954491826 Parte_1
lasciando invariato il pagamento delle finanziarie a ciascuna delle parti così per come concordato in sede di separazione consensuale.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre, ex art 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.”
L'istruttoria è stata compiuta mediante esame della produzione documentale e audizione della parti.
Il Tribunale osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta: infatti, con decreto di omologa del
22/01/2021 il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non
è stata mai più ripristinata;
di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n.
2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
In ordine alle domande accessorie si osserva quanto segue: deve essere confermata la dichiarazione d'inammissibilità nel presente giudizio ex art. 40 c.p.c. delle domande delle parti inerenti il mutuo n. 99544918,26 in quanto soggette a rito diverso e non connotate da connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), alla domanda di divorzio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20638 del
22/10/2004; Cass. sez. I, 21/05/2009, n.11828; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18870 del
08/09/2014; Cass. sez. VI, 13/03/2017, n.6424). Deve essere, inoltre, dichiarata inammissibile la domanda della resistente volta a
Per_ ottenere un contributo al mantenimento della figlia;
è infatti incontestato tra le parti che quest'ultima non conviva con la madre che, pertanto, è priva di legittimazione attiva in ordine alla predetta domanda che può essere proposta soltanto dal figlio maggiorenne stesso, legittimato in via esclusiva.
La legittimazione del genitore a richiedere "iure proprio" all'ex coniuge separato o divorziato il contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va infatti esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio (Cass. Sez. 1, 25/07/2013, n. 18075).
Ciò premesso, prima di passare all'esame del merito delle domande accessorie ammissibili, occorre chiarire in relazione alle richieste istruttorie rigettate dal G.i. e non riproposte dalle parti in modo specifico in sede di precisazione delle conclusioni, che le stesse devono ritenersi abbandonate (da ultimo Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
10767 del 04/04/2022).
Ad ogni modo, deve ribadirsi l'irrilevanza delle richieste istruttorie già rigettate dal G.i. in relazione alle quali il Collegio si riporta al contenuto dell'ordinanza del 28.12.2024, che si intende in questa sede integralmente richiamata.
Ciò posto, al fine di esaminare le domande inerenti l'assegnazione della casa Per_ coniugale alla IG. e il mantenimento delle figlie e , occorre CP_1 Per_2
premettere in diritto:
- che la casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto la predetta assegnazione sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. n. 33610 del
11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).
- che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché
è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass.
n. 25604/2018); - che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366 /2021);
- che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è
a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n.
26875/2023), se del caso anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(Cass. n. 17183/2020; Cass. n.27904/2021).
Tanto premesso, occorre quindi verificare se possa ritenersi che debba essere Per_2
o meno considerata economicamente autosufficiente nei termini di cui si è detto;
nel caso di specie è incontestato che la predetta, di anni 28, abbia conseguito nel 2019 un diploma in estetica e che dopo pochi mesi dal diploma abbia iniziato a lavorare come estetista;
la stessa ha quindi ampiamente superato la maggiore età e non risulta aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un' occupazione lavorativa stabile che la remuneri in misura tale da renderla economicamente autosufficiente, lavorando con contratto a tempo determinato e parziale e percependo una retribuzione mensile di circa € 270,00.
La stessa, tuttavia, nella specie, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 12123 del 06/05/2024, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29264 del
07/10/2022).
Ne consegue che non possono ritenere sussistenti, allo stato, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla IG. e per il riconoscimento CP_1 dell'obbligo di mantenimento della figlia a carico del IG. che devono, Per_2 Parte_1
pertanto, essere revocati.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 25/06/1989 nel Comune di Scala Coeli (CS) (atto Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 7, parte II, serie A, ufficio
1, anno 1989);
2. DICHIARA l'inammissibilità delle domande delle parti inerenti il mutuo di cui in parte motiva;
3. DICHIARA inammissibile la domanda della resistente volta a ottenere un
Per_ contributo al mantenimento della figlia;
4. REVOCA l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra ; CP_1
5. REVOCA il contributo paterno al mantenimento della figlia;
Per_2
6. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al secondo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52. Così deciso in data 24/11/2025.
La Giudice rel.- est.
Dott.ssa RA MO
Il Presidente
Dott. Gaetano Laviola