Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6499 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv.ti Alessandro Conte e Roberto Biancogiglio per delega in atti appellante
E
(c.f. , contumace Controparte_1 P.IVA_1 appellato
OGGETTO: diritti della cittadinanza
Conclusioni dell'appellante: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: 1) Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza recante Repert. n.
22355/2022 depositata il 14 Novembre 2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti Della
Persona e Immigrazione, in pers. del Giud. Dott. Francesco Paolo Mansi, a conclusione del procedimento sommario di cognizione instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. recante N.R.G. 11720/2021, accogliere tutte le domande avanzate nel giudizio di primo grado e specificate nelle conclusioni dei relativi atti giudiziali, ovvero riconoscere
”; 2) Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da attribuirsi ai procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Il signor ha impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma in data 14 novembre 2022, con la quale era stata respinta la domanda dallo stesso proposta, volta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'appellante, rilevando l'erroneità delle conclusioni tratte dal primo Giudice, con particolare riguardo alla ritenuta applicabilità della disposizione di cui all'art. 12 della legge 555/1912 in luogo di quella di cui all'art. 7 dello stesso testo normativo, ha richiesto, in totale riforma della pronuncia di primo grado, l'accoglimento della sua originaria domanda.
Il , seppur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024, che si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Il gravame non può essere accolto.
Ritiene questa Corte che le conclusioni assunte dal Tribunale in ordine alla lettura delle richiamate disposizioni della legge 555/1912 siano a ben vedere corrette, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene allo stato di aderire.
In una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, seppure disciplinata ratione temporis dall'art. 11 del codice civile del 1865, la Suprema Corte ha esaminato l'applicabilità, o meno, dell'art. 7 della legge 555/1912, la cui disciplina era stata invocata dal ricorrente quale disposizione di interpretazione autentica delle disposizioni del codice civile del 1865, che sarebbero state sul punto di dubbia interpretazione.
La Suprema Corte si è in questi termini espressa: “Anche a voler ammettere che vi fosse nel codice del 1865 una incertezza interpretativa, riguardo alla condizione giuridica del bipolide di fatto, risolta con una norma di interpretazione autentica (e cioè dal citato art. 7 della legge n. 555 del 1912), la tesi del ricorrente è priva di fondamento, in quanto alla regola dell'art. 7 si contrappone la regola dettata dall'art. 12 della stessa legge. Ed infatti, mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro
Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che ”i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il
30 agosto 1961. Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati
Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato “straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.). In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli,
e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori… e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza. Questo compendio normativo, anche a volerlo leggere alla luce degli odierni principi di diritto unionali e dei vigenti trattati internazionali, non è manifestamente sproporzionato rispetto agli scopi che si propone(va) e cioè di salvaguardare l'unità familiare, anche sotto il profilo della cittadinanza, nel regime normativo della filiazione ratione temporis vigente;
inoltre nella legislazione del 1912 il legislatore si è occupato anche di scongiurare il rischio di apolidia, poiché il minore perdeva la cittadinanza italiana solo se garantito dalla possibilità di acquistarne (o a maggior ragione se già ne aveva acquistato) un'altra. Non vi è di conseguenza la necessità di alcun rinvio pregiudiziale, posto che in primo luogo non si individua una norma attualmente vigente che sarebbe in contrasto con il diritto unionale, e in ogni caso non sussiste obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE qualora una giurisprudenza consolidata della Corte UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (Corte di Giustizia UE,6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81; Cass. sez. un. n. 20701 del
10/09/2013). Come sopra si è detto, la giurisprudenza europea ritiene legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa famiglia, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità
e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. CGUE 12/03/2019, Tjebbes, cit.). Inoltre, pur se nessun rilievo aveva nel 1910 la valutazione dell'interesse del minore, essendo di là da venire la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, non è pretermessa - né nel codice del 1865, né nella legislazione del 1912 - la valutazione dell'interesse di chi, non avendo alcun potere decisorio durante la minore età e subendo le decisioni paterne cui era per legge soggetto, avesse voluto ristabilire il legame con lo Stato di origine una volta diventato maggiorenne, riacquistando la cittadinanza nei modi previsti dalla legge. In termini si è espressa anche l'ordinanza n. 17161/2023 di questa
Corte, segnatamente nella parte in cui, vagliando l'effetto della perdita della cittadinanza da parte del padre sullo status civitatis del figlio minorenne, ha osservato che non rileva “l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 del stessa legge”. Sulla ragionevolezza dell'art 12 cit. si vedano anche le - tutt'ora condivisibili
- considerazioni rese da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 27/04/2011, ove in motivazione si afferma che “si tratta di disposizioni che non esulano dalla discrezionalità del legislatore dell'epoca e superano agevolmente il vaglio della ragionevolezza, ove si ponga mente al suindicato potere di ciascuno Stato di stabilire con la propria legislazione l'acquisto e la perdita della cittadinanza. Di certo, la valutazione di un dato normativo inserito in un determinato contesto storico-sociale non può non risentire dell'evoluzione della sensibilità giuridica che negli anni si è venuta formando in merito ai diritti della personalità: tuttavia la chiara formulazione della norma contenuta nella L. n.
5545 del 1912, art. 12, comma 2, non offre alcuna possibilità di interpretazioni di carattere evolutivo, laddove il raffronto con la diversa disciplina contenuta nella L. n. 91 dell'anno 1992, frutto di una maggiore sensibilità giuridica, soprattutto sotto il profilo della conservazione della cittadinanza degli italiani all'estero, rimane relegato, come già evidenziato, nelle questioni di diritto intertemporale. Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare consequenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana”. Non può dirsi quindi che, a oggi, si producano effetti gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, posto che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della legge n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto, per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età” (in questi termini, Cass., 8 gennaio 2024, n. 454).
Le suddette conclusioni sono state poi confermate dalla Suprema Corte con la successiva pronuncia n. 3654/2024, questa volta resa con riguardo ad un'ipotesi di diretta applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 555/1912, con la quale è stato ribadito l'orientamento secondo cui se in termini generali il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la cittadinanza italiana salva la facoltà di rinunciarvi da maggiorenne, il principio era derogato nell'ipotesi, in rapporto di specialità rispetto alla prima, in cui il padre convivente avesse perso la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario quando il figlio era ancora minorenne, ipotesi in cui la decisione adottata dal titolare della patria potestà produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti, fatta salva la facoltà di riacquisto della cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età (nello stesso senso, cfr. anche Cass., ord., 15 giugno 2023, n. 17161
e Cass., 27 aprile 2011, n. 9377).
I suddetti principi, come detto condivisi da questa Corte, sono applicabili al caso di specie, considerato che l'antenato dell'odierno appellante, signor , si è naturalizzato Parte_2 cittadino francese, a seguito di espressa domanda, il 21 agosto 1929, quando la figlia , Persona_1 nata nell'anno 1927, era ancora minorenne.
Per effetto di questa scelta, ai sensi dell'art. 12 della legge 555/1912 all'epoca vigente, l'allora minore ha perso la cittadinanza italiana, di modo che la linea di discendenza da un antenato Persona_1 italiano è stata interrotta, dal che discende la necessità di rigetto dell'appello.
Nulla è a statuire sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
rigetta l'appello; nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contribuito unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto