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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 301/2021 R. G. promossa da
, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Andreozzi, nel cui studio in Roma Via delle Acacie n. 13 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Clausi, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Scola n. 3, presso lo Studio
Legale Clausi, associazione tra professionisti, giusta procura in atti;
FRANCESCA AVV. , c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._3
Francesco Corina, nel cui studio in Cosenza, in Cosenza, P.zza Bilotti, 4 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
e nei confronti di
- già - (P.I. Controparte_3 Controparte_4
) con il patrocinio degli Avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo Studio dell'Avv. Luigi Gullo in Cosenza –
Piazza Zumbini 25 giusta procura in atti;
parte terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale avvocati.
CONCLUSIONI rese con note in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il 1° febbraio 2021 ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale gli Avv.ti e Francesca De Controparte_1
Marco al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, corrispondenti alla mancata erogazione dell'indennità sostitutiva prevista ex art. 18 della Legge n. 300 del 1970 da parte del datore di lavoro, in dipendenza ed in conseguenza della asserita negligenza professionale dei legali convenuti.
A sostegno della domanda ha dedotto, segnatamente: di aver conferito mandato ai suddetti avvocati al fine di presentare ricorso avverso il licenziamento intimatole dalla ed ottenere la reintegra nel posto di lavoro ed il conseguimento delle CP_5
indennità non corrisposte;
che l'attività giudiziale svolta dagli Avv.ti e conduceva al deposito della sentenza CP_1 CP_2
n. 1250/2019 del 12.08.2019, con la quale il Tribunale di Cosenza riconosceva l'illegittimità del licenziamento con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro ed indennità risarcitoria;
che, già a seguito della lettura del dispositivo della sentenza avvenuta in data 21.06.2019, comunicava ai professionisti la propria volontà di non accettare il reintegro, ma di voler ricevere dal datore di lavoro – in alternativa – l'indennità sostitutiva ex art. 18 della Legge n. 300 del 1970; che in data 08.10.2019 riceveva comunicazione di imminente ripresa dell'attività lavorativa da parte della e che pertanto veniva a conoscenza che nessuna richiesta di Controparte_6
liquidazione dell'indennità sostitutiva fosse stata inoltrata dagli Avv.ti e alla CP_2 CP_1
Controparte_6
che, appresa l'inesistenza di tale richiesta, si rivolgeva ad un altro legale, Avv. Francesca Gullo, la quale in data 10.10.2019 inviava richiesta di indennità sostitutiva ex art. 18 della Legge n.
300/1970, negata tuttavia in data 28.10.2019 da in quanto pervenuta oltre il Controparte_6
limite previsto dal citato art. 18 della Legge 300/1970.
Ha quindi chiesto al Tribunale di “accertare preliminarmente la responsabilità professionale ex art.
1176 c.c., 1218 c.c. e 2236, derivante dalla condotta posta in essere dai convenuti, Avv. CP_1
(C.F. ), nonché Avv. Francesca De Marco (C.F.
[...] C.F._2
, conseguente al mancato inoltro della richiesta prevista si sensi dell'art. C.F._3
18 comma 7 L. 300/70, ai danni della Sig.ra e per gli effetti condannare Parte_1
l'Avv. nato a [...] il [...], domiciliato presso lo studio legale sito in Controparte_1 Cosenza alla Via Capoderose n. 3, nonché l'Avv. Francesca De Marco, nata a [...] il
26.11.1960, domiciliata presso lo studio legale sito in Cosenza alla Via XXIV Maggio, n. 74/E, al risarcimento dei danni tutti, corrispondenti alla mancata percezione dell'indennità sostitutiva prevista ex art. 18 della Legge n. 300 del 1970, subiti dalla Sig.ra in ragione Parte_1
della loro responsabilità professionale, da liquidarsi nella misura ritenuta equa in giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.”. Vinte le spese di lite.
Con comparsa del 5 maggio 2021 si è costituito il convenuto Avv. il quale in via Controparte_1
preliminare ha invocato lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. onde consentire la chiamata in causa ed in manleva della propria compagnia assicurativa,
[...]
- già . Controparte_3 Controparte_4
Nel merito ha contestato la domanda avversaria, evidenziando il pieno assolvimento degli oneri informativi nei confronti di parte attrice, deducendo in particolare: di avere, dopo l'esito vittorioso del procedimento patrocinato innanzi al giudice del lavoro, immediatamente invitato parte attrice a recarsi presso il proprio studio per discutere in ordine alla esecuzione della sentenza;
di avere giustappunto nell'incontro celebratosi presso il proprio studio reso edotta la di Parte_1
tutti i possibili scenari configurabili, ivi compreso quello di optare per l'indennità sostitutiva in luogo della reintegra sul posto di lavoro;
che in tale sede parte attrice, entusiasta per l'esito della vertenza, manifestava la sua espressa volontà di rientrare sul posto di lavoro e, dopo una lunga discussione, lasciava lo studio con la promessa di un nuovo ed imminente incontro;
di avere, dopo la chiusura dell'incontro, per eccesso di zelo e pur conoscendo la volontà di parte attrice di rientrare sul posto di lavoro, provveduto a contattare il legale della datrice di lavoro per richiedere i conteggi relativi alla indennità sostitutiva da erogare a titolo di mancato reintegro;
di aver fissato quindi un nuovo incontro, questa volta presso lo studio dell'Avv. CP_2
informando la cliente dei conteggi delle mensilità che sarebbero dovute spettarle a titolo di indennità sostitutiva, ammontanti segnatamente ad € 24.308,40
(ventiquattromilatrecentoottoeuro,40) e così ripartiti € 1.620,56 (milleseicentoventieuro,56) X 15
(quindici) mensilità, come da prospetto in atti, (presumibilmente redatto il 7 luglio 2019, dies ad quem del calcolo degli interessi, ndr); che in tale occasione l'attrice rappresentava inspiegabilmente che gli importi indicati fossero irrisori e che, per transigere la vertenza, avrebbe accettato la somma maggiore di € 200.000,00 duecentomilaeuro,00 poi scesa al secondo incontro ad € 100.000,00 (centomilaeuro,00); che, al termine dell'incontro, l'attrice lasciava lo studio legale dichiarando che, da quel momento in poi, del contratto di lavoro si sarebbe occupato il proprio consulente fiscale;
che, trascorso un breve lasso di tempo la ex datrice di lavoro notificava la comunicazione all'attrice di riprendere immediatamente servizio ma, a quel punto, l'attrice decideva di interrompere ogni legame professionale con gli avvocati mediante revoca del mandato successivamente affidato all'Avv. Francesca Gullo.
Ha quindi negato la sussistenza di colpa professionale, ed in via riconvenzionale invocato la condanna della al pagamento dei propri compensi, quantificati in € 13.004,09 Parte_1
(tredicimilazeroquattroeuro,09) per l'attività di patrocinio legale nella vertenza innanzi al giudice del lavoro.
Con comparsa depositata il 3 maggio 2021 si è costituita la convenuta Avv. Francesca De Marco, la quale ha contestato la domanda attorea, aderendo sostanzialmente alle difese spiegate dal codifensore ed escludendo la sussistenza di alcuna negligenza nell'adempimento del mandato difensivo.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda avversaria ed, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, ha chiesto al Tribunale di limitare la condanna in considerazione delle 12 mensilità già ricevute dalla attrice, da contenere peraltro entro i limiti della propria quota, pari al
50% del dovuto.
Vinte le spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita la compagnia assicuratrice del convenuto Avv.
la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, di cui ha CP_1
domandato il rigetto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, ha rappresentato come la garanzia assicurativa avesse efficacia al netto della franchigia di euro 1.000,00 e nei limiti dei massimali previsti dalla polizza, escludendo comunque le spese legali dell'assicurato, non avendo lo stesso inviato alla compagnia tutta la documentazione richiesta (e necessaria) per l'istruzione del sinistro e la conseguente assunzione della difesa.
La causa, istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre u.s., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, è opportuno richiamare i principi giurisprudenziali in subiecta materia.
L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236
c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale.
Con impegno esplicativo, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
E allora, analizzando più nel dettaglio la questione oggi controversa, non può che affermarsi come la condotta ascritta ai difensori attenga ad un obbligo, quello di informazione, che l'art. 13, comma
5, della L. n. 247 del 2012 impone loro di adempiere per ogni questione sottoposta alla sua attenzione, indipendentemente dalla maggiore o minore difficoltà di essa, non solo all'atto del conferimento del mandato, ma anche nel corso dello svolgimento del rapporto.
Dall'omessa informazione deriva invero il totale inadempimento della prestazione, che, in quanto improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, fa venir meno il diritto al compenso (in termini analoghi, Cass. 4781/2013).
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato).
Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112,
e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre «distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato» (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320).
La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole (Cass. 24007/2024).
L'onere della prova grava sul cliente che lamenti una condotta negligente del proprio difensore: il cliente deve in sintesi dimostrare che, qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, vi sarebbero state concrete possibilità di ottenere un risultato favorevole nel processo (Cass.
23900/2024).
Nel caso in esame l'odierna attrice ha lamentato che l'omissione di informazione da parte dei professionisti circa il termine perentorio per optare per l'indennità sostitutiva in luogo della reintegra abbia cagionato la perdita definitiva dell'utilità.
I difensori hanno dal proprio canto negato qualsiasi addebito di responsabilità, affermando che la non avesse mai manifestato la volontà di rinunciare al posto di lavoro e che avesse anzi Parte_1 dichiarato che della fase “esecutiva” del rapporto lavorativo se ne sarebbe occupato il proprio consulente fiscale.
L'asserito inadempimento all'obbligo informativo dei legali convenuti si atteggia nella fattispecie all'attenzione del Tribunale in maniera peculiare, ponendosi “a valle” del mandato difensivo, pacificamente espletato con successo nella vertenza giudiziale promossa contro il datore di lavoro.
Come noto, l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella disciplina ratione temporis vigente, prevedeva al quinto comma “Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”.
In materia di licenziamento, ai fini del decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, di cui all'art. 18, comma 5, st. lav., "ratione temporis" applicabile (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, situazione che ricorre nell'ipotesi di lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale (Cass.19480/2018; Cass. 203/2016).
Orbene nel caso in esame risulta per tabulas che il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza il 21 giugno 2019 e che quindi da quel momento (o al più dal deposito delle motivazioni avvenuto il successivo 12 agosto) decorresse il termine di trenta giorni per optare per l'indennità sostitutiva.
Ciò posto, ai fini della delibazione della domanda attorea, è necessario ricostruire il corredo probatorio risultante dall'andamento della prova orale espletata in corso di causa.
La prima teste di parte convenuta, segretaria dello studio della convenuta Avv. Testimone_1 [...]
escussa all'udienza del 12.1.2023 ha confermato un incontro avvenuto presso lo studio CP_2
legale a fine luglio, o comunque “a ridosso delle ferie”, in occasione del quale consegnava alla due lettere “… una con la ripresa del lavoro e l'altra con l'opzione dell'indennità” Parte_1
chiarendo altresì: “Ricordo perfettamente la circostanza che la signora ha detto in maniera decisa che avrebbe rinunciato al lavoro e anche alla reintegra per una somma cospicua di denaro” e di aver ricevuto “dopo l'incontro una telefonata con la quale la sig.ra mi riferiva che del contratto di lavoro se ne sarebbe occupato il suo consulente”.
Il primo teste di parte attrice, il Dott. consulente della signora , ha Testimone_2 Parte_1 dichiarato come nel corso di un incontro tenutosi presso lo studio dell'avv. nel mese di CP_1
settembre, tra il 15 e il 20 settembre 2019, l'avv. avesse addebitato ritardi alla collega CP_1 [...]
nella predisposizione dei conteggi dell'indennità sostitutiva e che l'avv. comunque CP_2 CP_1
avesse rassicurato la cliente del buon esito della richiesta.
Il secondo teste di parte attrice, , amico della , anch'esso presente Testimone_3 Parte_1 all'incontro tenutosi in settembre presso lo studio dell'Avv. ha confermato che “La CP_1
segretaria è entrata nella stanza a consegnare documenti ma non posso riferire sul contenuto degli stessi” e dichiarato che “la non poteva ritornare a lavoro per problemi di salute dei figli Parte_1
e che avrebbe rinunciato a rientrare al lavoro perché gli era stata garantita l'indennità dagli
Avvocati e …”. CP_1 CP_2 Il terzo teste di parte attrice, , amico della , ha dichiarato che Testimone_4 Parte_1 nell'incontro di settembre “ … la Sig.ra lamentava che erano scaduti i termini per la Parte_1 presentazione della domanda della indennità sostitutiva mentre l'Avv. la tranquillizzava CP_1
sulla possibilità di presentare la predetta domanda. La signora non ha manifestato la volontà di ritornare a lavoro”.
All'udienza del 15.02.2024 sono stati quindi sentiti due testimoni di parte convenuta, che però hanno riferito circostanze irrilevanti ai fini del decidere, atteso che il primo, l'Avv. Sanvito Antonio che all'epoca dei fatti condivideva lo studio con l'Avv. ha semplicemente dichiarato di aver CP_1
visto transitare dalla propria stanza la signora per un incontro a cui non ha partecipato, Parte_1 perché “ ... per andare nella stanza dell'Avv. era necessario transitare nella mia stanza …” CP_1
mentre il secondo, , sindacalista, ha narrato di un incontro tenutosi nell'anno Persona_1
2017, prima che iniziasse la causa civile di lavoro, quando la signora si rivolse al Parte_1
sindacato per impugnare il licenziamento illegittimo comminato da CP_5
Il ha riferito in particolare che la signora “ … voleva essere reintegrata e del Per_1 Parte_1 resto era l'unica strada percorribile attesa l'illegittimità del licenziamento” e che, alla fine del giudizio di impugnazione del licenziamento, venne contattato dagli Avv.ti e che CP_1 CP_2 comunicavano l'esito positivo della causa.
Così ricostruito il compendio probatorio ed attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda attorea si profila infondata.
Invero, alla luce degli scarni esiti testimoniali sopra sintetizzati, è emerso che, certamente, dopo il deposito della sentenza emessa dal giudice del lavoro, vi furono interlocuzioni tra le parti interessate in ordine alla gestione della fase successiva alla vertenza giudiziale.
Non è stata raggiunta la prova che i legali convenuti abbiano effettivamente informato la Parte_1
della natura perentoria del termine per richiedere l'indennità sostitutiva (nessun teste ha reso espressamente dichiarazioni in tal senso e non sono state neppure articolate prove sulla specifica questione), pur essendo incontroverso che i difensori abbiano prospettato tale ultima opzione alla cliente, anche mediante la predisposizione dei relativi conteggi.
Tuttavia non può ritenersi neppure acquisita al giudizio la prova, sulla quale l'attrice fonda la propria domanda di accertamento e risarcitoria, che la cliente abbia effettivamente manifestato, prima, e quindi formalmente incaricato i propri legali di richiedere alla datrice di lavoro l'indennità sostitutiva rinunziando così al “bene della vita” ottenuto in sede giudiziale.
Anzi è stato chiarito dalla segretaria dello studio sulla cui attendibilità non residuano CP_2 dubbi, che l'attrice all'incontro tenutosi prima dell'estate avesse dichiarato di optare per l'indennità sostitutiva solo previa corresponsione di una somma cospicua di denaro, evidentemente non dovutale.
E' stato pure confermato in sede di istruttoria orale che la sia stata supportata anche da Parte_1
un consulente fiscale, che le aveva consigliato di richiedere l'indennità sostitutiva, sebbene lo stesso abbia negato di aver ricevuto formale mandato di “dare esecuzione” al contratto.
Ma ciò che può ritenersi acquisito dalle prove costituende è che, conformemente alla prospettazione di parte convenuta, il rapporto professionale tra i difensori e la si sia in qualche modo Parte_1
interrotto prima della stagione estiva, salvo essere “ripristinato” a settembre.
Depone in tal senso la circostanza, riferita dal consulente fiscale, che nell'incontro tenutosi presso lo studio dell'Avv. nel settembre 2019 (quanto ormai erano scaduti i termini per la richiesta CP_1 di indennità sostitutiva, ndr) incontro nel quale la sarebbe stata “rassicurata” dall'Avv. Parte_1 sull'ottenimento dell'indennità, fosse presente anche l'Avv. Gullo, alla quale CP_1
successivamente sarebbe stato conferito il mandato dopo la revoca ai legali convenuti.
Orbene, alla luce delle emergenze istruttorie ritualmente acquisite al giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova che, quand'anche informata sulla natura perentoria del termine, la Parte_1 avrebbe accettato l'indennità sostitutiva.
Anzi le prove orali convergono nel senso che, almeno nelle fasi iniziali successive alla vittoria del giudizio di impugnazione del licenziamento, la avesse valutato come economicamente Parte_1
insoddisfacente la soluzione alternativa alla reintegra, salvo evidentemente maturare diversa determinazione nei mesi successivi.
A ciò si aggiunga che l'attrice, pur essendo spirato il termine, ben avrebbe potuto limitare le conseguenze dannose e riattivare il rapporto di lavoro dopo la convocazione ricevuto dalla datrice di lavoro l'08.10.2019, atteso che la stessa, come riferito dal teste , già a settembre era a Tes_4 conoscenza di aver “perso” il diritto all'indennità.
La domanda attorea deve conseguentemente essere rigettata.
Residua la delibazione della domanda formulata dall'Avv. in via riconvenzionale di CP_1
pagamento del compenso professionale per l'attività svolta in favore di parte attrice, come quantificato nella parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Come noto la parcella costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista e non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. (Cass. 19800/16; Cass.
15930/2018). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019; Cass. 9314/2024).
Sarebbe stato quindi onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta.
L'avv. tuttavia, limitandosi al deposito della parcella, priva peraltro della specificazione CP_1
delle attività svolte, non ha assolto tale onere.
Sicchè, in difetto di prova dell'attività defensionale concretamente espletata da legale, che non si è curato di depositare atti e verbali della causa patrocinata, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
La controvertibilità delle questioni dedotte, l'esito complessivo della lite, non disgiunte da ragioni di equità, impongono la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in contesa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: rigetta la domanda attorea;
respinge ogni ulteriore domanda;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il dì 8/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 301/2021 R. G. promossa da
, c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Andreozzi, nel cui studio in Roma Via delle Acacie n. 13 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni Clausi, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via Scola n. 3, presso lo Studio
Legale Clausi, associazione tra professionisti, giusta procura in atti;
FRANCESCA AVV. , c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._3
Francesco Corina, nel cui studio in Cosenza, in Cosenza, P.zza Bilotti, 4 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
e nei confronti di
- già - (P.I. Controparte_3 Controparte_4
) con il patrocinio degli Avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma, ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata con gli stessi presso lo Studio dell'Avv. Luigi Gullo in Cosenza –
Piazza Zumbini 25 giusta procura in atti;
parte terza chiamata
OGGETTO: responsabilità professionale avvocati.
CONCLUSIONI rese con note in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato via pec il 1° febbraio 2021 ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale gli Avv.ti e Francesca De Controparte_1
Marco al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, corrispondenti alla mancata erogazione dell'indennità sostitutiva prevista ex art. 18 della Legge n. 300 del 1970 da parte del datore di lavoro, in dipendenza ed in conseguenza della asserita negligenza professionale dei legali convenuti.
A sostegno della domanda ha dedotto, segnatamente: di aver conferito mandato ai suddetti avvocati al fine di presentare ricorso avverso il licenziamento intimatole dalla ed ottenere la reintegra nel posto di lavoro ed il conseguimento delle CP_5
indennità non corrisposte;
che l'attività giudiziale svolta dagli Avv.ti e conduceva al deposito della sentenza CP_1 CP_2
n. 1250/2019 del 12.08.2019, con la quale il Tribunale di Cosenza riconosceva l'illegittimità del licenziamento con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro ed indennità risarcitoria;
che, già a seguito della lettura del dispositivo della sentenza avvenuta in data 21.06.2019, comunicava ai professionisti la propria volontà di non accettare il reintegro, ma di voler ricevere dal datore di lavoro – in alternativa – l'indennità sostitutiva ex art. 18 della Legge n. 300 del 1970; che in data 08.10.2019 riceveva comunicazione di imminente ripresa dell'attività lavorativa da parte della e che pertanto veniva a conoscenza che nessuna richiesta di Controparte_6
liquidazione dell'indennità sostitutiva fosse stata inoltrata dagli Avv.ti e alla CP_2 CP_1
Controparte_6
che, appresa l'inesistenza di tale richiesta, si rivolgeva ad un altro legale, Avv. Francesca Gullo, la quale in data 10.10.2019 inviava richiesta di indennità sostitutiva ex art. 18 della Legge n.
300/1970, negata tuttavia in data 28.10.2019 da in quanto pervenuta oltre il Controparte_6
limite previsto dal citato art. 18 della Legge 300/1970.
Ha quindi chiesto al Tribunale di “accertare preliminarmente la responsabilità professionale ex art.
1176 c.c., 1218 c.c. e 2236, derivante dalla condotta posta in essere dai convenuti, Avv. CP_1
(C.F. ), nonché Avv. Francesca De Marco (C.F.
[...] C.F._2
, conseguente al mancato inoltro della richiesta prevista si sensi dell'art. C.F._3
18 comma 7 L. 300/70, ai danni della Sig.ra e per gli effetti condannare Parte_1
l'Avv. nato a [...] il [...], domiciliato presso lo studio legale sito in Controparte_1 Cosenza alla Via Capoderose n. 3, nonché l'Avv. Francesca De Marco, nata a [...] il
26.11.1960, domiciliata presso lo studio legale sito in Cosenza alla Via XXIV Maggio, n. 74/E, al risarcimento dei danni tutti, corrispondenti alla mancata percezione dell'indennità sostitutiva prevista ex art. 18 della Legge n. 300 del 1970, subiti dalla Sig.ra in ragione Parte_1
della loro responsabilità professionale, da liquidarsi nella misura ritenuta equa in giustizia, oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c.”. Vinte le spese di lite.
Con comparsa del 5 maggio 2021 si è costituito il convenuto Avv. il quale in via Controparte_1
preliminare ha invocato lo spostamento della prima udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. onde consentire la chiamata in causa ed in manleva della propria compagnia assicurativa,
[...]
- già . Controparte_3 Controparte_4
Nel merito ha contestato la domanda avversaria, evidenziando il pieno assolvimento degli oneri informativi nei confronti di parte attrice, deducendo in particolare: di avere, dopo l'esito vittorioso del procedimento patrocinato innanzi al giudice del lavoro, immediatamente invitato parte attrice a recarsi presso il proprio studio per discutere in ordine alla esecuzione della sentenza;
di avere giustappunto nell'incontro celebratosi presso il proprio studio reso edotta la di Parte_1
tutti i possibili scenari configurabili, ivi compreso quello di optare per l'indennità sostitutiva in luogo della reintegra sul posto di lavoro;
che in tale sede parte attrice, entusiasta per l'esito della vertenza, manifestava la sua espressa volontà di rientrare sul posto di lavoro e, dopo una lunga discussione, lasciava lo studio con la promessa di un nuovo ed imminente incontro;
di avere, dopo la chiusura dell'incontro, per eccesso di zelo e pur conoscendo la volontà di parte attrice di rientrare sul posto di lavoro, provveduto a contattare il legale della datrice di lavoro per richiedere i conteggi relativi alla indennità sostitutiva da erogare a titolo di mancato reintegro;
di aver fissato quindi un nuovo incontro, questa volta presso lo studio dell'Avv. CP_2
informando la cliente dei conteggi delle mensilità che sarebbero dovute spettarle a titolo di indennità sostitutiva, ammontanti segnatamente ad € 24.308,40
(ventiquattromilatrecentoottoeuro,40) e così ripartiti € 1.620,56 (milleseicentoventieuro,56) X 15
(quindici) mensilità, come da prospetto in atti, (presumibilmente redatto il 7 luglio 2019, dies ad quem del calcolo degli interessi, ndr); che in tale occasione l'attrice rappresentava inspiegabilmente che gli importi indicati fossero irrisori e che, per transigere la vertenza, avrebbe accettato la somma maggiore di € 200.000,00 duecentomilaeuro,00 poi scesa al secondo incontro ad € 100.000,00 (centomilaeuro,00); che, al termine dell'incontro, l'attrice lasciava lo studio legale dichiarando che, da quel momento in poi, del contratto di lavoro si sarebbe occupato il proprio consulente fiscale;
che, trascorso un breve lasso di tempo la ex datrice di lavoro notificava la comunicazione all'attrice di riprendere immediatamente servizio ma, a quel punto, l'attrice decideva di interrompere ogni legame professionale con gli avvocati mediante revoca del mandato successivamente affidato all'Avv. Francesca Gullo.
Ha quindi negato la sussistenza di colpa professionale, ed in via riconvenzionale invocato la condanna della al pagamento dei propri compensi, quantificati in € 13.004,09 Parte_1
(tredicimilazeroquattroeuro,09) per l'attività di patrocinio legale nella vertenza innanzi al giudice del lavoro.
Con comparsa depositata il 3 maggio 2021 si è costituita la convenuta Avv. Francesca De Marco, la quale ha contestato la domanda attorea, aderendo sostanzialmente alle difese spiegate dal codifensore ed escludendo la sussistenza di alcuna negligenza nell'adempimento del mandato difensivo.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda avversaria ed, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, ha chiesto al Tribunale di limitare la condanna in considerazione delle 12 mensilità già ricevute dalla attrice, da contenere peraltro entro i limiti della propria quota, pari al
50% del dovuto.
Vinte le spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita la compagnia assicuratrice del convenuto Avv.
la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, di cui ha CP_1
domandato il rigetto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, ha rappresentato come la garanzia assicurativa avesse efficacia al netto della franchigia di euro 1.000,00 e nei limiti dei massimali previsti dalla polizza, escludendo comunque le spese legali dell'assicurato, non avendo lo stesso inviato alla compagnia tutta la documentazione richiesta (e necessaria) per l'istruzione del sinistro e la conseguente assunzione della difesa.
La causa, istruita in via documentale e mediante la prova orale richiesta dalle parti in contesa, è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 7 novembre u.s., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, è opportuno richiamare i principi giurisprudenziali in subiecta materia.
L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236
c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale.
Con impegno esplicativo, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.
E allora, analizzando più nel dettaglio la questione oggi controversa, non può che affermarsi come la condotta ascritta ai difensori attenga ad un obbligo, quello di informazione, che l'art. 13, comma
5, della L. n. 247 del 2012 impone loro di adempiere per ogni questione sottoposta alla sua attenzione, indipendentemente dalla maggiore o minore difficoltà di essa, non solo all'atto del conferimento del mandato, ma anche nel corso dello svolgimento del rapporto.
Dall'omessa informazione deriva invero il totale inadempimento della prestazione, che, in quanto improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, fa venir meno il diritto al compenso (in termini analoghi, Cass. 4781/2013).
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato).
Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112,
e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre «distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato» (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320).
La ripartizione dell'onere probatorio in capo al cliente che alleghi la responsabilità professionale dell'avvocato, non si esaurisce nella prova della negligenza del legale;
l'attore deve altresì fornire elementi per una prognosi positiva del giudizio che non si è celebrato a causa della negligenza del professionista, dimostrando che, se l'avvocato avesse agito correttamente, avrebbe conseguito un esito favorevole (Cass. 24007/2024).
L'onere della prova grava sul cliente che lamenti una condotta negligente del proprio difensore: il cliente deve in sintesi dimostrare che, qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto, vi sarebbero state concrete possibilità di ottenere un risultato favorevole nel processo (Cass.
23900/2024).
Nel caso in esame l'odierna attrice ha lamentato che l'omissione di informazione da parte dei professionisti circa il termine perentorio per optare per l'indennità sostitutiva in luogo della reintegra abbia cagionato la perdita definitiva dell'utilità.
I difensori hanno dal proprio canto negato qualsiasi addebito di responsabilità, affermando che la non avesse mai manifestato la volontà di rinunciare al posto di lavoro e che avesse anzi Parte_1 dichiarato che della fase “esecutiva” del rapporto lavorativo se ne sarebbe occupato il proprio consulente fiscale.
L'asserito inadempimento all'obbligo informativo dei legali convenuti si atteggia nella fattispecie all'attenzione del Tribunale in maniera peculiare, ponendosi “a valle” del mandato difensivo, pacificamente espletato con successo nella vertenza giudiziale promossa contro il datore di lavoro.
Come noto, l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella disciplina ratione temporis vigente, prevedeva al quinto comma “Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione”.
In materia di licenziamento, ai fini del decorso del termine di decadenza per l'esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra, di cui all'art. 18, comma 5, st. lav., "ratione temporis" applicabile (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012), assume rilevanza la conoscenza effettiva e completa da parte del lavoratore della sentenza dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento, situazione che ricorre nell'ipotesi di lettura integrale in udienza della sentenza con motivazione contestuale (Cass.19480/2018; Cass. 203/2016).
Orbene nel caso in esame risulta per tabulas che il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza il 21 giugno 2019 e che quindi da quel momento (o al più dal deposito delle motivazioni avvenuto il successivo 12 agosto) decorresse il termine di trenta giorni per optare per l'indennità sostitutiva.
Ciò posto, ai fini della delibazione della domanda attorea, è necessario ricostruire il corredo probatorio risultante dall'andamento della prova orale espletata in corso di causa.
La prima teste di parte convenuta, segretaria dello studio della convenuta Avv. Testimone_1 [...]
escussa all'udienza del 12.1.2023 ha confermato un incontro avvenuto presso lo studio CP_2
legale a fine luglio, o comunque “a ridosso delle ferie”, in occasione del quale consegnava alla due lettere “… una con la ripresa del lavoro e l'altra con l'opzione dell'indennità” Parte_1
chiarendo altresì: “Ricordo perfettamente la circostanza che la signora ha detto in maniera decisa che avrebbe rinunciato al lavoro e anche alla reintegra per una somma cospicua di denaro” e di aver ricevuto “dopo l'incontro una telefonata con la quale la sig.ra mi riferiva che del contratto di lavoro se ne sarebbe occupato il suo consulente”.
Il primo teste di parte attrice, il Dott. consulente della signora , ha Testimone_2 Parte_1 dichiarato come nel corso di un incontro tenutosi presso lo studio dell'avv. nel mese di CP_1
settembre, tra il 15 e il 20 settembre 2019, l'avv. avesse addebitato ritardi alla collega CP_1 [...]
nella predisposizione dei conteggi dell'indennità sostitutiva e che l'avv. comunque CP_2 CP_1
avesse rassicurato la cliente del buon esito della richiesta.
Il secondo teste di parte attrice, , amico della , anch'esso presente Testimone_3 Parte_1 all'incontro tenutosi in settembre presso lo studio dell'Avv. ha confermato che “La CP_1
segretaria è entrata nella stanza a consegnare documenti ma non posso riferire sul contenuto degli stessi” e dichiarato che “la non poteva ritornare a lavoro per problemi di salute dei figli Parte_1
e che avrebbe rinunciato a rientrare al lavoro perché gli era stata garantita l'indennità dagli
Avvocati e …”. CP_1 CP_2 Il terzo teste di parte attrice, , amico della , ha dichiarato che Testimone_4 Parte_1 nell'incontro di settembre “ … la Sig.ra lamentava che erano scaduti i termini per la Parte_1 presentazione della domanda della indennità sostitutiva mentre l'Avv. la tranquillizzava CP_1
sulla possibilità di presentare la predetta domanda. La signora non ha manifestato la volontà di ritornare a lavoro”.
All'udienza del 15.02.2024 sono stati quindi sentiti due testimoni di parte convenuta, che però hanno riferito circostanze irrilevanti ai fini del decidere, atteso che il primo, l'Avv. Sanvito Antonio che all'epoca dei fatti condivideva lo studio con l'Avv. ha semplicemente dichiarato di aver CP_1
visto transitare dalla propria stanza la signora per un incontro a cui non ha partecipato, Parte_1 perché “ ... per andare nella stanza dell'Avv. era necessario transitare nella mia stanza …” CP_1
mentre il secondo, , sindacalista, ha narrato di un incontro tenutosi nell'anno Persona_1
2017, prima che iniziasse la causa civile di lavoro, quando la signora si rivolse al Parte_1
sindacato per impugnare il licenziamento illegittimo comminato da CP_5
Il ha riferito in particolare che la signora “ … voleva essere reintegrata e del Per_1 Parte_1 resto era l'unica strada percorribile attesa l'illegittimità del licenziamento” e che, alla fine del giudizio di impugnazione del licenziamento, venne contattato dagli Avv.ti e che CP_1 CP_2 comunicavano l'esito positivo della causa.
Così ricostruito il compendio probatorio ed attingendo dalle suesposte coordinate ermeneutiche, la domanda attorea si profila infondata.
Invero, alla luce degli scarni esiti testimoniali sopra sintetizzati, è emerso che, certamente, dopo il deposito della sentenza emessa dal giudice del lavoro, vi furono interlocuzioni tra le parti interessate in ordine alla gestione della fase successiva alla vertenza giudiziale.
Non è stata raggiunta la prova che i legali convenuti abbiano effettivamente informato la Parte_1
della natura perentoria del termine per richiedere l'indennità sostitutiva (nessun teste ha reso espressamente dichiarazioni in tal senso e non sono state neppure articolate prove sulla specifica questione), pur essendo incontroverso che i difensori abbiano prospettato tale ultima opzione alla cliente, anche mediante la predisposizione dei relativi conteggi.
Tuttavia non può ritenersi neppure acquisita al giudizio la prova, sulla quale l'attrice fonda la propria domanda di accertamento e risarcitoria, che la cliente abbia effettivamente manifestato, prima, e quindi formalmente incaricato i propri legali di richiedere alla datrice di lavoro l'indennità sostitutiva rinunziando così al “bene della vita” ottenuto in sede giudiziale.
Anzi è stato chiarito dalla segretaria dello studio sulla cui attendibilità non residuano CP_2 dubbi, che l'attrice all'incontro tenutosi prima dell'estate avesse dichiarato di optare per l'indennità sostitutiva solo previa corresponsione di una somma cospicua di denaro, evidentemente non dovutale.
E' stato pure confermato in sede di istruttoria orale che la sia stata supportata anche da Parte_1
un consulente fiscale, che le aveva consigliato di richiedere l'indennità sostitutiva, sebbene lo stesso abbia negato di aver ricevuto formale mandato di “dare esecuzione” al contratto.
Ma ciò che può ritenersi acquisito dalle prove costituende è che, conformemente alla prospettazione di parte convenuta, il rapporto professionale tra i difensori e la si sia in qualche modo Parte_1
interrotto prima della stagione estiva, salvo essere “ripristinato” a settembre.
Depone in tal senso la circostanza, riferita dal consulente fiscale, che nell'incontro tenutosi presso lo studio dell'Avv. nel settembre 2019 (quanto ormai erano scaduti i termini per la richiesta CP_1 di indennità sostitutiva, ndr) incontro nel quale la sarebbe stata “rassicurata” dall'Avv. Parte_1 sull'ottenimento dell'indennità, fosse presente anche l'Avv. Gullo, alla quale CP_1
successivamente sarebbe stato conferito il mandato dopo la revoca ai legali convenuti.
Orbene, alla luce delle emergenze istruttorie ritualmente acquisite al giudizio, non può ritenersi raggiunta la prova che, quand'anche informata sulla natura perentoria del termine, la Parte_1 avrebbe accettato l'indennità sostitutiva.
Anzi le prove orali convergono nel senso che, almeno nelle fasi iniziali successive alla vittoria del giudizio di impugnazione del licenziamento, la avesse valutato come economicamente Parte_1
insoddisfacente la soluzione alternativa alla reintegra, salvo evidentemente maturare diversa determinazione nei mesi successivi.
A ciò si aggiunga che l'attrice, pur essendo spirato il termine, ben avrebbe potuto limitare le conseguenze dannose e riattivare il rapporto di lavoro dopo la convocazione ricevuto dalla datrice di lavoro l'08.10.2019, atteso che la stessa, come riferito dal teste , già a settembre era a Tes_4 conoscenza di aver “perso” il diritto all'indennità.
La domanda attorea deve conseguentemente essere rigettata.
Residua la delibazione della domanda formulata dall'Avv. in via riconvenzionale di CP_1
pagamento del compenso professionale per l'attività svolta in favore di parte attrice, come quantificato nella parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
Come noto la parcella costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista e non ha valore probatorio nel giudizio di opposizione in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c. (Cass. 19800/16; Cass.
15930/2018). Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019; Cass. 9314/2024).
Sarebbe stato quindi onere del professionista produrre la documentazione attestante l'attività svolta.
L'avv. tuttavia, limitandosi al deposito della parcella, priva peraltro della specificazione CP_1
delle attività svolte, non ha assolto tale onere.
Sicchè, in difetto di prova dell'attività defensionale concretamente espletata da legale, che non si è curato di depositare atti e verbali della causa patrocinata, la domanda riconvenzionale deve essere respinta.
La controvertibilità delle questioni dedotte, l'esito complessivo della lite, non disgiunte da ragioni di equità, impongono la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in contesa.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: rigetta la domanda attorea;
respinge ogni ulteriore domanda;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, il dì 8/02/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)