Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/06/2025, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n. 4740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Antonio
Lacatena, in funzione di giudice monocratico, a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. all'udienza del 20/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi al n. 4740/2024 R.G. tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Michelangelo Lombardi;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
(CF: );
[...] P.IVA_1
- opposta -
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma, c.p.c.) mobiliare Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ss. ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione n. 04320249009050591/000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di notificato in data 26.07.2024, CP_1 limitatamente alle cartelle nn. 04320150001868136000; 04320150011744029000; 04320160001273727000, 04320160002213936501; 04320160004483136000; 04320160013745027501, 04320170001435143501; 04320170004441366001; 04320170007414538000; 04320170009431830501; 04320170014280564501; 043201800041700437001; 04320180007253181000; 04320190001446833501; 04320190006728627501; 04320190010293557000 ; 04320190013355176501; 04320190013355277001; 04320190023096425000; 043200200009386685000;
04320200013458974001 e 04320210006626386000, per l'importo di € 11.585,04.
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la violazione dell'art. 50, comma terzo, d.p.r. 602/73 nella redazione dell'avviso di intimazione;
nonché, deduceva l'estinzione per prescrizione dei crediti maturata anteriormente alla formazione della cartella e la mancata indicazione della data di esecutività del ruolo in violazione dell'art. 12, n.3, d.p.r. 603/73.
Conseguentemente, l'opponente concludeva per la declaratoria di nullità dell'avviso di intimazione di pagamento nonché di tutti gli atti consequenziali, presupposti ed eventualmente anche successivi in quanto collegati, ivi comprese in particolare le cartelle di pagamento menzionate nell'intimazione e asseritamente sconosciute, chiedendo altresì la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese. In data 03.03.2025, con decreto di fissazione di udienza questo Giudice osservava, come il petitum formulato dall'opponente nell'atto introduttivo “concerne indiscutibilmente la legittimità e validità della cartella di pagamento - le quali tutte sono riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1 - cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio 2021 n. 20693 e, da ultimo, Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642 - come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario maturate anteriormente all'emissione della cartella”; sicché, disponeva la decisione sull'istanza cautelare unitamente al merito rinviando all'udienza del 06/06/2025 (poi rinviata al 20/06/2025) per la discussione sulla cautelare unitamente al merito.
All'udienza del 20 giugno 2025, il Giudice si riservava. Sul fronte procedurale, deve dichiararsi l'inammissibilità della memoria non autorizzata depositata da parte ricorrente in data 07/06/2025.
Quanto ai fatti di causa, il petitum così come formulato nell'odierna opposizione risulta articolato su profili concernenti: la legittimità e validità delle cartelle di pagamento, riferibili all'esistenza stessa della pretesa tributaria;
la prescrizione del presunto credito, indicato nelle cartelle emarginate nell'avviso di intimazione, maturata antecedentemente all'emissione delle cartelle. Tali censure impongono a questo Giudice, in prima battuta, di valutare la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
La giurisdizione, a mente dell'art. 386 c.p.c., si determina con riferimento all'oggetto della domanda inteso come petitum sostanziale.
Nei rapporti tra le giurisdizioni, il petitum sostanziale si declina non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche in funzione della causa
Pag. 2 di 4 petendi, ovvero della natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione (ex multis, Cass., S.U., n. 10105 /2021; Cass. civ., S. U., sent. n. 21928/2018).
In diritto, appare pacifico che l'art. 2, primo comma, d.lgs. 546/92 individua la linea di demarcazione tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella notificazione della cartella di pagamento o dell'avviso di cui all'art. 50 d.p.r. 602/73 o dell'avviso di intimazione nel senso che le questioni sorte fino a tale momento rientrano nell'alveo della giurisdizione tributaria (cfr. Corte Cost. sent. n. 114/2018).
In base a tale premessa, la Suprema Corte afferma che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria , il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”( cfr. SS. UU. 7822/2020 e, conformemente, SS.UU. 4227/2023 e SS. UU. 2898/2025).
In altre e più semplici parole, la giurisprudenza di legittimità devolve alla cognizione del giudice tributario le controversie concernenti fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni circa la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella, concretamente e validamente eseguita, e, comunque, una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
Ebbene, le doglianze sollevate, presupponendo l'accertamento di vizi delle cartelle e delle relative notifiche, si risolvono in censure il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza.
Ed invero, nell'opposizione de qua la questione della prescrizione, nei termini di cui al ricorso dell'opponente, attiene ad una vicenda maturata in epoca antecedente alla notifica
Pag. 3 di 4 dell'intimazione di pagamento e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa.
Ancora, nel caso di cui si tratta, l'opponente pone, come ulteriore oggetto del petitum demandato all'esame del giudice ordinario, la definitività o meno delle cartelle di pagamento.
Anche la giurisdizione su tale quaestio iuris spetta alla giurisdizione del giudice tributario, radicando la giurisdizione del giudice tributario cui spetta il sindacato circa la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di cui si discute (cfr. Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Ne consegue che la cognizione sulle domande spetta alla giurisdizione tributaria e non a questo giudice ordinario.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico del ricorrente che pertanto è tenuto alla rifusione in favore della convenuta. La liquidazione deve essere operata sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 avendo riguardo, quanto al valore, allo scaglione di riferimento tra €.5.2.00,01 ed €.26.000,00 e tenuto conto della modestia dell'unica questione scrutinata.
P.Q.M
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4740/2024 R.G., così provvede, assorbita e/o rigettata ogni ulteriore questione, eccezione, deduzione:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario;
- condanna al pagamento in favore della convenuta delle spese di Parte_1 lite che si liquidano in complessivi €.1.700,00, per compensi professionali oltre al rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.a.p. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Palese Maria Elena, dichiaratasi anticipataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Foggia, 20 giugno 2025
Il Giudice Antonio Lacatena
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