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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/09/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 654/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 654 R.G.A.C., anno 2021, assegnata in decisione all'udienza del 24.03.2025 e vertente
TRA
Parte_1
– con sede legale in Sant'Agata de' Goti (BN),
[...]
alla via Pennino, traversa Mustilli snc, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. , nata ad [...] il CP_1
19.04.1958 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Emilio
Iacobelli
Opponente
E
, nato il [...] a [...] Controparte_2
(bn) ed ivi residente a[...] e nato il [...] a [...] e residente Controparte_3
in TeleseTerme, alla Via Garibaldi n. 10, rappresentati e difesi, in virtù di mandato steso in calce e con foglio separato al ricorso pagina 1 di 12 introduttivo del procedimento monitorio dall'avvocato
[...]
presso il cui studio legale elettivamente CP_4
domiciliano in Telese Terme (Bn), alla Via E. De Nicola n. 6
Opposti
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
24.03.2025, da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
e chiedevano e CP_2 CP_2 Controparte_3
ottenevano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1473/2020, con il quale veniva ingiunto alla Parte_1
, il pagamento della somma di €
[...]
14.715,45, oltre oneri di legge, in favore di , Controparte_2
nonché della somma di € 14.715,45, oltre oneri di legge, in favore di a titolo di compenso per l'attività Controparte_3
professionale svolta in favore dell'odierna opponente.
I ricorrenti deducevano di aver svolto la propria attività professionale, in favore della elaborando una Parte_1
consulenza tecnica di parte, relativa al giudizio R.G.
2662/2017, incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e inerente il contenzioso instauratosi con la società Commercio e
Finanza s.p.a., nonchè una consulenza tecnica di parte relativa al giudizio R.G. 334/2017, incardinato innanzi al Tribunale di
Benevento, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo relativamente a controversia insorta con la CP_5
Per tali incarichi, non avendo ricevuto compenso, richiedevano al Consiglio dell' e degli Parte_2
pagina 2 di 12 Esperti Contabili, il parere di congruità relativamente all'attività svolta, provvedendo poi a notificare il decreto ingiuntivo.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, la Parte_1
proponeva opposizione, contestando la pretesa degli ingiungenti e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca.
A seguito dell'opposizione si costituivano gli opposti contestando i motivi di opposizione.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, nonché l'espletamento delle prove testimoniale e successivamente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del 24.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il creditore, al quale compete la posizione sostanziale di attore
(per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato
(cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre
1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. pagina 3 di 12 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli opposti, sollevata dall'opponente sul presupposto che la richiesta di pagamento del 15.01.2019 e le relative fatturazioni pervenissero dalla società costituita da entrambi i Parte_3
professionisti, deve ritenersi infondata.
Invero, come si evince dagli atti, la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, che rappresenta il titolo sulla base del quale i professionisti agiscono, è stata emessa da e CP_2 CP_3
e non dalla società regolarmente costituita al 50% Parte_3
dagli stessi;
pertanto, titolare del presunto diritto di credito sono i professionisti costituiti.
Va rigettata altresì l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, sollevata dagli opponenti per aver gli opposti fatto ricorso al procedimento monitorio ex art. 633 in assenza di prova scritta inerente la determinazione del compenso.
Invero, anche a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali e in mancanza di un accordo scritto, non è precluso al professionista di richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, allegando al ricorso tutti i documenti necessari a provare l'effettivo espletamento dell'incarico, quali la parcella sottoscritta dal ricorrente, la cui funzione è quella di fornire la prova dell'effettuazione delle prestazioni e delle spese, dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; nonché il parere dell'organo professionale la cui funzione è quella di esprimere un giudizio pagina 4 di 12 critico sulla parcella, potendo il giudice, in sede di opposizione, discostarsi dal parere di congruità, applicando le disposizioni del DM 140/2012.
In proposito, la Suprema Corte (Cas. SSUU 8 luglio 2021, n.
19427) si è pronunciata a favore della possibilità per il professionista di recuperare i propri compensi dal cliente con decreto ingiuntivo su parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine.
Nel merito, dalla lettura degli atti, emerge che gli opposti richiedevano il pagamento del compenso loro spettante per l'espletamento di due consulenze tecniche di parte, relative rispettivamente al giudizio R.G. 266/2017, incardinato dinanzi la Corte D'Appello di Napoli relativamente al contenzioso instauratosi con la società Commercio e Finanza s.p.a., nonché al giudizio R.G. 334/2017, incardinato dinanzi al Tribunale di
Benevento relativamente al contenzioso instauratosi con la
[...]
CP_5
L'opponente asseriva l'inesistenza del credito oggetto del D.I. opposto;
in particolare, la sosteneva che l'allora Parte_1
l.r.p.t. e Amm.re Delegato p.t. aveva incaricato gli CP_1
opposti professionisti solo in riferimento alla redazione della consulenza tecnica di parte relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato con la dinanzi al CP_5
tribunale di Benevento, ma asseriva che per tale incarico le parti avevano concordato il relativo compenso in complessivi €
2.000, oltre oneri, ,e che tale importo era stato regolarmente corrisposto dalla con bonifico del 23.08.2018, Parte_1
circostanza non contestata e confermata dalla documentazione pagina 5 di 12 prodotta, dalla quale si evince il pagamento della somma di €
2537,00.
L'opponente non contestava dunque il conferimento dell'incarico, ma sosteneva che alcun credito residuava in capo agli opposti per il lavoro svolto, essendo stato il pagamento corrisposto a saldo.
Tale circostanza veniva negata dai professionisti, i quali rilevavano che la somma ricevuta e incassata in data
24.08.2018, relativa al suddetto giudizio, veniva versata dalla a titolo di acconto sulla maggiore somma da Parte_1
corrispondere per l'attività svolta e che, infatti, tale importo veniva detratto dalla parcella inviata a saldo, come si evince dalla documentazione allegata.
Invero, gli opposti, con comunicazione del 15.01.2019, allegavano la parcella n. 2, relativa a quanto dovuto a saldo per la prestazione svolta e precisavano: “…al netto dell'acconto già versato di € 2.000,00 oltre oneri di legge, relativo alla nostra fattura n. 129/2018 residuano da versare a saldo € 24.339,30 oltre oneri di legge come quantificati nell'avviso di parcella allegato”.
Inoltre, parte opposta precisava di aver utilizzato per il calcolo del compenso dovuto, l'art. 31 della tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al D.L. n. 169/2010 e di aver richiesto ed ottenuto il parere di adeguatezza del Consiglio dell'ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili pertanto l'importo dovuto, detratto l'acconto di 2.000,00 € già versato era pari ad € 24.339,30, considerando come valore della pagina 6 di 12 controversia quello indicato in atti dalla vale a dire € Parte_1
892,023.
L' di Controparte_6
Benevento emetteva in data 23.07.2019 il parere di congruità rispetto all'ammontare dell'onorario richiesto dagli odierni opposti per la complessiva somma di € 31.430,90 oltre IVA e
CNPDC come per legge e sulla base di tale parere, gli opposti emettevano le due fatture pro forma n. 1 poste a base del decreto ingiuntivo opposto di € 14.715,45 caduna.
Dalle prove testimoniali espletate emerge, in merito alla suddetta controversia, che il conferimento dell'incarico vi è stato
(circostanza non contestata) ma che tra le parti veniva stabilito l'importo della consulenza commissionata per il giudizio in questione, pari ad € 2.000,00.
Precisamente, il teste , legale della in Tes_1 Parte_1
data 1.12.2022, interrogato sui capi della II memoria 183 c.p.c. di parte opponente affermava al capo 1: “L'avv. CP_1
(l'allora l.r.p.t. e Amm.re delegato della società opponente) aveva conferito l'incarico ai dott.ri e su mia CP_2 CP_3
proposta. L'incarico era limitato allo svolgimento di una perizia tecnica nel giudizio tra e Io in tale giudizio ero Parte_1
il difensore di ”. Pt_1
Confermava inoltre, il capo 2 in merito alla circostanza che per l'incarico veniva preconcordato tra le parti il compenso in €
2.000 oltre oneri di legge e precisava: “io ero presente insieme alla dott.ssa e all'avv. . Era presente Persona_1 CP_1
anche la dott.ssa addetta contabilità, che, Persona_2
però, entrava ed usciva dalla stanza. Naturalmente erano pagina 7 di 12 presenti anche gli opposti. In tale occasione fu CP_1
categorica nel precisare che il compenso era pari ad € 2000,00 oltre oneri di legge. Nel corso dell'incontro si avvia un discorso relativo ad un patto di quota lite integrativo del compenso nel caso di esito favorevole della lite. L'accordo però non fu concretizzato” e dichiarava altresì: “gli opposti hanno redatto la perizia contabile, che poi è stata depositata nel giudizio c.
CMR”.
Tale circostanza veniva confermata anche dal teste Per_1
consigliere delegato alla gestione del personale della
[...] [...]
la quale all'udienza del 5.4.2023 confermava il capo 1 e Pt_1
precisava: “Tanto so perché ero presente quando i due professionisti furono convocati in azienda per il conferimento dell'incarico. In tale occasione l'avv. conferì loro CP_1
l'incarico di redigere una perizia nella controversia incardinata nei confronti di da parte di ribadisco che io ero presente. Si trattava all'incirca del mese di giugno del 2018”;
“all'incontro di cui innanzi era presente anche l'avv. Paola
Farina, oltre a me e all'avv. ”. CP_1
Confermava inoltre il capo 2 in merito all'importo preconcordato tra le parti pari ad € 2.000,00 e precisava: “Gli fu chiarito che quella era la cifra nella nostra disponibilità”.
Tale circostanza veniva confermata anche dal teste Persona_2
responsabile dell'ufficio contabile- finanziario della
[...]
la quale precisava: “Io ho contabilizzato la fattura e Parte_1
disposto il pagamento del compenso a saldo della perizia per l'importo complessivo di € 2.500,00. L'amm.re subito dopo la riunione mi ha comunicato l'importo del compenso per inserirlo pagina 8 di 12 nella programmazione finanziaria” …… “Quando è stata inviata la fattura io poi ho saldato il pagamento”.
Di contro, non essendo stato provato nulla dagli odierni opposti, si ritiene congrua la complessiva somma pari ad € 2.537,00 già corrisposta dalla con bonifico del 23.08.2018 a Parte_1
saldo, inerente la redazione della consulenza tecnica di parte relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato con la dinanzi al tribunale di Benevento. CP_5
Per ciò che concerne, invece, l'incarico relativo alla redazione della consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio R.G.
2662/2017 incardinato dinanzi la Corte d'Appello di Napoli e instaurato con la società Commercio e Finanza s.p.a, parte opponente sosteneva di non aver mai affidato alcun incarico, ma di avere appreso, da verifiche effettuate a seguito della richiesta di pagamento, che l'incarico era stato conferito dal precedente legale rappresentante della società precisando Parte_5
“…evidentemente senza predeterminazione del compenso, sul presupposto che dovesse essere a titolo gratuito, avendo i
Professionisti già ricevuto altro incarico, a pagamento….”.
Parte opponente non contestava di aver utilizzato la consulenza redatta dagli opposti nel giudizio di cui sopra, circostanza confermata anche dal teste , il quale confermava il capo 4 Tes_1
e dichiarava: “l'incarico fu conferito – non ricordo se ad uno degli opposti o ad entrambi – dal dott. che allora era Parte_5
l'amm.re di CMR. Tanto so, perché all'epoca ero uno dei difensori costituiti per CMR nel proc. innanzi alla Corte fi
Appello di Napoli. La perizia venne redatta e depositata”.
pagina 9 di 12 Dunque, non essendo contestato che la consulenza era stata utilizzata nel corso del giudizio né che alcun importo era stato versato per l'attività svolta, di cui aveva Parte_1
beneficiato, va corrisposta la somma dovuta per l'incarico regolarmente espletato e non pagato. Non risulta dagli atti che sia stato concordato tra le parti che il lavoro fosse gratuito;
non appare idoneo al superamento della presunzione di onerosità del lavoro la mera deposizione resa dal teste che ha Per_2
dichiarato mi disse che la prestazione sarebbe stata resa a Pt_5
titolo gratuito in quanto i due facevano parte del team che si sarebbe occupato della predisposizione del (primo) piano di concordato, quello del 23/11/2016”.
Trattasi di una testimonianza de relato che non dimostra affatto la sussistenza di un accordo tra le parti.
In ordine al quantum debeatur, va premesso che il parere del
Consiglio dell'Ordine non è vincolante, essendo diretto ad assicurare la corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria.
Nella specie, va altresì evidenziato che, come sostenuto dall'opponente, la consulenza non appare particolarmente complessa, essendo diretta alla verifica del superamento del tasso soglia all'origine del contratto di leasing oggetto di causa in contestazione. Va tenuto presente, ad esempio che, nella liquidazione dei compensi dei consulenti d'ufficio, per le consulenze dello stesso genere (piuttosto frequenti), al fine di evitare disparità di trattamento tra attività lavorative identiche
(che verrebbero diversamente compensate ove fossero pagina 10 di 12 parametrate al valore della causa), può utilizzarsi il criterio delle vacazioni e non quello degli scaglioni.
Nella specie, determinare il compenso in base al valore complessivo della lite (che aveva ad oggetto canoni di leasing non versati e domanda di risoluzione del contratto) sarebbe incongruo. Il Giudice, infatti, può tenere presente, nella sua valutazione discrezionale, tutti gli elementi risultanti dagli atti, quali appunto la complessità dell'incarico e la eventuale ripetitività degli accertamenti.
Pertanto, si ritiene di determinare, quale compenso per l'espletamento dell'incarico di consulenza sopra citato, la complessiva somma di € 10.000,00 oltre IVA e CNPDC come per legge.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata al pagamento della somma sopra indicata. Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene di compensare per metà le spese di lite e porre l'altra metà a carico dell'opponente, parzialmente soccombente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1473/2020, proposta da e con atto di citazione Controparte_2 Controparte_3
regolarmente notificato, nei confronti della ogni Parte_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1473/2020, condannando l'opponente al pagina 11 di 12 pagamento, in favore degli opposti, della complessiva somma di
€ 10.000,00, oltre IVA e CNPDC come per legge.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento dell'altra metà, che liquida in € 600,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase istruttoria e € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con attribuzione in favore dell'Avv. S. Sebastianelli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 01/09/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 654 R.G.A.C., anno 2021, assegnata in decisione all'udienza del 24.03.2025 e vertente
TRA
Parte_1
– con sede legale in Sant'Agata de' Goti (BN),
[...]
alla via Pennino, traversa Mustilli snc, in persona del legale rappresentante p.t. Avv. , nata ad [...] il CP_1
19.04.1958 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Emilio
Iacobelli
Opponente
E
, nato il [...] a [...] Controparte_2
(bn) ed ivi residente a[...] e nato il [...] a [...] e residente Controparte_3
in TeleseTerme, alla Via Garibaldi n. 10, rappresentati e difesi, in virtù di mandato steso in calce e con foglio separato al ricorso pagina 1 di 12 introduttivo del procedimento monitorio dall'avvocato
[...]
presso il cui studio legale elettivamente CP_4
domiciliano in Telese Terme (Bn), alla Via E. De Nicola n. 6
Opposti
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
24.03.2025, da intendersi qui interamente trascritto
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
e chiedevano e CP_2 CP_2 Controparte_3
ottenevano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1473/2020, con il quale veniva ingiunto alla Parte_1
, il pagamento della somma di €
[...]
14.715,45, oltre oneri di legge, in favore di , Controparte_2
nonché della somma di € 14.715,45, oltre oneri di legge, in favore di a titolo di compenso per l'attività Controparte_3
professionale svolta in favore dell'odierna opponente.
I ricorrenti deducevano di aver svolto la propria attività professionale, in favore della elaborando una Parte_1
consulenza tecnica di parte, relativa al giudizio R.G.
2662/2017, incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e inerente il contenzioso instauratosi con la società Commercio e
Finanza s.p.a., nonchè una consulenza tecnica di parte relativa al giudizio R.G. 334/2017, incardinato innanzi al Tribunale di
Benevento, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo relativamente a controversia insorta con la CP_5
Per tali incarichi, non avendo ricevuto compenso, richiedevano al Consiglio dell' e degli Parte_2
pagina 2 di 12 Esperti Contabili, il parere di congruità relativamente all'attività svolta, provvedendo poi a notificare il decreto ingiuntivo.
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo, la Parte_1
proponeva opposizione, contestando la pretesa degli ingiungenti e la validità del D.I emesso, di cui chiedeva la revoca.
A seguito dell'opposizione si costituivano gli opposti contestando i motivi di opposizione.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, nonché l'espletamento delle prove testimoniale e successivamente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza del 24.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.: “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”, la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Tanto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dà luogo ad un giudizio di cognizione nel quale le parti, apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Il creditore, al quale compete la posizione sostanziale di attore
(per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato
(cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile
1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre
1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. pagina 3 di 12 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria”.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli opposti, sollevata dall'opponente sul presupposto che la richiesta di pagamento del 15.01.2019 e le relative fatturazioni pervenissero dalla società costituita da entrambi i Parte_3
professionisti, deve ritenersi infondata.
Invero, come si evince dagli atti, la fattura posta a base del decreto ingiuntivo, che rappresenta il titolo sulla base del quale i professionisti agiscono, è stata emessa da e CP_2 CP_3
e non dalla società regolarmente costituita al 50% Parte_3
dagli stessi;
pertanto, titolare del presunto diritto di credito sono i professionisti costituiti.
Va rigettata altresì l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, sollevata dagli opponenti per aver gli opposti fatto ricorso al procedimento monitorio ex art. 633 in assenza di prova scritta inerente la determinazione del compenso.
Invero, anche a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali e in mancanza di un accordo scritto, non è precluso al professionista di richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo, allegando al ricorso tutti i documenti necessari a provare l'effettivo espletamento dell'incarico, quali la parcella sottoscritta dal ricorrente, la cui funzione è quella di fornire la prova dell'effettuazione delle prestazioni e delle spese, dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; nonché il parere dell'organo professionale la cui funzione è quella di esprimere un giudizio pagina 4 di 12 critico sulla parcella, potendo il giudice, in sede di opposizione, discostarsi dal parere di congruità, applicando le disposizioni del DM 140/2012.
In proposito, la Suprema Corte (Cas. SSUU 8 luglio 2021, n.
19427) si è pronunciata a favore della possibilità per il professionista di recuperare i propri compensi dal cliente con decreto ingiuntivo su parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine.
Nel merito, dalla lettura degli atti, emerge che gli opposti richiedevano il pagamento del compenso loro spettante per l'espletamento di due consulenze tecniche di parte, relative rispettivamente al giudizio R.G. 266/2017, incardinato dinanzi la Corte D'Appello di Napoli relativamente al contenzioso instauratosi con la società Commercio e Finanza s.p.a., nonché al giudizio R.G. 334/2017, incardinato dinanzi al Tribunale di
Benevento relativamente al contenzioso instauratosi con la
[...]
CP_5
L'opponente asseriva l'inesistenza del credito oggetto del D.I. opposto;
in particolare, la sosteneva che l'allora Parte_1
l.r.p.t. e Amm.re Delegato p.t. aveva incaricato gli CP_1
opposti professionisti solo in riferimento alla redazione della consulenza tecnica di parte relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato con la dinanzi al CP_5
tribunale di Benevento, ma asseriva che per tale incarico le parti avevano concordato il relativo compenso in complessivi €
2.000, oltre oneri, ,e che tale importo era stato regolarmente corrisposto dalla con bonifico del 23.08.2018, Parte_1
circostanza non contestata e confermata dalla documentazione pagina 5 di 12 prodotta, dalla quale si evince il pagamento della somma di €
2537,00.
L'opponente non contestava dunque il conferimento dell'incarico, ma sosteneva che alcun credito residuava in capo agli opposti per il lavoro svolto, essendo stato il pagamento corrisposto a saldo.
Tale circostanza veniva negata dai professionisti, i quali rilevavano che la somma ricevuta e incassata in data
24.08.2018, relativa al suddetto giudizio, veniva versata dalla a titolo di acconto sulla maggiore somma da Parte_1
corrispondere per l'attività svolta e che, infatti, tale importo veniva detratto dalla parcella inviata a saldo, come si evince dalla documentazione allegata.
Invero, gli opposti, con comunicazione del 15.01.2019, allegavano la parcella n. 2, relativa a quanto dovuto a saldo per la prestazione svolta e precisavano: “…al netto dell'acconto già versato di € 2.000,00 oltre oneri di legge, relativo alla nostra fattura n. 129/2018 residuano da versare a saldo € 24.339,30 oltre oneri di legge come quantificati nell'avviso di parcella allegato”.
Inoltre, parte opposta precisava di aver utilizzato per il calcolo del compenso dovuto, l'art. 31 della tariffa professionale dei dottori commercialisti di cui al D.L. n. 169/2010 e di aver richiesto ed ottenuto il parere di adeguatezza del Consiglio dell'ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili pertanto l'importo dovuto, detratto l'acconto di 2.000,00 € già versato era pari ad € 24.339,30, considerando come valore della pagina 6 di 12 controversia quello indicato in atti dalla vale a dire € Parte_1
892,023.
L' di Controparte_6
Benevento emetteva in data 23.07.2019 il parere di congruità rispetto all'ammontare dell'onorario richiesto dagli odierni opposti per la complessiva somma di € 31.430,90 oltre IVA e
CNPDC come per legge e sulla base di tale parere, gli opposti emettevano le due fatture pro forma n. 1 poste a base del decreto ingiuntivo opposto di € 14.715,45 caduna.
Dalle prove testimoniali espletate emerge, in merito alla suddetta controversia, che il conferimento dell'incarico vi è stato
(circostanza non contestata) ma che tra le parti veniva stabilito l'importo della consulenza commissionata per il giudizio in questione, pari ad € 2.000,00.
Precisamente, il teste , legale della in Tes_1 Parte_1
data 1.12.2022, interrogato sui capi della II memoria 183 c.p.c. di parte opponente affermava al capo 1: “L'avv. CP_1
(l'allora l.r.p.t. e Amm.re delegato della società opponente) aveva conferito l'incarico ai dott.ri e su mia CP_2 CP_3
proposta. L'incarico era limitato allo svolgimento di una perizia tecnica nel giudizio tra e Io in tale giudizio ero Parte_1
il difensore di ”. Pt_1
Confermava inoltre, il capo 2 in merito alla circostanza che per l'incarico veniva preconcordato tra le parti il compenso in €
2.000 oltre oneri di legge e precisava: “io ero presente insieme alla dott.ssa e all'avv. . Era presente Persona_1 CP_1
anche la dott.ssa addetta contabilità, che, Persona_2
però, entrava ed usciva dalla stanza. Naturalmente erano pagina 7 di 12 presenti anche gli opposti. In tale occasione fu CP_1
categorica nel precisare che il compenso era pari ad € 2000,00 oltre oneri di legge. Nel corso dell'incontro si avvia un discorso relativo ad un patto di quota lite integrativo del compenso nel caso di esito favorevole della lite. L'accordo però non fu concretizzato” e dichiarava altresì: “gli opposti hanno redatto la perizia contabile, che poi è stata depositata nel giudizio c.
CMR”.
Tale circostanza veniva confermata anche dal teste Per_1
consigliere delegato alla gestione del personale della
[...] [...]
la quale all'udienza del 5.4.2023 confermava il capo 1 e Pt_1
precisava: “Tanto so perché ero presente quando i due professionisti furono convocati in azienda per il conferimento dell'incarico. In tale occasione l'avv. conferì loro CP_1
l'incarico di redigere una perizia nella controversia incardinata nei confronti di da parte di ribadisco che io ero presente. Si trattava all'incirca del mese di giugno del 2018”;
“all'incontro di cui innanzi era presente anche l'avv. Paola
Farina, oltre a me e all'avv. ”. CP_1
Confermava inoltre il capo 2 in merito all'importo preconcordato tra le parti pari ad € 2.000,00 e precisava: “Gli fu chiarito che quella era la cifra nella nostra disponibilità”.
Tale circostanza veniva confermata anche dal teste Persona_2
responsabile dell'ufficio contabile- finanziario della
[...]
la quale precisava: “Io ho contabilizzato la fattura e Parte_1
disposto il pagamento del compenso a saldo della perizia per l'importo complessivo di € 2.500,00. L'amm.re subito dopo la riunione mi ha comunicato l'importo del compenso per inserirlo pagina 8 di 12 nella programmazione finanziaria” …… “Quando è stata inviata la fattura io poi ho saldato il pagamento”.
Di contro, non essendo stato provato nulla dagli odierni opposti, si ritiene congrua la complessiva somma pari ad € 2.537,00 già corrisposta dalla con bonifico del 23.08.2018 a Parte_1
saldo, inerente la redazione della consulenza tecnica di parte relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato con la dinanzi al tribunale di Benevento. CP_5
Per ciò che concerne, invece, l'incarico relativo alla redazione della consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio R.G.
2662/2017 incardinato dinanzi la Corte d'Appello di Napoli e instaurato con la società Commercio e Finanza s.p.a, parte opponente sosteneva di non aver mai affidato alcun incarico, ma di avere appreso, da verifiche effettuate a seguito della richiesta di pagamento, che l'incarico era stato conferito dal precedente legale rappresentante della società precisando Parte_5
“…evidentemente senza predeterminazione del compenso, sul presupposto che dovesse essere a titolo gratuito, avendo i
Professionisti già ricevuto altro incarico, a pagamento….”.
Parte opponente non contestava di aver utilizzato la consulenza redatta dagli opposti nel giudizio di cui sopra, circostanza confermata anche dal teste , il quale confermava il capo 4 Tes_1
e dichiarava: “l'incarico fu conferito – non ricordo se ad uno degli opposti o ad entrambi – dal dott. che allora era Parte_5
l'amm.re di CMR. Tanto so, perché all'epoca ero uno dei difensori costituiti per CMR nel proc. innanzi alla Corte fi
Appello di Napoli. La perizia venne redatta e depositata”.
pagina 9 di 12 Dunque, non essendo contestato che la consulenza era stata utilizzata nel corso del giudizio né che alcun importo era stato versato per l'attività svolta, di cui aveva Parte_1
beneficiato, va corrisposta la somma dovuta per l'incarico regolarmente espletato e non pagato. Non risulta dagli atti che sia stato concordato tra le parti che il lavoro fosse gratuito;
non appare idoneo al superamento della presunzione di onerosità del lavoro la mera deposizione resa dal teste che ha Per_2
dichiarato mi disse che la prestazione sarebbe stata resa a Pt_5
titolo gratuito in quanto i due facevano parte del team che si sarebbe occupato della predisposizione del (primo) piano di concordato, quello del 23/11/2016”.
Trattasi di una testimonianza de relato che non dimostra affatto la sussistenza di un accordo tra le parti.
In ordine al quantum debeatur, va premesso che il parere del
Consiglio dell'Ordine non è vincolante, essendo diretto ad assicurare la corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria.
Nella specie, va altresì evidenziato che, come sostenuto dall'opponente, la consulenza non appare particolarmente complessa, essendo diretta alla verifica del superamento del tasso soglia all'origine del contratto di leasing oggetto di causa in contestazione. Va tenuto presente, ad esempio che, nella liquidazione dei compensi dei consulenti d'ufficio, per le consulenze dello stesso genere (piuttosto frequenti), al fine di evitare disparità di trattamento tra attività lavorative identiche
(che verrebbero diversamente compensate ove fossero pagina 10 di 12 parametrate al valore della causa), può utilizzarsi il criterio delle vacazioni e non quello degli scaglioni.
Nella specie, determinare il compenso in base al valore complessivo della lite (che aveva ad oggetto canoni di leasing non versati e domanda di risoluzione del contratto) sarebbe incongruo. Il Giudice, infatti, può tenere presente, nella sua valutazione discrezionale, tutti gli elementi risultanti dagli atti, quali appunto la complessità dell'incarico e la eventuale ripetitività degli accertamenti.
Pertanto, si ritiene di determinare, quale compenso per l'espletamento dell'incarico di consulenza sopra citato, la complessiva somma di € 10.000,00 oltre IVA e CNPDC come per legge.
Alla stregua di tali considerazioni, l'opposizione va parzialmente accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannata al pagamento della somma sopra indicata. Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, si ritiene di compensare per metà le spese di lite e porre l'altra metà a carico dell'opponente, parzialmente soccombente.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1473/2020, proposta da e con atto di citazione Controparte_2 Controparte_3
regolarmente notificato, nei confronti della ogni Parte_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1473/2020, condannando l'opponente al pagina 11 di 12 pagamento, in favore degli opposti, della complessiva somma di
€ 10.000,00, oltre IVA e CNPDC come per legge.
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento dell'altra metà, che liquida in € 600,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase istruttoria e € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e C.P.A secondo legge, con attribuzione in favore dell'Avv. S. Sebastianelli, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 01/09/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
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