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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1799/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1799/2021 promossa da:
(c.f. ), in proprio e quale erede del figlio Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. MATTEO GUERRI, elettivamente Persona_1 domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA TRAVERSO e dell'avv. MARINELLA BASCHIERA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via istruttoria, con riserva di ogni ulteriore richiesta, istanza, eccezione, produzione, integrazione, precisazione e modifica delle istanze già versate in atti, si richiede che venga disposta la rinnovazione della CTU medico legale già sfogata in primo grado e si rinnovano le richieste istruttorie già formulate nel medesimo primo grado di Giudizio e non ammesse.
Nel merito, in riforma ed integrazione della sentenza n° 2196/2021 depositata il
07.09.2021 del Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, Voglia l'adita Corte di Appello di Firenze, nella sua composizione di legge, contrariis rejectis, accertare e dichiarare, ove occorra previo rinnovo della CTU medico legale dedicata, la esclusiva responsabilità della oggi Parte_2 [...]
(p.iva , convenuta, per la morte del piccolo CP_1 P.IVA_1 Per_1
occorsa presso l'ospedale di in data 03.08.2009, e che l'evento nefasto è
[...] Pt_2 conseguenza immediata e diretta dell'erronea e comunque inadeguata attività sanitaria, prestata al piccolo prima ed al momento della nascita, oltre che Persona_1 nelle ore successive alla stessa, e comunque compiutamente indicate in narrativa, anche per quanto attiene ai protocolli, somministrazioni farmacologiche ed interventi sanitari indebitamente praticati al piccolo dopo la nascita e fino al suo decesso e, Persona_1 per gli effetti, condannare la di oggi Pt_2 Pt_2 Controparte_1
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento P.IVA_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e comunque nessuno escluso, patiti e patendi dall'attore , sia in proprio che quale erede del piccolo e Parte_1 Persona_1 che, allo stato, si indicano in € 3.500.000,00 (Euro Tremilionicinquecentomila virgola zerozero), ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma adita Corte di
Appello di Firenze Tribunale riterrà di giustizia, all'esito della espletanda istruttoria, anche con valutazione parzialmente o totalmente equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze di causa tutte, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ivi incluse quelle per la preliminare sfogata fase di mediazione per entrambi gli appellanti oltre che per quelle di primo grado”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese
e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del giudizio di primo grado, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione,
- in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto dal Sig. e dalla Sig.ra ai sensi del Parte_1 Parte_3 combinato disposto dell'art. 342 e 348 bis e ter c.p.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa e con ogni conseguente declaratoria anche in ordine alle spese di lite;
- nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. e dalla Parte_1
Sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, Parte_3 per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente
l'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze, mandando assolta la convenuta appellata
dalle domande attoree;
Controparte_1
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse riformata la impugnata sentenza e accertata una responsabilità della Convenuta a qualunque Controparte_1 titolo ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2196/2021 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze l Parte_1 Controparte_2
(ora ) per ottenere l'accertamento della responsabilità Controparte_1 sanitaria in relazione alla morte avvenuta il 3.8.2009 di suo figlio nato Persona_2 appena il giorno prima, presso l'Ospedale di aveva dunque chiesto la condanna Pt_2 della struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti tale decesso, iure proprio e iure successionis, quantificati nella misura di 3 milioni e 700 mila euro, ovvero nella somma maggiore o minore di giustizia, oltre accessori.
La struttura si era costituita chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che i sanitari avevano fatto tutto il possibile per fronteggiare il grave stato di shock anafilattico nel quale si trovava la moglie , allorquando era giunta in pronto soccorso Parte_3
a causa della puntura di un insetto. Aveva inoltre chiamato in causa la perché il Pt_3 tribunale accertasse anche nei suoi confronti l'assenza di colpe dei propri sanitari nella gestione dell'emergenza.
Si era dunque costituita anche , che aveva aderito alle difese del coniuge Parte_3
e chiesto anch'essa il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis per la morte del figlio, allegando una grave imperizia e negligenza dei sanitari.
Il tribunale, disposta una ctu medico-legale con incarico al Prof. Persona_3
, Professore Ordinario di Pediatria, Università di Bologna Dipartimento di
[...]
Scienze mediche e chirurgiche (DIMEC)- Unità Operativa Complessa Terapia Intensiva
Neonatale e Neonatologia - A.O.U. S. Orsola Malpighi, e al Dott. , Persona_4
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, sempre a Bologna, alla luce dell'elaborato peritale, che ha ritenuto congruamente motivato, ha respinto la domanda e compensato le spese di lite. Il e la hanno impugnato tale sentenza, facendo valere un unico Per_1 Pt_3 articolato motivo, con cui hanno censurato la scelta del primo giudice di recepire acriticamente la ctu svolta in primo grado, a loro dire gravemente carente ed errata, senza valutare le argomentazioni critiche del proprio consulente, Prof. Dr. Persona_5
Hanno quindi chiesto la rinnovazione della ctu e, nel merito, la condanna dell'appellata a risarcire loro tutti i danni conseguenti la morte del figlio appena nato.
L'appellata s'è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter, nonché ex art. 342 c.p.c., essendosi parte appellante limitata a lamentare la mancata condivisione da parte del collegio peritale prima e del tribunale poi delle note critiche formulate dal proprio CTP rispetto alle risultanze della CTU;
nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 16.12.2023, questa Corte, stante la rinuncia agli atti del giudizio della a spese compensate, e l'integrale accettazione dell'appellata, ha dichiarato Pt_3 estinto ex art. 306 c.p.c. il giudizio d'appello tra Parte_4 CP_3
, a spese compensate.
[...]
La causa (ormai soltanto tra e l'Azienda) è stata trattenuta in decisione una Per_1 prima volta e rimessa sul ruolo per prolungata malattia del Relatore dott. è stata Per_6 poi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza in data 25.2.2025 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendovi le parti rinunciato).
2. L'eccezione ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. L'eccezione ex art. 342 c.p.c.
Va respinta anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di appello. Per la formulazione del gravame, pure alla luce della nuova normativa, non si può infatti ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti.
Benvero, nella fattispecie la parte appellante ha evidenziato le proprie doglianze, correlate al fatto che il tribunale avesse recepito le conclusioni peritali disattendendo le critiche del proprio ctp, così ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
4. I fatti pacifici e quelli controversi.
Durante una gravidanza trascorsa in modo del tutto normale, con il feto sempre in perfette condizioni e parametri gestazionali ottimali, giunta a poche settimane dal termine naturale, in data 02 Agosto 2009 la sig.ra al momento del Parte_3 pranzo, venne punta da un insetto, che provocò in lei uno shock anafilattico;
ricorsa immediatamente alle cure dei sanitari del 118, venne stabilizzata e trasportata presso l'ospedale di per le cure del caso. Pt_2
Il reparto di ginecologia, che prese in carico la paziente, per ammissione dello stesso appellante operò secondo la miglior scienza ed esperienza, monitorando il feto e prestando le necessarie cure mediche;
poiché lo shock anafilattico della madre aveva indotto uno stato di sofferenza fetale, i sanitari decisero di anticipare il parto (la gravidanza lo consentiva, essendo giunta alla 32esima settimana) tramite taglio cesareo
(e il CTP degli attori dott. ha ritenuto corretta tale scelta). Per_5
Il parto si attuò alle ore 23.44 del 02.08.2009 e la rianimazione primaria del bambino iniziò immediatamente, fino al trasferimento in Pediatria alle ore 00.10 del 03.08.
Secondo l'appellante, da quel punto in poi la gestione del neonato era invece stata negligente ed imperita: il diario clinico era stato redatto con superficialità, non riportando parametri fondamentali;
le ecografie cardiaca e cerebrale, quanto meno la prima da attuare da subito, erano state, invece, programmate in tutta calma;
per la agitazione e per il pianto “irrefrenabile” del neonato segnalati alle ore 01,30, alle 02,20 era stato somministrato VALIUM 2 gocce;
soltanto alle 02,50, per una situazione respiratoria in rapida evoluzione sfavorevole, era stata avviata attività di ventilazione con troppo Pt_5 tardi, rispettivamente alle ore 03:10 e 03:15, erano intervenuti il Cardiologo e l'Anestesista, ovvero le figure mediche che avrebbero dovuto essere coinvolte fin dall'ingresso in Pediatria (alle 00:10); alle 04:00, e solo previa indicazione del Meyer, era stato posizionato il CVO che si dimostrerà poi l'unica via attraverso la quale il Neonatologo del Meyer, intervenuto alle 04:45, proverà vanamente a somministrare surfattante e quant'altro.
Invece, sempre secondo l'appellante, il piccolo avrebbe dovuto essere, con immediatezza, sottoposto a ventilazione meccanica assistita, posizionamento del CVO sotto controllo ecografico, somministrazione di surfattante esogeno, stante che la sintomatologia, in particolare respiratoria (apnoico alla nascita “faticosamente” riportabile ad un effimero respiro spontaneo), nella prima ora e mezzo in Pediatria, doveva far ritenere, se non certo, altamente probabile il sussistere di un “distress respiratorio”, con necessità di sollecito trattamento. Poiché, poi, dal riscontro autoptico si deduceva che la morte del piccolo era sopravvenuta per trombosi della vena ombelicale, Persona_1 distalmente al catetere, estesa nella cava inferiore fino all'atrio destro, e poiché
l'ecografia effettuata alle ore 03:10 era risultata negativa per lesione trombo-emboliche e viceversa l'ecografia effettuata alle 05:00 era positiva, non potevano esservi dubbi che ad innescare l'evento tromboembolitico (TE) risultato fatale fosse stato il CVO, mal posizionato e non controllato ecograficamente;
una puntuale valutazione della situazione avrebbe consentito di predisporre una copertura anticoagulante/trombolitica immediatamente risolutiva: un semplice bolo di 5000 U.I. sarebbe bastato a Per_7 risolvere il coaugulo di sangue refluo all'interno del CVO.
Non solo: alle 02:20 era stato, incredibilmente, somministrato al piccolo Persona_8
2 gocce - farmaco vietato prima dei 3 anni d'età - per la presenza di pianto
[...] irrefrenabile e dopo appena venti minuti la situazione era precipitata.
Infine, poiché l'innesco di complicanza trombotica a seguito dello shock anafilattico sul circolo materno e fetale era più che plausibile, sarebbe stato doveroso un atteggiamento non attendista ma preventivo, ovvero che con sollecitudine se ne verificasse ecograficamente la presenza o no, e in caso di positività strumentale se ne monitorasse l'evoluzione e se necessario si provvedesse a trombolisi. Anche un evento TE catetere- correlato sarebbe stato comunque diagnosticabile previa ecografia doppler o venografia e trattabile, in urgenza, con terapia anticoagulante, da proseguire poi nel tempo, in rapporto all'entità del trombo e alla risposta della terapia. Già il rilievo ecografico in consulenza cardiologica delle 03:07, di cuore “ ipocinetico e ipocontrattile” e “con ecocontrasto spontaneo nelle cavità cardiache, da circolo rallentato”, doveva di per sè indurre, ex ante, non misconoscendo il precedente materno di shock anafilattico, al sospetto che nel piccolo, le cui condizioni avevano cominciato a virare in peius fin dalle
02:30, fosse in fieri un processo trombotico cavale.
5. Il merito della decisione. si duole che i ccttuu ed il tribunale non avrebbero tenuto conto delle osservazioni Per_1 critiche mosse dal proprio CTP, ma così non è. I rilievi critici del CTP dell'attore (odierno appellante), difatti, sono stati oggetto di approfondita valutazione nel corso del procedimento di primo grado sia da parte del collegio peritale - che ha compiutamente replicato alle osservazioni mosse dal suddetto consulente di parte nella versione finale della CTU in atti - sia da parte del giudice di prime cure, che ha motivato in modo chiaro ed esauriente la propria scelta di aderire alle conclusioni del collegio peritale, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Seppur sia comprensibile il bisogno del sig. di dare una spiegazione alla Per_1 tragicissima vicenda, che ne ha segnato la vita, a ben vedere tale spiegazione in primo grado è già stata data, richiamando una ctu che non è affatto lacunosa e, anzi, risponde punto per punto alle contrarie opinioni dell'appellante, smentendole, con argomenti che in quanto logici e fondati su dati obiettivi e letteratura scientifica accreditata si debbono integralmente recepire (senza che dunque vi siano i presupposti per un suo rinnovo).
Tra l'altro, le conclusioni del collegio peritale di primo grado convergono con il giudizio espresso dal consulente del P.M. dottor che, pure, ha escluso che fossero ravvisabili Per_9 profili di colpa in capo ai sanitari, concludendo che “Alla nascita, del piccolo Per_1
le cure del caso sono state del tutto adeguale e in particolare non si è omessa
[...] alcuna manovra rianimatoria e alcun approfondimento diagnostico volto a chiarire il motivo di quelle condizioni che, dopo un'iniziale fase delicata, erano migliorate per poi, a partire dalle ore 2.50 progressivamente deteriorarsi portando a morte il neonato, nonostante l'incessante e adeguala assistenza continuativa di tipo intensivistico.
A posteriori, sulla base dell'esame autoptico, è possibile affermare che la causa della morte che ha indotto l'ipocinesia cardiaca prima, e l'arresto cardiaco dopo, è stata la trombosi della vena cava inferiore fino all'atrio destro. In altri termini la trombosi del più grosso vaso venoso che affluisce al cuore ha occluso il passaggio del sangue determinando l'arresto cardiaco. [...] ”. Anche tale consulente ha poi espressamente escluso che vi potesse essere una correlazione tra la somministrazione del valium e il decesso del neonato.
Si deve dunque passare ad esaminare nello specifico le valutazioni peritali e del ctp del
Per_1
Il Collegio peritale incaricato dal tribunale, individuato anch'esso la causa del decesso nella trombosi venosa, ha così argomentato (pp. 41 ss: le sottolineature sono di questa
Corte): “Riprendendo quindi gli spunti critici avanzati da Parte Attrice, in primo luogo si lamenta il fatto che il bambino sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sottoposto ad intubazione, somministrazione di surfactante in via profilattica, ventilazione meccanica e cateterizzazione ombelicale con controllo ecografico.
Le condizioni generali e cardiorespiratorie presentate dal bambino all'ingresso in reparto, dopo la fase di rianimazione, adeguatamente condotta in sala parto, risultavano di media e non eccessiva gravità, prive comunque di evidente tendenza all'aggravamento.
La saturazione di ossigeno superiore a 90-92% con una concentrazione di ossigeno compresa tra 35-40% ed un grado modesto di dispnea respiratoria giustificano un atteggiamento di attesa e sorveglianza.
Anche ammesso che tale modesto impegno respiratorio fosse dovuto ad un parziale deficit di surfactante (come possibile per un neonato di 32 settimane di EG), le raccomandazioni più diffuse non sono a favore di un approccio profilattico che preveda per tutti i pretermine l'intubazione e somministrazione di surfactante, fissando in genere al 40% di FiO2 il limite oltre il quale la somministrazione di surfactante diventa fortemente consigliabile (Cloherty e STs – Manuale di Neonatologia – 8° Ed. 2018
– : p. 442 e p 407). Controparte_4 CP_5
Anche la scelta di procedere alla ventilazione meccanica invasiva, va sempre ponderata in base ad un'attenta valutazione del rapporto tra i potenziali benefici e i rischi legati alla ventilazione meccanica stessa (broncodisplasia, air leak, ecc.).
Nel caso in esame, nelle prime ore le condizioni del bambino non erano tali da imporre
l'intubazione, la somministrazione del surfactante e l'inizio di una ventilazione meccanica invasiva, essendo rimasti i valori di FiO2 entro il 35-40 % (Cloherty e STs
– Manuale di Neonatologia – 8° Ed. 2018 – : p 407). Controparte_4 CP_5
Soltanto in una valutazione ex-post avrebbe - forse – potuto essere considerato un supporto ventilatorio non invasivo come la nCPAP, il cui utilizzo però, molto probabilmente non avrebbe modificato l'esito infausto della vicenda.
Altrettanto irrilevante rispetto alla problematica respiratoria risulta la scelta, molto criticata da Parte Attrice, di somministrare 2 gocce di IU al neonato alle ore 2.20, per fronteggiare uno stato di notevole agitazione.
Il bambino probabilmente aveva avuto una modesta sofferenza perinatale, che può produrre nelle ore successive una condizione di agitazione e di iperallerta. Tale situazione configura il grado lieve di encefalopatia ipossico-ischemica, definibile come
Livello 1 di Sarnat secondo la classificazione di Sarnat e Sarnat, condizione che non richiede interventi specifici di neuroprotezione (in particolare non pone l'indicazione all'ipotermia terapeutica), ma comporta una certa difficoltà nella gestione e stabilizzazione del paziente, con incremento del rischio di complicanze come il pneumotorace.
Per questo motivo è atteggiamento diffuso e comprensibile quello di tentare di controllare tale stato di agitazione ricorrendo alla somministrazione di farmaci come le benzodiazepine, utilizzate nel nostro caso. Non è plausibile che la dose somministrata possa aver interferito sulla funzione respiratoria, né quindi, come afferma Parte Attrice, che fosse necessario intraprendere in sede autoptica, una valutazione tossicologica. [...]Alle ore 2,42, quindi poco prima dell'intubazione, l'emogasanalisi venosa risultava: pH 7.09; PaCO2 57 mmHg;
BE -12 mmol/L; HCO3 17.5 mmol/L.
A pochi minuti dall'intubazione ed in corso di ventilazione i valori erano i seguenti: pH
7.30; PaCO2 19 mmHg.
È quindi chiaro, sulla base di questi dati, che non era in atto un grave distress respiratorio.
Pertanto, anche nel caso in cui i sanitari avessero deciso di eseguire un'assistenza respiratoria non invasiva (nCPAP), questo diverso approccio non avrebbe determinato un concreto rilievo sulla sindrome da distress respiratorio, né avrebbe mutato
l'evoluzione della trombosi cavale, non potendo quest'ultima essere ascrivibile ad un distress respiratorio di così lieve entità.[...]
Pertanto, la causa di morte del neonato è ascrivibile alla massiva trombosi accertata in occasione del riscontro diagnostico, secondaria allo shock anafilattico sofferto dalla madre con induzione di un quadro di circolo sanguigno rallentato. Quindi, l'applicazione del catetere venoso ombelicale risulta scarsamente rilevante sotto il profilo del nesso di causalità con il decesso del neonato, posto che la trombosi venosa ombelicale costituisce una complicanza non altrimenti evitabile dell'inserzione del catetere ombelicale.
A tale proposito la parte attrice ha molto criticato il ritardato posizionamento del CVO e la mancanza di controllo ecografico. A tale proposito va ricordato come il CVO può essere causa o concausa di importanti complicanze (infettiva, traumatiche, tromboemboliche, ecc.), per cui la scelta di posizionarlo deve sempre essere il frutto diun'attenta valutazione tra rischi e benefici.
Nel caso in esame, le dimensioni, il modesto grado di prematurità e le condizioni iniziali di scarsa gravità del paziente non ponevano l'indicazione al posizionamento precoce del
CVO.
Opportuna è stata invece la scelta di posizionare il CVO più tardivamente, quando le condizioni del bambino si sono aggravate e richiedevano l'inizio di un supporto inotropo, purtroppo ormai non efficace a causa dell'intervenuta trombosi massiva.
Il controllo della posizione del CVO è stato poi effettuato mediante richiesta di esame radiologico, come abitualmente viene eseguito.[...]
Non v'è dubbio che, alla luce di quanto testé descritto, la causa di morte del neonato è stata costituita da un massivo processo trombotico, che con tutta probabilità era iniziato in epoca antecedente all'inserzione del catetere venoso ombelicale ed aveva determinato il primo episodio di arresto cardiaco avvenuto alle ore 2,50 circa, allorché, contestualmente, era presente un distress respiratorio di lieve entità e certamente non soggetto ad un'evoluzione peggiorativa, come dimostrato dai rilievi emogasanalitici prima descritti.
A proposito dell'estesa trombosi riscontrata in vena cava inferiore ed atrio destro, identificata dall'accertamento autoptico come causa principale di morte, c'è da dire che, purtroppo, tale catastrofico evento è legato probabilmente al concatenarsi di una serie di molteplici fattori di rischio sia materni (anafilassi, ipotensione, ecc.), sia perinatali (il taglio cesareo urgente), sia neonatali (l'asfissia neonatale, il distress respiratorio, sia pur lievi), a cui si è aggiunto il CVO come fattore precipitante rispetto però ad un meccanismo che molto probabilmente era già iniziato, ma ancora non aveva raggiunto il suo apice, come dimostra il mancato rilievo di trombi alla prima ecografia cardiologica effettuata alle ore 3.10.
Quando il trombo è stato finalmente evidenziabile nella seconda ecografia cardiologica eseguita alle 5, le condizioni del paziente erano talmente compromesse, che nessun intervento trombolitico (trattamento che peraltro può richiedere ore o giorni prima di dimostrarsi efficace, impone un'attenta valutazione e preparazione e che può essere gravato da importanti complicanze) avrebbe potuto modificare l'esito infausto della situazione.
Non si evidenziano criticità nemmeno nell'assistenza prestata da parte dei sanitari del
Reparto di Pediatria dell'Ospedale di tenuto conto del miglioramento del quadro Pt_2 clinico che si è verificato successivamente alle prime manovre rianimatorie eseguite subito dopo la nascita fino all'arresto cardio-respiratorio realizzatosi verso le ore 3.00 del
3.8.2009.”
In replica alle deduzioni del ctp, che sono poi le medesime fatte valere con l'atto d'appello, i ccttuu hanno già compiutamente argomentato che: “In buona sostanza, il
C.T.P. Attoreo ribadisce il proprio libero convincimento, supportando le sue apodittiche asserzioni con riferimenti bibliografici, che, per quanto interessanti, non sono affatto rilevanti ai fini della corretta interpretazione del caso di specie.
Infatti, in primo luogo la presenza di concomitanti fattori di rischio per trombosi non consente comunque di attuare alcuna strategia preventiva o terapia fino al momento dell'identificazione di tale patologia, che non è risultata evidente fino all'ecografia cardiaca effettuata alle 5, mentre non era rilevabile nell'ecografia cardiaca precedente. Si ribadisce che in quel momento qualunque intervento terapeutico molto probabilmente non avrebbe cambiato l'esito oramai imminente.
Inoltre, il posizionamento del CVO nel neonato non avviene sotto controllo ecografico, ma prevede un controllo radiologico che ne attesti il corretto posizionamento, da effettuare al termine della procedura. Non esiste nessuna indicazione ad una preventiva valutazione dell'anatomia del sistema venoso, propedeutica alla procedura di posizionamento del
CVO.
Oltre a ciò, nel caso di specie l'ecografia effettuata alle 3 metteva in evidenza un grave deficit contrattile legato alla compromissione emodinamica evolutiva, ma non evidenziava, e quindi non avrebbe giustificato, un trattamento “preventivo” di una trombosi che non c'era.
La tempistica tra il peggioramento della clinica e l'esecuzione del primo accertamento ecografico cardiaco, appare adeguata e non si rileva affatto la presunta mancanza di attenzione all'evolversi della grave situazione clinica del paziente.”
A fronte di tali puntuali risposte, d'altro canto, l'appellante non ha riportato Linee Guida o studi scientifici in contrasto con esse, né offerto nuovi argomenti in grado di scardinare il ragionamento peritale.
Dunque:
Il valium non ha avuto alcuna rilevanza nel decesso del piccolo ed era comunque corretto somministrarlo;
non era possibile prevenire l'insorgenza del trombo;
tale insorgenza era un rischio (tra i tanti) ex ante meramente astratto e somministrare un trombolitico ad un neonato in via preventiva non aveva alcuna indicazione terapeutica e poteva, anzi, creare rischi opposti, ma altrettanto gravi.
L'appellante sottolinea, poi (a dimostrazione della lacunosità della perizia e della necessità di rinnovarla), che il primo giudice, pur recependo le risultanze peritali, aveva rilevato che anche all'esito dell'accertamento dei ccttuu erano rimasti oscuri alcuni aspetti, per l'assenza di esame tossicologico del neonato in sede autoptica, per il crollo della saturazione dopo la somministrazione del IU, e per la mancanza di concrete indicazioni ricavabili in cartella per somministrazione del IU (non ci essendovi cenni a crisi convulsive).
Tuttavia, la giustificazione alla somministrazione del è stata in realtà ben Per_8 evidenziata dai ccttuu, di talché non si comprendono i dubbi del primo giudice sul punto, che pure poi tali dubbi ha reputato irrilevanti.
Quanto all'omesso esame tossicologico, vale il medesimo discorso, posto che se il Per_8 era ex ante indicato ciò è sufficiente ad escludere un giudizio di colpa per la sua somministrazione. Perché, e questo è opportuno sottolinearlo (e spiega la sovrapponibilità tra i giudizi in sede penale e in sede civile), nel caso in esame a mancare non è il nesso causale tra il contegno dei sanitari e il decesso, ma più a monte un errore medico. Per questo, appare irrilevante anche l'ulteriore censura dell'appellante, che la colpa dei sanitari del nosocomio di sarebbe stata quella di non aver disposto un invio Pt_2 tempestivo del neonato in una struttura vicina e certamente maggiormente specializzata come il Meyer: non solo inizialmente il piccolo era in fase di ripresa e miglioramento, ma soprattutto in concreto il caso fu gestito in conformità alle legis artis, non diversamente da come avrebbero potuto e dovuto gestirlo il Meyer.
Infine, se anche la cartella clinica non è stata redatta nel migliore dei modi - in particolare l'appellante rileva che in essa non è riportato il peso del neonato (che si desume di 2100 gr. solo nel referto anatomo-patologo del 04.08.2009), e neppure il punteggio respiratorio di AN - ciò, seppur deprecabile, non è stato in alcun modo rilevante per la cura del piccolo: lo stesso appellante, infatti, non indica che rilievo potrebbero avere tali omissioni.
6. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato in considerazione del quantum appellatum lo scaglione “2.000.001-4.000.000”, secondo i valori minimi, posto che l'appello ricalca questioni tutte già identicamente tracciate in primo grado, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 8.017,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2196/21 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite del Per_1 presente grado, che liquida nella somma di euro 8.017,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1799/2021 promossa da:
(c.f. ), in proprio e quale erede del figlio Parte_1 C.F._1
, con il patrocinio dell'avv. MATTEO GUERRI, elettivamente Persona_1 domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SILVIA TRAVERSO e dell'avv. MARINELLA BASCHIERA, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via istruttoria, con riserva di ogni ulteriore richiesta, istanza, eccezione, produzione, integrazione, precisazione e modifica delle istanze già versate in atti, si richiede che venga disposta la rinnovazione della CTU medico legale già sfogata in primo grado e si rinnovano le richieste istruttorie già formulate nel medesimo primo grado di Giudizio e non ammesse.
Nel merito, in riforma ed integrazione della sentenza n° 2196/2021 depositata il
07.09.2021 del Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, Voglia l'adita Corte di Appello di Firenze, nella sua composizione di legge, contrariis rejectis, accertare e dichiarare, ove occorra previo rinnovo della CTU medico legale dedicata, la esclusiva responsabilità della oggi Parte_2 [...]
(p.iva , convenuta, per la morte del piccolo CP_1 P.IVA_1 Per_1
occorsa presso l'ospedale di in data 03.08.2009, e che l'evento nefasto è
[...] Pt_2 conseguenza immediata e diretta dell'erronea e comunque inadeguata attività sanitaria, prestata al piccolo prima ed al momento della nascita, oltre che Persona_1 nelle ore successive alla stessa, e comunque compiutamente indicate in narrativa, anche per quanto attiene ai protocolli, somministrazioni farmacologiche ed interventi sanitari indebitamente praticati al piccolo dopo la nascita e fino al suo decesso e, Persona_1 per gli effetti, condannare la di oggi Pt_2 Pt_2 Controparte_1
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento P.IVA_1 dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e comunque nessuno escluso, patiti e patendi dall'attore , sia in proprio che quale erede del piccolo e Parte_1 Persona_1 che, allo stato, si indicano in € 3.500.000,00 (Euro Tremilionicinquecentomila virgola zerozero), ovvero in quell'altra somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma adita Corte di
Appello di Firenze Tribunale riterrà di giustizia, all'esito della espletanda istruttoria, anche con valutazione parzialmente o totalmente equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze di causa tutte, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, ivi incluse quelle per la preliminare sfogata fase di mediazione per entrambi gli appellanti oltre che per quelle di primo grado”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, richiamate tutte le difese
e le eccezioni e le richieste, anche istruttorie, già svolte nel corso del giudizio di primo grado, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., riservata ogni ulteriore conclusione, deduzione ed eccezione,
- in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto dal Sig. e dalla Sig.ra ai sensi del Parte_1 Parte_3 combinato disposto dell'art. 342 e 348 bis e ter c.p.c. per tutte le motivazioni di cui in narrativa e con ogni conseguente declaratoria anche in ordine alle spese di lite;
- nel merito: rigettare integralmente l'appello proposto dal Sig. e dalla Parte_1
Sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, Parte_3 per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente
l'impugnata sentenza del Tribunale di Firenze, mandando assolta la convenuta appellata
dalle domande attoree;
Controparte_1
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui venisse riformata la impugnata sentenza e accertata una responsabilità della Convenuta a qualunque Controparte_1 titolo ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto in corso di causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2196/2021 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva citato innanzi al Tribunale di Firenze l Parte_1 Controparte_2
(ora ) per ottenere l'accertamento della responsabilità Controparte_1 sanitaria in relazione alla morte avvenuta il 3.8.2009 di suo figlio nato Persona_2 appena il giorno prima, presso l'Ospedale di aveva dunque chiesto la condanna Pt_2 della struttura convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti tale decesso, iure proprio e iure successionis, quantificati nella misura di 3 milioni e 700 mila euro, ovvero nella somma maggiore o minore di giustizia, oltre accessori.
La struttura si era costituita chiedendo il rigetto della domanda e sostenendo che i sanitari avevano fatto tutto il possibile per fronteggiare il grave stato di shock anafilattico nel quale si trovava la moglie , allorquando era giunta in pronto soccorso Parte_3
a causa della puntura di un insetto. Aveva inoltre chiamato in causa la perché il Pt_3 tribunale accertasse anche nei suoi confronti l'assenza di colpe dei propri sanitari nella gestione dell'emergenza.
Si era dunque costituita anche , che aveva aderito alle difese del coniuge Parte_3
e chiesto anch'essa il risarcimento del danno iure proprio e iure hereditatis per la morte del figlio, allegando una grave imperizia e negligenza dei sanitari.
Il tribunale, disposta una ctu medico-legale con incarico al Prof. Persona_3
, Professore Ordinario di Pediatria, Università di Bologna Dipartimento di
[...]
Scienze mediche e chirurgiche (DIMEC)- Unità Operativa Complessa Terapia Intensiva
Neonatale e Neonatologia - A.O.U. S. Orsola Malpighi, e al Dott. , Persona_4
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, sempre a Bologna, alla luce dell'elaborato peritale, che ha ritenuto congruamente motivato, ha respinto la domanda e compensato le spese di lite. Il e la hanno impugnato tale sentenza, facendo valere un unico Per_1 Pt_3 articolato motivo, con cui hanno censurato la scelta del primo giudice di recepire acriticamente la ctu svolta in primo grado, a loro dire gravemente carente ed errata, senza valutare le argomentazioni critiche del proprio consulente, Prof. Dr. Persona_5
Hanno quindi chiesto la rinnovazione della ctu e, nel merito, la condanna dell'appellata a risarcire loro tutti i danni conseguenti la morte del figlio appena nato.
L'appellata s'è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter, nonché ex art. 342 c.p.c., essendosi parte appellante limitata a lamentare la mancata condivisione da parte del collegio peritale prima e del tribunale poi delle note critiche formulate dal proprio CTP rispetto alle risultanze della CTU;
nel merito, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 16.12.2023, questa Corte, stante la rinuncia agli atti del giudizio della a spese compensate, e l'integrale accettazione dell'appellata, ha dichiarato Pt_3 estinto ex art. 306 c.p.c. il giudizio d'appello tra Parte_4 CP_3
, a spese compensate.
[...]
La causa (ormai soltanto tra e l'Azienda) è stata trattenuta in decisione una Per_1 prima volta e rimessa sul ruolo per prolungata malattia del Relatore dott. è stata Per_6 poi trattenuta nuovamente in decisione con ordinanza in data 25.2.2025 a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendovi le parti rinunciato).
2. L'eccezione ex artt. 348 bis e ter c.p.c.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., reiterando tale eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni;
tuttavia tale eccezione non può più rivestire alcun rilievo, in questa fase processuale.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c.
3. L'eccezione ex art. 342 c.p.c.
Va respinta anche l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di appello. Per la formulazione del gravame, pure alla luce della nuova normativa, non si può infatti ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti.
Benvero, nella fattispecie la parte appellante ha evidenziato le proprie doglianze, correlate al fatto che il tribunale avesse recepito le conclusioni peritali disattendendo le critiche del proprio ctp, così ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
4. I fatti pacifici e quelli controversi.
Durante una gravidanza trascorsa in modo del tutto normale, con il feto sempre in perfette condizioni e parametri gestazionali ottimali, giunta a poche settimane dal termine naturale, in data 02 Agosto 2009 la sig.ra al momento del Parte_3 pranzo, venne punta da un insetto, che provocò in lei uno shock anafilattico;
ricorsa immediatamente alle cure dei sanitari del 118, venne stabilizzata e trasportata presso l'ospedale di per le cure del caso. Pt_2
Il reparto di ginecologia, che prese in carico la paziente, per ammissione dello stesso appellante operò secondo la miglior scienza ed esperienza, monitorando il feto e prestando le necessarie cure mediche;
poiché lo shock anafilattico della madre aveva indotto uno stato di sofferenza fetale, i sanitari decisero di anticipare il parto (la gravidanza lo consentiva, essendo giunta alla 32esima settimana) tramite taglio cesareo
(e il CTP degli attori dott. ha ritenuto corretta tale scelta). Per_5
Il parto si attuò alle ore 23.44 del 02.08.2009 e la rianimazione primaria del bambino iniziò immediatamente, fino al trasferimento in Pediatria alle ore 00.10 del 03.08.
Secondo l'appellante, da quel punto in poi la gestione del neonato era invece stata negligente ed imperita: il diario clinico era stato redatto con superficialità, non riportando parametri fondamentali;
le ecografie cardiaca e cerebrale, quanto meno la prima da attuare da subito, erano state, invece, programmate in tutta calma;
per la agitazione e per il pianto “irrefrenabile” del neonato segnalati alle ore 01,30, alle 02,20 era stato somministrato VALIUM 2 gocce;
soltanto alle 02,50, per una situazione respiratoria in rapida evoluzione sfavorevole, era stata avviata attività di ventilazione con troppo Pt_5 tardi, rispettivamente alle ore 03:10 e 03:15, erano intervenuti il Cardiologo e l'Anestesista, ovvero le figure mediche che avrebbero dovuto essere coinvolte fin dall'ingresso in Pediatria (alle 00:10); alle 04:00, e solo previa indicazione del Meyer, era stato posizionato il CVO che si dimostrerà poi l'unica via attraverso la quale il Neonatologo del Meyer, intervenuto alle 04:45, proverà vanamente a somministrare surfattante e quant'altro.
Invece, sempre secondo l'appellante, il piccolo avrebbe dovuto essere, con immediatezza, sottoposto a ventilazione meccanica assistita, posizionamento del CVO sotto controllo ecografico, somministrazione di surfattante esogeno, stante che la sintomatologia, in particolare respiratoria (apnoico alla nascita “faticosamente” riportabile ad un effimero respiro spontaneo), nella prima ora e mezzo in Pediatria, doveva far ritenere, se non certo, altamente probabile il sussistere di un “distress respiratorio”, con necessità di sollecito trattamento. Poiché, poi, dal riscontro autoptico si deduceva che la morte del piccolo era sopravvenuta per trombosi della vena ombelicale, Persona_1 distalmente al catetere, estesa nella cava inferiore fino all'atrio destro, e poiché
l'ecografia effettuata alle ore 03:10 era risultata negativa per lesione trombo-emboliche e viceversa l'ecografia effettuata alle 05:00 era positiva, non potevano esservi dubbi che ad innescare l'evento tromboembolitico (TE) risultato fatale fosse stato il CVO, mal posizionato e non controllato ecograficamente;
una puntuale valutazione della situazione avrebbe consentito di predisporre una copertura anticoagulante/trombolitica immediatamente risolutiva: un semplice bolo di 5000 U.I. sarebbe bastato a Per_7 risolvere il coaugulo di sangue refluo all'interno del CVO.
Non solo: alle 02:20 era stato, incredibilmente, somministrato al piccolo Persona_8
2 gocce - farmaco vietato prima dei 3 anni d'età - per la presenza di pianto
[...] irrefrenabile e dopo appena venti minuti la situazione era precipitata.
Infine, poiché l'innesco di complicanza trombotica a seguito dello shock anafilattico sul circolo materno e fetale era più che plausibile, sarebbe stato doveroso un atteggiamento non attendista ma preventivo, ovvero che con sollecitudine se ne verificasse ecograficamente la presenza o no, e in caso di positività strumentale se ne monitorasse l'evoluzione e se necessario si provvedesse a trombolisi. Anche un evento TE catetere- correlato sarebbe stato comunque diagnosticabile previa ecografia doppler o venografia e trattabile, in urgenza, con terapia anticoagulante, da proseguire poi nel tempo, in rapporto all'entità del trombo e alla risposta della terapia. Già il rilievo ecografico in consulenza cardiologica delle 03:07, di cuore “ ipocinetico e ipocontrattile” e “con ecocontrasto spontaneo nelle cavità cardiache, da circolo rallentato”, doveva di per sè indurre, ex ante, non misconoscendo il precedente materno di shock anafilattico, al sospetto che nel piccolo, le cui condizioni avevano cominciato a virare in peius fin dalle
02:30, fosse in fieri un processo trombotico cavale.
5. Il merito della decisione. si duole che i ccttuu ed il tribunale non avrebbero tenuto conto delle osservazioni Per_1 critiche mosse dal proprio CTP, ma così non è. I rilievi critici del CTP dell'attore (odierno appellante), difatti, sono stati oggetto di approfondita valutazione nel corso del procedimento di primo grado sia da parte del collegio peritale - che ha compiutamente replicato alle osservazioni mosse dal suddetto consulente di parte nella versione finale della CTU in atti - sia da parte del giudice di prime cure, che ha motivato in modo chiaro ed esauriente la propria scelta di aderire alle conclusioni del collegio peritale, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Seppur sia comprensibile il bisogno del sig. di dare una spiegazione alla Per_1 tragicissima vicenda, che ne ha segnato la vita, a ben vedere tale spiegazione in primo grado è già stata data, richiamando una ctu che non è affatto lacunosa e, anzi, risponde punto per punto alle contrarie opinioni dell'appellante, smentendole, con argomenti che in quanto logici e fondati su dati obiettivi e letteratura scientifica accreditata si debbono integralmente recepire (senza che dunque vi siano i presupposti per un suo rinnovo).
Tra l'altro, le conclusioni del collegio peritale di primo grado convergono con il giudizio espresso dal consulente del P.M. dottor che, pure, ha escluso che fossero ravvisabili Per_9 profili di colpa in capo ai sanitari, concludendo che “Alla nascita, del piccolo Per_1
le cure del caso sono state del tutto adeguale e in particolare non si è omessa
[...] alcuna manovra rianimatoria e alcun approfondimento diagnostico volto a chiarire il motivo di quelle condizioni che, dopo un'iniziale fase delicata, erano migliorate per poi, a partire dalle ore 2.50 progressivamente deteriorarsi portando a morte il neonato, nonostante l'incessante e adeguala assistenza continuativa di tipo intensivistico.
A posteriori, sulla base dell'esame autoptico, è possibile affermare che la causa della morte che ha indotto l'ipocinesia cardiaca prima, e l'arresto cardiaco dopo, è stata la trombosi della vena cava inferiore fino all'atrio destro. In altri termini la trombosi del più grosso vaso venoso che affluisce al cuore ha occluso il passaggio del sangue determinando l'arresto cardiaco. [...] ”. Anche tale consulente ha poi espressamente escluso che vi potesse essere una correlazione tra la somministrazione del valium e il decesso del neonato.
Si deve dunque passare ad esaminare nello specifico le valutazioni peritali e del ctp del
Per_1
Il Collegio peritale incaricato dal tribunale, individuato anch'esso la causa del decesso nella trombosi venosa, ha così argomentato (pp. 41 ss: le sottolineature sono di questa
Corte): “Riprendendo quindi gli spunti critici avanzati da Parte Attrice, in primo luogo si lamenta il fatto che il bambino sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sottoposto ad intubazione, somministrazione di surfactante in via profilattica, ventilazione meccanica e cateterizzazione ombelicale con controllo ecografico.
Le condizioni generali e cardiorespiratorie presentate dal bambino all'ingresso in reparto, dopo la fase di rianimazione, adeguatamente condotta in sala parto, risultavano di media e non eccessiva gravità, prive comunque di evidente tendenza all'aggravamento.
La saturazione di ossigeno superiore a 90-92% con una concentrazione di ossigeno compresa tra 35-40% ed un grado modesto di dispnea respiratoria giustificano un atteggiamento di attesa e sorveglianza.
Anche ammesso che tale modesto impegno respiratorio fosse dovuto ad un parziale deficit di surfactante (come possibile per un neonato di 32 settimane di EG), le raccomandazioni più diffuse non sono a favore di un approccio profilattico che preveda per tutti i pretermine l'intubazione e somministrazione di surfactante, fissando in genere al 40% di FiO2 il limite oltre il quale la somministrazione di surfactante diventa fortemente consigliabile (Cloherty e STs – Manuale di Neonatologia – 8° Ed. 2018
– : p. 442 e p 407). Controparte_4 CP_5
Anche la scelta di procedere alla ventilazione meccanica invasiva, va sempre ponderata in base ad un'attenta valutazione del rapporto tra i potenziali benefici e i rischi legati alla ventilazione meccanica stessa (broncodisplasia, air leak, ecc.).
Nel caso in esame, nelle prime ore le condizioni del bambino non erano tali da imporre
l'intubazione, la somministrazione del surfactante e l'inizio di una ventilazione meccanica invasiva, essendo rimasti i valori di FiO2 entro il 35-40 % (Cloherty e STs
– Manuale di Neonatologia – 8° Ed. 2018 – : p 407). Controparte_4 CP_5
Soltanto in una valutazione ex-post avrebbe - forse – potuto essere considerato un supporto ventilatorio non invasivo come la nCPAP, il cui utilizzo però, molto probabilmente non avrebbe modificato l'esito infausto della vicenda.
Altrettanto irrilevante rispetto alla problematica respiratoria risulta la scelta, molto criticata da Parte Attrice, di somministrare 2 gocce di IU al neonato alle ore 2.20, per fronteggiare uno stato di notevole agitazione.
Il bambino probabilmente aveva avuto una modesta sofferenza perinatale, che può produrre nelle ore successive una condizione di agitazione e di iperallerta. Tale situazione configura il grado lieve di encefalopatia ipossico-ischemica, definibile come
Livello 1 di Sarnat secondo la classificazione di Sarnat e Sarnat, condizione che non richiede interventi specifici di neuroprotezione (in particolare non pone l'indicazione all'ipotermia terapeutica), ma comporta una certa difficoltà nella gestione e stabilizzazione del paziente, con incremento del rischio di complicanze come il pneumotorace.
Per questo motivo è atteggiamento diffuso e comprensibile quello di tentare di controllare tale stato di agitazione ricorrendo alla somministrazione di farmaci come le benzodiazepine, utilizzate nel nostro caso. Non è plausibile che la dose somministrata possa aver interferito sulla funzione respiratoria, né quindi, come afferma Parte Attrice, che fosse necessario intraprendere in sede autoptica, una valutazione tossicologica. [...]Alle ore 2,42, quindi poco prima dell'intubazione, l'emogasanalisi venosa risultava: pH 7.09; PaCO2 57 mmHg;
BE -12 mmol/L; HCO3 17.5 mmol/L.
A pochi minuti dall'intubazione ed in corso di ventilazione i valori erano i seguenti: pH
7.30; PaCO2 19 mmHg.
È quindi chiaro, sulla base di questi dati, che non era in atto un grave distress respiratorio.
Pertanto, anche nel caso in cui i sanitari avessero deciso di eseguire un'assistenza respiratoria non invasiva (nCPAP), questo diverso approccio non avrebbe determinato un concreto rilievo sulla sindrome da distress respiratorio, né avrebbe mutato
l'evoluzione della trombosi cavale, non potendo quest'ultima essere ascrivibile ad un distress respiratorio di così lieve entità.[...]
Pertanto, la causa di morte del neonato è ascrivibile alla massiva trombosi accertata in occasione del riscontro diagnostico, secondaria allo shock anafilattico sofferto dalla madre con induzione di un quadro di circolo sanguigno rallentato. Quindi, l'applicazione del catetere venoso ombelicale risulta scarsamente rilevante sotto il profilo del nesso di causalità con il decesso del neonato, posto che la trombosi venosa ombelicale costituisce una complicanza non altrimenti evitabile dell'inserzione del catetere ombelicale.
A tale proposito la parte attrice ha molto criticato il ritardato posizionamento del CVO e la mancanza di controllo ecografico. A tale proposito va ricordato come il CVO può essere causa o concausa di importanti complicanze (infettiva, traumatiche, tromboemboliche, ecc.), per cui la scelta di posizionarlo deve sempre essere il frutto diun'attenta valutazione tra rischi e benefici.
Nel caso in esame, le dimensioni, il modesto grado di prematurità e le condizioni iniziali di scarsa gravità del paziente non ponevano l'indicazione al posizionamento precoce del
CVO.
Opportuna è stata invece la scelta di posizionare il CVO più tardivamente, quando le condizioni del bambino si sono aggravate e richiedevano l'inizio di un supporto inotropo, purtroppo ormai non efficace a causa dell'intervenuta trombosi massiva.
Il controllo della posizione del CVO è stato poi effettuato mediante richiesta di esame radiologico, come abitualmente viene eseguito.[...]
Non v'è dubbio che, alla luce di quanto testé descritto, la causa di morte del neonato è stata costituita da un massivo processo trombotico, che con tutta probabilità era iniziato in epoca antecedente all'inserzione del catetere venoso ombelicale ed aveva determinato il primo episodio di arresto cardiaco avvenuto alle ore 2,50 circa, allorché, contestualmente, era presente un distress respiratorio di lieve entità e certamente non soggetto ad un'evoluzione peggiorativa, come dimostrato dai rilievi emogasanalitici prima descritti.
A proposito dell'estesa trombosi riscontrata in vena cava inferiore ed atrio destro, identificata dall'accertamento autoptico come causa principale di morte, c'è da dire che, purtroppo, tale catastrofico evento è legato probabilmente al concatenarsi di una serie di molteplici fattori di rischio sia materni (anafilassi, ipotensione, ecc.), sia perinatali (il taglio cesareo urgente), sia neonatali (l'asfissia neonatale, il distress respiratorio, sia pur lievi), a cui si è aggiunto il CVO come fattore precipitante rispetto però ad un meccanismo che molto probabilmente era già iniziato, ma ancora non aveva raggiunto il suo apice, come dimostra il mancato rilievo di trombi alla prima ecografia cardiologica effettuata alle ore 3.10.
Quando il trombo è stato finalmente evidenziabile nella seconda ecografia cardiologica eseguita alle 5, le condizioni del paziente erano talmente compromesse, che nessun intervento trombolitico (trattamento che peraltro può richiedere ore o giorni prima di dimostrarsi efficace, impone un'attenta valutazione e preparazione e che può essere gravato da importanti complicanze) avrebbe potuto modificare l'esito infausto della situazione.
Non si evidenziano criticità nemmeno nell'assistenza prestata da parte dei sanitari del
Reparto di Pediatria dell'Ospedale di tenuto conto del miglioramento del quadro Pt_2 clinico che si è verificato successivamente alle prime manovre rianimatorie eseguite subito dopo la nascita fino all'arresto cardio-respiratorio realizzatosi verso le ore 3.00 del
3.8.2009.”
In replica alle deduzioni del ctp, che sono poi le medesime fatte valere con l'atto d'appello, i ccttuu hanno già compiutamente argomentato che: “In buona sostanza, il
C.T.P. Attoreo ribadisce il proprio libero convincimento, supportando le sue apodittiche asserzioni con riferimenti bibliografici, che, per quanto interessanti, non sono affatto rilevanti ai fini della corretta interpretazione del caso di specie.
Infatti, in primo luogo la presenza di concomitanti fattori di rischio per trombosi non consente comunque di attuare alcuna strategia preventiva o terapia fino al momento dell'identificazione di tale patologia, che non è risultata evidente fino all'ecografia cardiaca effettuata alle 5, mentre non era rilevabile nell'ecografia cardiaca precedente. Si ribadisce che in quel momento qualunque intervento terapeutico molto probabilmente non avrebbe cambiato l'esito oramai imminente.
Inoltre, il posizionamento del CVO nel neonato non avviene sotto controllo ecografico, ma prevede un controllo radiologico che ne attesti il corretto posizionamento, da effettuare al termine della procedura. Non esiste nessuna indicazione ad una preventiva valutazione dell'anatomia del sistema venoso, propedeutica alla procedura di posizionamento del
CVO.
Oltre a ciò, nel caso di specie l'ecografia effettuata alle 3 metteva in evidenza un grave deficit contrattile legato alla compromissione emodinamica evolutiva, ma non evidenziava, e quindi non avrebbe giustificato, un trattamento “preventivo” di una trombosi che non c'era.
La tempistica tra il peggioramento della clinica e l'esecuzione del primo accertamento ecografico cardiaco, appare adeguata e non si rileva affatto la presunta mancanza di attenzione all'evolversi della grave situazione clinica del paziente.”
A fronte di tali puntuali risposte, d'altro canto, l'appellante non ha riportato Linee Guida o studi scientifici in contrasto con esse, né offerto nuovi argomenti in grado di scardinare il ragionamento peritale.
Dunque:
Il valium non ha avuto alcuna rilevanza nel decesso del piccolo ed era comunque corretto somministrarlo;
non era possibile prevenire l'insorgenza del trombo;
tale insorgenza era un rischio (tra i tanti) ex ante meramente astratto e somministrare un trombolitico ad un neonato in via preventiva non aveva alcuna indicazione terapeutica e poteva, anzi, creare rischi opposti, ma altrettanto gravi.
L'appellante sottolinea, poi (a dimostrazione della lacunosità della perizia e della necessità di rinnovarla), che il primo giudice, pur recependo le risultanze peritali, aveva rilevato che anche all'esito dell'accertamento dei ccttuu erano rimasti oscuri alcuni aspetti, per l'assenza di esame tossicologico del neonato in sede autoptica, per il crollo della saturazione dopo la somministrazione del IU, e per la mancanza di concrete indicazioni ricavabili in cartella per somministrazione del IU (non ci essendovi cenni a crisi convulsive).
Tuttavia, la giustificazione alla somministrazione del è stata in realtà ben Per_8 evidenziata dai ccttuu, di talché non si comprendono i dubbi del primo giudice sul punto, che pure poi tali dubbi ha reputato irrilevanti.
Quanto all'omesso esame tossicologico, vale il medesimo discorso, posto che se il Per_8 era ex ante indicato ciò è sufficiente ad escludere un giudizio di colpa per la sua somministrazione. Perché, e questo è opportuno sottolinearlo (e spiega la sovrapponibilità tra i giudizi in sede penale e in sede civile), nel caso in esame a mancare non è il nesso causale tra il contegno dei sanitari e il decesso, ma più a monte un errore medico. Per questo, appare irrilevante anche l'ulteriore censura dell'appellante, che la colpa dei sanitari del nosocomio di sarebbe stata quella di non aver disposto un invio Pt_2 tempestivo del neonato in una struttura vicina e certamente maggiormente specializzata come il Meyer: non solo inizialmente il piccolo era in fase di ripresa e miglioramento, ma soprattutto in concreto il caso fu gestito in conformità alle legis artis, non diversamente da come avrebbero potuto e dovuto gestirlo il Meyer.
Infine, se anche la cartella clinica non è stata redatta nel migliore dei modi - in particolare l'appellante rileva che in essa non è riportato il peso del neonato (che si desume di 2100 gr. solo nel referto anatomo-patologo del 04.08.2009), e neppure il punteggio respiratorio di AN - ciò, seppur deprecabile, non è stato in alcun modo rilevante per la cura del piccolo: lo stesso appellante, infatti, non indica che rilievo potrebbero avere tali omissioni.
6. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Dunque, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato in considerazione del quantum appellatum lo scaglione “2.000.001-4.000.000”, secondo i valori minimi, posto che l'appello ricalca questioni tutte già identicamente tracciate in primo grado, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata (e rilevato che la trattazione è consistita nel riportarsi all'atto introduttivo e concludere, attività, queste, già monetizzate dal compenso per la fase precedente e per quella successiva), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 8.017,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2196/21 del Tribunale di Parte_1
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello; condanna l'appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite del Per_1 presente grado, che liquida nella somma di euro 8.017,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.